Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 23359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23359 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9171 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e al Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita' Organizzata e Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego opposto dall'amministrazione resistente all'accesso documentale, con accertamento del diritto all’ostensione e ordine alla medesima amministrazione di trasmettere copia dei documenti richiesti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Agenzie intimate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il dott. IP AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito con l’odierno ricorso ex art. 116 cpa avverso il diniego espresso frapposto in data 9 luglio 2025 dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sull’istanza dell’11 giugno 2025, con la quale l’esponente ha chiesto l’ostensione di specifica documentazione amministrativa inerente alle attività di liquidazione e pagamento dei crediti intestati alle amministrazioni giudiziarie descritte in atti. L’istante, in qualità di creditore privilegiato delle società confiscate nominate in ricorso, ha infatti interesse a conoscere la chiesta documentazione al fine di accertare la tempistica del saldo del suo credito, assumendo una colpevole inerzia dell’Agenzia nel porre in essere tutte le attività strumentali, tra cui le operazioni di voltura catastale, stima e vendita dei cespiti indicati in atti, il cui ricavato dovrebbe essere destinato a soddisfare le ragioni del ceto creditorio.
A tal fine nella predetta istanza, l’esponente ha chiesto, segnatamente, di ottenere copia dei documenti relativi:
- all’espletamento delle pratiche per l’aggiornamento catastale delle unità immobiliari della società ATI (comprese quelle i cui diritti di utilizzo sono stati medio tempore ceduti in favore di soggetti terzi), ivi compreso e non limitatamente al mandato specificatamente conferito al professionista nominato per l’adempimento della prestazione professionale;
- all’istanza trasmessa all’Agenzia delle Entrate – Territorio e avente ad oggetto la richiesta di stima delle unità immobiliari della PORTO DI ROMA IMMOBILIARE oltre la risposta fornita dall’Agenzia predetta;
- a tutti i pagamenti sino ad oggi effettuati dalle Società suddette ai propri creditori.
A fronte del diniego frapposto dall’Agenzia, ha chiesto in ricorso l’annullamento del provvedimento di rigetto e l’accertamento del proprio diritto alla ostensione de qua.
Si sono costituite in resistenza le amministrazioni in epigrafe indicate, depositando documentazione. Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente risulta titolare di una posizione qualificata rappresentata dall’essere titolare di un credito originato dall’esecuzione della propria opera professionale a favore delle società indicate in atti, oggetto di confisca penale.
L’istante è altresì portatore di un interesse personale, attuale e concreto all’accesso de quo, posto che la conoscenza della documentazione richiesta è funzionale all’esigenza di accertare lo stato della procedura di liquidazione e pagamento dei crediti ammessi alle masse dei due enti soggetti ad amministrazione giudiziaria.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il diniego frapposto dall’Agenzia deve essere ritenuto illegittimo, dovendosi, per converso, affermare il diritto della società esponente all’accesso documentale di cui è causa, in relazione alla documentazione indicata nell’istanza ex art. 22 L. 241/90, allegata in atti.
Resta fermo che l’Agenzia dovrà trasmettere al ricorrente la sola documentazione già esistente e già formata, nei limiti dell’interesse del richiedente (avendo per altro l’Agenzia dichiarato, nel provvedimento di rigetto, di non aver ancora proceduto a pagare alcun credito ammesso al passivo delle due masse), non potendo la domanda di accesso sollecitare la produzione di atti non ancora adottati.
Alla luce di quanto sopra, deve dunque ordinarsi all’amministrazione di consentire il chiesto accesso mediante esame integrale e/o estrazione di copia dei relativi documenti amministrativi, con riveniente condanna della stessa a porre in essere le dovute attività consequenziali entro il termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del diniego frapposto dall’Agenzia intimata ed accerta il diritto del ricorrente all’accesso, con riferimento alla documentazione indicata in parte motiva e nei limiti ivi espressi;
- ordina all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consentire all’istante l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia della documentazione de qua, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;
- condanna la medesima suddetta Agenzia a rifondere le spese di lite in favore della società istante, che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge;
compensa le spese con l’Agenzia delle Entrate e del Territorio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
IP AR AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IP AR AN | TO PO |
IL SEGRETARIO