CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 341/2022 RG .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri n.
157/2022 pubblicata il 02.03.2022
a istanza di
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Accardo
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Cinzia Lolli (c.f. –pec C.F._2
t), dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura Email_1
generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio di Roma Persona_1
repertorio 80974 raccolta 21569 del 21 luglio 2015
APPELLATO
Conclusioni: come da scritti difensivi.
In fatto e in diritto 1. Con ricorso depositato in data 03.07.2020, il sig. agiva in giudizio per Pt_1 contestare l'illegittimità della trattenuta di € 598,42 effettuata dall' , sull'indennità CP_1 di malattia relativa all'anno 2019, sulla maggior somma di € 1350,20 dovuta a tale titolo.
Deduceva l'illegittimità dell'operato dell' che, in violazione dell'art. 545 c.p.c., CP_1
aveva proceduto a sottoporre a pignoramento somme che non erano per nulla pignorabili, sequestrabili o assoggettabili a compensazioni di sorta, trattandosi di sussidi finalizzati al sostegno del reddito per la famiglia del lavoratore che, per motivi di salute, si trovi impedito ad espletare la propria.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l' chiedendo il rigetto della domanda, in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sosteneva che era intervenuta la decadenza dall'azione ai sensi dell'art.22 c.
1. del D.L.
n.7/1970, convertito in Legge n.83/1970, poiché era onere del sig. dimostrare di Pt_2
aver impedito la decadenza e di aver agito avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in seguito agli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti dell'azienda agricola TRIMBOLI SEBASTIANO, a fronte del quale erano state cancellate le giornate di lavoro agricolo asseritamente svolte dal ricorrente negli anni 2013 e 2014 e che la cancellazione era confluita nel secondo elenco trimestrale 2017 di variazione pubblicato dal 19.09.2017 al 16.10.2017. CP_ Deduceva che l' aveva agito mediante compensazione diretta per recuperare l'indennità di malattia corrisposta negli anni 2014 e 2015, non dovuta a seguito della cancellazione delle predette giornate e della cancellazione dagli elenchi di braccianti agricoli, per cui gli importi asseritamente dovuti erano stati utilizzati per il recupero delle somme indebitamente percepite precedentemente.
Deduceva infine che non si trattasse di pignoramento per cui non si poteva parlare di impignorabilità ma che in ogni caso i limiti non erano stati superati, trattandosi di credito futuro, per il quale in fase di pagamento l' aveva effettuato le dovute trattenute CP_1
mediante compensazione diretta.
2. Con la sentenza n. 157 del 02.03.2022, il Tribunale di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il recupero operato dall' . CP_1
In sintesi, riteneva che l' avesse operato correttamente sulla base della cancellazione CP_1
delle giornate lavorative per gli anni 2013-2014, poiché il sig. non aveva assolto Pt_2
l'onere di comprovare l'effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di malattia per le annualità in contestazione, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che il non avesse dato prova di aver impedito Pt_1
la decadenza, proponendo ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative relative agli anni 2013 e 2014 e comunque di non aver proposto ricorso giudiziario, con conseguente legittimità del recupero operato dell' . CP_1
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. per i motivi di seguito Pt_1
trattati.
Con il primo motivo censura il ragionamento logico giuridico del Giudice di prime cure che ha equivocato l'oggetto del giudizio, rigettando la domanda sulla base della considerazione che la ricorrente non avesse dato prova del suo diritto alla percezione dell'indennità di malattia per gli anni 2014-2015.
Sulla base di questo erroneo presupposto, il Giudice, in violazione di quanto previsto dall'art.545 comma II c.p.c., non avrebbe tenuto in considerazione che l'indennità di malattia non è affatto pignorabile, sequestrabile o assoggettabile a compensazione di sorta, atteso il carattere alimentare della prestazione.
Contestava infine il fatto che l' non avesse fornito la specifica prova dei pagamenti CP_1 portati in compensazione, non potendosi certo considerare prova l'avvenuto deposito, peraltro tardivo, di un estratto di archivio informatico gestito dallo stesso istituto, che non costituisce prova dell'avvenuto pagamento.
Si costitutiva l' , contestando in toto l'appello del sig. . CP_1 Pt_1
Il procedimento subiva alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID;
il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato note nel termine, fissato nel predetto decreto.
*****
4. L'appello è infondato.
Preliminarmente si evidenzia che il capo della sentenza relativo alla legittimità del recupero per mancanza del diritto a percepire l'indennità di malattia, non è stato appellato, pertanto l'unico motivo da esaminare è quello relativo alla pretesa impignorabilità dell'intero importo liquidato in quanto, trattandosi di credito di natura alimentare, rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 545 c.p.c.
Orbene, l'art. 545 c.p.c., comma 2 individua un'elencazione tassativa di crediti che non sono suscettibili di pignoramento;
tale elencazione è pertanto insuscettibile di applicazione analogica.
L'impignorabilità assoluta è una risposta ad una esigenza di tutelare interessi individuali costituzionalmente garantiti. Al riguardo occorre precipuamente osservare come l'indennità di malattia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rientri nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 545 c.p.c, non trattandosi di credito di natura alimentare.
Inoltre, come correttamente sostenuto dall' , il richiamo all'art.545.cp.c è del tutto CP_1
inconferente dal momento che si verte in tema di compensazione c.d. impropria, nell'ambito del medesimo rapporto, per sua natura non soggetta a limitazioni, per la quale non si applica la disciplina processuale e sostanziale dettata dal codice civile per la compensazione propria.
Per costante giurisprudenza si ha infatti compensazione impropria quando i reciproci crediti e debiti nascono da un unico rapporto.
E' quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'indebito recuperato dall' nasce dal CP_1
CP_ medesimo rapporto previdenziale/assicurativo intercorrente tra l' e il sig. , Pt_1
riguardando pure la medesima tipologia di prestazione (indennità di malattia), per cui è stata operata la cd. compensazione “impropria”, alla quale non sono applicabili le disposizioni di favore che hanno individuato i presupposti per la non pignorabilità nella misura di un quinto della pensione e quelle relative al trattamento minimo di pensione.
Tuttavia occorre evidenziare come l' , nel liquidare la stessa prestazione per il CP_1
periodo 2019 abbia operato una trattenuta pari al quinto sull'importo lordo complessivo, rispettando quanto previsto dalle disposizioni di maggior favore a tutela del pensionato.
CP_ Difatti, nel caso di specie l' ha effettuato una trattenuta pari ad € 598,42 che è inferiore a quella della pensione sociale, che per l'anno di riferimento ammontava ad €
458,00, aumentata della metà.
Parimenti infondata risulta l'ultima delle doglianze sollevata dal , relativa alla Pt_2 mancata prova dell'avvenuto pagamento della indennità di malattia relativa agli anni
2019, in quanto si tratta di affermazione certamente non equivalente ad efficace contestazione.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese di lite atteso che il Giudice di primo grado ha dato atto della sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Locri n. 157/2022 pubblicata il 02.03.2022, rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria, 16.05.2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti