CASS
Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2024, n. 33288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33288 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33288 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.IS AL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata che ha confermato il decreto di sequestro preventivo per sproporzione, emesso dal Gip del Tribunale di Ancona il 30/10/2023, preordinatamente alla confisca ai sensi degli artt. 85 bis DPR 309/ 1990 e 240 bis cod. pen., della somma di denaro pari a euro 17.585,00, rinvenuta in contanti presso l'abitazione del ricorrente, all'interno di una scatola di cartone, e di ulteriori euro 580,00, rinvenuti all'interno di un portafoglio, in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio grammi 36,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di un mobile del soggiorno nonché ulteriori grammi 1,6 della medesima sostanza contenuta in un involucro in cellophane. 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al fumus commissí delicti, il quale ha posto a fondamento del provvedimento un corpus motivazionale diverso e distinto rispetto a quello formulato nell'ordinanza applicativa del sequestro emessa originariamente, effettuando una rielaborazione del compendio investigativo e delle produzioni difensive, autonome e in parte svincolate rispetto a quelle già formulate. Il giudice a quo ha infatti richiamato, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, il monitoraggio della abitazione dell'imputato da parte degli investigatori che a seguito di una segnalazione, controllavano l'abitazione del AL, riscontrando un "via vai di persone nelle ore serali ". Il ricorrente tuttavia contesta lo svolgimento di tali operazioni investigative da parte della polizia giudiziaria o comunque ne circoscrive lo spazio temporale in un lasso assai ristretto, racchiuso tra le 16,30 e le 17,00, ora in cui veniva fermato e perquisito. In secondo luogo, il ricorrente contesta anche l'elemento fattuale relativo al rinvenimento di un bilancino elettronico recante tracce di stupefacente, in quanto tale bilancino era adibito ad usi alimentari e non si è in alcun modo accertato se la polvere bianca rinvenuta fosse cocaina o altra sostanza. Non rileva neppure il rinvenimento di materiale destinato al confezionamento dello stupefacente, posto che il ricorrente ha immediatamente dichiarato di confezionare le dosi di sostanza stupefacente destinata all'uso personale. Illogica è quindi l'affermazione secondo cui il quantitativo di sostanza stupefacente eccede l'uso personale e sia destinata allo spaccio, in quanto non supportata da concreti elementi fattuali. Nessuna rilevanza può avere il collocamento, all'esterno dell'abitazione, di telecamere di sorveglianza esterna, utilizzate per scopi di sicurezza dell'abitazione. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al sequestro di euro 17.000 rinvenuti in contanti all'interno di una scatola di cartone in mazzette da 1.000 ciascuna. Evidenzia che la suddetta somma è frutto dei risparmi personali propri e della moglie, provenienti da redditi di lavoro, anche svolto saltuariamente e in nero nel fine settimana, come traslocatore, e pertanto di avere una certa 1 capacità economica per sostenere il costo dell'acquisto dello stupefacente, documentata dalla dichiarazione dei redditi, dalle buste paga della moglie convivente (che percepisce uno stipendio mensile di quasi euro 1400), dal deposito bancario della somma pari ad euro 33.700,00. Ne segue che la somma rinvenuta in contanti è di provenienza lecita, proporzionata al patrimonio complessivo della famiglia e destinata ad affrontare le spese per il matrimonio religioso che avrebbe celebrato. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità della somma di denaro in sequestro quale profitto di pregressa attività di spaccio. Il rinvenimento di soli grammi 38 di sostanza stupefacente non consente di affermare, in mancanza di ulteriori elementi probatori, che egli fosse dedito ad una così ben organizzata attività di spaccio, da cui ha tratto una tale cospicua somma di denaro, essendo, semmai, solo una parte del denaro ricollegabile alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma 2 processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto gai difetti Jogici della motivazione. j4:00( 444.4 ifto i41.4r) Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale ha ritenuto, in ordine al fumus, che la sostanza non fosse destinata all'uso personale ma alla cessione a terzi, trattandosi di quantitativo, pari a grammi 38 di cocaina, eccedente il normale uso, rinvenuto unitamente a strumentazione per la pesatura e il confezionamento (un bilancino elettronico recante tracce di stupefacente e ritagli di cellophane circolari). Peraltro, il giudice ha anche affermato che il ricorrente non ha circostanziato la tesi difensiva, fornendo precise indicazioni in ordine all'acquisto dello stupefacente da destinare all'uso personale, evidenziando altresì che l'ingresso e l'intero perimetro dell'abitazione dell'indagato era videosorvegliato con cinque telecamere esterne, desumendo da tali ulteriori elementi la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In ordine alla somma di denaro, pari a euro 17.000,00, rinvenuta in contanti all'interno dell'abitazione, va premesso che il sequestro adottato, nella specie, consiste in un "sequestro allargato" ex art. 85 bis del d.P.R:n.309 del 1990, sicché appare del tutto eccentrica la doglianza sollevata con il terzo motivo, incentrata sulla invocata esclusione della derivazione della somma direttamente da attività di spaccio. Ciò posto, riguardo al secondo motivo di ricorso, il giudice ha ritenuto che il possesso di una simile somma sia incompatibile con la capacità economica e patrimoniale del ricorrente, e non credibile la tesi difensiva secondo cui la somma fosse il provento di attività lavorativa svolta in nero, posto che tali asserzioni sono prive di riscontro. Al riguardo, il giudice ha evidenziato che le allegazioni difensive in ordine allo svolgimento dell'attività di traslocatore in nero nei fine settimana e in modo saltuario, oltre che essere assolutamente generiche e prive di qualunque riscontro, non sono neppure confermate dal ricorrente, il quale, nell'atto di riesame, ha fatto riferimento allo svolgimento di attività saltuarie ricompensate "con piccole somme di denaro liquido". In ordine al profilo della s«proporzione, il giudice a quo, alla luce della documentazione versata in atti, ha effettuato un raffronto tra i guadagni leciti del ricorrente (ovvero tra il reddito personale del ricorrente, pari a euro 18.000,00 annui, risultante dalla dichiarazione dei redditi) e la somma di euro 17.000,00 detenuta in contanti nell'abitazione, ritenendola non compatibile con la situazione economica personale del ricorrente. Quanto alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dei redditi lavorativi riconducibili all'attività lavorativa svolta dalla convivente, risultanti dalle buste paga depositate nel corso del giudizio dal ricorrente, si osserva, tuttavia, che il ricorrente non ha allegato elementi che consentano di far ritenere che la suddetta somma detenuta in contanti, pari a euro 3 17.000, all'interno di una scatola di cartone, fosse riconducibile anche ai redditi da lavoro della convivente. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 3. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2.3 aprile 2024
lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33288 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.IS AL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata che ha confermato il decreto di sequestro preventivo per sproporzione, emesso dal Gip del Tribunale di Ancona il 30/10/2023, preordinatamente alla confisca ai sensi degli artt. 85 bis DPR 309/ 1990 e 240 bis cod. pen., della somma di denaro pari a euro 17.585,00, rinvenuta in contanti presso l'abitazione del ricorrente, all'interno di una scatola di cartone, e di ulteriori euro 580,00, rinvenuti all'interno di un portafoglio, in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio grammi 36,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di un mobile del soggiorno nonché ulteriori grammi 1,6 della medesima sostanza contenuta in un involucro in cellophane. 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al fumus commissí delicti, il quale ha posto a fondamento del provvedimento un corpus motivazionale diverso e distinto rispetto a quello formulato nell'ordinanza applicativa del sequestro emessa originariamente, effettuando una rielaborazione del compendio investigativo e delle produzioni difensive, autonome e in parte svincolate rispetto a quelle già formulate. Il giudice a quo ha infatti richiamato, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, il monitoraggio della abitazione dell'imputato da parte degli investigatori che a seguito di una segnalazione, controllavano l'abitazione del AL, riscontrando un "via vai di persone nelle ore serali ". Il ricorrente tuttavia contesta lo svolgimento di tali operazioni investigative da parte della polizia giudiziaria o comunque ne circoscrive lo spazio temporale in un lasso assai ristretto, racchiuso tra le 16,30 e le 17,00, ora in cui veniva fermato e perquisito. In secondo luogo, il ricorrente contesta anche l'elemento fattuale relativo al rinvenimento di un bilancino elettronico recante tracce di stupefacente, in quanto tale bilancino era adibito ad usi alimentari e non si è in alcun modo accertato se la polvere bianca rinvenuta fosse cocaina o altra sostanza. Non rileva neppure il rinvenimento di materiale destinato al confezionamento dello stupefacente, posto che il ricorrente ha immediatamente dichiarato di confezionare le dosi di sostanza stupefacente destinata all'uso personale. Illogica è quindi l'affermazione secondo cui il quantitativo di sostanza stupefacente eccede l'uso personale e sia destinata allo spaccio, in quanto non supportata da concreti elementi fattuali. Nessuna rilevanza può avere il collocamento, all'esterno dell'abitazione, di telecamere di sorveglianza esterna, utilizzate per scopi di sicurezza dell'abitazione. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al sequestro di euro 17.000 rinvenuti in contanti all'interno di una scatola di cartone in mazzette da 1.000 ciascuna. Evidenzia che la suddetta somma è frutto dei risparmi personali propri e della moglie, provenienti da redditi di lavoro, anche svolto saltuariamente e in nero nel fine settimana, come traslocatore, e pertanto di avere una certa 1 capacità economica per sostenere il costo dell'acquisto dello stupefacente, documentata dalla dichiarazione dei redditi, dalle buste paga della moglie convivente (che percepisce uno stipendio mensile di quasi euro 1400), dal deposito bancario della somma pari ad euro 33.700,00. Ne segue che la somma rinvenuta in contanti è di provenienza lecita, proporzionata al patrimonio complessivo della famiglia e destinata ad affrontare le spese per il matrimonio religioso che avrebbe celebrato. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità della somma di denaro in sequestro quale profitto di pregressa attività di spaccio. Il rinvenimento di soli grammi 38 di sostanza stupefacente non consente di affermare, in mancanza di ulteriori elementi probatori, che egli fosse dedito ad una così ben organizzata attività di spaccio, da cui ha tratto una tale cospicua somma di denaro, essendo, semmai, solo una parte del denaro ricollegabile alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma 2 processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto gai difetti Jogici della motivazione. j4:00( 444.4 ifto i41.4r) Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale ha ritenuto, in ordine al fumus, che la sostanza non fosse destinata all'uso personale ma alla cessione a terzi, trattandosi di quantitativo, pari a grammi 38 di cocaina, eccedente il normale uso, rinvenuto unitamente a strumentazione per la pesatura e il confezionamento (un bilancino elettronico recante tracce di stupefacente e ritagli di cellophane circolari). Peraltro, il giudice ha anche affermato che il ricorrente non ha circostanziato la tesi difensiva, fornendo precise indicazioni in ordine all'acquisto dello stupefacente da destinare all'uso personale, evidenziando altresì che l'ingresso e l'intero perimetro dell'abitazione dell'indagato era videosorvegliato con cinque telecamere esterne, desumendo da tali ulteriori elementi la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In ordine alla somma di denaro, pari a euro 17.000,00, rinvenuta in contanti all'interno dell'abitazione, va premesso che il sequestro adottato, nella specie, consiste in un "sequestro allargato" ex art. 85 bis del d.P.R:n.309 del 1990, sicché appare del tutto eccentrica la doglianza sollevata con il terzo motivo, incentrata sulla invocata esclusione della derivazione della somma direttamente da attività di spaccio. Ciò posto, riguardo al secondo motivo di ricorso, il giudice ha ritenuto che il possesso di una simile somma sia incompatibile con la capacità economica e patrimoniale del ricorrente, e non credibile la tesi difensiva secondo cui la somma fosse il provento di attività lavorativa svolta in nero, posto che tali asserzioni sono prive di riscontro. Al riguardo, il giudice ha evidenziato che le allegazioni difensive in ordine allo svolgimento dell'attività di traslocatore in nero nei fine settimana e in modo saltuario, oltre che essere assolutamente generiche e prive di qualunque riscontro, non sono neppure confermate dal ricorrente, il quale, nell'atto di riesame, ha fatto riferimento allo svolgimento di attività saltuarie ricompensate "con piccole somme di denaro liquido". In ordine al profilo della s«proporzione, il giudice a quo, alla luce della documentazione versata in atti, ha effettuato un raffronto tra i guadagni leciti del ricorrente (ovvero tra il reddito personale del ricorrente, pari a euro 18.000,00 annui, risultante dalla dichiarazione dei redditi) e la somma di euro 17.000,00 detenuta in contanti nell'abitazione, ritenendola non compatibile con la situazione economica personale del ricorrente. Quanto alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dei redditi lavorativi riconducibili all'attività lavorativa svolta dalla convivente, risultanti dalle buste paga depositate nel corso del giudizio dal ricorrente, si osserva, tuttavia, che il ricorrente non ha allegato elementi che consentano di far ritenere che la suddetta somma detenuta in contanti, pari a euro 3 17.000, all'interno di una scatola di cartone, fosse riconducibile anche ai redditi da lavoro della convivente. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 3. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2.3 aprile 2024