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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1018/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERSANI MICHELE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. POZZOLI CESARE ANDREA
PARTE RESISTENTE
Oggi 19/02/2025 ad ore 9.15 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BERSANI MICHELE per parte resistente l'avv. Serena Muci in sostituzione dell'avv. POZZOLI CESARE
ANDREA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/92 in misura di 3 giorni lavorativi interi al mese, indipendentemente dal numero di ore lavorative previste nella giornata in cui il permesso viene fruito e senza che le ore di assenza cadenti nella giornata di permesso vengano imputate a ferie e/o a riposi suscettibili di incrementare il debito orario della ricorrente nei confronti della datrice di lavoro e/o a permessi differenti da quelli disciplinati dalla norma citata;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della resistente consistente: a. nell'imporre un limite orario mensile alla fruibilità dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, anche laddove la ricorrente ne chieda il godimento a giornata intera;
b. nel ridurre il numero di ore di ferie maturate dalla ricorrente in occasione della fruizione di giornate di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/92; c. nell'imputare una parte delle ore cadenti nelle giornate di astensione della ricorrente dal lavoro per fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, a “riposi” suscettibili di incrementare il debito orario della lavoratrice nei confronti della datrice di lavoro;
d. nell'imporre alla ricorrente il frazionamento in ore dei permessi giornalieri ex art. 33, comma
3, L. 104/92; 3. ordinare alla resistente l'immediata cessazione della condotta di cui al punto che precede;
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedere incrementato di 5 ore e 3 minuti il numero di ore di ferie maturate e non godute alla fine del maggio 2023; 5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder ridotto a 230 ore e 30 minuti il numero di riposi fruiti accantonato al maggio 2023; 6. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a frazionare in ore i tre giorni di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/92, con imposizione di un limite non inferiore a 36 ore mensili (o a quell'altro limite, inferiore o superiore, ritenuto di giustizia);
7. con rivalutazione monetaria e interessi legali;
8. con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 147/22; 9. con sentenza esecutiva. IN VIA ISTRUTTORIA a) ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della resistente e testi, sulle circostanze esposte in Fatto ai punti da 1 a 22 e su tutte le altre circostanze di fatto dedotte in ricorso, da intendersi qui integralmente ritrascritte, espunti eventuali elementi valutativi e/o negativi, e precedute dalla locuzione “è vero che”, nonché a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte, indicando quali testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato nella documentazione Testimone_4 prodotta;
b) per il non creduto caso di contestazioni, si chiede che siano ammessi i seguenti ulteriori capitoli di prova (con il teste , nonché gli altri testimoni di cui al Testimone_5 capo che precede): a. vero che il sig. è un impiegato dell'Ufficio personale? Testimone_5
b. vero che il sig. ha inviato le e-mail recanti il suo nome quale mittente, Testimone_5 prodotte sub docc. 8 e 18? c. vero che le predette e-mail sono state inviate su indicazione dei vertici dell'Ufficio Personale? c) che sia ordinato alla resistente di produrre in giudizio ogni documento ritenuto utile al fine del decidere e in particolare: i) tutti i fogli presenza della ricorrente e delle sue colleghe di reparto dal maggio 2023 in poi;
ii) la griglia turni infermieri/OSS/ASA del reparto della ricorrente dal maggio 2023 in poi;
d) che sia chiesto a CP_ di rendere informazioni ex art. 213 c.p.c. in merito alle indicazioni fornite dall' CP_3 circa le modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92 e in particolare: a. sull'esistenza (o meno) di un potere del datore di lavoro di imporre il frazionemento in ore dei suddetti permessi giornalieri;
b. sul calcolo da utilizzare, nel caso di specie, per quantificare il limite massimo mensile di fruizione dei predetti permessi in caso di frazionamento in ore;
c. sulla legittimità (o meno) dell'imputazione, da parte del datore di lavoro, di una parte delle ore di assenza conseguente alla fruizione della giornata di permesso, a ferie e/o a riposi suscettibili di incrementare il debito orario del lavoratore e/o a permessi differenti da quelli in CP_ esame;
e) che sia chiesto a di confermare la paternità delle comunicazioni rese sub “doc. CP_ 8, chiarimenti;
f) che sia disposto ex art. 421 c.p.c. ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.
PARTE RESISTENTE si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia, e previo accoglimento di tutte le eccezioni preliminari e domande, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e domanda, rigettare il ricorso e tutte le domande eventualmente formulate dalla ricorrente nei confronti di
[...]
; Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, previo rigetto di Controparte_4 tutte le avversarie istanze istruttorie in quanto inammissibili, generiche, valutative, irrilevanti e palesemente inammissibili, e previa, altresì, occorrendo, ammissione della prova per testimoni sulle circostanze capitolate supra, paragrafo n. 2, da 1) a 12) da intendersi qui trascritte, unitamente ai sotto capitoli, con premessa, davanti a ciascun periodo, delle parole
“Vero che”, con i testimoni indicati in calce al paragrafo 2 (che si indicano anche a controprova sui capitoli avversari, nel non creduto caso di loro ammissione). Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1018/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERSANI MICHELE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. POZZOLI CESARE ANDREA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio, rassegnando le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato e dedotto: Con
- che lavora alle dipendenze di (già Controparte_5
) dal 17.4.2000, con contratto di lavoro a tempo pieno e
[...]
indeterminato, formalmente inquadrata al Livello D3 del CCNL Sanità Privata Aris e qualifica di infermiera;
- di essere legittimata alla fruizione di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, per assistere la madre;
- con decorrenza dal 1.5.2023 la datrice di lavoro ha disposto una “riorganizzazione dei turni del personale di comparto”, che - anche con specifico riferimento agli infermieri del reparto riabilitazione pneumologica, ove opera la ricorrente - prevede un'articolazione oraria distribuita su turni di 12 ore e 15 minuti, per tre giorni alla settimana;
- che la datrice di lavoro ha stabilito che “in caso di richiesta di permesso 104 per l'intera giornata di lavoro, ai fini del computo del debito orario, al dipendente viene riconosciuto un permesso pari alla giornata convenzionale che in è 7 ore e 12 minuti CP_4
indipendentemente dall'articolazione oraria;
le ore restanti, in caso di articolazione dell'orario su turni di 12 ore, dovranno essere compensate con le modalità indicate dal lavoratore, come ad esempio ferie, vestizione, recupero ore in accantonamento”; CP_
- l'illegittimità di tale pratica sostenendo che l' si sia sempre espresso nei seguenti termini
“l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di interesse”.
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che l'art. 33 comma 3 della legge n.
104 del 1992 stabilisce che “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado”.
La norma non definisce la durata del singolo giorno di permesso né avrebbe potuto utilmente farlo attesa la eterogeneità della fattispecie concrete alle quali si rivolge.
Un'applicazione letterale della disciplina, come quella invocata dalla ricorrente, comporterebbe il riconoscimento dei giorni di permesso a prescindere dall'orario di lavoro che avrebbe dovuto essere prestato nella singola giornata.
Tale soluzione avrebbe, tuttavia, effetti discriminatori e persino deleteri per lo stesso lavoratore e per il datore di lavoro. In effetti, prescindendo da un collegamento sistematico tra la nozione di giorni di permesso e quella di normale orario di lavoro si finirebbe per rimettere il contenuto della tutela prevista dalla norma all'articolazione dell'orario settimanale di lavoro con l'effetto ultimo di lasciare ai datori di lavoro la relativa scelta.
Ne conseguirebbe, inoltre, che se la giornata di permesso oggetto della scelta del lavoratore avesse una durata inferiore a quella corrispondente al normale orario di lavoro, si finirebbe per ridurre la tutela prestata dalla legge;
viceversa, chi fruisse di una giornata di permesso in occasione di giornate aventi una durata superiore finirebbe per essere maggiormente tutelato di altri lavoratori.
Una tale applicazione finirebbe anche per provocare un indebito arricchimento del lavoratore a detrimento del datore di lavoro, la cui tutela deve trovare un contemperamento con quella offerta al lavoratore (in tal senso vedi in parte motiva Cass. Sez. L - , Sentenza n.
22925 del 29/09/2017).
Nella fattispecie dedotta in giudizio, gli effetti negativi dell'applicazione prospettata dalla ricorrente sono di immediata evidenza.
La ricorrente ha allegato di svolgere un orario settimanale di 36 ore spalmato su tre turni giornalieri di 12 ore e 15 minuti, mentre l'orario normale di lavoro prevederebbe un orario di 7 ore e 12 minuti per cinque giorni settimanali. Riconoscendo il diritto ad ottenere tre giorni di permesso senza considerazione delle ore lavorate la ricorrente finirebbe per fruire di 2,1 giornate di permesso in più rispetto alla previsione normativa, di modo che i giorni di permesso finirebbero per essere cinque e non più tre.
Per garantire, quindi, un'applicazione della legge n. 104 del 1992 che non comporti effetti discriminatori ed eccessivamente deleteri per il datore di lavoro occorre necessariamente fare riferimento all'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo di riferimento e non a quello delle singole giornate di lavoro oggetto del permesso (cfr. Trib. di Frosinone sent. n. 226 del 2023; Tribunale di Velletri sentenza n. 140 del 28 gennaio 2020;
Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 2555 del 26.7.2023).
La centralità dei contratti collettivi nella definizione dell'orario di lavoro trova un riscontro normativo immediato nella previsione di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 66 del 2003.
La soluzione prospettata trova un riscontro anche nella nota n.
32/0000224/MA001.A002 dell'8 gennaio 2014 emessa dal Ministero del Lavoro a seguito di specifico interpello di quale fosse il criterio da adottare nella valorizzazione delle giornate di assenza dovute a vario titolo dal personale turnista con orario di lavoro c.d. multiperiodale, o comunque superiore e/o inferiore a quello ordinariamente previsto dalla contrattazione collettiva (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente); in essa il Ministero del Lavoro ha chiarito che “in caso di assenza in una giornata in cui era previsto un turno di durata inferiore o superiore dell'orario di lavoro ordinario (per esempio turno di 7, 8 o 10 ore) è all'orario di lavoro normale previsto dal contratto collettivo applicato che bisognerà fare riferimento ai fini della quantificazione del valore dell'assenza sotto il profilo contrattuale e retributivo”.
Nel caso di specie, l'art. 18 del CCNL di riferimento stabilisce che l'orario settimanale di lavoro è di 36 ore che possono essere spalmate su 6 o su 5 giorni di lavoro, ferma la possibilità di modulare l'orario in turni.
È pacifico che nel caso di specie la durata media giornaliera è di 7 ore e 12 minuti di modo che i permessi fruiti non devono superare la durata normale di tre giornate di lavoro pari a 21 ore e 36 minuti.
La condotta della resistente è conforme alla soluzione interpretativa qui privilegiata di modo che il ricorso deve essere rigettato.
3. La particolare complessità della controversia e la non ricorrenza della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Pavia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERSANI MICHELE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. POZZOLI CESARE ANDREA
PARTE RESISTENTE
Oggi 19/02/2025 ad ore 9.15 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BERSANI MICHELE per parte resistente l'avv. Serena Muci in sostituzione dell'avv. POZZOLI CESARE
ANDREA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/92 in misura di 3 giorni lavorativi interi al mese, indipendentemente dal numero di ore lavorative previste nella giornata in cui il permesso viene fruito e senza che le ore di assenza cadenti nella giornata di permesso vengano imputate a ferie e/o a riposi suscettibili di incrementare il debito orario della ricorrente nei confronti della datrice di lavoro e/o a permessi differenti da quelli disciplinati dalla norma citata;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della resistente consistente: a. nell'imporre un limite orario mensile alla fruibilità dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, anche laddove la ricorrente ne chieda il godimento a giornata intera;
b. nel ridurre il numero di ore di ferie maturate dalla ricorrente in occasione della fruizione di giornate di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/92; c. nell'imputare una parte delle ore cadenti nelle giornate di astensione della ricorrente dal lavoro per fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, a “riposi” suscettibili di incrementare il debito orario della lavoratrice nei confronti della datrice di lavoro;
d. nell'imporre alla ricorrente il frazionamento in ore dei permessi giornalieri ex art. 33, comma
3, L. 104/92; 3. ordinare alla resistente l'immediata cessazione della condotta di cui al punto che precede;
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedere incrementato di 5 ore e 3 minuti il numero di ore di ferie maturate e non godute alla fine del maggio 2023; 5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder ridotto a 230 ore e 30 minuti il numero di riposi fruiti accantonato al maggio 2023; 6. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a frazionare in ore i tre giorni di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/92, con imposizione di un limite non inferiore a 36 ore mensili (o a quell'altro limite, inferiore o superiore, ritenuto di giustizia);
7. con rivalutazione monetaria e interessi legali;
8. con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 147/22; 9. con sentenza esecutiva. IN VIA ISTRUTTORIA a) ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della resistente e testi, sulle circostanze esposte in Fatto ai punti da 1 a 22 e su tutte le altre circostanze di fatto dedotte in ricorso, da intendersi qui integralmente ritrascritte, espunti eventuali elementi valutativi e/o negativi, e precedute dalla locuzione “è vero che”, nonché a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte, indicando quali testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato nella documentazione Testimone_4 prodotta;
b) per il non creduto caso di contestazioni, si chiede che siano ammessi i seguenti ulteriori capitoli di prova (con il teste , nonché gli altri testimoni di cui al Testimone_5 capo che precede): a. vero che il sig. è un impiegato dell'Ufficio personale? Testimone_5
b. vero che il sig. ha inviato le e-mail recanti il suo nome quale mittente, Testimone_5 prodotte sub docc. 8 e 18? c. vero che le predette e-mail sono state inviate su indicazione dei vertici dell'Ufficio Personale? c) che sia ordinato alla resistente di produrre in giudizio ogni documento ritenuto utile al fine del decidere e in particolare: i) tutti i fogli presenza della ricorrente e delle sue colleghe di reparto dal maggio 2023 in poi;
ii) la griglia turni infermieri/OSS/ASA del reparto della ricorrente dal maggio 2023 in poi;
d) che sia chiesto a CP_ di rendere informazioni ex art. 213 c.p.c. in merito alle indicazioni fornite dall' CP_3 circa le modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92 e in particolare: a. sull'esistenza (o meno) di un potere del datore di lavoro di imporre il frazionemento in ore dei suddetti permessi giornalieri;
b. sul calcolo da utilizzare, nel caso di specie, per quantificare il limite massimo mensile di fruizione dei predetti permessi in caso di frazionamento in ore;
c. sulla legittimità (o meno) dell'imputazione, da parte del datore di lavoro, di una parte delle ore di assenza conseguente alla fruizione della giornata di permesso, a ferie e/o a riposi suscettibili di incrementare il debito orario del lavoratore e/o a permessi differenti da quelli in CP_ esame;
e) che sia chiesto a di confermare la paternità delle comunicazioni rese sub “doc. CP_ 8, chiarimenti;
f) che sia disposto ex art. 421 c.p.c. ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.
PARTE RESISTENTE si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia, e previo accoglimento di tutte le eccezioni preliminari e domande, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e domanda, rigettare il ricorso e tutte le domande eventualmente formulate dalla ricorrente nei confronti di
[...]
; Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, previo rigetto di Controparte_4 tutte le avversarie istanze istruttorie in quanto inammissibili, generiche, valutative, irrilevanti e palesemente inammissibili, e previa, altresì, occorrendo, ammissione della prova per testimoni sulle circostanze capitolate supra, paragrafo n. 2, da 1) a 12) da intendersi qui trascritte, unitamente ai sotto capitoli, con premessa, davanti a ciascun periodo, delle parole
“Vero che”, con i testimoni indicati in calce al paragrafo 2 (che si indicano anche a controprova sui capitoli avversari, nel non creduto caso di loro ammissione). Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1018/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERSANI MICHELE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. POZZOLI CESARE ANDREA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio, rassegnando le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato e dedotto: Con
- che lavora alle dipendenze di (già Controparte_5
) dal 17.4.2000, con contratto di lavoro a tempo pieno e
[...]
indeterminato, formalmente inquadrata al Livello D3 del CCNL Sanità Privata Aris e qualifica di infermiera;
- di essere legittimata alla fruizione di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, per assistere la madre;
- con decorrenza dal 1.5.2023 la datrice di lavoro ha disposto una “riorganizzazione dei turni del personale di comparto”, che - anche con specifico riferimento agli infermieri del reparto riabilitazione pneumologica, ove opera la ricorrente - prevede un'articolazione oraria distribuita su turni di 12 ore e 15 minuti, per tre giorni alla settimana;
- che la datrice di lavoro ha stabilito che “in caso di richiesta di permesso 104 per l'intera giornata di lavoro, ai fini del computo del debito orario, al dipendente viene riconosciuto un permesso pari alla giornata convenzionale che in è 7 ore e 12 minuti CP_4
indipendentemente dall'articolazione oraria;
le ore restanti, in caso di articolazione dell'orario su turni di 12 ore, dovranno essere compensate con le modalità indicate dal lavoratore, come ad esempio ferie, vestizione, recupero ore in accantonamento”; CP_
- l'illegittimità di tale pratica sostenendo che l' si sia sempre espresso nei seguenti termini
“l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di interesse”.
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che l'art. 33 comma 3 della legge n.
104 del 1992 stabilisce che “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado”.
La norma non definisce la durata del singolo giorno di permesso né avrebbe potuto utilmente farlo attesa la eterogeneità della fattispecie concrete alle quali si rivolge.
Un'applicazione letterale della disciplina, come quella invocata dalla ricorrente, comporterebbe il riconoscimento dei giorni di permesso a prescindere dall'orario di lavoro che avrebbe dovuto essere prestato nella singola giornata.
Tale soluzione avrebbe, tuttavia, effetti discriminatori e persino deleteri per lo stesso lavoratore e per il datore di lavoro. In effetti, prescindendo da un collegamento sistematico tra la nozione di giorni di permesso e quella di normale orario di lavoro si finirebbe per rimettere il contenuto della tutela prevista dalla norma all'articolazione dell'orario settimanale di lavoro con l'effetto ultimo di lasciare ai datori di lavoro la relativa scelta.
Ne conseguirebbe, inoltre, che se la giornata di permesso oggetto della scelta del lavoratore avesse una durata inferiore a quella corrispondente al normale orario di lavoro, si finirebbe per ridurre la tutela prestata dalla legge;
viceversa, chi fruisse di una giornata di permesso in occasione di giornate aventi una durata superiore finirebbe per essere maggiormente tutelato di altri lavoratori.
Una tale applicazione finirebbe anche per provocare un indebito arricchimento del lavoratore a detrimento del datore di lavoro, la cui tutela deve trovare un contemperamento con quella offerta al lavoratore (in tal senso vedi in parte motiva Cass. Sez. L - , Sentenza n.
22925 del 29/09/2017).
Nella fattispecie dedotta in giudizio, gli effetti negativi dell'applicazione prospettata dalla ricorrente sono di immediata evidenza.
La ricorrente ha allegato di svolgere un orario settimanale di 36 ore spalmato su tre turni giornalieri di 12 ore e 15 minuti, mentre l'orario normale di lavoro prevederebbe un orario di 7 ore e 12 minuti per cinque giorni settimanali. Riconoscendo il diritto ad ottenere tre giorni di permesso senza considerazione delle ore lavorate la ricorrente finirebbe per fruire di 2,1 giornate di permesso in più rispetto alla previsione normativa, di modo che i giorni di permesso finirebbero per essere cinque e non più tre.
Per garantire, quindi, un'applicazione della legge n. 104 del 1992 che non comporti effetti discriminatori ed eccessivamente deleteri per il datore di lavoro occorre necessariamente fare riferimento all'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo di riferimento e non a quello delle singole giornate di lavoro oggetto del permesso (cfr. Trib. di Frosinone sent. n. 226 del 2023; Tribunale di Velletri sentenza n. 140 del 28 gennaio 2020;
Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 2555 del 26.7.2023).
La centralità dei contratti collettivi nella definizione dell'orario di lavoro trova un riscontro normativo immediato nella previsione di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 66 del 2003.
La soluzione prospettata trova un riscontro anche nella nota n.
32/0000224/MA001.A002 dell'8 gennaio 2014 emessa dal Ministero del Lavoro a seguito di specifico interpello di quale fosse il criterio da adottare nella valorizzazione delle giornate di assenza dovute a vario titolo dal personale turnista con orario di lavoro c.d. multiperiodale, o comunque superiore e/o inferiore a quello ordinariamente previsto dalla contrattazione collettiva (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente); in essa il Ministero del Lavoro ha chiarito che “in caso di assenza in una giornata in cui era previsto un turno di durata inferiore o superiore dell'orario di lavoro ordinario (per esempio turno di 7, 8 o 10 ore) è all'orario di lavoro normale previsto dal contratto collettivo applicato che bisognerà fare riferimento ai fini della quantificazione del valore dell'assenza sotto il profilo contrattuale e retributivo”.
Nel caso di specie, l'art. 18 del CCNL di riferimento stabilisce che l'orario settimanale di lavoro è di 36 ore che possono essere spalmate su 6 o su 5 giorni di lavoro, ferma la possibilità di modulare l'orario in turni.
È pacifico che nel caso di specie la durata media giornaliera è di 7 ore e 12 minuti di modo che i permessi fruiti non devono superare la durata normale di tre giornate di lavoro pari a 21 ore e 36 minuti.
La condotta della resistente è conforme alla soluzione interpretativa qui privilegiata di modo che il ricorso deve essere rigettato.
3. La particolare complessità della controversia e la non ricorrenza della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Pavia, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina