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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1052/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
ORDINE ADELAIDE
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE RANGO Controparte_1 P.IVA_1
IE
Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo nr. 1/21.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1/21 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo il 18.11.2020, depositata in Cancelleria in data 18.01.2021 e non notificata.
A fondamento del gravame deduceva;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.. vizio di motivazione per carenza, insufficienza ed illogicità della sentenza in ordine alla domanda proposta nel primo grado di giudizio dal sig. ; fondatezza della domanda proposta dal sig. Parte_1
nel primo grado di giudizio. Parte_1
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma totale della sentenza n. 1/21 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 18/11/2020 e depositata in data 18/01/2021, chiedeva l'accoglimento della domanda con condanna della parte convenuta, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. complessivamente stimabili in Parte_1 Euro 5000,00 o comunque nella misura minore ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione per dichiarato anticipo.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva la correttezza delle statuizioni del Controparte_1
Giudice di prime cure instava per il rigetto del gravame siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esecuzione asseritamente illegittima dell'ordinanza di rimozione ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se ex articolo 2043 - in forza del principio generale del neminem laedere – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l'onere probatorio del danno e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
In fatto occorre rilevare che l'ordinanza di rimozione veniva notificata all'odierno appellante il giorno 14.8 ed eseguita il 19.8 – nel rispetto del termine di giorni 5 – a fronte della comunicazione del medesimo appellante del 18.8 della disponibilità di una ditta in data diversa ma successiva al suddetto termine ad eseguire le operazioni di rimozione.
Pertanto, atteso che esula da questo giudizio l'accertamento inerente la legittimità di detta ordinanza appartenendo la stessa alla giurisdizione di altro Giudice, in via incidentale deve rilevarsi la mancata ottemperanza dell'appellante atteso che nel termine assegnatogli non provvedeva alla rimozione di quanto illegittimamente installato laddove la comunicazione dallo stesso effettuata in data 18.8 – di aver trovato una ditta per la rimozione ma nei dieci giorni seguenti - non può evidentemente in via unilaterale prolungare il termine stabilito in sede amministrativa.
Pertanto dal punto di vista comportamentale, non rilevando in questa sede la condotta attizia dell'amministrazione convenuta, non possono ravvisarsi elementi di illeceità del comportamento della stessa;
in base all'art. 7 co . 3 legge 1034/1971 così come riformato dalla legge 205/2000 il legislatore disponeva che il Tribunale amministrativo regionale nell'ambito della sua giurisdizione conosce di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali. Successivamente la giurisprudenza della corte Costituzionale (sentenze 204/2004 e 191/2006) oltre ad aver ribadito che il risarcimento del danno non costituisce materia autonoma da attribuire eventualmente al G.A. esclusivo bensì uno strumento di tutela ulteriore nonché ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento ai comportamenti che siano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e, pertanto, riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione costituendo comunque esercizio di potere della funzione pubblica dell'amministrazione.
Se ne deve dedurre, orbene, che viene riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo tutte le condotte non solo attizie ma anche meramente comportamentali qualora riconducibili all'esercizio di funzioni pubbliche siccome estrinsecazione di potere amministrativo.
Tale impianto è stato del resto mantenuto anche a seguito dell'adozione del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) il quale all'art. 7 co. 4 stabilisce che “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”.
Orbene, seppur introdotta in via autonoma l'odierna domanda di risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo quale giudice dell'agere pubblicistico, ossia quale giudice “Giudice ordinario” dei rapporti non paritetici fra amministrazione pubblica e cittadino, ossia delle controversie nelle quali l'amministrazione agisce come autorità attraverso attività provvedimentale o comportamentale, rilevando in questa sede la mera esecuzione dell'ordinanza di rimozione tramite la mancata redazione del verbale nonché degli asseriti danni materiali quale, appunto, quello illecitamente posto dall'attore odierno appellante all'esterno dell'esercizio.
Pertanto essendo l'appellante medesimo, come detto onerato della prova del danno e del nesso causale, sotto tale profilo deve ritenersi che lo stesso non abbia adempiuto all'onere sul medesimo gravante non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la produzione di una copia commissione di un banco lavoro per bar di € 2.000,00.
Ed ancora parimenti infondata risulta l'ulteriore richiesta di risarcimento per € 3.000,00 quale perdita derivante dal mancato utilizzo atteso che detto lo stesso siccome illecito – quale comportamento materiale – in quanto tale non può essere a fondamento di una pretesa risarcitoria.
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo n. 1/21 depositata in data 18/01/2021;
2. DA l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 6.12.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1052/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
ORDINE ADELAIDE
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE RANGO Controparte_1 P.IVA_1
IE
Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo nr. 1/21.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1/21 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo il 18.11.2020, depositata in Cancelleria in data 18.01.2021 e non notificata.
A fondamento del gravame deduceva;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.. vizio di motivazione per carenza, insufficienza ed illogicità della sentenza in ordine alla domanda proposta nel primo grado di giudizio dal sig. ; fondatezza della domanda proposta dal sig. Parte_1
nel primo grado di giudizio. Parte_1
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma totale della sentenza n. 1/21 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 18/11/2020 e depositata in data 18/01/2021, chiedeva l'accoglimento della domanda con condanna della parte convenuta, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. complessivamente stimabili in Parte_1 Euro 5000,00 o comunque nella misura minore ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione per dichiarato anticipo.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva la correttezza delle statuizioni del Controparte_1
Giudice di prime cure instava per il rigetto del gravame siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esecuzione asseritamente illegittima dell'ordinanza di rimozione ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se ex articolo 2043 - in forza del principio generale del neminem laedere – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l'onere probatorio del danno e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
In fatto occorre rilevare che l'ordinanza di rimozione veniva notificata all'odierno appellante il giorno 14.8 ed eseguita il 19.8 – nel rispetto del termine di giorni 5 – a fronte della comunicazione del medesimo appellante del 18.8 della disponibilità di una ditta in data diversa ma successiva al suddetto termine ad eseguire le operazioni di rimozione.
Pertanto, atteso che esula da questo giudizio l'accertamento inerente la legittimità di detta ordinanza appartenendo la stessa alla giurisdizione di altro Giudice, in via incidentale deve rilevarsi la mancata ottemperanza dell'appellante atteso che nel termine assegnatogli non provvedeva alla rimozione di quanto illegittimamente installato laddove la comunicazione dallo stesso effettuata in data 18.8 – di aver trovato una ditta per la rimozione ma nei dieci giorni seguenti - non può evidentemente in via unilaterale prolungare il termine stabilito in sede amministrativa.
Pertanto dal punto di vista comportamentale, non rilevando in questa sede la condotta attizia dell'amministrazione convenuta, non possono ravvisarsi elementi di illeceità del comportamento della stessa;
in base all'art. 7 co . 3 legge 1034/1971 così come riformato dalla legge 205/2000 il legislatore disponeva che il Tribunale amministrativo regionale nell'ambito della sua giurisdizione conosce di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali. Successivamente la giurisprudenza della corte Costituzionale (sentenze 204/2004 e 191/2006) oltre ad aver ribadito che il risarcimento del danno non costituisce materia autonoma da attribuire eventualmente al G.A. esclusivo bensì uno strumento di tutela ulteriore nonché ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento ai comportamenti che siano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e, pertanto, riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione costituendo comunque esercizio di potere della funzione pubblica dell'amministrazione.
Se ne deve dedurre, orbene, che viene riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo tutte le condotte non solo attizie ma anche meramente comportamentali qualora riconducibili all'esercizio di funzioni pubbliche siccome estrinsecazione di potere amministrativo.
Tale impianto è stato del resto mantenuto anche a seguito dell'adozione del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) il quale all'art. 7 co. 4 stabilisce che “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”.
Orbene, seppur introdotta in via autonoma l'odierna domanda di risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo quale giudice dell'agere pubblicistico, ossia quale giudice “Giudice ordinario” dei rapporti non paritetici fra amministrazione pubblica e cittadino, ossia delle controversie nelle quali l'amministrazione agisce come autorità attraverso attività provvedimentale o comportamentale, rilevando in questa sede la mera esecuzione dell'ordinanza di rimozione tramite la mancata redazione del verbale nonché degli asseriti danni materiali quale, appunto, quello illecitamente posto dall'attore odierno appellante all'esterno dell'esercizio.
Pertanto essendo l'appellante medesimo, come detto onerato della prova del danno e del nesso causale, sotto tale profilo deve ritenersi che lo stesso non abbia adempiuto all'onere sul medesimo gravante non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la produzione di una copia commissione di un banco lavoro per bar di € 2.000,00.
Ed ancora parimenti infondata risulta l'ulteriore richiesta di risarcimento per € 3.000,00 quale perdita derivante dal mancato utilizzo atteso che detto lo stesso siccome illecito – quale comportamento materiale – in quanto tale non può essere a fondamento di una pretesa risarcitoria.
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo n. 1/21 depositata in data 18/01/2021;
2. DA l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 6.12.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli