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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/10/2024, n. 9051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9051 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13513/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO e dell'avv. GAMBA PIERFRANCESCO ( ) VIA MONTE C.F._2
ROSA, 19 20149 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 19 23123 MILANO presso il difensore avv. GAMBA MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANGELINI ANGELO ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GIULIANA, 73 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. ANGELINI ANGELO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di pc depositato in udienza, parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione;
i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e decreto fissazione udienza regolarmente notificati, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, di ordinare alla convenuta ai sensi Controparte_2 dell'art. 263 c.p.c. la presentazione del rendiconto di cui all'art. 1713 c.c. in relazione al mandato pagina 1 di 4 conferitole con procura speciale del 20/02/2012 per la vendita della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Milano, Corso Garibaldi n. 71; nel merito, chiedeva di condannarla al versamento di € 137.000,00, o della diversa somma risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21/06/2012 al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre rimborso dei compensi e delle spese di lite.
Alla prima udienza parte attrice disconosceva la scrittura di esonero da rendiconto prodotta dalla convenuta sub doc. 17 ed eccepiva l'invalidità e/o l'inefficacia della scrittura allegata alla comparsa sub doc. 17.
Ritenuta la natura documentale della causa, all'udienza del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riservata la decisione del giudice.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che, tralasciati gli errori di trascrizione nei registri immobiliari allegati dall'attrice in quanto superati e comunque irrilevanti in questa sede, risulta documentalmente provato
(docc. 1 e 4 fasc. att.) e non contestato che le parti, a seguito del decesso della sig.ra il Persona_1
07/04/08, parte attrice aveva acquistato a titolo di legato il 50% della proprietà dell'immobile sito in
Milano, Corso Garibaldi n. 71 in forza di testamento olografo datato 15/03/08, mentre con un primo testamento olografo datato 11/08/07 e pubblicato il 21/04/08, la de cuius aveva nominato propria erede universale la Parimenti provato ed incontestato che, in Controparte_1
data 20/02/12, l'attrice conferiva alla procura speciale a vendere (doc. 16 fasc. att.) la CP_1
propria quota del bene.
Pertanto, avendone pieni poteri, la in data 28/03/12 ha concluso con la sig.ra CP_1 Pt_2 contratto preliminare di compravendita dell'immobile (doc. 18 fasc. conv.) al prezzo di
[...]
€ 700.000,00. L'importo è stato tuttavia ridotto in sede di stipula del definitivo (doc. 9 fasc. att.) ad €
670.000,00, in seguito alle contestazioni sollevate dall'acquirente in merito alla presenza di vizi occulti riscontrati sul bene dopo l'immissione nel possesso (doc. 22 fasc. conv.).
La sig.ra allega di aver diritto ad una quota pari alla metà del prezzo di vendita (peraltro Parte_1 erroneamente indicata in € 350.000,00, in luogo di € 335.000,00), del quale eccepiva di aver percepito soltanto una parte ed ha chiesto di ordinare ai sensi dell'art. 263 c.p.c. la presentazione del rendiconto ex art. 1713 c.c. che allega essere dovuto da parte della in adempimento del mandato CP_1
irrevocabile a vendere asseritamente conferitole il 20/02/12 ed ha disconosciuto la sottoscrizione della pagina 2 di 4 dichiarazione datata 20/02/12 prodotta in giudizio dalla convenuta (doc. 17 fasc. conv.) di esonero della dal rendiconto con riferimento alla procura a vendere rilasciatale in pari data. CP_1
Il documento disconosciuto è, tuttavia, irrilevante ai fini decisori in quanto la procura a vendere del febbraio 2012 (doc. 16 resistente) è stata rilasciata in esecuzione del più ampio e articolato accordo transattivo del 13/12/11 (doc. 9 resistente) e non ha fondamento in un mero mandato a vendere, trovando bensì giustificazione nell'accordo medesimo, nel quale erano state delineate le reciproche rinunce e obbligazioni assunte dalle parti, le partite di dare e avere e finanche le relative modalità di pagamento di cui la ha dato ampiamente conto e riscontro nel presente giudizio. CP_1
È infatti provato che parte attrice, senza averne pieno titolo ed in spregio ai diritti ereditari vantati dalla con contratto preliminare registrato il 14/06/11 (doc. 2 fasc. conv.), si era impegnata a CP_1 vendere al sig. la piena proprietà dell'immobile di Corso Garibaldi, ricevendo € 10.000,00 a Parte_3
titolo di caparra confirmatoria. Per ottemperare alle istanze del sig. che, per il tramite del proprio Pt_3 legale, a fronte dell'inadempimento della sig.ra la quale difettava della legittimazione alla Parte_1 stipula del definitivo di vendita per l'intero, pretendeva da quest'ultima la restituzione del doppio della caparra corrisposta (doc. 5 fasc. conv.) ed al fine di comporre in via transattiva la vicenda anche con la le odierne parti in causa in data 13/12/11 hanno sottoscritto un accordo bonario (doc. 9 CP_1
cit.), in forza del quale la ricorrente si è impegnata a risolvere il contratto preliminare stipulato con il
, alla cancellazione della relativa trascrizione e a rinunciare alla propria qualità di legataria del 50% Pt_3 della proprietà dell'immobile. Contestualmente, la resistente si è obbligata a versare alla controparte la somma di € 220.000,00 proprio quale “ripartizione del ricavato della vendita” e senza alcuna riserva della ricorrente sull'eventuale residuo, suddivisa in diverse tranches: € 20.000,00 successivamente alla risoluzione del preliminare con il sig. , al fine di tacitarne le pretese (doc. 10 fasc. conv.); € Pt_3
90.000,00 entro trenta giorni dalla cancellazione della trascrizione del medesimo preliminare (versati di fatto € 88.000,00 al netto delle spese notarili per la cancellazione della trascrizione del preliminare con il – docc. 21 e 14 fasc. conv.); € 110.000,00 entro centottanta giorni dalla sottoscrizione della Pt_3
scrittura privata (doc. 25 fasc. conv.).
La transazione è pienamente valida ed efficace, non emergendo alcun motivo di nullità, annullabilità o inefficacia del contratto che parte attrice peraltro neppure allega in modo puntuale e le parti vi hanno dato integrale esecuzione.
Si aggiunga che alla resistente in data 11/07/12 è stato notificato sequestro conservativo presso terzi
(doc. 26 fasc. conv.) a tutela di un credito vantato dal sig. nei confronti dell'odierna Controparte_3
ricorrente; la ha rilasciato dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. (doc. 27 fasc. conv.), cui CP_1
è seguita citazione a giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo (doc. 28 fasc. conv.),
pagina 3 di 4 nell'ambito del quale la debitrice nulla ha eccepito circa la possibile esistenza di un credito nei confronti della Circostanze queste tutte incontestate da parte della CP_1 Parte_1
Ne deriva che, dalla ricostruzione operata in via documentale e dal contegno della stessa parte attrice nei giudizi menzionati, emerge incontrovertibilmente che la sig.ra non ha più nulla a che Parte_1 pretendere dalla in merito alla compravendita Controparte_1 dell'immobile, avendo già integralmente percepito, al netto delle spese e dell'importo direttamente corrisposto al promittente acquirente (sig. ) conformemente all'accordo, il corrispettivo di Pt_3
220.000,00 convenuto per la rinuncia al diritto acquisito mortis causa sulla quota del 50% dell'immobile e del relativo prezzo di vendita, rinuncia di fatto anch'essa indirettamente realizzata proprio con il rilascio della procura notarile a vendere.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta di parte attrice che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo (ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria), tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte ricorrente ed ogni altra domanda;
condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 15 ottobre 2024
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13513/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO e dell'avv. GAMBA PIERFRANCESCO ( ) VIA MONTE C.F._2
ROSA, 19 20149 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 19 23123 MILANO presso il difensore avv. GAMBA MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANGELINI ANGELO ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GIULIANA, 73 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. ANGELINI ANGELO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di pc depositato in udienza, parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione;
i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e decreto fissazione udienza regolarmente notificati, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, di ordinare alla convenuta ai sensi Controparte_2 dell'art. 263 c.p.c. la presentazione del rendiconto di cui all'art. 1713 c.c. in relazione al mandato pagina 1 di 4 conferitole con procura speciale del 20/02/2012 per la vendita della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Milano, Corso Garibaldi n. 71; nel merito, chiedeva di condannarla al versamento di € 137.000,00, o della diversa somma risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21/06/2012 al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre rimborso dei compensi e delle spese di lite.
Alla prima udienza parte attrice disconosceva la scrittura di esonero da rendiconto prodotta dalla convenuta sub doc. 17 ed eccepiva l'invalidità e/o l'inefficacia della scrittura allegata alla comparsa sub doc. 17.
Ritenuta la natura documentale della causa, all'udienza del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riservata la decisione del giudice.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che, tralasciati gli errori di trascrizione nei registri immobiliari allegati dall'attrice in quanto superati e comunque irrilevanti in questa sede, risulta documentalmente provato
(docc. 1 e 4 fasc. att.) e non contestato che le parti, a seguito del decesso della sig.ra il Persona_1
07/04/08, parte attrice aveva acquistato a titolo di legato il 50% della proprietà dell'immobile sito in
Milano, Corso Garibaldi n. 71 in forza di testamento olografo datato 15/03/08, mentre con un primo testamento olografo datato 11/08/07 e pubblicato il 21/04/08, la de cuius aveva nominato propria erede universale la Parimenti provato ed incontestato che, in Controparte_1
data 20/02/12, l'attrice conferiva alla procura speciale a vendere (doc. 16 fasc. att.) la CP_1
propria quota del bene.
Pertanto, avendone pieni poteri, la in data 28/03/12 ha concluso con la sig.ra CP_1 Pt_2 contratto preliminare di compravendita dell'immobile (doc. 18 fasc. conv.) al prezzo di
[...]
€ 700.000,00. L'importo è stato tuttavia ridotto in sede di stipula del definitivo (doc. 9 fasc. att.) ad €
670.000,00, in seguito alle contestazioni sollevate dall'acquirente in merito alla presenza di vizi occulti riscontrati sul bene dopo l'immissione nel possesso (doc. 22 fasc. conv.).
La sig.ra allega di aver diritto ad una quota pari alla metà del prezzo di vendita (peraltro Parte_1 erroneamente indicata in € 350.000,00, in luogo di € 335.000,00), del quale eccepiva di aver percepito soltanto una parte ed ha chiesto di ordinare ai sensi dell'art. 263 c.p.c. la presentazione del rendiconto ex art. 1713 c.c. che allega essere dovuto da parte della in adempimento del mandato CP_1
irrevocabile a vendere asseritamente conferitole il 20/02/12 ed ha disconosciuto la sottoscrizione della pagina 2 di 4 dichiarazione datata 20/02/12 prodotta in giudizio dalla convenuta (doc. 17 fasc. conv.) di esonero della dal rendiconto con riferimento alla procura a vendere rilasciatale in pari data. CP_1
Il documento disconosciuto è, tuttavia, irrilevante ai fini decisori in quanto la procura a vendere del febbraio 2012 (doc. 16 resistente) è stata rilasciata in esecuzione del più ampio e articolato accordo transattivo del 13/12/11 (doc. 9 resistente) e non ha fondamento in un mero mandato a vendere, trovando bensì giustificazione nell'accordo medesimo, nel quale erano state delineate le reciproche rinunce e obbligazioni assunte dalle parti, le partite di dare e avere e finanche le relative modalità di pagamento di cui la ha dato ampiamente conto e riscontro nel presente giudizio. CP_1
È infatti provato che parte attrice, senza averne pieno titolo ed in spregio ai diritti ereditari vantati dalla con contratto preliminare registrato il 14/06/11 (doc. 2 fasc. conv.), si era impegnata a CP_1 vendere al sig. la piena proprietà dell'immobile di Corso Garibaldi, ricevendo € 10.000,00 a Parte_3
titolo di caparra confirmatoria. Per ottemperare alle istanze del sig. che, per il tramite del proprio Pt_3 legale, a fronte dell'inadempimento della sig.ra la quale difettava della legittimazione alla Parte_1 stipula del definitivo di vendita per l'intero, pretendeva da quest'ultima la restituzione del doppio della caparra corrisposta (doc. 5 fasc. conv.) ed al fine di comporre in via transattiva la vicenda anche con la le odierne parti in causa in data 13/12/11 hanno sottoscritto un accordo bonario (doc. 9 CP_1
cit.), in forza del quale la ricorrente si è impegnata a risolvere il contratto preliminare stipulato con il
, alla cancellazione della relativa trascrizione e a rinunciare alla propria qualità di legataria del 50% Pt_3 della proprietà dell'immobile. Contestualmente, la resistente si è obbligata a versare alla controparte la somma di € 220.000,00 proprio quale “ripartizione del ricavato della vendita” e senza alcuna riserva della ricorrente sull'eventuale residuo, suddivisa in diverse tranches: € 20.000,00 successivamente alla risoluzione del preliminare con il sig. , al fine di tacitarne le pretese (doc. 10 fasc. conv.); € Pt_3
90.000,00 entro trenta giorni dalla cancellazione della trascrizione del medesimo preliminare (versati di fatto € 88.000,00 al netto delle spese notarili per la cancellazione della trascrizione del preliminare con il – docc. 21 e 14 fasc. conv.); € 110.000,00 entro centottanta giorni dalla sottoscrizione della Pt_3
scrittura privata (doc. 25 fasc. conv.).
La transazione è pienamente valida ed efficace, non emergendo alcun motivo di nullità, annullabilità o inefficacia del contratto che parte attrice peraltro neppure allega in modo puntuale e le parti vi hanno dato integrale esecuzione.
Si aggiunga che alla resistente in data 11/07/12 è stato notificato sequestro conservativo presso terzi
(doc. 26 fasc. conv.) a tutela di un credito vantato dal sig. nei confronti dell'odierna Controparte_3
ricorrente; la ha rilasciato dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. (doc. 27 fasc. conv.), cui CP_1
è seguita citazione a giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo (doc. 28 fasc. conv.),
pagina 3 di 4 nell'ambito del quale la debitrice nulla ha eccepito circa la possibile esistenza di un credito nei confronti della Circostanze queste tutte incontestate da parte della CP_1 Parte_1
Ne deriva che, dalla ricostruzione operata in via documentale e dal contegno della stessa parte attrice nei giudizi menzionati, emerge incontrovertibilmente che la sig.ra non ha più nulla a che Parte_1 pretendere dalla in merito alla compravendita Controparte_1 dell'immobile, avendo già integralmente percepito, al netto delle spese e dell'importo direttamente corrisposto al promittente acquirente (sig. ) conformemente all'accordo, il corrispettivo di Pt_3
220.000,00 convenuto per la rinuncia al diritto acquisito mortis causa sulla quota del 50% dell'immobile e del relativo prezzo di vendita, rinuncia di fatto anch'essa indirettamente realizzata proprio con il rilascio della procura notarile a vendere.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta di parte attrice che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo (ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria), tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte ricorrente ed ogni altra domanda;
condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 15 ottobre 2024
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
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