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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
NRG. 19838 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv.to F. Piscitello e
CP_1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo e
, CP_2 in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione,
rappresentata e difesa dall'avv.to G. Alviggi
all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa in favore dell e in € CP_2
1.000,00 oltre accessori in favore dell' CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249029442289000 limitatamente ai soli crediti vantati dall' CP_1 oggetto dei seguenti avvisi di addebito: 397.2016.0006558168/000, 397.2016.0022772924/000, 397.2017.0008719892/000, 397.2018.0033038365/000, 397.2019.0005737285/000, 397.2019.0030032832/000, 397.2021.0006155549/000, 397.2022.0015593214/000 e 397.2022.0032432981/000.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti ossia degli avvisi di addebito e, comunque, l'estinzione dei relativi debiti per prescrizione.
L'art. 14, l. 890/82 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.”.
L'art. 26, dpr. 602/73 sancisce che: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Tutti gli avvisi sono stati ricevuti personalmente al domicilio della ricorrente (v. docc. 1 – 9 fascicolo . CP_1
La parte ricorrente sostiene che non era presente in Italia al momento delle sottoscrizioni delle raccomandate, tuttavia, ciò non è dimostrato (il documento prodotto il 15.1.25 è poco leggibile) e sarebbe, comunque, irrilevante alla luce delle suddette norme.
Inoltre, tutti gli avvisi, precedenti al 2019 sono stati notificati anche con intimazione di pagamento n. 097 2019 90664052 36 000 nel dicembre 2019 ai sensi dell'art. 139, c.p.c. (v. doc. 6 fascicolo si precisa CP_2 che il numero della raccomandata spedita è il medesimo di quella consegnata al portiere).
Pertanto, tutte le eccezioni formali e di merito sono inammissibili in quanto tardive, considerato che gli avvisi di addebito e l'intimazione del 2019 non sono stati impugnati.
L'unica eccezione sollevabile è quella della prescrizione successiva ma dal 2019 (notifica intimazione a dicembre 2019 e dell'avviso più datato a luglio 2019) al 2024 (notifica intimazione impugnata a aprile 2024) non sono decorsi cinque anni (peraltro occorrerebbe considerare anche la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per legge a causa della pandemia Covid).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 11 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv.to F. Piscitello e
CP_1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo e
, CP_2 in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione,
rappresentata e difesa dall'avv.to G. Alviggi
all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa in favore dell e in € CP_2
1.000,00 oltre accessori in favore dell' CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249029442289000 limitatamente ai soli crediti vantati dall' CP_1 oggetto dei seguenti avvisi di addebito: 397.2016.0006558168/000, 397.2016.0022772924/000, 397.2017.0008719892/000, 397.2018.0033038365/000, 397.2019.0005737285/000, 397.2019.0030032832/000, 397.2021.0006155549/000, 397.2022.0015593214/000 e 397.2022.0032432981/000.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti ossia degli avvisi di addebito e, comunque, l'estinzione dei relativi debiti per prescrizione.
L'art. 14, l. 890/82 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.”.
L'art. 26, dpr. 602/73 sancisce che: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Tutti gli avvisi sono stati ricevuti personalmente al domicilio della ricorrente (v. docc. 1 – 9 fascicolo . CP_1
La parte ricorrente sostiene che non era presente in Italia al momento delle sottoscrizioni delle raccomandate, tuttavia, ciò non è dimostrato (il documento prodotto il 15.1.25 è poco leggibile) e sarebbe, comunque, irrilevante alla luce delle suddette norme.
Inoltre, tutti gli avvisi, precedenti al 2019 sono stati notificati anche con intimazione di pagamento n. 097 2019 90664052 36 000 nel dicembre 2019 ai sensi dell'art. 139, c.p.c. (v. doc. 6 fascicolo si precisa CP_2 che il numero della raccomandata spedita è il medesimo di quella consegnata al portiere).
Pertanto, tutte le eccezioni formali e di merito sono inammissibili in quanto tardive, considerato che gli avvisi di addebito e l'intimazione del 2019 non sono stati impugnati.
L'unica eccezione sollevabile è quella della prescrizione successiva ma dal 2019 (notifica intimazione a dicembre 2019 e dell'avviso più datato a luglio 2019) al 2024 (notifica intimazione impugnata a aprile 2024) non sono decorsi cinque anni (peraltro occorrerebbe considerare anche la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per legge a causa della pandemia Covid).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 11 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro