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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 978/2022 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura su foglio separato allegato in atti, dall'avv. Antonio Giannone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ivana Di Marco in Catania, corso Italia n. 59/D; appellante contro
(cf: ; (p.iva Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1 Parte_2
(cf: ); rappresentati e difesi per procure in atti, dagli avv. CodiceFiscale_3
Andrea Palazzolo e Maria Francesca Simeoni, presso il cui studio in Scicli, via F.
Mormino Penna 20 sono domiciliati;
appellati
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 112/2022, pubblicata il 10.1.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha rigettato le domande proposte da
[...]
nei confronti degli appellati di cui in epigrafe, dirette a: accertare e Pt_1
dichiarare la sussistenza, tra l'attore e di una società in nome Controparte_1
collettivo irregolare a far data dal 3.7.2006, giusta atto ricognitivo di cui all'allegata scrittura privata di pari data, finalizzata alla paritaria gestione dello stabilimento balneare denominato “ ” corrente in Scicli, fazione Sampieri, via Miramare CP_2
s.n.c.; accertare e dichiarare il diritto di comproprietà dell'attore sulla metà indivisa dei beni aziendali e sugli utili, nonché l'obbligo del di procedere all'iscrizione CP_1
della società medesima presso il registro delle imprese;
condannare il a CP_1
trasferirgli la quota di proprietà, possesso o detenzione e a corrispondergli la metà utili maturati dal 2006, previa rendicontazione, nonché al risarcimento del danno arrecatogli per averlo estromesso dalla gestione aziendale;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di affitto di ramo di azienda del 25.6.2015, con cui il ha CP_1
ceduto alla il ramo d'azienda avente ad oggetto la somministrazione Controparte_2
al pubblico di alimenti e bevande, con organizzazione di eventi, all'interno dello stabilimento balneare, nonché la nullità per simulazione assoluta e comunque la illiceità dell'oggetto sociale della condannare e Controparte_2 Controparte_1
nella qualità di amministratrice unica della in Parte_2 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecatigli con la stipula del predetto contratto di affitto di ramo d'azienda.
Ha evidenziato il primo giudice che l'espletata ctu grafologica - frutto di adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti - ha accertato in modo assolutamente inequivoco che la sottoscrizione apposta sulla scrittura del 3.7.2006 non è
riconducibile a . Controparte_1
Né - peraltro - le prove orali articolate da parte attrice (e non ammesse in corso di causa) avrebbero comprovato alcunché in ordine alla dedotta società di fatto, non avendo come oggetto la prova dell'apporto patrimoniale dell'attore, della sussistenza
2 di un fondo comune tra le parti, della divisione degli utili, ma solo la partecipazione dell'attore ad alcune scelte operative su lavori da eseguire nello stabilimento balneare.
Alla mancanza di riscontri probatori in odine alla sussistenza della prospettata società di fatto consegue, pertanto, il rigetto di tutte le domande.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato l'8.7.2022, cui hanno resistito gli appellati.
Posta in decisione, nonché maturati i termini per le comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione l'appellante assume la “erroneità ed illegittimità del contenuto e delle conclusioni della CT grafologica eseguita in primo grado” e, conseguentemente, l'erroneità della sentenza impugnata “nella parte in cui non ha disposto il richiamo del CT e/o nuova CT” ed in definitiva
“nella parte in cui non ha ritenuto autografa la sottoscrizione ivi apposta e quindi valida ed efficace la scrittura del 3.07.2006.
Deduce, in particolare (qui in sintesi) che il CT nominato in primo grado ha arbitrariamente ritenuto di non procedere alla comparazione della sottoscrizione disconosciuta anche sulla base delle sottoscrizioni apposte a delibere del Consiglio
Comunale di Scicli (eventualmente previa acquisizione degli originali presso il
, siccome, peraltro, autorizzato dallo stesso tribunale ed espressamente CP_3
richiesto dall'odierno appellante.
Inoltre, chiede disporsi il richiamo del consulente tecnico nominato in primo grado, oppure la nomina di un nuovo CT, affinché vengano esaminate le osservazioni/contestazioni (che ritrascrive) già formulate in sede di osservazioni alla bozza di CT, nonché in seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del
28.6.2021 e nelle conclusionali, e non valutate correttamente dal perito calligrafico, nonché affinché proceda a far vergare la sottoscrizione al sig. riproducendo CP_1
prima il nome e poi il cognome.
3 Con un secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate in primo grado. Assume che la conferma degli articolati oggetto delle prove orali formulate in primo grado è atta a dimostrare sia l'esistenza dell'elemento oggettivo (ossia il conferimento di beni e servizi in un fondo comune), che di quello soggettivo (ossia la reciproca intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale), ovvero a dimostrare la sussistenza tra le parti di una società, nonché la contitolarità tra il sig. ed il sig. del complesso Pt_1 CP_1
aziendale oggetto del contenzioso e dell'amministrazione dello stesso, oltre che il diritto di proprietà del sig. - in ragione della metà indivisa - su tutti i beni Pt_1
mobili ed immobili facenti parte del complesso aziendale de quo.
infine, con motivo rubricato sub C), la “erroneità ed illegittimità della CP_4
sentenza impugnata per omessa pronuncia e/o per carente motivazione”, nonché la
“erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato in toto le domande spiegate in primo grado”, in forza di argomentazioni sovrapponibili a quelle già esposte nei precedenti motivi.
2.) Il primo motivo è manifestamente infondato.
L'appellante, del tutto genericamente, assume che il consulente del tribunale non avrebbe valutato “correttamente” le proprie osservazioni/contestazioni alla bozza di ctu del perito grafologo - che ha accertato come non di pugno di la Controparte_1
sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 3.7.2006 - osservazioni che, di contro, sono state oggetto di analitico riscontro da parte del consulente del tribunale (alle pagg. 44/46 della relazione), con argomentazioni pertinenti e puntuali, a loro volta rimaste priva di specifica censura. Il motivo in esame, in realtà, si sostanzia nella mera ritrascrizione di dette osservazioni alla ctu, le quali, a loro volta (lungi dal censurare sul piano tecnico le valutazioni espresse nella perizia), si compendiano per lo più in una sorta di elenco di “quesiti” - aggiuntivi a quelli del tribunale - impropriamente formulati dal difensore della parte al ctu, fnalizzati a svolgere accertamenti (esplorativi) su temi d'indagine né rilevanti né tantomeno decisivi.
4 Valga infatti evidenziare che la consulenza grafologica è pervenuta alle rassegnate conclusioni, alla stregua degli approfonditi accertamenti svolti, con l'ausilio di apposita strumentazione (“lenti ingrandimento bifocali, scanner ad alta risoluzione, torcia luce bianca e torcia luce uv a 9 led, lampada a infrarossi, microscopio digitale
Digital Microscope Suite 2.0 Celestron, dispositivo Forinst MS-IR-UV”), utilizzando le scritture di comparazione di data certa rappresentate dalle sottoscrizioni apposte dal in tre atti notarili (C2, C3, C6), nella notifica dell'atto di citazione (C4), CP_1
nella carta d'identità (C5) ed in sede di saggio grafico (C1), le quali sono state tutte ritenute difformi da quella in verifica, applicate le regole proprie della materia trattata
(es: “prima e quarta Legge di Pellat Solange, 1924, Les mèthodes modernes de
l'expertise en ècriture, Paris, Alcan”).
Le conclusioni peritali appaiono, inoltre, frutto di analitiche ed argomentate valutazioni tecniche, concernenti sia le caratteristiche generali, o dominanti grafiche della scrittura, che le caratteristiche particolari, o particolarità strutturali, della scrittura, quali l'andamento delle curve, la punteggiatura, il ritmo grafico, la continuità, l'inclinazione degli assi, la direzione del tracciato, i rapporti dimensionali e proporzionali, nonché la morfologia strutturale e dinamica delle singole lettere e del loro collegamento.
A fronte di tale complesso elaborato (compendiato in ben 43 pagine), di contro, la difesa attorea, con le citate osservazioni - ritrascritte in gravame - oltre a sollecitare il ctu grafologo affinché “bilanci obiettivamente l'attendibilità delle diverse scritture comparative” (espressione, di per sé, priva di qualsivoglia specificità), si è limitata a chiedere al consulente d'ufficio di “precisare”, anzitutto, “se utilizzando le sole comparative C2, C3 C4 e C6 sarebbe arrivato alle medesime conclusioni di cui alla bozza di relazione” (quesito n. 1), nonché “se abbia analizzato l'ipotesi di dissimulazione del in sede di saggio grafico” (quesito 2), ed infine “se CP_1
l'utilizzo delle sottoscrizioni apposte sulle delibere e sulle interrogazioni sottoscritte dal quali comparative avrebbe ampliato o meno il novero di scritture simili CP_1
con quella in verifica” (quesito 3).
5 Da ultimo, ha sollecitato il ctu ad eseguire un nuovo saggio grafico a fine di “far vergare la sottoscrizione riproducendo prima il nome e poi il cognome”, nonché “di precisare se sarebbe stato utile o meno” un tale accertamento - ciò che, logicamente, non era chiaro neppure al richiedente (quesiti 4-5).
A tali osservazioni il ctu ha, quindi, opportunamente replicato, anzitutto, che tanto il bilancio obiettivo dell'attendibilità delle diverse scritture comparative, quanto lo sforzo di escludere anche l'ipotesi di un atteggiamento dissimulatorio di chi rende il saggio grafico, costituiscono “presupposto di base per poter svolgere un'indagine grafologica”.
Ha inoltre evidenziato l'irrilevanza del primo tema d'indagine (le differenze tra i due gruppi di scritture comparative), rappresentando che “… cifra significativa della personalità grafica del signor risultava proprio la variabilità nella maggior CP_1
parte delle caratteristiche, ovvero nella forma, nella dimensione, nella direzione del rigo e degli assi verticali, nel movimento. La collocazione delle comparative in due gruppi distinti, quelle presenti in C1 e C5 e le restanti presenti in C2, C3, C4 e C6,
è stata quindi operata proprio per rendere agevole, anche ai non addetti ai lavori, il confronto fra le stesse, al fine di poterne evidenziare le loro diversità, solo formali,
e le loro corrispondenze, invece sostanziali, ovvero i connotati salienti - generali e particolari - che hanno permesso di ricondurle tutte al gesto grafico proprio della personalità grafica del signor CP_1
Nella grafia in generale e nella firma in particolare, infatti, si cristallizzano i meccanismi più personalizzati e automatizzati di ogni individuo, gli elementi costanti, specifici ed individualizzanti della propria grafia che si mantengono costanti nonostante le lievi e naturali variazioni connesse alle circostanze in cui si vergano i caratteri. È proprio l'originalità espressiva di certi gesti grafici nella firma e nella sigla, la presenza di segni così particolari e unici da costituire dei veri
e propri idiotismi, delle costanti di valore, dei connotati salienti di peso altamente qualitativo, a rendere la rappresentazione grafica qualcosa di unico ed irripetibile
e perciò di difficile imitazione per i falsari.
6 Da quanto sopra esposto, data la certa riconducibilità di tutte le comparative al gesto grafico proprio della personalità grafica del signor risulta evidente CP_1
che la sottoscritta CT sarebbe arrivata alle medesime conclusioni anche utilizzando le sole comparative C2, C3 C4 e C6 (quesito 1)”.
Con riferimento al secondo tema di indagine (se abbia analizzato l'ipotesi di dissimulazione del in sede di saggio grafico) il consulente ha quindi replicato CP_1
evidenziando che “la dottrina grafologica insegna che chi dissimula tende a cambiare nella propria scrittura proprio le somiglianze formali senza però riuscire
a sopprimere tutti quei tratti dei quali non è neanche consapevole, essendo questi ultimi la conseguenza di particolari automatismi grafici propri della personalità grafica del soggetto scrivente (vedi Pietro Pastena- Dizionario di perizie grafiche-
Giordano Editore 2017, pagine 185-191). E insegna ancora relativamente al rilascio del saggio grafico, che un maggiore autocontrollo e una minore spontaneità sono comunque prevedibili, senza che ciò vada però scambiato per tentativo di dissimulazione <<….nella scrittura potranno esservi forme di esitazione, di controllo di rallentamento a causa dello stato di allarme della persona… si potrebbero ad esempio avere, nei soggetti che si pongono con cautela o atteggiamento di rifiuto, un rovesciamento degli assi e una restrizione delle ampiezze, oppure un incremento nel numero degli stacchi fra lettere, come manifestazione di una “analisi preoccupata dei fatti”; e ancora nei soggetti dal temperamento avventato che si pongono in un atteggiamento di preoccupata riflessione, una diminuzione del grado della scrittura 'slanciata',,,>> (vedi
[...]
Dizionario di perizie grafiche- Giordano Editore 2017, pagine 4141-415). CP_5
Quanto sopra esposto esclude con certezza l'atteggiamento dissimulatorio del signor nel vergare il documento C1. Ulteriore conferma di quanto affermato CP_1
è data dall'evidente conformità del documento C1 con il documento C5: trattandosi infatti della sottoscrizione apposta sulla propria carta d'identità, la modalità con cui quest'ultima è stata vergata non è certamente da ascriversi a una volontà di dissimulazione da parte del (quesito 2)”. CP_1
7 In ordine al terzo tema di indagine (“quesito”), relativo alle scritture scelte per la comparazione, poi, il ctu ha rappresentato che “già in sede di operazioni peritali la sottoscritta CT aveva dichiarato (vedi Allegato 1) che si sarebbe avvalsa solo delle scritture in comparazione di origine certa, in conformità e ottemperanza a quanto sancito dalla dottrina grafologica (si vedano ad esempio A. e P. Cristofanelli -
Grafologicamente- 2004, Controparte_6 Controparte_7
2017) e da quella giuridica (Cass. n.1982/2003).
[...]
Le sottoscrizioni indicate dall'avvocato Giannone, ovvero quelle apposte sulle delibere e sulle interrogazioni del Consiglio Comunale di Scicli non rientrano per nessuna ragione fra quelle di certa riconducibilità e quindi il loro utilizzo ed esame non avrebbe potuto apportare nessun contributo scientificamente e oggettivamente significativo all'indagine grafologica svolta dalla sottoscritta CT (quesito 3)”.
Da ultimo, in ordine al sollecitato saggio grafico ulteriore, il ctu ha replicato evidenziandone l'irrilevanza, in quanto “La riportata difformità fra tutte le sottoscrizioni in comparazione e quella in verifica, relativa al modo in cui su di esse si trovano rispettivamente apposti cognome e nome, è stata dalla sottoscritta CT evidenziata per completezza di indagine e, diversamente da quanto sostenuto dall'avvocato Giannone, a tale circostanza non è stato dato alcun peso eccessivo, nel complessivo bilanciamento degli elementi caratterizzanti la scrittura.
A conferma di quanto sostenuto si rimanda supra alle pagine 35- 42 dove sono dettagliatamente svolti e motivati i confronti, fra le caratteristiche generali e particolari rilevate in sede di analisi, a seguito dei quali si è provata la mancanza di corrispondenze fra la grafia in V1 e quella in C1, C2, C3, C4, C5 e C6 sia nelle dominanti grafiche che nelle caratteristiche sostanziali (dettagli)”.
Nota pertanto, ed in definitiva, il collegio che il consulente del tribunale, in sede di repliche alle osservazioni alla bozza peritale - diversamente da quanto sostenuto apoditticamente dall'appellante - ha risposto in maniera esaustiva, evidenziando, con argomentazioni pertinenti e convincenti, a loro volta rimaste prive di specifiche censure in gravame, l'irrilevanza degli accertamenti sollecitati dalla parte.
8 A ciò si aggiunga che nemmeno in questo grado l'appellante ha idoneamente rappresentato le ragioni per le quali assume che l'utilizzo delle ulteriori scritture di comparazione allegate in copia (le sottoscrizioni in tesi apposte in calce a interrogazioni o delibere comunali), ovvero l'esecuzione di un ulteriore saggio grafico che - diversamente da tutte le scritture in comparazione - anteponga il nome al cognome, costituiscano accertamenti necessari e decisivi per un diverso esito del procedimento di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Fermo restando che il saggio grafico è stato eseguito e che non è, di per sé, neppure necessario per il codice di rito, il quale, ai fini della verificazione della autenticità della sottoscrizione, si limita a prevedere la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione (art. 216 comma 1), deve qui ribadirsi che, con la consulenza di primo grado sono state utilizzate scritture perfettamente idonee alla comparazione, siccome certamente riconducibili al (tali essendo quelle redatte alla presenza CP_1
di un notaio, ovvero in sede di rilascio della carta di identità o ancora nel presente giudizio), il che ha permesso al consulente di utilizzarle senza riserva alcuna ai fini della verificazione della grafia della parte appellante, con univoci risultati, i quali - è bene ribadire - non sono stati qui neppure idoneamente criticati.
Né del resto sono state chiarite da parte appellante le ragioni per le quali le ulteriori scritture di comparazione indicate, nel caso in esame, avrebbero - esse sole - potuto comportare un valido confronto con la scrittura contestata e dunque un diverso esito della consulenza;
ragioni che non possono, logicamente, consistere nella astratta (ed in definitiva immotivata) contestazione dell'esito delle valutazioni peritali, ma devono necessariamente riguardare il diverso profilo dell'inidoneità allo scopo delle scritture di comparazione in concreto utilizzate dal consulente (mai sostenuta).
Sicchè non ricorrono le condizioni per svolgere ulteriori accertamenti peritali.
3.) Il secondo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con le motivazioni rese sul punto dalla sentenza appellata, la quale ha evidenziato che nessuno dei capitoli di prova orale risulta diretto ad accertare gli elementi costitutivi della prospettata società.
9 Osserva il collegio che, per potersi affermare l'esistenza di una società di fatto, in assenza di contratto scritto (tale non essendo, per le su esposte ragioni, la scrittura del 3.7.2006), occorre che sia accertata in giudizio (con rigorosa valutazione, precisa la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 8981/2016) l'esistenza dei suoi elementi essenziali, e dunque tanto dell'elemento soggettivo, dato dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale (cd. affectio societatis), quanto dell'elemento oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune per lo svolgimento di un'attività economica d'impresa (cfr. oltre alla cit. pronunzia, anche Cass. n. 1961/2000, n. 4588/2010, n.
19234/2020).
Nessuno dei suddetti elementi costitutivi, come già evidenziato dal primo giudice, risulta, tuttavia, oggetto delle prove orali articolate dall'attore odierno appellante, le quali sono piuttosto dirette a dimostrare l'affidamento a terzi, da parte del Pt_1
e del in date imprecisate “nell'anno 2006”, di incarichi relativi a lavori, CP_1
ovvero “collaborazioni” da eseguirsi nello stabilimento balneare, ossia circostanze, che, quand'anche fossero confermate dai testi indicati, non dimostrerebbero affatto l'esistenza della prospettata società, ben potendo, plausibilmente, trovare valida giustificazione alternativa nella mera collaborazione prestata - a titolo professionale o di amicizia, o altro, non importa accertare - dal al all'inizio della Pt_1 CP_1
propria attività.
Ciò che del resto è mancato del tutto è la stessa prospettazione - prima ancora che la dimostrazione - dell'ammontare e delle modalità dei rispettivi conferimenti, non essendo dato sapere, in buona sostanza, quali fossero gli esatti apporti (in denaro, ovvero in beni o prestazioni), strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, in tesi convenuti dai partecipanti alla pretesa s.d.f.
Per le ragioni che precedono, assorbito ogni altro motivo, l'appello deve in definitiva trovare rigetto.
10 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n.147/2022, con riferimento alle voci
“studio”, “fase introduttiva” e “decisionale” (in assenza di attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”:
Cass. n.10206/2021), avuto riguardo al valore della domanda (indeterminabile, complessità media) ed applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 DM n. 55/2014 in ragione del numero delle parti appellate.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in €.13.552,00 oltre spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 978/2022 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura su foglio separato allegato in atti, dall'avv. Antonio Giannone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ivana Di Marco in Catania, corso Italia n. 59/D; appellante contro
(cf: ; (p.iva Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1 Parte_2
(cf: ); rappresentati e difesi per procure in atti, dagli avv. CodiceFiscale_3
Andrea Palazzolo e Maria Francesca Simeoni, presso il cui studio in Scicli, via F.
Mormino Penna 20 sono domiciliati;
appellati
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 112/2022, pubblicata il 10.1.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha rigettato le domande proposte da
[...]
nei confronti degli appellati di cui in epigrafe, dirette a: accertare e Pt_1
dichiarare la sussistenza, tra l'attore e di una società in nome Controparte_1
collettivo irregolare a far data dal 3.7.2006, giusta atto ricognitivo di cui all'allegata scrittura privata di pari data, finalizzata alla paritaria gestione dello stabilimento balneare denominato “ ” corrente in Scicli, fazione Sampieri, via Miramare CP_2
s.n.c.; accertare e dichiarare il diritto di comproprietà dell'attore sulla metà indivisa dei beni aziendali e sugli utili, nonché l'obbligo del di procedere all'iscrizione CP_1
della società medesima presso il registro delle imprese;
condannare il a CP_1
trasferirgli la quota di proprietà, possesso o detenzione e a corrispondergli la metà utili maturati dal 2006, previa rendicontazione, nonché al risarcimento del danno arrecatogli per averlo estromesso dalla gestione aziendale;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di affitto di ramo di azienda del 25.6.2015, con cui il ha CP_1
ceduto alla il ramo d'azienda avente ad oggetto la somministrazione Controparte_2
al pubblico di alimenti e bevande, con organizzazione di eventi, all'interno dello stabilimento balneare, nonché la nullità per simulazione assoluta e comunque la illiceità dell'oggetto sociale della condannare e Controparte_2 Controparte_1
nella qualità di amministratrice unica della in Parte_2 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecatigli con la stipula del predetto contratto di affitto di ramo d'azienda.
Ha evidenziato il primo giudice che l'espletata ctu grafologica - frutto di adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti - ha accertato in modo assolutamente inequivoco che la sottoscrizione apposta sulla scrittura del 3.7.2006 non è
riconducibile a . Controparte_1
Né - peraltro - le prove orali articolate da parte attrice (e non ammesse in corso di causa) avrebbero comprovato alcunché in ordine alla dedotta società di fatto, non avendo come oggetto la prova dell'apporto patrimoniale dell'attore, della sussistenza
2 di un fondo comune tra le parti, della divisione degli utili, ma solo la partecipazione dell'attore ad alcune scelte operative su lavori da eseguire nello stabilimento balneare.
Alla mancanza di riscontri probatori in odine alla sussistenza della prospettata società di fatto consegue, pertanto, il rigetto di tutte le domande.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato l'8.7.2022, cui hanno resistito gli appellati.
Posta in decisione, nonché maturati i termini per le comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione l'appellante assume la “erroneità ed illegittimità del contenuto e delle conclusioni della CT grafologica eseguita in primo grado” e, conseguentemente, l'erroneità della sentenza impugnata “nella parte in cui non ha disposto il richiamo del CT e/o nuova CT” ed in definitiva
“nella parte in cui non ha ritenuto autografa la sottoscrizione ivi apposta e quindi valida ed efficace la scrittura del 3.07.2006.
Deduce, in particolare (qui in sintesi) che il CT nominato in primo grado ha arbitrariamente ritenuto di non procedere alla comparazione della sottoscrizione disconosciuta anche sulla base delle sottoscrizioni apposte a delibere del Consiglio
Comunale di Scicli (eventualmente previa acquisizione degli originali presso il
, siccome, peraltro, autorizzato dallo stesso tribunale ed espressamente CP_3
richiesto dall'odierno appellante.
Inoltre, chiede disporsi il richiamo del consulente tecnico nominato in primo grado, oppure la nomina di un nuovo CT, affinché vengano esaminate le osservazioni/contestazioni (che ritrascrive) già formulate in sede di osservazioni alla bozza di CT, nonché in seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del
28.6.2021 e nelle conclusionali, e non valutate correttamente dal perito calligrafico, nonché affinché proceda a far vergare la sottoscrizione al sig. riproducendo CP_1
prima il nome e poi il cognome.
3 Con un secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie formulate in primo grado. Assume che la conferma degli articolati oggetto delle prove orali formulate in primo grado è atta a dimostrare sia l'esistenza dell'elemento oggettivo (ossia il conferimento di beni e servizi in un fondo comune), che di quello soggettivo (ossia la reciproca intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale), ovvero a dimostrare la sussistenza tra le parti di una società, nonché la contitolarità tra il sig. ed il sig. del complesso Pt_1 CP_1
aziendale oggetto del contenzioso e dell'amministrazione dello stesso, oltre che il diritto di proprietà del sig. - in ragione della metà indivisa - su tutti i beni Pt_1
mobili ed immobili facenti parte del complesso aziendale de quo.
infine, con motivo rubricato sub C), la “erroneità ed illegittimità della CP_4
sentenza impugnata per omessa pronuncia e/o per carente motivazione”, nonché la
“erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato in toto le domande spiegate in primo grado”, in forza di argomentazioni sovrapponibili a quelle già esposte nei precedenti motivi.
2.) Il primo motivo è manifestamente infondato.
L'appellante, del tutto genericamente, assume che il consulente del tribunale non avrebbe valutato “correttamente” le proprie osservazioni/contestazioni alla bozza di ctu del perito grafologo - che ha accertato come non di pugno di la Controparte_1
sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 3.7.2006 - osservazioni che, di contro, sono state oggetto di analitico riscontro da parte del consulente del tribunale (alle pagg. 44/46 della relazione), con argomentazioni pertinenti e puntuali, a loro volta rimaste priva di specifica censura. Il motivo in esame, in realtà, si sostanzia nella mera ritrascrizione di dette osservazioni alla ctu, le quali, a loro volta (lungi dal censurare sul piano tecnico le valutazioni espresse nella perizia), si compendiano per lo più in una sorta di elenco di “quesiti” - aggiuntivi a quelli del tribunale - impropriamente formulati dal difensore della parte al ctu, fnalizzati a svolgere accertamenti (esplorativi) su temi d'indagine né rilevanti né tantomeno decisivi.
4 Valga infatti evidenziare che la consulenza grafologica è pervenuta alle rassegnate conclusioni, alla stregua degli approfonditi accertamenti svolti, con l'ausilio di apposita strumentazione (“lenti ingrandimento bifocali, scanner ad alta risoluzione, torcia luce bianca e torcia luce uv a 9 led, lampada a infrarossi, microscopio digitale
Digital Microscope Suite 2.0 Celestron, dispositivo Forinst MS-IR-UV”), utilizzando le scritture di comparazione di data certa rappresentate dalle sottoscrizioni apposte dal in tre atti notarili (C2, C3, C6), nella notifica dell'atto di citazione (C4), CP_1
nella carta d'identità (C5) ed in sede di saggio grafico (C1), le quali sono state tutte ritenute difformi da quella in verifica, applicate le regole proprie della materia trattata
(es: “prima e quarta Legge di Pellat Solange, 1924, Les mèthodes modernes de
l'expertise en ècriture, Paris, Alcan”).
Le conclusioni peritali appaiono, inoltre, frutto di analitiche ed argomentate valutazioni tecniche, concernenti sia le caratteristiche generali, o dominanti grafiche della scrittura, che le caratteristiche particolari, o particolarità strutturali, della scrittura, quali l'andamento delle curve, la punteggiatura, il ritmo grafico, la continuità, l'inclinazione degli assi, la direzione del tracciato, i rapporti dimensionali e proporzionali, nonché la morfologia strutturale e dinamica delle singole lettere e del loro collegamento.
A fronte di tale complesso elaborato (compendiato in ben 43 pagine), di contro, la difesa attorea, con le citate osservazioni - ritrascritte in gravame - oltre a sollecitare il ctu grafologo affinché “bilanci obiettivamente l'attendibilità delle diverse scritture comparative” (espressione, di per sé, priva di qualsivoglia specificità), si è limitata a chiedere al consulente d'ufficio di “precisare”, anzitutto, “se utilizzando le sole comparative C2, C3 C4 e C6 sarebbe arrivato alle medesime conclusioni di cui alla bozza di relazione” (quesito n. 1), nonché “se abbia analizzato l'ipotesi di dissimulazione del in sede di saggio grafico” (quesito 2), ed infine “se CP_1
l'utilizzo delle sottoscrizioni apposte sulle delibere e sulle interrogazioni sottoscritte dal quali comparative avrebbe ampliato o meno il novero di scritture simili CP_1
con quella in verifica” (quesito 3).
5 Da ultimo, ha sollecitato il ctu ad eseguire un nuovo saggio grafico a fine di “far vergare la sottoscrizione riproducendo prima il nome e poi il cognome”, nonché “di precisare se sarebbe stato utile o meno” un tale accertamento - ciò che, logicamente, non era chiaro neppure al richiedente (quesiti 4-5).
A tali osservazioni il ctu ha, quindi, opportunamente replicato, anzitutto, che tanto il bilancio obiettivo dell'attendibilità delle diverse scritture comparative, quanto lo sforzo di escludere anche l'ipotesi di un atteggiamento dissimulatorio di chi rende il saggio grafico, costituiscono “presupposto di base per poter svolgere un'indagine grafologica”.
Ha inoltre evidenziato l'irrilevanza del primo tema d'indagine (le differenze tra i due gruppi di scritture comparative), rappresentando che “… cifra significativa della personalità grafica del signor risultava proprio la variabilità nella maggior CP_1
parte delle caratteristiche, ovvero nella forma, nella dimensione, nella direzione del rigo e degli assi verticali, nel movimento. La collocazione delle comparative in due gruppi distinti, quelle presenti in C1 e C5 e le restanti presenti in C2, C3, C4 e C6,
è stata quindi operata proprio per rendere agevole, anche ai non addetti ai lavori, il confronto fra le stesse, al fine di poterne evidenziare le loro diversità, solo formali,
e le loro corrispondenze, invece sostanziali, ovvero i connotati salienti - generali e particolari - che hanno permesso di ricondurle tutte al gesto grafico proprio della personalità grafica del signor CP_1
Nella grafia in generale e nella firma in particolare, infatti, si cristallizzano i meccanismi più personalizzati e automatizzati di ogni individuo, gli elementi costanti, specifici ed individualizzanti della propria grafia che si mantengono costanti nonostante le lievi e naturali variazioni connesse alle circostanze in cui si vergano i caratteri. È proprio l'originalità espressiva di certi gesti grafici nella firma e nella sigla, la presenza di segni così particolari e unici da costituire dei veri
e propri idiotismi, delle costanti di valore, dei connotati salienti di peso altamente qualitativo, a rendere la rappresentazione grafica qualcosa di unico ed irripetibile
e perciò di difficile imitazione per i falsari.
6 Da quanto sopra esposto, data la certa riconducibilità di tutte le comparative al gesto grafico proprio della personalità grafica del signor risulta evidente CP_1
che la sottoscritta CT sarebbe arrivata alle medesime conclusioni anche utilizzando le sole comparative C2, C3 C4 e C6 (quesito 1)”.
Con riferimento al secondo tema di indagine (se abbia analizzato l'ipotesi di dissimulazione del in sede di saggio grafico) il consulente ha quindi replicato CP_1
evidenziando che “la dottrina grafologica insegna che chi dissimula tende a cambiare nella propria scrittura proprio le somiglianze formali senza però riuscire
a sopprimere tutti quei tratti dei quali non è neanche consapevole, essendo questi ultimi la conseguenza di particolari automatismi grafici propri della personalità grafica del soggetto scrivente (vedi Pietro Pastena- Dizionario di perizie grafiche-
Giordano Editore 2017, pagine 185-191). E insegna ancora relativamente al rilascio del saggio grafico, che un maggiore autocontrollo e una minore spontaneità sono comunque prevedibili, senza che ciò vada però scambiato per tentativo di dissimulazione <<….nella scrittura potranno esservi forme di esitazione, di controllo di rallentamento a causa dello stato di allarme della persona… si potrebbero ad esempio avere, nei soggetti che si pongono con cautela o atteggiamento di rifiuto, un rovesciamento degli assi e una restrizione delle ampiezze, oppure un incremento nel numero degli stacchi fra lettere, come manifestazione di una “analisi preoccupata dei fatti”; e ancora nei soggetti dal temperamento avventato che si pongono in un atteggiamento di preoccupata riflessione, una diminuzione del grado della scrittura 'slanciata',,,>> (vedi
[...]
Dizionario di perizie grafiche- Giordano Editore 2017, pagine 4141-415). CP_5
Quanto sopra esposto esclude con certezza l'atteggiamento dissimulatorio del signor nel vergare il documento C1. Ulteriore conferma di quanto affermato CP_1
è data dall'evidente conformità del documento C1 con il documento C5: trattandosi infatti della sottoscrizione apposta sulla propria carta d'identità, la modalità con cui quest'ultima è stata vergata non è certamente da ascriversi a una volontà di dissimulazione da parte del (quesito 2)”. CP_1
7 In ordine al terzo tema di indagine (“quesito”), relativo alle scritture scelte per la comparazione, poi, il ctu ha rappresentato che “già in sede di operazioni peritali la sottoscritta CT aveva dichiarato (vedi Allegato 1) che si sarebbe avvalsa solo delle scritture in comparazione di origine certa, in conformità e ottemperanza a quanto sancito dalla dottrina grafologica (si vedano ad esempio A. e P. Cristofanelli -
Grafologicamente- 2004, Controparte_6 Controparte_7
2017) e da quella giuridica (Cass. n.1982/2003).
[...]
Le sottoscrizioni indicate dall'avvocato Giannone, ovvero quelle apposte sulle delibere e sulle interrogazioni del Consiglio Comunale di Scicli non rientrano per nessuna ragione fra quelle di certa riconducibilità e quindi il loro utilizzo ed esame non avrebbe potuto apportare nessun contributo scientificamente e oggettivamente significativo all'indagine grafologica svolta dalla sottoscritta CT (quesito 3)”.
Da ultimo, in ordine al sollecitato saggio grafico ulteriore, il ctu ha replicato evidenziandone l'irrilevanza, in quanto “La riportata difformità fra tutte le sottoscrizioni in comparazione e quella in verifica, relativa al modo in cui su di esse si trovano rispettivamente apposti cognome e nome, è stata dalla sottoscritta CT evidenziata per completezza di indagine e, diversamente da quanto sostenuto dall'avvocato Giannone, a tale circostanza non è stato dato alcun peso eccessivo, nel complessivo bilanciamento degli elementi caratterizzanti la scrittura.
A conferma di quanto sostenuto si rimanda supra alle pagine 35- 42 dove sono dettagliatamente svolti e motivati i confronti, fra le caratteristiche generali e particolari rilevate in sede di analisi, a seguito dei quali si è provata la mancanza di corrispondenze fra la grafia in V1 e quella in C1, C2, C3, C4, C5 e C6 sia nelle dominanti grafiche che nelle caratteristiche sostanziali (dettagli)”.
Nota pertanto, ed in definitiva, il collegio che il consulente del tribunale, in sede di repliche alle osservazioni alla bozza peritale - diversamente da quanto sostenuto apoditticamente dall'appellante - ha risposto in maniera esaustiva, evidenziando, con argomentazioni pertinenti e convincenti, a loro volta rimaste prive di specifiche censure in gravame, l'irrilevanza degli accertamenti sollecitati dalla parte.
8 A ciò si aggiunga che nemmeno in questo grado l'appellante ha idoneamente rappresentato le ragioni per le quali assume che l'utilizzo delle ulteriori scritture di comparazione allegate in copia (le sottoscrizioni in tesi apposte in calce a interrogazioni o delibere comunali), ovvero l'esecuzione di un ulteriore saggio grafico che - diversamente da tutte le scritture in comparazione - anteponga il nome al cognome, costituiscano accertamenti necessari e decisivi per un diverso esito del procedimento di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Fermo restando che il saggio grafico è stato eseguito e che non è, di per sé, neppure necessario per il codice di rito, il quale, ai fini della verificazione della autenticità della sottoscrizione, si limita a prevedere la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione (art. 216 comma 1), deve qui ribadirsi che, con la consulenza di primo grado sono state utilizzate scritture perfettamente idonee alla comparazione, siccome certamente riconducibili al (tali essendo quelle redatte alla presenza CP_1
di un notaio, ovvero in sede di rilascio della carta di identità o ancora nel presente giudizio), il che ha permesso al consulente di utilizzarle senza riserva alcuna ai fini della verificazione della grafia della parte appellante, con univoci risultati, i quali - è bene ribadire - non sono stati qui neppure idoneamente criticati.
Né del resto sono state chiarite da parte appellante le ragioni per le quali le ulteriori scritture di comparazione indicate, nel caso in esame, avrebbero - esse sole - potuto comportare un valido confronto con la scrittura contestata e dunque un diverso esito della consulenza;
ragioni che non possono, logicamente, consistere nella astratta (ed in definitiva immotivata) contestazione dell'esito delle valutazioni peritali, ma devono necessariamente riguardare il diverso profilo dell'inidoneità allo scopo delle scritture di comparazione in concreto utilizzate dal consulente (mai sostenuta).
Sicchè non ricorrono le condizioni per svolgere ulteriori accertamenti peritali.
3.) Il secondo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con le motivazioni rese sul punto dalla sentenza appellata, la quale ha evidenziato che nessuno dei capitoli di prova orale risulta diretto ad accertare gli elementi costitutivi della prospettata società.
9 Osserva il collegio che, per potersi affermare l'esistenza di una società di fatto, in assenza di contratto scritto (tale non essendo, per le su esposte ragioni, la scrittura del 3.7.2006), occorre che sia accertata in giudizio (con rigorosa valutazione, precisa la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 8981/2016) l'esistenza dei suoi elementi essenziali, e dunque tanto dell'elemento soggettivo, dato dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale (cd. affectio societatis), quanto dell'elemento oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune per lo svolgimento di un'attività economica d'impresa (cfr. oltre alla cit. pronunzia, anche Cass. n. 1961/2000, n. 4588/2010, n.
19234/2020).
Nessuno dei suddetti elementi costitutivi, come già evidenziato dal primo giudice, risulta, tuttavia, oggetto delle prove orali articolate dall'attore odierno appellante, le quali sono piuttosto dirette a dimostrare l'affidamento a terzi, da parte del Pt_1
e del in date imprecisate “nell'anno 2006”, di incarichi relativi a lavori, CP_1
ovvero “collaborazioni” da eseguirsi nello stabilimento balneare, ossia circostanze, che, quand'anche fossero confermate dai testi indicati, non dimostrerebbero affatto l'esistenza della prospettata società, ben potendo, plausibilmente, trovare valida giustificazione alternativa nella mera collaborazione prestata - a titolo professionale o di amicizia, o altro, non importa accertare - dal al all'inizio della Pt_1 CP_1
propria attività.
Ciò che del resto è mancato del tutto è la stessa prospettazione - prima ancora che la dimostrazione - dell'ammontare e delle modalità dei rispettivi conferimenti, non essendo dato sapere, in buona sostanza, quali fossero gli esatti apporti (in denaro, ovvero in beni o prestazioni), strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, in tesi convenuti dai partecipanti alla pretesa s.d.f.
Per le ragioni che precedono, assorbito ogni altro motivo, l'appello deve in definitiva trovare rigetto.
10 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n.147/2022, con riferimento alle voci
“studio”, “fase introduttiva” e “decisionale” (in assenza di attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”:
Cass. n.10206/2021), avuto riguardo al valore della domanda (indeterminabile, complessità media) ed applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 DM n. 55/2014 in ragione del numero delle parti appellate.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in €.13.552,00 oltre spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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