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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3664/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3664/2023, con oggetto: separazione personale coniugi, promossa da:
nata a [...] il [...] residente in [...]
Specchi, 94 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Stuto, C.F._1
giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Nato a Siracusa il 23.02.1994 residente in [...], Ronco II° di Controparte_1
Via Filisto, 21 int. 5 C.F RESISTENTE CONTUMACE C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Con provvedimento del 15.01.2025, in seguito a udienza del 14.01.2025, tenutasi secondo pagina 1 di 6 le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 23.09.2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 10.09.2021 e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
(il 5.03.2020), riconosciuto dal padre, chiedeva al Tribunale la pronuncia della Per_1 separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, la conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di corrispondere 250,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il figlio, oltre a 250,00 euro al mese per il proprio mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione del 12.03.2024 la ricorrente dichiarava che il marito, da quando si era allontanato da casa (circa due anni prima) non aveva più provveduto al figlio, né sotto il profilo morale, né sotto quello economico.
Aggiungeva che il durante la vita matrimoniale svolgeva l'attività di pescatore CP_1
con un guadagno di 1.800,00 – 2.000,00 euro mensili, mentre lei non svolge alcuna attività lavorativa e vive grazie all'aiuto della madre che paga il canone di affitto dell'abitazione, nonché mediante l'Assegno Unico e l'Assegno di mantenimento della figlia di 6 anni, avuta da altra relazione.
All'esito, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione di parte resistente, il Giudice istruttore autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava le visite con il padre e disponeva l'obbligo in capo a quest'ultimo di versare 250,00 euro per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nulla, invece, per la moglie.
Con provvedimento del 15.01.2025, in seguito a udienza del 14.01.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1
pagina 2 di 6 giudizio nonostante sia stato regolarmente istaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
2. Passando al merito della controversia, la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Il figlio minore va affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, non essendo stati allegati elementi di pregiudizio tali da derogare al regime ordinario di affidamento.
Il minore va collocato in via prevalente presso la madre, con la quale convive fin dalla nascita, e potrà incontrare il padre secondo liberi accordi tra le parti, ovvero in mancanza secondo la seguente regolamentazione: due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 20 e a fine settimana alterni dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20, con pernottamento presso il padre;
nelle principali festività secondo il criterio dell'alternanza cosicchè se un anno il figlio sta con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, l'anno successivo si farà al contrario e così pure per il 31 gennaio e il primo dell'anno e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
nel periodo estivo il figlio starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi, da determinarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, appare infondata e va, pertanto, rigettata.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a pagina 3 di 6 favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, certamente “la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando -sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n.
6886/2018).
Ciò posto, la giovane età della ricorrente (di 31 anni), la sua capacità al lavoro, la breve durata della relazione matrimoniale (circa due anni), costituiscono elementi valutabili ai fini della esclusione dell'assegno di mantenimento a suo favore (cfr. Cass. Sez.
6 , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021)
5. Con riferimento alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio
, tenuto conto dalla situazione reddituale dei coniugi (la ricorrente non svolge Per_1 attività lavorativa e vive grazie all'Assegno Unico e all'Assegno di Mantenimento che riceve per la figlia di anni 6, nata da altra relazione, mentre il marito, nel corso della relazione matrimoniale, svolgeva l'attività di pescatore, con una paga di 1.800,00 –
2.000,00 euro al mese), dell'età del minore (anni 5) e delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche il Collegio stima equo porre in capo a l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, entro giorno 5 di ogni mese, a l'importo di 250,00 euro per Parte_1
il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione Per_1 si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020.
pagina 4 di 6 7. Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Siracusa in data 10.09.2021 (atto di
[...] Controparte_1
matrimonio, anno 2021, parte 2, serie A, n. 203 del Comune di Siracusa) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa familiare, sita a
Siracusa, in via Alessandro Specchi n. 94. regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
l'importo di 250,00 euro per il mantenimento di , oltre al 50% delle Parte_1 Per_1
spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra
Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato il
30.1.2020; il tutto con decorrenza dalla data della domanda (23.09.2023); rigetta le ulteriori domande;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del
16.01.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3664/2023, con oggetto: separazione personale coniugi, promossa da:
nata a [...] il [...] residente in [...]
Specchi, 94 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Stuto, C.F._1
giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Nato a Siracusa il 23.02.1994 residente in [...], Ronco II° di Controparte_1
Via Filisto, 21 int. 5 C.F RESISTENTE CONTUMACE C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Con provvedimento del 15.01.2025, in seguito a udienza del 14.01.2025, tenutasi secondo pagina 1 di 6 le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 23.09.2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 10.09.2021 e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
(il 5.03.2020), riconosciuto dal padre, chiedeva al Tribunale la pronuncia della Per_1 separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, la conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al coniuge di corrispondere 250,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il figlio, oltre a 250,00 euro al mese per il proprio mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione del 12.03.2024 la ricorrente dichiarava che il marito, da quando si era allontanato da casa (circa due anni prima) non aveva più provveduto al figlio, né sotto il profilo morale, né sotto quello economico.
Aggiungeva che il durante la vita matrimoniale svolgeva l'attività di pescatore CP_1
con un guadagno di 1.800,00 – 2.000,00 euro mensili, mentre lei non svolge alcuna attività lavorativa e vive grazie all'aiuto della madre che paga il canone di affitto dell'abitazione, nonché mediante l'Assegno Unico e l'Assegno di mantenimento della figlia di 6 anni, avuta da altra relazione.
All'esito, rimasto vano il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione di parte resistente, il Giudice istruttore autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentava le visite con il padre e disponeva l'obbligo in capo a quest'ultimo di versare 250,00 euro per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nulla, invece, per la moglie.
Con provvedimento del 15.01.2025, in seguito a udienza del 14.01.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1
pagina 2 di 6 giudizio nonostante sia stato regolarmente istaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
2. Passando al merito della controversia, la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Il figlio minore va affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, non essendo stati allegati elementi di pregiudizio tali da derogare al regime ordinario di affidamento.
Il minore va collocato in via prevalente presso la madre, con la quale convive fin dalla nascita, e potrà incontrare il padre secondo liberi accordi tra le parti, ovvero in mancanza secondo la seguente regolamentazione: due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 20 e a fine settimana alterni dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20, con pernottamento presso il padre;
nelle principali festività secondo il criterio dell'alternanza cosicchè se un anno il figlio sta con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, l'anno successivo si farà al contrario e così pure per il 31 gennaio e il primo dell'anno e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
nel periodo estivo il figlio starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi, da determinarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, appare infondata e va, pertanto, rigettata.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a pagina 3 di 6 favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, certamente “la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando -sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n.
6886/2018).
Ciò posto, la giovane età della ricorrente (di 31 anni), la sua capacità al lavoro, la breve durata della relazione matrimoniale (circa due anni), costituiscono elementi valutabili ai fini della esclusione dell'assegno di mantenimento a suo favore (cfr. Cass. Sez.
6 , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021)
5. Con riferimento alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio
, tenuto conto dalla situazione reddituale dei coniugi (la ricorrente non svolge Per_1 attività lavorativa e vive grazie all'Assegno Unico e all'Assegno di Mantenimento che riceve per la figlia di anni 6, nata da altra relazione, mentre il marito, nel corso della relazione matrimoniale, svolgeva l'attività di pescatore, con una paga di 1.800,00 –
2.000,00 euro al mese), dell'età del minore (anni 5) e delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche il Collegio stima equo porre in capo a l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, entro giorno 5 di ogni mese, a l'importo di 250,00 euro per Parte_1
il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione Per_1 si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020.
pagina 4 di 6 7. Le spese di lite, attesa la natura del procedimento e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Siracusa in data 10.09.2021 (atto di
[...] Controparte_1
matrimonio, anno 2021, parte 2, serie A, n. 203 del Comune di Siracusa) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa familiare, sita a
Siracusa, in via Alessandro Specchi n. 94. regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
l'importo di 250,00 euro per il mantenimento di , oltre al 50% delle Parte_1 Per_1
spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra
Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato il
30.1.2020; il tutto con decorrenza dalla data della domanda (23.09.2023); rigetta le ulteriori domande;
compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del
16.01.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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