Decreto cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza breve 12 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/03/2021, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00338/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- della determina di decadenza del ricorrente dal servizio assunta dal -OMISSIS-, notificato in pari data;
nonché per l’accertamento del demansionamento e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che
- il ricorrente, -OMISSIS-, impugna il provvedimento in epigrafe descritto, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la cessazione dal servizio per decadenza, non avendo interrotto, nonostante la diffida dell’Amministrazione, -OMISSIS-(“ -OMISSIS-. ”), formalmente amministrata dal fratello, attività da ritenersi incompatibile con l’appartenenza al Corpo e con lo status di pubblico dipendente;
- l’attività contestata aveva ad oggetto l’applicazione di un metodo (denominato -OMISSIS- ) di -OMISSIS- nel -OMISSIS-(a ciò debitamente autorizzato), il quale avrebbe svolto compiti di -OMISSIS-a favore della -OMISSIS- della società;
- il ricorrente veniva sottoposto, assieme al fratello, ad indagini penali, su delega della -OMISSIS-, in relazione a condotte di -OMISSIS-, previste e punite dall’art. 166 del D. Lgs. n. 58 del 1998;
Rilevato che:
- nel corso delle suddette indagini, la prova del carattere oneroso dei servizi prestati dalla società è stata ricondotta all’offerta, tramite il sito internet predisposto per propagandare l’attività del sodalizio, di veri e propri pacchetti a pagamento (dalla semplice singola consulenza ad abbonamenti mensili) e dalla previsione di modalità di versamento del corrispettivo riservate ai clienti;
- detta prova è stata rafforzata, nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, dall’individuazione di una vasta comunità di utenti, polarizzati attorno ad un canale social denominato “ -OMISSIS- ”, all’interno della quale il ricorrente, descritto come amministratore della società (c.d. c.e.o. ), viene designato, di fronte al folto gruppo di beneficiari dei servizi, come titolare -OMISSIS- e come autore del metodo di -OMISSIS-;
- la natura e la frequenza delle prestazioni offerte dalla piattaforma, univocamente riferibili alla sola opera del ricorrente, hanno dimostrato la natura non meramente occasionale dell’attività prestata da quest’ultimo a favore della società, nominalmente rappresentata dal fratello;
Considerato, inoltre, che:
- in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha perciò diffidato il ricorrente a cessare l’attività incompatibile;
- a seguito della perquisizione locale delegata, eseguita il -OMISSIS-presso l’abitazione, la polizia giudiziaria ha accertato, tramite l’esame forense del personal computer dello smartphone intestati all’interessato, elementi tali da attestare la prosecuzione dell’attività interdetta oltre il termine fissato dalla diffida (15 gg. successivi alla notifica, perfezionata il -OMISSIS-), consistenti nella non interrotta predisposizione di istruzioni impartite al fratello concernenti la gestione della società, nella predisposizione di fatture emesse da questa (anche per far fronte alla richiesta di esibizione della documentazione contabile formulata dalla -OMISSIS-nei confronti di un cliente) nonché nel protratto svolgimento delle prestazioni di consulenza contestate dall’Amministrazione di appartenenza;
Ritenuto che l’impugnato provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza si fonda sui fatti sopra riportati e sulla conclamata (e a ben vedere non seriamente contestata) inottemperanza alla diffida di cessazione dell’attività professionale extra -lavorativa, non autorizzata e non compatibile con la permanenza nel -OMISSIS-;
Rilevato che il ricorrente impugna tale provvedimento, deducendone l’illegittimità sotto profili procedimentali e di merito;
Rilevato che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha prodotto un’ampia relazione illustrativa della vicenda procedimentale;
Considerato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 febbraio 2020, per l’esame della domanda cautelare e quivi trattenuta in decisione, senza che le parti abbiano formulato l’istanza di discussione orale, con espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che, alla luce della manifesta infondatezza del ricorso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto al primo motivo di gravame (“ violazione di legge-artt. 894 – 898 - 1352 e 1370 Codice Ordinamento Militare Dlvo n. 66/2010 ”) con il quale si deduce che l’Amministrazione non avrebbe preventivamente contestato al ricorrente l’addebito disciplinare, che, per consolidata giurisprudenza, la diffida a cessare la situazione di incompatibilità, nella fattispecie notificata all’interessato il -OMISSIS-, assolve la funzione di atto di contestazione, poiché idoneo a chiarire l'oggetto del procedimento ed il contenuto dell'addebito contestato (vd. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1000 del 1996). Il pieno rispetto delle garanzie difensive, poste a tutela del ricorrente, è peraltro confermato dalla circostanza che egli, assistito da un legale, ha presentato le proprie controdeduzioni avverso gli addebiti indicati nell’atto di diffida, sottoponendole all’esame dell’organo procedente (doc. 5 del ricorrente);
Ritenuto, in relazione al secondo e al terzo motivo (“ violazione di legge: art. 3 L. 241/90 - difetto di motivazione; contraddittorietà tra risultanze e provvedimento; difetto di istruttoria; violazione di legge: art. 894 Dlvo n. 66/2010 ”; “ violazione di legge-artt. 895 –Codice Ordinamento Militare Dlvo n. 66/2010 ”), volti a contestare, sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, l’incompatibilità tra l’attività di consulenza e lo status di pubblico dipendente, che le circostanze fattuali poc’anzi richiamate e, ancor più, gli elementi acquisiti a seguito della perquisizione locale, effettuata dopo la notifica dell’atto di diffida, hanno dimostrato la costante partecipazione del ricorrente all’amministrazione della società, l’assunzione della piena responsabilità gestoria, nonché la diretta esecuzione da parte di questi, in regime di sostanziale esclusività, dell’insieme dei servizi e delle consulenze erogati a favore dei clienti;
Ritenuto, in merito, che il preponderante apporto del ricorrente all’oggetto sociale, non consente di riqualificarne le prestazioni come mera attività gratuita di addestramento o di supporto nella divulgazione del metodo (cfr. terzo motivo) a favore del fratello, a ciò ostandovi prioritariamente l’accertata ricezione di pagamenti, pervenuti all’interessato anche direttamente dai clienti;
Ritenuto, infine, quanto al quarto motivo (“ eccesso di potere-sviamento; violazione di legge-art. 97 Cost., art. 3 Cost. ”), che i riferimenti alla situazione lavorativa, pesantemente ostile ed alterata che, secondo il ricorrente, imporrebbe di ravvisare nella pronuncia di decadenza dall’impiego una sorta illegittimo atto persecutorio, risultano, oltreché indimostrati, del tutto inidonei a scalfire l’approfondita motivazione sulla cui base l’Amministrazione si è determinata, motivazione che appare saldamente ancorata ai riscontri oggettivi, ottenuti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, e all’accertamento dell’inottemperanza alla diffida volta a precludere l’ulteriore corso dell’attività non autorizzata.
Ritenuto, per quanto detto, di respingere il ricorso;
Ritenuto, infine, di compensare le spese del giudizio, considerata la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e la società sopra menzionate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenuta in modalità videconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.