Art. 3.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandira', entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi, a favore degli agenti rivestiti della qualifica di ex combattente od assimilato per la qualifica di operaio di la classe riservato agli agenti rivestiti della qualifica di operaio.
La graduatoria di merito del concorso succitato sara' stabilita in base agli elementi previsti dall' art. 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 .
Il Ministro per i trasporti emanera', nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, le norme per lo svolgimento del concorso di cui sopra.
La decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso, previsti nel presente articolo, avra' effetto con la data indicata nell'art. 4 della citata legge 14 dicembre 1954, n. 1152 .
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandira', entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi, a favore degli agenti rivestiti della qualifica di ex combattente od assimilato per la qualifica di operaio di la classe riservato agli agenti rivestiti della qualifica di operaio.
La graduatoria di merito del concorso succitato sara' stabilita in base agli elementi previsti dall' art. 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 .
Il Ministro per i trasporti emanera', nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, le norme per lo svolgimento del concorso di cui sopra.
La decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso, previsti nel presente articolo, avra' effetto con la data indicata nell'art. 4 della citata legge 14 dicembre 1954, n. 1152 .