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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23.10.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 17.37.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10796 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Mario Bonello) Parte_1
attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gianfranco Controparte_1
Bavastrelli) convenuta
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
27.07.2021, accerta l'inadempimento contrattuale della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, e la condanna al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 27.135,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna la alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate, Controparte_1
d'ufficio, in complessivi € 5.622,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione;
- Rigetta ogni altra domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di avere, con contratto sottoscritto il 20.09.2019, Parte_1
conferito all'impresa convenuta l'incarico di eseguire lavori di ristrutturazione di un appartamento sito nella cittadina via Sicilia n. 6, di proprietà della moglie, Pt_2
ha citato in giudizio la , instando per il ristoro dei danni
[...] Controparte_1
asseritamente patiti a causa dell'inadempimento contrattuale della stessa per avere ritardato, rispetto ai tempi pattuiti in contratto, l'esecuzione dei lavori;
per avere immotivatamente abbandonato il cantiere oggetto del contratto di appalto e averlo costretto a rivolgersi ad altre imprese per il completamento dei lavori di ristrutturazione, sostenendo ulteriori spese, e per non avere eseguito a perfetta regola d'arte alcune delle opere commissionate, costringendo il committente ad ulteriori esborsi per il loro ripristino.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato puntualmente ogni Controparte_1
addebito, lamentando di essere stata ingiustificatamente estromessa dal cantiere;
in via riconvenzionale, parte convenuta ha invocato il ristoro dei danni asseritamente patiti a titolo di danno emergente per le opere eseguite e non pagate e di mancato guadagno, avendo essa dovuto rinunciare ad un altro appalto propostogli nelle more.
Svolte dette premesse in fatto, va osservato che non è contestato ed è anzi documentalmente dimostrato che, il 20.09.2019, le parti sottoscrissero un contratto di appalto, in forza del quale la convenuta si impegnava ad eseguire lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della moglie dell'attore; la durata dei lavori era prevista in 120 giorni consecutivi decorrenti dall'inizio effettivo degli stessi (id est il 24.09.2019).
Secondo le pattuizioni contrattuali, nel caso in cui l'impresa appaltatrice non avesse consegnato nei previsti termini le opere commissionate ed eseguite ad opera d'arte, era prevista a suo carico una penale pari ad € 100,00 per ogni settimana di ritardo. Ora, lamenta parte attrice che le opere, che avrebbero dovuto essere definite entro il 20.01.2020, furono concluse nel dicembre 2020 da altra ditta all'uopo incaricata dalla committenza successivamente all'abbandono del cantiere da parte delle maestranze dell'impresa convenuta.
A detta dell'attore, “l'evento più grave” che avrebbe cagionato un significativo ritardo nell'esecuzione delle opere, sarebbe stato l'allagamento dell'appartamento sottostante avvenuto in data 09.12.2019 – evento pacificamente verificatosi e di cui parte convenuta si assunse ogni responsabilità.
Invero, nella “relazione, verbale di visita e di constatazione” del 29.01.2020 redatto dal perito tecnico incaricato dall'attore e sottoscritto dallo stesso rappresentante legale della convenuta - Ing.
– “si prendeva atto dei danneggiamenti provocati dalla stessa ditta su esplicita Persona_1
ammissione dell'ing. causati da una fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico non chiuso a Per_1
dovere. La pressione dell'acqua a causa della non corretta sigillatura dell'impianto e dalla relativa dimenticanza da parte degli operai della ditta di chiusura precauzionale della valvola di chiusura dell'impianto che, lasciata inavvertitamente aperta dall'operaio addetto al controllo, causava una notevole fuoriuscita dell'acqua, inondando il solaio dell'appartamento dei sigg. e Parte_3
successivamente provocando danno nell'appartamento sottostante, di proprietà della sig.ra
e nel vano scala ascensore condominiale” (cfr all. 3 fascicolo attoreo). CP_2
Così riconosciuta la propria responsabilità nell'occorso, lo si impegnava a ripristinare entro Per_1
il 05.02.2020 l'immobile sottostante.
Nondimeno, l'assunto secondo cui detti lavori si sarebbero prolungati tanto da comportare un notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, essendosi l'attività degli operai concentrata “in modo quasi totalitario” verso le opere di ripristino dei danni cagionati all'immobile sottostante, risulta smentita sia documentalmente che oralmente.
Invero, nello stesso verbale del 29.01.2020 si dava atto dell'inizio dei lavori in data 29.01.2020 e nel “verbale n. 2 di visita e di constatazione fine lavori” del 13.02.2020, sottoscritto anche dal perito incaricato dall'attore (ing. ), la dava atto che, alla data del Persona_2 Controparte_1
04.02.2020, i lavori di ripristino risultavano terminati ed eseguiti a regola d'arte (cfr. all. 4 fascicolo attore) – ovvero 6 giorni dopo il loro inizio. Anche i testi – incaricato dalla della realizzazione dell'impianto Testimone_1 Controparte_1
termo-idraulico –, – incaricato della realizzazione dell'impianto elettrico –, Testimone_2
– direttore del cantiere per conto del direttore dei lavori – e lo Testimone_3 Parte_4
stesso D.L. hanno confermato che l'esecuzione dei lavori di ripristino richiese qualche Pt_4
giorno e che la realizzazione delle opere di ristrutturazione nell'immobile attoreo proseguì.
D'altra parte, lo stesso attore riconosce che l'immobile sottostante fu riconsegnato ai suoi proprietari il 04.02.2020.
Deve, peraltro, ritenersi che i lavori proseguirono anche nel periodo tra l'evento dannoso
(l'allagamento, appunto) e l'inizio delle opere di ripristino, se solo si ragioni sul fatto che lo stesso nella mail del 03.03.2020, lamenta l'assenza degli operai della in Parte_1 Controparte_1
giorni successivi alla data di definizione dei lavori (7,11,12,13,14,17/02 e 2 e 3/03.) (all. 6 fascicolo attoreo).
Stando così le cose, non può non reputarsi che il breve lasso di tempo occorso agli operai per l'esecuzione dei lavori nell'immobile rimasto danneggiato, non possa avere inciso significativamente sul ritardo nella definizione delle opere, che (è bene precisarlo) avrebbero in ogni caso essere già state definite al momento dell'inizio dei lavori nell'immobile sottostante.
Quanto al ruolo svolto nella vicenda dalla società fornitrice di un telaio in alluminio necessario per una porta scorrevole da installare nell'appartamento (“Fortezzza s.r.l.”), sostiene parte attrice che la necessaria sostituzione di un ordine errato avrebbe determinato un ulteriore ritardo imputabile
(anch'esso) alla ditta appaltatrice: siffatto disservizio avrebbe impedito l'esecuzione di talune lavorazioni di competenza di quest'ultima.
In proposito, va detto che, dalla documentazione in atti, sembra che a contattare la società fornitrice fu, in realtà, lo stesso committente, che con essa si interfacciò direttamente.
Peraltro, detta circostanza non sembra essere stata contestata dall'attore.
Nondimeno, a conforto di tale convincimento non può non richiamarsi il tenore della mail del
20.12.2019, dalla quale si evincono sia l'errore in cui è incorso il fornitore nell'eseguire l'ordine sia il ritardo provocato dal disservizio.
Invero, ribadendo al fornitore la preferenza di un “cassonetto nuovo corrispondente alle misure richieste” ed informando sia che dell'errore della “Fortezzza” nel consegnare un Per_1 Tes_3 prodotto diverso da quello ordinato (“fuori specifica”) e della necessità di attendere la consegna del prodotto ordinato, il indicava come data di nuova consegna il 15.01.2020 (cfr. all 2 e 3 Parte_1
fascicolo convenuta).
Dal canto suo, prendendo atto della circostanza e riscontrando il 24.12.2019 la mail del Per_1
committente, lo informava che il disservizio “comporterà un ritardo significativo nella conclusione dei lavori in quanto impedirà fino alla data di arrivo del prodotto il completamento delle opere murarie nelle pareti che altrimenti si sarebbero già concluse”.
Tanto lo ribadiva nella mail del 23.01.2020 (appena scaduto il termine di consegna Per_1
dell'immobile previsto nel contratto), in cui dava atto che, dopo un mese dall'ordine, il cassonetto non era ancora stato consegnato.
A detta dello Zichichi, ciò avrebbe determinato “uno slittamento dei tempi di consegna rispetto ai tempi contrattuali non dipendenti dalla scrivente Impresa”, impedendo la mancata installazione del cassone il completamento delle opere murarie e “in cascata” di tutte le lavorazioni successive (all.
4 fascicolo convenuta) – circostanza, questa, che non può non lasciare interdetti, non potendo la mancanza di quel singolo elemento arrivare a paralizzare la ristrutturazione di un intero immobile.
D'altra parte, anche il confermava che, alla data del 28.01.2020, il cassone non era ancora Tes_3
arrivato e che in attesa della consegna “spero di poter proseguire a pieno regime le nostre opere”
(cfr. mail all. 6 fascicolo convenuta che invia a , con ciò volendo significare che le Tes_3 Per_1
opere avrebbero comunque potuto continuare.
Assume parte attrice che la convenuta avrebbe affidato la realizzazione di alcune opere a subappaltatori privati, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al committente.
Sul punto, basti dire che, se da un lato, ai sensi dell'art. 1656 c.c., l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato preventivamente autorizzato dal committente;
dall'altro, l'autorizzazione del committente può avvenire per atto formale o da fatti concludenti.
In concreto, non vi è prova che il abbia autorizzato espressamente l'appaltatore a Parte_1
subappaltare l'esecuzione di alcune opere commissionate, ma è innegabile che vi sia stata da parte dello stesso un'autorizzazione tacita: gli elementi probatori acquisiti dimostrano, infatti, che il committente ne fosse a conoscenza e non abbia mosso contestazioni. Sembra, anzi, che l'attore si recasse nel cantiere per seguire i lavori, e che avesse egli stesso informato il direttore dei lavori che alcune opere fossero state eseguite da ditte subappaltatrici.
Fermo tutto quanto precede, in considerazione della domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza posto in essere dalla , mette conto osservare che, nel caso (quale quello di specie) in cui Controparte_1
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.
In questo caso, dovendosi valutare la responsabilità dell'appaltatore alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale, al fine dell'accoglimento della domanda avanzata dall'attore, si rende necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di 'scarsa importanza'.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve ricordarsi che nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
In concreto, è pacifico che i lavori appaltati non sono stati portati a compimento dalla CP_1
ma piuttosto da altra impresa all'uopo incaricata dalla committenza a causa del
[...]
comportamento inadempiente della convenuta, che non ha rispettato la tempistica del contratto di appalto e si è resa colpevole di altri addebiti, quali l'abbandono del cantiere, l'occupazione della proprietà dell'attore con propri materiali e attrezzature, il potenziale pericolo cui ha esposto i beni dell'attore e i terzi.
Invero, non può ignorarsi che la convenuta non ha negato di avere interrotto l'esecuzione dei lavori, lasciando nell'immobile dell'attore attrezzature e materiali ma ha motivato siffatto comportamento con il mancato pagamento del dovuto da parte della committenza.
È documentalmente dimostrato, poi, che, in occasione delle avverse condizioni meteorologiche del
04.06.2020 e delle forti raffiche di vento, il direttore dei lavori informò l'appaltatore della grave situazione di pericolo che aveva creato, abbandonando il materiale edile nel balcone dell'immobile, essendo rimasti inascoltati gli inviti a sgombrare gli ambienti occupati – sgombero, peraltro, necessario per consentire alla nuova impresa di svolgere i lavori di completamento (cfr. all. 35 fascicolo attoreo).
Quanto al ritardo nell'esecuzione dei lavori, fermo quanto argomentato in ordine all'evento del
09.12.2019 e all'irrilevanza della breve sospensione per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile sottostante, e al di là della tardiva consegna del telaio di una soltanto delle porte, va comunque rilevato che i tempi contrattuali non sono stati rispettati per il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte di alcune imprese subappaltatrici.
Dalla produzione documentale in atti emerge che, ancora il 31.01.2020 (da poco scaduto il termine previsto per la fine dei lavori), la ditta a cui parte convenuta aveva subappaltato, due mesi dopo avere essa stessa ricevuto l'incarico dal i lavori di finitura delle superfici e la Parte_1
realizzazione del controsoffitto (la aveva immotivatamente abbandonato il Parte_5
cantiere, sospendendo i lavori dopo avere realizzato soltanto in parte la struttura dei controsoffitti.
CP_ Ciò determinava la a diffidare “la ditta subappaltatrice, a non interrompere Parte_5
più le lavorazioni commissionate e a completare i lavori”, e a comunicare che “che eventuali penali che saranno applicate alla scrivente Impresa per tale ritardo saranno addebitate a Codesta ditta con l'aggravio di ulteriori eventuali costi e danni” (cfr all. 7 fascicolo attoreo).
Peraltro, è la stessa appaltatrice a riconoscere che “il non completamento della parete del bagno per
l'assenza di un telaio a scrigno della porta (addebitabile alla ditta fornitrice) non può anch'esso costituire giustificazione per l'interruzione dei lavori” – ammissione, questa, che non fa che corroborare il convincimento che il ritardo nella consegna del telaio della porta del bagno non possa da sola avere impedito che la ristrutturazione dell'intero immobile fosse conclusa nei termini pattuiti.
Sotto detto profilo, deve ricordarsi che l'appaltatore è l'unico responsabile nei confronti del committente per la corretta esecuzione dell'opera, anche quando si avvale – come in concreto – di terzi;
invero, una gestione non diligente del subappalto ricade interamente sull'appaltatore principale, che ne risponde direttamente nei confronti del cliente finale.
Peraltro, la sospensione, nel rispetto delle disposizioni governative, delle attività edilizie dal
23.03.2020 al 03.05.2020 non avrebbe inciso sull'esecuzione delle opere di ristrutturazione laddove esse fossero state definite nei termini concordati, ovvero due mesi prima che le restrizioni cagionate dall'emergenza epidemiologica da covid entrassero in vigore.
In definitiva, gli elementi probatori acquisiti dimostrano che i lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'attore non furono definiti nel termine concordato di 120 giorni dall'inizio, avvenuto il 24.09.2019; l'impresa appaltatrice affidò in subappalto ad altre ditte l'esecuzione di svariate opere (quali, la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico, dei controsoffitti e le opere di finitura delle superfici), pur senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione espressa del committente;
le ditte subappaltatrici realizzarono le opere di propria competenza già trascorso il termine contrattualmente concordato (il ha riferito di avere Tes_4
realizzato i lavori di tinteggiatura nel mese di maggio 2020; il , dipendente della Tes_5 [...]
ha dichiarato di avere realizzato e definito le opere murarie nel periodo CP_1
gennaio/febbraio/marzo 2020; il ha affermato, anch'egli, di avere realizzato l'impianto Tes_2
elettrico nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020, riferendo che anche il , incaricato di Tes_1
realizzare l'impianto idraulico, lavorò nel medesimo periodo nel cantiere); i lavori furono sospesi e il materiale edile lasciato nell'immobile nonostante i pericoli e i disagi provocati e i solleciti a ritirarli.
Vi è prova, poi, che la nuova ditta incaricata di definire le opere rimaste incompiute – la
[...]
– eseguì il primo sopralluogo nell'immobile de quo nel luglio 2020. Controparte_3
Dalla prova con il teste è emerso, peraltro, che al momento dell'arrivo delle nuove CP_3
maestranze, furono rinvenuti attrezzature e materiali di cantiere che la non aveva Controparte_1 ancora sgombrato e che impedivano l'inizio dei lavori di completamento – così come dedotto dall'attore.
Il ha, peraltro, rappresentato le condizioni del cantiere all'arrivo sui luoghi: premesso che CP_3
gli era stato conferito l'incarico di occuparsi delle “opere di completamento, ovvero della chiusura
e definizione degli impianti”, il teste ha, molto significativamente, raccontato che “parte di alcuni impianti, per esempio quello idrico, abbiamo dovuto rifarli perché erano stati realizzati in maniera errata… in entrambi i bagni c'erano i miscelatori ad incasso montati al contrario e abbiamo dovuto fare il taglio della muratura per invertirli;
anche la cassetta ad incasso del vaso sanitario non era montata in linea e abbiamo dovuto raddrizzarla;
abbiamo fatto anche interventi di modifica dei punti idrici di allaccio ai termo arredi perché l'interasse era errata e non permetteva il corretto montaggio”.
A detta del teste, la tipologia di incarico ricevuto, che ha comportato l'esecuzione di lavorazioni correttive, con la conseguente emissione di certificazioni per impianti e lavorazioni non realizzati da sé, ha comportato un aumento dei costi a carico della committenza.
I lavori della si conclusero “nell'arco tra la fine del 2020 e i mesi successivi”. CP_3
E allora, non può che opinarsi che l'omesso puntuale completamento delle opere commissionate entro il termine contrattualmente previsto e l'abbandono del cantiere integrano di per sé fatti di inadempimento talmente gravi da assorbire ogni accessoria valutazione, costituendo fatto arbitrario e illegittimo dell'appaltatore, che ha provocato il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto.
La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti, peraltro, non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
Il contratto di appalto sottoscritto il 20.09.2019 dalle parti prevedeva (si ribadisce) che i lavori avessero la durata di 120 giorni decorrenti dall'inizio effettivo degli stessi (id est il 24.09.2019): essi avrebbero dovuto essere completati entro il 20.01.2020.
Il fatto che fosse prevista una penale in caso di ritardo nella consegna non fa che dimostrare l'interesse del committente alla puntuale esecuzione del contratto sotto il profilo della tempistica, atteso che la sua importanza risiede proprio nel fornire certezza giuridica, incentivare l'appaltatore al rispetto delle tempistiche e proteggere il committente da potenziali perdite economiche significative.
Invece, è pacifico - come già detto - che l'appartamento fu consegnato all'attore soltanto nel dicembre del 2020, quasi un anno dopo la scadenza del termine, e ciò a causa dell'inadempimento della convenuta, che ha condotto all'affidamento ad altra impresa del completamento dei lavori.
Il grave inadempimento della convenuta giustifica l'accoglimento della domanda attorea, stante la legittima aspettativa del committente al conseguimento di un risultato completo, che lo esonerasse dalla ricerca di un'impresa cui affidare il compito di portare a termine la ristrutturazione dell'immobile.
In ordine alla contestazione di vizi delle opere eseguite, deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta.
Deve ricordarsi, in diritto, che, in tema di appalto, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera inizia a decorrere dal momento in cui il committente ha conoscenza sicura dei difetti dell'opera commissionata e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando essi non si siano manifestati e non si sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. Civ., n. 28240/2022).
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che il committente fosse a conoscenza dei vizi delle opere eseguite già al momento dell'ingresso delle nuove maestranze che si avvidero dei difetti, ponendovi rimedio, o, al più tardi, al momento della consegna dell'immobile nel dicembre 2020.
Ciononostante, il primo atto di diffida è costituito dalla pec del 06.04.2021 (all. 57 fascicolo attore), ben oltre il termine di legge di 60 giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667 c.c.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, la convenuta va condannata a pagare all'attore i danni patiti in connessione causale con il dedotto inadempimento.
Vanno rifuse all'attore le spese sostenute per il completamento delle opere da parte della ditta subentrante, pari ad € 13.964,58; quelle corrisposte alla ditta per lo sgombero del materiale Pt_6
edile della pari ad € 671,00 (all. 46 e 47 fascicolo attoreo); quella di € 1.500,00 Controparte_1
pari all'esborso sostenuto per la redazione della perizia giurata dell'ing. per l'accertamento Per_3 dello stato dei luoghi dopo l'abbandono del cantiere (all. 36, 38, 39, 40 e 41) e quella di € 7.500,00, pari ai canoni di affitto corrisposti per i mesi da febbraio a dicembre 2020 per l'immobile di via
Rutelli 26, locato in attesa della definizione delle opere di ristrutturazione per il periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto essere completati fino all'effettiva consegna (all. 59).
Infine, deve essere rifuso all'attore anche l'importo di € 3.500,00 corrisposto al Direttore dei
Lavori, che, secondo le pattuizioni contrattuali, sarebbe dovuto gravare sull'appaltatore (cfr. all. 22,
23, 24 e 25).
Non possono essere riconosciuti all'attore, invece, le quote condominiali pagate nel periodo febbraio/dicembre 2020.
In proposito, basti dire che le spese condominiali di un'abitazione sono costi per la gestione delle parti comuni, ripartiti principalmente in base ai millesimi di proprietà, e sono a carico del proprietario anche se non risiede nell'immobile.
La somma complessivamente dovuta a ascende ad € 27.135,58, sulla quale Parte_1
vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Va disattesa, infine, la domanda spiegata in via riconvenzionale da parte convenuta, essendo essa del tutto generica ed indimostrata.
Invero, la non ha offerto adeguata prova in ordine alle lavorazioni eseguite e non Controparte_1
retribuite né tantomeno al lucro cessante asseritamente patito a causa del comportamento inadempiente della controparte, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la convenuta abbia dovuto rinunciare ad altro appalto propostogli “da nuovi potenziali committenti” – circostanza, questa, che è rimasta una mera labiale asserzione.
In conclusione, in applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al
D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 ottobre 2025
Il G.o.p. Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 17.37.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10796 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Mario Bonello) Parte_1
attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gianfranco Controparte_1
Bavastrelli) convenuta
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
27.07.2021, accerta l'inadempimento contrattuale della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, e la condanna al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 27.135,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna la alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate, Controparte_1
d'ufficio, in complessivi € 5.622,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione;
- Rigetta ogni altra domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di avere, con contratto sottoscritto il 20.09.2019, Parte_1
conferito all'impresa convenuta l'incarico di eseguire lavori di ristrutturazione di un appartamento sito nella cittadina via Sicilia n. 6, di proprietà della moglie, Pt_2
ha citato in giudizio la , instando per il ristoro dei danni
[...] Controparte_1
asseritamente patiti a causa dell'inadempimento contrattuale della stessa per avere ritardato, rispetto ai tempi pattuiti in contratto, l'esecuzione dei lavori;
per avere immotivatamente abbandonato il cantiere oggetto del contratto di appalto e averlo costretto a rivolgersi ad altre imprese per il completamento dei lavori di ristrutturazione, sostenendo ulteriori spese, e per non avere eseguito a perfetta regola d'arte alcune delle opere commissionate, costringendo il committente ad ulteriori esborsi per il loro ripristino.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato puntualmente ogni Controparte_1
addebito, lamentando di essere stata ingiustificatamente estromessa dal cantiere;
in via riconvenzionale, parte convenuta ha invocato il ristoro dei danni asseritamente patiti a titolo di danno emergente per le opere eseguite e non pagate e di mancato guadagno, avendo essa dovuto rinunciare ad un altro appalto propostogli nelle more.
Svolte dette premesse in fatto, va osservato che non è contestato ed è anzi documentalmente dimostrato che, il 20.09.2019, le parti sottoscrissero un contratto di appalto, in forza del quale la convenuta si impegnava ad eseguire lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della moglie dell'attore; la durata dei lavori era prevista in 120 giorni consecutivi decorrenti dall'inizio effettivo degli stessi (id est il 24.09.2019).
Secondo le pattuizioni contrattuali, nel caso in cui l'impresa appaltatrice non avesse consegnato nei previsti termini le opere commissionate ed eseguite ad opera d'arte, era prevista a suo carico una penale pari ad € 100,00 per ogni settimana di ritardo. Ora, lamenta parte attrice che le opere, che avrebbero dovuto essere definite entro il 20.01.2020, furono concluse nel dicembre 2020 da altra ditta all'uopo incaricata dalla committenza successivamente all'abbandono del cantiere da parte delle maestranze dell'impresa convenuta.
A detta dell'attore, “l'evento più grave” che avrebbe cagionato un significativo ritardo nell'esecuzione delle opere, sarebbe stato l'allagamento dell'appartamento sottostante avvenuto in data 09.12.2019 – evento pacificamente verificatosi e di cui parte convenuta si assunse ogni responsabilità.
Invero, nella “relazione, verbale di visita e di constatazione” del 29.01.2020 redatto dal perito tecnico incaricato dall'attore e sottoscritto dallo stesso rappresentante legale della convenuta - Ing.
– “si prendeva atto dei danneggiamenti provocati dalla stessa ditta su esplicita Persona_1
ammissione dell'ing. causati da una fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico non chiuso a Per_1
dovere. La pressione dell'acqua a causa della non corretta sigillatura dell'impianto e dalla relativa dimenticanza da parte degli operai della ditta di chiusura precauzionale della valvola di chiusura dell'impianto che, lasciata inavvertitamente aperta dall'operaio addetto al controllo, causava una notevole fuoriuscita dell'acqua, inondando il solaio dell'appartamento dei sigg. e Parte_3
successivamente provocando danno nell'appartamento sottostante, di proprietà della sig.ra
e nel vano scala ascensore condominiale” (cfr all. 3 fascicolo attoreo). CP_2
Così riconosciuta la propria responsabilità nell'occorso, lo si impegnava a ripristinare entro Per_1
il 05.02.2020 l'immobile sottostante.
Nondimeno, l'assunto secondo cui detti lavori si sarebbero prolungati tanto da comportare un notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, essendosi l'attività degli operai concentrata “in modo quasi totalitario” verso le opere di ripristino dei danni cagionati all'immobile sottostante, risulta smentita sia documentalmente che oralmente.
Invero, nello stesso verbale del 29.01.2020 si dava atto dell'inizio dei lavori in data 29.01.2020 e nel “verbale n. 2 di visita e di constatazione fine lavori” del 13.02.2020, sottoscritto anche dal perito incaricato dall'attore (ing. ), la dava atto che, alla data del Persona_2 Controparte_1
04.02.2020, i lavori di ripristino risultavano terminati ed eseguiti a regola d'arte (cfr. all. 4 fascicolo attore) – ovvero 6 giorni dopo il loro inizio. Anche i testi – incaricato dalla della realizzazione dell'impianto Testimone_1 Controparte_1
termo-idraulico –, – incaricato della realizzazione dell'impianto elettrico –, Testimone_2
– direttore del cantiere per conto del direttore dei lavori – e lo Testimone_3 Parte_4
stesso D.L. hanno confermato che l'esecuzione dei lavori di ripristino richiese qualche Pt_4
giorno e che la realizzazione delle opere di ristrutturazione nell'immobile attoreo proseguì.
D'altra parte, lo stesso attore riconosce che l'immobile sottostante fu riconsegnato ai suoi proprietari il 04.02.2020.
Deve, peraltro, ritenersi che i lavori proseguirono anche nel periodo tra l'evento dannoso
(l'allagamento, appunto) e l'inizio delle opere di ripristino, se solo si ragioni sul fatto che lo stesso nella mail del 03.03.2020, lamenta l'assenza degli operai della in Parte_1 Controparte_1
giorni successivi alla data di definizione dei lavori (7,11,12,13,14,17/02 e 2 e 3/03.) (all. 6 fascicolo attoreo).
Stando così le cose, non può non reputarsi che il breve lasso di tempo occorso agli operai per l'esecuzione dei lavori nell'immobile rimasto danneggiato, non possa avere inciso significativamente sul ritardo nella definizione delle opere, che (è bene precisarlo) avrebbero in ogni caso essere già state definite al momento dell'inizio dei lavori nell'immobile sottostante.
Quanto al ruolo svolto nella vicenda dalla società fornitrice di un telaio in alluminio necessario per una porta scorrevole da installare nell'appartamento (“Fortezzza s.r.l.”), sostiene parte attrice che la necessaria sostituzione di un ordine errato avrebbe determinato un ulteriore ritardo imputabile
(anch'esso) alla ditta appaltatrice: siffatto disservizio avrebbe impedito l'esecuzione di talune lavorazioni di competenza di quest'ultima.
In proposito, va detto che, dalla documentazione in atti, sembra che a contattare la società fornitrice fu, in realtà, lo stesso committente, che con essa si interfacciò direttamente.
Peraltro, detta circostanza non sembra essere stata contestata dall'attore.
Nondimeno, a conforto di tale convincimento non può non richiamarsi il tenore della mail del
20.12.2019, dalla quale si evincono sia l'errore in cui è incorso il fornitore nell'eseguire l'ordine sia il ritardo provocato dal disservizio.
Invero, ribadendo al fornitore la preferenza di un “cassonetto nuovo corrispondente alle misure richieste” ed informando sia che dell'errore della “Fortezzza” nel consegnare un Per_1 Tes_3 prodotto diverso da quello ordinato (“fuori specifica”) e della necessità di attendere la consegna del prodotto ordinato, il indicava come data di nuova consegna il 15.01.2020 (cfr. all 2 e 3 Parte_1
fascicolo convenuta).
Dal canto suo, prendendo atto della circostanza e riscontrando il 24.12.2019 la mail del Per_1
committente, lo informava che il disservizio “comporterà un ritardo significativo nella conclusione dei lavori in quanto impedirà fino alla data di arrivo del prodotto il completamento delle opere murarie nelle pareti che altrimenti si sarebbero già concluse”.
Tanto lo ribadiva nella mail del 23.01.2020 (appena scaduto il termine di consegna Per_1
dell'immobile previsto nel contratto), in cui dava atto che, dopo un mese dall'ordine, il cassonetto non era ancora stato consegnato.
A detta dello Zichichi, ciò avrebbe determinato “uno slittamento dei tempi di consegna rispetto ai tempi contrattuali non dipendenti dalla scrivente Impresa”, impedendo la mancata installazione del cassone il completamento delle opere murarie e “in cascata” di tutte le lavorazioni successive (all.
4 fascicolo convenuta) – circostanza, questa, che non può non lasciare interdetti, non potendo la mancanza di quel singolo elemento arrivare a paralizzare la ristrutturazione di un intero immobile.
D'altra parte, anche il confermava che, alla data del 28.01.2020, il cassone non era ancora Tes_3
arrivato e che in attesa della consegna “spero di poter proseguire a pieno regime le nostre opere”
(cfr. mail all. 6 fascicolo convenuta che invia a , con ciò volendo significare che le Tes_3 Per_1
opere avrebbero comunque potuto continuare.
Assume parte attrice che la convenuta avrebbe affidato la realizzazione di alcune opere a subappaltatori privati, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al committente.
Sul punto, basti dire che, se da un lato, ai sensi dell'art. 1656 c.c., l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato preventivamente autorizzato dal committente;
dall'altro, l'autorizzazione del committente può avvenire per atto formale o da fatti concludenti.
In concreto, non vi è prova che il abbia autorizzato espressamente l'appaltatore a Parte_1
subappaltare l'esecuzione di alcune opere commissionate, ma è innegabile che vi sia stata da parte dello stesso un'autorizzazione tacita: gli elementi probatori acquisiti dimostrano, infatti, che il committente ne fosse a conoscenza e non abbia mosso contestazioni. Sembra, anzi, che l'attore si recasse nel cantiere per seguire i lavori, e che avesse egli stesso informato il direttore dei lavori che alcune opere fossero state eseguite da ditte subappaltatrici.
Fermo tutto quanto precede, in considerazione della domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza posto in essere dalla , mette conto osservare che, nel caso (quale quello di specie) in cui Controparte_1
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.
In questo caso, dovendosi valutare la responsabilità dell'appaltatore alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale, al fine dell'accoglimento della domanda avanzata dall'attore, si rende necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di 'scarsa importanza'.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve ricordarsi che nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
In concreto, è pacifico che i lavori appaltati non sono stati portati a compimento dalla CP_1
ma piuttosto da altra impresa all'uopo incaricata dalla committenza a causa del
[...]
comportamento inadempiente della convenuta, che non ha rispettato la tempistica del contratto di appalto e si è resa colpevole di altri addebiti, quali l'abbandono del cantiere, l'occupazione della proprietà dell'attore con propri materiali e attrezzature, il potenziale pericolo cui ha esposto i beni dell'attore e i terzi.
Invero, non può ignorarsi che la convenuta non ha negato di avere interrotto l'esecuzione dei lavori, lasciando nell'immobile dell'attore attrezzature e materiali ma ha motivato siffatto comportamento con il mancato pagamento del dovuto da parte della committenza.
È documentalmente dimostrato, poi, che, in occasione delle avverse condizioni meteorologiche del
04.06.2020 e delle forti raffiche di vento, il direttore dei lavori informò l'appaltatore della grave situazione di pericolo che aveva creato, abbandonando il materiale edile nel balcone dell'immobile, essendo rimasti inascoltati gli inviti a sgombrare gli ambienti occupati – sgombero, peraltro, necessario per consentire alla nuova impresa di svolgere i lavori di completamento (cfr. all. 35 fascicolo attoreo).
Quanto al ritardo nell'esecuzione dei lavori, fermo quanto argomentato in ordine all'evento del
09.12.2019 e all'irrilevanza della breve sospensione per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile sottostante, e al di là della tardiva consegna del telaio di una soltanto delle porte, va comunque rilevato che i tempi contrattuali non sono stati rispettati per il ritardo nell'esecuzione delle opere da parte di alcune imprese subappaltatrici.
Dalla produzione documentale in atti emerge che, ancora il 31.01.2020 (da poco scaduto il termine previsto per la fine dei lavori), la ditta a cui parte convenuta aveva subappaltato, due mesi dopo avere essa stessa ricevuto l'incarico dal i lavori di finitura delle superfici e la Parte_1
realizzazione del controsoffitto (la aveva immotivatamente abbandonato il Parte_5
cantiere, sospendendo i lavori dopo avere realizzato soltanto in parte la struttura dei controsoffitti.
CP_ Ciò determinava la a diffidare “la ditta subappaltatrice, a non interrompere Parte_5
più le lavorazioni commissionate e a completare i lavori”, e a comunicare che “che eventuali penali che saranno applicate alla scrivente Impresa per tale ritardo saranno addebitate a Codesta ditta con l'aggravio di ulteriori eventuali costi e danni” (cfr all. 7 fascicolo attoreo).
Peraltro, è la stessa appaltatrice a riconoscere che “il non completamento della parete del bagno per
l'assenza di un telaio a scrigno della porta (addebitabile alla ditta fornitrice) non può anch'esso costituire giustificazione per l'interruzione dei lavori” – ammissione, questa, che non fa che corroborare il convincimento che il ritardo nella consegna del telaio della porta del bagno non possa da sola avere impedito che la ristrutturazione dell'intero immobile fosse conclusa nei termini pattuiti.
Sotto detto profilo, deve ricordarsi che l'appaltatore è l'unico responsabile nei confronti del committente per la corretta esecuzione dell'opera, anche quando si avvale – come in concreto – di terzi;
invero, una gestione non diligente del subappalto ricade interamente sull'appaltatore principale, che ne risponde direttamente nei confronti del cliente finale.
Peraltro, la sospensione, nel rispetto delle disposizioni governative, delle attività edilizie dal
23.03.2020 al 03.05.2020 non avrebbe inciso sull'esecuzione delle opere di ristrutturazione laddove esse fossero state definite nei termini concordati, ovvero due mesi prima che le restrizioni cagionate dall'emergenza epidemiologica da covid entrassero in vigore.
In definitiva, gli elementi probatori acquisiti dimostrano che i lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'attore non furono definiti nel termine concordato di 120 giorni dall'inizio, avvenuto il 24.09.2019; l'impresa appaltatrice affidò in subappalto ad altre ditte l'esecuzione di svariate opere (quali, la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico, dei controsoffitti e le opere di finitura delle superfici), pur senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione espressa del committente;
le ditte subappaltatrici realizzarono le opere di propria competenza già trascorso il termine contrattualmente concordato (il ha riferito di avere Tes_4
realizzato i lavori di tinteggiatura nel mese di maggio 2020; il , dipendente della Tes_5 [...]
ha dichiarato di avere realizzato e definito le opere murarie nel periodo CP_1
gennaio/febbraio/marzo 2020; il ha affermato, anch'egli, di avere realizzato l'impianto Tes_2
elettrico nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020, riferendo che anche il , incaricato di Tes_1
realizzare l'impianto idraulico, lavorò nel medesimo periodo nel cantiere); i lavori furono sospesi e il materiale edile lasciato nell'immobile nonostante i pericoli e i disagi provocati e i solleciti a ritirarli.
Vi è prova, poi, che la nuova ditta incaricata di definire le opere rimaste incompiute – la
[...]
– eseguì il primo sopralluogo nell'immobile de quo nel luglio 2020. Controparte_3
Dalla prova con il teste è emerso, peraltro, che al momento dell'arrivo delle nuove CP_3
maestranze, furono rinvenuti attrezzature e materiali di cantiere che la non aveva Controparte_1 ancora sgombrato e che impedivano l'inizio dei lavori di completamento – così come dedotto dall'attore.
Il ha, peraltro, rappresentato le condizioni del cantiere all'arrivo sui luoghi: premesso che CP_3
gli era stato conferito l'incarico di occuparsi delle “opere di completamento, ovvero della chiusura
e definizione degli impianti”, il teste ha, molto significativamente, raccontato che “parte di alcuni impianti, per esempio quello idrico, abbiamo dovuto rifarli perché erano stati realizzati in maniera errata… in entrambi i bagni c'erano i miscelatori ad incasso montati al contrario e abbiamo dovuto fare il taglio della muratura per invertirli;
anche la cassetta ad incasso del vaso sanitario non era montata in linea e abbiamo dovuto raddrizzarla;
abbiamo fatto anche interventi di modifica dei punti idrici di allaccio ai termo arredi perché l'interasse era errata e non permetteva il corretto montaggio”.
A detta del teste, la tipologia di incarico ricevuto, che ha comportato l'esecuzione di lavorazioni correttive, con la conseguente emissione di certificazioni per impianti e lavorazioni non realizzati da sé, ha comportato un aumento dei costi a carico della committenza.
I lavori della si conclusero “nell'arco tra la fine del 2020 e i mesi successivi”. CP_3
E allora, non può che opinarsi che l'omesso puntuale completamento delle opere commissionate entro il termine contrattualmente previsto e l'abbandono del cantiere integrano di per sé fatti di inadempimento talmente gravi da assorbire ogni accessoria valutazione, costituendo fatto arbitrario e illegittimo dell'appaltatore, che ha provocato il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto.
La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti, peraltro, non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
Il contratto di appalto sottoscritto il 20.09.2019 dalle parti prevedeva (si ribadisce) che i lavori avessero la durata di 120 giorni decorrenti dall'inizio effettivo degli stessi (id est il 24.09.2019): essi avrebbero dovuto essere completati entro il 20.01.2020.
Il fatto che fosse prevista una penale in caso di ritardo nella consegna non fa che dimostrare l'interesse del committente alla puntuale esecuzione del contratto sotto il profilo della tempistica, atteso che la sua importanza risiede proprio nel fornire certezza giuridica, incentivare l'appaltatore al rispetto delle tempistiche e proteggere il committente da potenziali perdite economiche significative.
Invece, è pacifico - come già detto - che l'appartamento fu consegnato all'attore soltanto nel dicembre del 2020, quasi un anno dopo la scadenza del termine, e ciò a causa dell'inadempimento della convenuta, che ha condotto all'affidamento ad altra impresa del completamento dei lavori.
Il grave inadempimento della convenuta giustifica l'accoglimento della domanda attorea, stante la legittima aspettativa del committente al conseguimento di un risultato completo, che lo esonerasse dalla ricerca di un'impresa cui affidare il compito di portare a termine la ristrutturazione dell'immobile.
In ordine alla contestazione di vizi delle opere eseguite, deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta.
Deve ricordarsi, in diritto, che, in tema di appalto, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera inizia a decorrere dal momento in cui il committente ha conoscenza sicura dei difetti dell'opera commissionata e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando essi non si siano manifestati e non si sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. Civ., n. 28240/2022).
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che il committente fosse a conoscenza dei vizi delle opere eseguite già al momento dell'ingresso delle nuove maestranze che si avvidero dei difetti, ponendovi rimedio, o, al più tardi, al momento della consegna dell'immobile nel dicembre 2020.
Ciononostante, il primo atto di diffida è costituito dalla pec del 06.04.2021 (all. 57 fascicolo attore), ben oltre il termine di legge di 60 giorni dalla scoperta di cui all'art. 1667 c.c.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, la convenuta va condannata a pagare all'attore i danni patiti in connessione causale con il dedotto inadempimento.
Vanno rifuse all'attore le spese sostenute per il completamento delle opere da parte della ditta subentrante, pari ad € 13.964,58; quelle corrisposte alla ditta per lo sgombero del materiale Pt_6
edile della pari ad € 671,00 (all. 46 e 47 fascicolo attoreo); quella di € 1.500,00 Controparte_1
pari all'esborso sostenuto per la redazione della perizia giurata dell'ing. per l'accertamento Per_3 dello stato dei luoghi dopo l'abbandono del cantiere (all. 36, 38, 39, 40 e 41) e quella di € 7.500,00, pari ai canoni di affitto corrisposti per i mesi da febbraio a dicembre 2020 per l'immobile di via
Rutelli 26, locato in attesa della definizione delle opere di ristrutturazione per il periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto essere completati fino all'effettiva consegna (all. 59).
Infine, deve essere rifuso all'attore anche l'importo di € 3.500,00 corrisposto al Direttore dei
Lavori, che, secondo le pattuizioni contrattuali, sarebbe dovuto gravare sull'appaltatore (cfr. all. 22,
23, 24 e 25).
Non possono essere riconosciuti all'attore, invece, le quote condominiali pagate nel periodo febbraio/dicembre 2020.
In proposito, basti dire che le spese condominiali di un'abitazione sono costi per la gestione delle parti comuni, ripartiti principalmente in base ai millesimi di proprietà, e sono a carico del proprietario anche se non risiede nell'immobile.
La somma complessivamente dovuta a ascende ad € 27.135,58, sulla quale Parte_1
vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Va disattesa, infine, la domanda spiegata in via riconvenzionale da parte convenuta, essendo essa del tutto generica ed indimostrata.
Invero, la non ha offerto adeguata prova in ordine alle lavorazioni eseguite e non Controparte_1
retribuite né tantomeno al lucro cessante asseritamente patito a causa del comportamento inadempiente della controparte, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la convenuta abbia dovuto rinunciare ad altro appalto propostogli “da nuovi potenziali committenti” – circostanza, questa, che è rimasta una mera labiale asserzione.
In conclusione, in applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al
D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 ottobre 2025
Il G.o.p. Dr.ssa Francesca Taormina