Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3674 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria CRESTANI
e
CC FI AR, C.F. , nata a [...] il C.F._2
4/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola CARPI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in
1
Comune di EL D'ST al n.1 anno 2012 Parte II Serie A, con ordine al Comune di
EL D'ST di annotazione e di ogni ulteriore incombente di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
Per_ 1. I figli minori e sono affidati secondo un regime condiviso a Persona_1
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli avranno la residenza abituale presso la casa EL D'ST (VI) alla Via F. Rossi
n. 92 con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa famigliare di EL D'ST (VI) alla Via F. Rossi n. 92, di proprietà del signor è assegnata alla signora con ogni arredo e Parte_1 Controparte_1
pertinenza. I beni mobili che arredano e corredano la casa familiare sono di esclusiva proprietà della per cui il CH dichiara, con la sottoscrizione Controparte_1
del ricorso, di nulla avere a pretendere in relazione agli arredi.
Per_ 3. Il padre CH FI vedrà e/o terrà con sé i figli e Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, con le seguenti modalità: a) durante il fine settimana ogni quindici giorni, nella giornata di sabato o della domenica;
b) un giorno infrasettimanale, dall'uscita della scuola fino alla sera compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
d) tre giorni durante le Festività Natalizie, comprendenti il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni;
e) per due giorni durante le
Vacanze Pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f) in altre occasioni previo accordo con la madre e previo avviso telefonico per concordare giorno ed ora;
g) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Sarà la madre ad accompagnare e riprendere i figli di volta in volta che saranno con il padre.
4. Il signor CH FI si obbliga a corrispondere alla signora CP
, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, un assegno
[...] mensile pari ad € 480,00 (240,00 per ciascun figlio), rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a
2 mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Controparte_2
presso la filiale di SI (VI) IBAN IT 41 M 02008 60110 000011094620.
5. Il signor CH FI parteciperà per il 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, secondo i criteri di cui Protocollo del Tribunale di
Vicenza ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese medico specialistiche, farmaceutiche (i farmaci da banco solo su prescrizione medica), dentistiche, protesiche e terapeutiche, se coperte da SSN, su prescrizione medica;
b) tickets sanitari;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
d) spese su prescrizione di logopedia, psicomotricità e supporto psicologico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure e farmaci omeopatici o assimilati;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
c) spese chirurgiche a fini estetici, visite mediche specialistiche in regime di libera professione privata;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo anche usati;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
d) ripetizioni se consigliate dall'insegnante, la cui spesa dovrà essere documentata con documento valevole ai fini fiscali;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche che importino un costo tra i 10 e i 150 euro;
h) spese per trasporto pubblico per la scuola;
i) costi per iscrizione, libri, trasporto pubblico relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori sede;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche per un costo superiore a 150 euro;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria, in presenza
3 di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non renda necessario il soggiorno;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centri estivi sino ad una spesa complessiva settimanale di euro 70, soggiorni estivi/invernali a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni;
c) sport e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (trasferta, ritiri, tornei); d) baby-sitter in orario lavorativo del genitore collocatario qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore;
e) multe, bollo, assicurazione, manutenzione, carburante dei mezzi di trasporto in uso ai figli se acquistati o utilizzati previo accordo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi privati di lingue, musica e acquisto strumenti musicali;
b) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
d) patente di guida (lezioni e costi); e) acquisto e manutenzione di mezzo di trasporto dei figli.
Ferma la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese straordinarie, il genitore che le avrà anticipate per l'intero presenterà, entro il
5 di ciascun mese, il rendiconto con i relativi giustificativi all'altro genitore, il quale rimborserà la quota di sua spettanza unitamente e nel termine del pagamento del contributo ordinario.
Il genitore che intenderà sostenere una spesa straordinaria che necessita del preventivo accordo inoltrerà all'altro genitore la relativa richiesta per iscritto, con l'indicazione di massima dell'importo ed invito a formulare e motivare senza ritardo l'eventuale dissenso.
6. L'assegno Unico sarà integralmente percepito dalla madre signora CP
.
[...]
7. Il conto corrente presso la filiale di SI (VI) n. 11094620 resta CP_2
cointestato al e FI CH i quali continueranno a farsi Controparte_1
carico in pari misura delle rate del finanziamento CreditExpress Compact, fino alla sua completa estinzione.
8. I signori e FI CH si danno atto di essere Controparte_1
4 economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque pretesa in punto di assegno divorzile. Dichiarano altresì di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-matrimoniale.
9. I signori e FI CH dichiarano sin d'ora di prestare il Controparte_1
reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro personale documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio dei predetti documenti in favore dei figli minori.
10. Le spese legali sono compensate tra le parti con rinuncia al vincolo della solidarietà”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in EL D'ST (VI) in data 12/05/2012.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n.
2127/2023 (irrevocabile il 3/05/2024) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta
5 meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione Per_1
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori e Per_1
Per_
Per_
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in EL
D'ST (VI), Via F. Rossi n. 92, in favore di quale genitore Controparte_1
Per_ convivente con i figli minori e Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per
Per_ l'espatrio e di quelli per i figli minori e Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP
e da CC FI AR in EL D'ST (VI) il 12/05/2012 alle
[...]
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EL D'ST (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno
2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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