Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ravera Leggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal Cermelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dal Comune di Casal Cermelli, in persona del Sindaco pro tempore , avente ad oggetto il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dall'abbandono di autoveicoli, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con ricorso notificato in data 22.10.2022 e depositato in data 18.11.2022, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- con cui il Comune di Casal Cermelli gli ha contestato l’abbandono incontrollato di rifiuti su un terreno di cui risulta affittuario, intimando a lui ed alla proprietaria -OMISSIS- S.r.l., ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, di procedere alla rimozione ed allo smaltimento di tali rifiuti presso discarica autorizzata. Trattasi, in particolare, di quattro veicoli in stato di abbandono, costituiti da una IA 60, un autocarro Volkswagen, un autocarro FO ed una RO.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che il terreno in questione gli era stato affittato non solo a fini agricoli ma anche ad uso parcheggio privato e che, in forza di ciò, aveva provveduto a trasportarvici i quattro mezzi sopra indicati, formalizzando il passaggio di proprietà per la sola IA 60 e per l’autocarro FO. A seguito del sopralluogo effettuato dalla polizia stradale ad inizio agosto 2022, egli avrebbe provveduto a rimuovere l’autocarro FO in quanto ancora marciante, mentre la IA 60 e l’autocarro Volkswagen sarebbero stati fatti trasportare dalla stessa polizia stradale presso un centro autorizzato alla relativa demolizione; solo la RO sarebbe rimasta sul terreno in questione, ma egli non avrebbe comunque potuto rimuoverla, essendo frattanto sorti dissidi con la società proprietaria che gli avrebbe impedito l’accesso all’area. Nel frattempo, il Comune, informato dalla polizia stradale, avrebbe adottato l’ordinanza oggetto della presente impugnativa.
3. Avverso tale provvedimento l’esponente formula un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. 192/2006, in quanto, a suo dire, i mezzi in questione non costituirebbero dei rifiuti, non potendo rientrare nel concetto di veicoli fuori uso ai sensi del D. Lgs. 209/2003. Peraltro, i due autocarri sarebbero dei veicoli d’epoca ed avrebbero un interesse storico e collezionistico, mentre la IA 60 non costituirebbe nemmeno più un veicolo in senso tecnico, essendo priva del motore. Anche la RO non costituirebbe un veicolo abbandonato, trattandosi, per sua natura, di un mezzo di tipo abitativo.
4. L’Amministrazione comunale è rimasta contumace, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
5. All’udienza del 26.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 209/2003, “ costituisce un rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 ” anche un “ veicolo fuori uso ” (comma 1, lett. b). Rientra espressamente in tale nozione anche quella del veicolo che “ ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono ” (comma 2, lett. d). Non può, pertanto, dubitarsi del fatto che l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 sia astrattamente adottabile in presenza di veicoli abbandonati sul suolo pubblico o privato (cfr., ex pluris , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 11.11.2025, n. 3659; T.A.R. Umbria, Sez. I, 17.07.2025, n. 612; T.A.R. Toscana, Sez. II, 08.08.2025, n. 1457; T.A.R. Toscana, Sez. II, 05.05.2025, n. 812).
7. Ciò posto, occorre piuttosto verificare se i veicoli cui si riferisce ordinanza qui impugnata possano considerarsi effettivamente in stato di abbandono.
7.1. Quanto alla IA 60 ed all’autocarro Volkswagen, tale stato di abbandono emerge chiaramente dai verbali redatti dalla polizia stradale in data -OMISSIS-, a mezzo dei quali tali i mezzi sono stati recuperati e successivamente fatti trasportare presso un centro di autodemolizione autorizzato (doc. 5). La IA 60 viene indicata “ priva di parti meccaniche e di carrozzeria ” e con uno pneumatico mancante, nonché trovata “ in stato di abbandono in area aperta ” (d’altra parte, lo stesso ricorrente conferma, a pag. 7 del ricorso, che la stessa risultava priva del motore). A sua volta, l’autocarro Volkswagen viene descritto come “ in cattivo stato d’uso ” ed in stato di “ abbandono ”, con danni di “ grande entità sul lato anteriore – posteriore ” e privo di targa. Sussistono, quindi, tutti gli elementi indicativi di uno stato di abbandono di tali mezzi e di una loro inidoneità a svolgere la funzione loro propria (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 05.05.2025, n. 812). Né, con riferimento all’autocarro Volkswagen, può escludersi la sua qualificazione in termini di “ veicolo fuori uso ” (e, quindi, di rifiuto) considerandolo veicolo d’epoca o di interesse storico o collezionistico. Al di là della genericità della deduzione (non avendo specificato, il ricorrente, perché il mezzo in questione avrebbe tali caratteristiche), resta il fatto che l’invocato art. 3, comma 3, del D. Lgs. 209/2003 richiede comunque che anche tali veicoli siano “ conservati in modo adeguato ” per non essere considerati dei rifiuti.
7.2. Quanto, invece, all’autocarro FO, il ricorrente ha affermato trattarsi di veicolo marciante che avrebbe difatti già rimosso dal terreno in questione, formalizzando al PRA in data -OMISSIS- (quindi, successivamente al sopralluogo della polizia stradale, ma prima dell’adozione dell’ordinanza comunale impugnata) l’iscrizione del passaggio di proprietà di tale mezzo in proprio favore (cfr. pag. 3 del doc. 3). Il fatto che tale mezzo sia ancora funzionante e la chiara volontà manifestata dal ricorrente di continuare ad utilizzarlo con la predetta iscrizione al PRA del passaggio di proprietà esclude, ad avviso del Collegio, che tale veicolo possa essere univocamente considerato in stato di abbandono. D’altra parte, con specifico riferimento a tale veicolo (al contrario che per la IA 60 e l’autocarro Volkswagen) non risulta nemmeno essere stato redatto (o, quantomeno, non é stato depositato in giudizio né dall’Amministrazione statale costituita né dall’Amministrazione comunale rimasta contumace, pur essendone anche quest’ultima onerata della relativa produzione ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. sebbene non costituita: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 24.11.2021, n. 2088) il verbale della polizia stradale di recupero del veicolo in stato di abbandono e di autorizzazione al trasporto dello stesso presso un centro di demolizione.
7.3. Rispetto alla RO il ricorrente non formula, invece, specifiche contestazioni in ordine al suo stato di abbandono affermato nell’ordinanza impugnata (dove, peraltro, si evidenzia trattarsi di “ una RO non meglio identificata ”, vale a dire priva della targa e di cui pertanto non è nemmeno stato possibile risalire al suo intestatario). Egli sostiene, piuttosto, che la stessa non sia riconducibile alla nozione di “ veicolo fuori uso ” perché si tratterebbe di un mezzo di tipo abitativo, rispetto al quale non troverebbero pertanto applicazione né il D. Lgs. 209/2003 né il D. Lgs. 152/2006.
La tesi è, tuttavia, infondata.
Sebbene una RO possa essere utilizzata a fini abitativi ed assumere rilevanza edilizia se installata sul terreno ed utilizzata stabilmente a tali fini (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11.06.2025, n. 955), nondimeno essa resta ordinariamente un “ veicolo ”, risultando inclusa (quale “ caravan ”) tra le categorie di veicoli previste con D.M. 28.04.2008 (cfr. punto 5.6) nonché nella classificazione dei veicoli stabilita con D. Lgs. 285/1992 (cfr., in particolare, artt. 46, 47 e 56, comma 2, lett. e).
Pertanto, pur non costituendo un veicolo a motore specificatamente disciplinato dal D. Lgs. 209/2003, essa, qualora fuori uso, rientra comunque nella nozione di rifiuto ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. 152/2006, che, all’interno del Titolo III della Parte Quarta del Codice dell’Ambiente (dedicato alla “ Gestione di particolari categorie di rifiuti ”), fa appunto riferimento proprio ai “ Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2023, n. 209 ”. Di conseguenza, l’ordine di rimozione di cui all’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 ben può trovare applicazione anche nell’ipotesi del rinvenimento di una RO in stato di abbandono, come nel caso in esame.
8. In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui si riferisce all’autocarro FO targato -OMISSIS-.
9. Le spese di lite possono essere compensate stante la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte ed annulla l’impugnata ordinanza nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | NL EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.