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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 245/2025
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 245/2025 promossa da:
ON NI nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CHIARADIA FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
AR ON QU nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CHIARADIA FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione
QU esponevano di avere contratto matrimonio in data 30/10/1999, che dalla unione erano nati le figlie CI, CH e DA e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"2) Nella casa familiare, intestata al signor BI EO, la quale non è gravata da alcun mutuo, sita in Villapiana (CS) alla Contrada Vigne, i coniugi continueranno a coabitare,
salvo futura determinazione.
3) Le figlie minori BI CH e BI DA, vengono affidati ad entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli, istruirli con costanza e continuità, offrendo affetto continuità di cure.
4) Le figlie continueranno a vivere nella casa sita in Villapiana (CS) alla Contrada Vigne,
n.2, in modo da consentire loro di frequentare la stessa scuola e di vivere inseriti nella comunità da loro conosciuta.
5) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui suddetti figli minori. 6) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc) verranno prese concordemente dai genitori;
7)Di aver raggiunto un accordo sulle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia in ordine di rapporti personali che patrimoniali, nel rispetto delle normative vigenti, dichiarando sin d'ora di optare per la separazione dei beni.
8) L'autovettura Grande Punto, sia pur intestata al signor BI EO, rimarrà nella disponibilità della signora QU AR, con l'obbligo di provvedere al passaggio di proprietà a sue cure e spese, entro e non oltre il 30.06.2025."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ON NI nato a [...]
(CS) il 06/03/1969 e AR ON QU nata a [...] il
31/05/1973 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento