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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 939/2024 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.F._2 Per_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati in Messina, presso lo studio legale dell'Avv. Anna Sorbello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Fazio del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento indennità di frequenza
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 19/02/2024, e nella qualità Parte_3 Parte_2
di genitori del minore adivano il Tribunale del lavoro al fine di ottenere il riesame del giudizio espresso dal TU nel procedimento recante n. r.g. 137/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della prestazione dell'indennità di frequenza in favore del figlio minorenne, affetto da infermità.
I ricorrenti chiedevano, nell'odierno procedimento, il riconoscimento del diritto con la concessione dei benefici di legge, da valutare eventualmente avvalendosi di TU medico- legale.
Con vittoria di spese e compensi – anche della fase sommaria - da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi, l resistente chiedeva il rigetto del ricorso, erroneamente deducendo CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, i ricorrenti agivano in questa sede lamentando l'erroneità diagnostica e metodologica delle valutazioni espresse dall'ausiliario nominato.
A titolo esemplificativo si fa presente che l'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all'indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Secondo le previsioni della Legge 289/1990, beneficiari dell'indennità di frequenza sono i minori riconosciuti invalidi parziali che presentino persistenti difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che siano quindi costretti in modo periodico e continuo a trattamenti riabilitativi o terapeutici ovvero che debbano frequentare scuole o centri di formazione di addestramento.
Il presupposto per l'erogazione della prestazione è quindi costituito dall'esigenza, per il minore, di sottoporsi a trattamenti terapeutici o riabilitativi.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, “ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, riconosciuta dall'art. 1 l. 11 ottobre 1990 n. 289 in favore dei minori degli anni diciotto cui siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo citato, che rappresenta, al pari del requisito fisiopsichico, di cui al comma 1, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione” Cass. 3629/2001.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente Per_2
la quale riteneva che non sussistessero gli elementi clinici per riconoscere il
[...]
beneficio economico, dovendo considerare che “persiste il disturbo delle abilità scolastiche già diagnosticate al minore, ma allo stato è sufficiente la predisposizione del piano terapeutico individualizzato dall'istituto scolastico di Villafranca Tirrena frequentato dal minore”.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La TU , nominata nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_3
prodotta accertando come il minore sia affetto da “Disturbo delle abilità scolastiche
NAS;Turbe della sfera emotiva e comportamentale”, per il quale segue e deve continuare a seguire un training di potenziamento cognitivo e di abilità scolastiche, avendo diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa.
4. Decisione e spese.
Il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei ricorrenti come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_2
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dai ricorrenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di frequenza in favore di con decorrenza dalla Persona_4
domanda amministrativa;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti CP_2
complessivamente liquidate, già dimidiate, in € 2.695,50 per la presente fase ed €
1.168,50 per la fase di Atp, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi;
3) Pone a carico dell' le spese di TU, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in CP_2
favore della dott.ssa . Persona_3
Così deciso in Messina, il 23 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando