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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona del dott. Enrico Astuni in funzione di giudice unico nel procedimento unitario n. 366 /2024 R.G. promosso da
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale, corrente in Torino, Via Magenta 12 bis D e residente in
NO (TO), Borgata Bergeretti n. 34, rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla domanda di nomina dell'OC dall'Avv. Francesca Contento, presso il cui studio è domiciliata, e con l'assistenza dell'OC MO.TO. in persona del gestore della crisi dott. CP_1
- debitrice istante in contraddittorio con
Controparte_2
- creditore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SULL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE
1. Condizioni soggettive.
La ricorrente si trova nelle condizioni per accedere al concordato minore, ai sensi dell'art. 74 e
77 CCII, poiché la parte più rilevante dell'esposizione debitoria oggetto della proposta concordataria, senz'altro quella che ha ingenerato la situazione di sovraindebitamento, riguarda debiti pertinenti all'attività imprenditoriale esercitata nella forma di società di persone (OR
MA & c. s.n.c.) insieme col marito (vedi visura doc. 3). Si fa riferimento ai debiti nei confronti di (143 mila euro circa), risultanti dagli estratti di CP_2 Controparte_3 ruolo allegati alla relazione particolareggiata dell'OC dott. (all. 3) e in CP_1 particolare agli estratti di ruolo alle pag. 2, 5 e 7 che riguardano redditi IRPEF dell'anno 2016 e redditi soggetti a tassazione separata degli anni 2018 e 2020, riferiti come si legge nel ricorso alla liquidazione dell'imposta sull'indennità di fine mandato di agente.
La proposta di concordato minore è ammissibile, se “consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale” (art. 74 CCII). La società OR MA & c. è cessata, ma la ricorrente ha iniziato una nuova attività imprenditoriale e/o libero-professionale in altro settore, prestazione di servizi di coaching (cfr. visura doc. 1), di modo che è sostenibile che la ristrutturazione del debito pregresso serva a liberare la nuova impresa dall'onere del debito anteriore, non essendovi differenza di principio con riguardo ai debitori persone fisiche tra debiti inerenti ed estranei all'attività. Agli effetti dell'art. 77 CCII, la nuova ditta individuale, aperta nel 2019 (doc. 1), appare qualificarsi come impresa minore atteso che nessuno dei tre limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) risulta allo stato superato, come da scritture contabili depositate – bilanci di verifica, dichiarazioni fiscali, libro cespiti ammortizzabili ecc. (sub doc. 44).
Inoltre, la debitrice non ha beneficiato altre due volte dell'esdebitazione e non ha ottenuto un provvedimento di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
2. Esposizione debitoria
Dalla relazione particolareggiata dell'OC (pag. 17 di 44 del file) risulta un'esposizione debitoria di € 159.494,75 così distribuita tra i creditori concorsuali.
Oltre a questi debiti, la ricorrente ha contratto in data 20.5.2021 un mutuo fondiario con CP_4
, insieme col marito, garantito da ipoteca sulla casa di residenza in NO, Via Bergeretti
[...]
n. 34 per il capitale originario di € 210.000,00.
La proposta (pag. 11) prevede il regolare ammortamento del mutuo fino a estinzione (anno 2036) con esclusione di dalla ristrutturazione dell'esposizione debitoria e dell'immobile CP_4 ipotecato dalle risorse concordatarie.
Tale scelta è possibile alle condizioni fissate dall'art. 75 comma 2-bis CCII, il quale prevede che
“se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale.
L'OC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.
Pertanto, in estrema sintesi: (1) non devono sussistere arretrati, salva eventuale autorizzazione del giudice al pagamento del debito scaduto;
(2) deve essere possibile il soddisfacimento integrale del mutuo con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato;
(3) il rimborso delle rate a scadere non deve ledere i diritti degli altri creditori.
2 Tali condizioni appaiono ricorrere nel caso di specie.
(1) Dall'informativa della (doc. 19) non vi sono arretrati. CP_4
(2) Dal ricorso (pag. 11 ss.) il debito residuo aggiornato ammonta a € 120.595,76 ed è un dato che appare affidabile e in linea con quello indicato dalla banca nel conteggio (circa 127 mila euro). Dalla relazione OC (pag. 37 di 44) e dagli indicatori estratti dalla Banca dati OMI (all. 2 integrazione) “il valore dell'intero dell'immobile, calcolato con criterio OMI ammonterebbe a circa euro 150.000,00, quota del ricorrente euro 75.000,00. Il valore di realizzo dell'immobile, per la quota del 50%, si ritiene, al netto dei costi da sostenersi, appena sufficiente a coprire il debito residuo del mutuo ipotecario”.
(3) Infine, nel ricorso e nell'integrazione, la ricorrente afferma e ribadisce l'impegno del marito, ed eventualmente dei suoceri, a farsi integralmente carico del pagamento delle rate del mutuo per il tempo di esecuzione del concordato. Un impegno scritto non è stato rinvenuto nel fascicolo –
e dovrà essere eventualmente prodotto –, ma allo stato è sufficiente osservare che il piano di esecuzione del concordato non prevede la destinazione neppure parziale delle risorse al pagamento delle rate a scadere del mutuo. Pertanto, anche la condizione sub (3) appare allo stato verificata.
3. Risorse concordatarie.
Nel ricorso, la ricorrente ha messo a disposizione dei creditori la complessiva somma di denaro di € 43.000,00 di cui € 28.000,00 quale residuo prezzo riveniente dalla vendita di un immobile di provenienza ereditaria (doc. 41) e € 15.000,00 messi a disposizione dai suoceri al solo fine di consentire la ristrutturazione dell'esposizione debitoria.
Vedi ricorso pag. 13: “Nel Dicembre 2023 la sig.ra si è spogliata (All. 41) dell'unico Pt_1 bene immobile di proprietà (ad esclusione dell'immobile coniugale);trattavasi di cascinale in
NO lasciatole dai genitori morti prematuramente, al prezzo di € 45.000,00 di cui: - € 2.000,00 sono stati dati al di lei fratello in anticipazione della quota di € 10.000 a lui spettante per ragioni di eredità; - € 12.500,00 restituiti ai suoceri che avevano prestato gli importi a saldo del debito già citato;
- € 3.050,00 provvigioni agenzia immobiliare (All.42). Il prezzo ad oggi CP_5 rimanente che la signora mette a disposizione per la procedura è pari ad € 27.500,00, Pt_1 oltre a 550€ che riesce a mettere a disposizione con sforzo, sottraendoli alle spese primarie, per giungere a cifra tonda quindi di € 28.000,00 . La signora è, altresì, disposta a mettere a Pt_1 disposizione della procedura la somma di € 15.000,00 che verrebbe prestata - al solo fine di chiudere le vicende in epigrafe emarginate dai suoceri – come da assegno circolare di € 5.000,00 depositato all'OC e dichiarazione di impegno a versare gli ulteriori euro 10.000,00 entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (All. 43)”.
A seguito dei rilievi nell'ordinanza interlocutoria circa l'incompletezza della presentazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, la ricorrente ha
3 integrato l'offerta ai creditori, mettendo a disposizione l'ulteriore somma di € 1.800,00 per tre anni (pari a € 5.400,00) quale somma eccedente la parte di reddito in tesi destinata a contribuire al mantenimento suo e della famiglia, pertanto esclusa dalla massa attiva ex art. 268 comma 4, lett. b).
4. Proposta concordataria.
La proposta di concordato minore, come rielaborata a seguito del rilievo di difetto di causa in concreto, per l'incapacità di provvedere al pagamento dei gradi di privilegio inferiori al XVIII grado e del chirografo, prevede oggi (relazione integrativa OC pag. 10-11):
“1. il pagamento integrale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1) a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
2. il pagamento integrale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta dei creditori privilegiati di primo grado (Classe 2), a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
3. il pagamento integrale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta dei creditori privilegiati di ottavo grado (Classe 3), a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
4. il pagamento parziale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta dei creditori privilegiati di diciottesimo grado, nella misura del 20%, ovvero per euro 25.629,85, rispetto all'intero credito vantato di euro 128.149,25 (Classe 4), a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
5. il pagamento parziale, entro i termini della proposta integrativa del 22/07/2024, delle altre classi (Classe 5, 6 e 7) declassate a chirografari ed i creditori chirografari (Classe 8), nella misura del 8,615%, ovverosia si prevede di corrispondere, a lordo delle spese bancarie e delle sopravvenienze, un totale di euro 11.093,37 a fronte di un totale debiti di euro 128.776,16”.
Il riferimento alla proposta integrativa implica il versamento della somma di “€ 5.400,00 in tre anni in tranches semestrali di € 900,00 a partire al passaggio in giudicato del decreto di omologa”.
Come già accennato, la casa di residenza resta esclusa dalle risorse concordatarie. Al contempo, la posizione creditoria di , garantita da ipoteca su detto immobile, resta fuori dalla CP_4 prevista ristrutturazione dell'esposizione debitoria ed è prevista la soddisfazione fino a estinzione del mutuo.
La proposta può essere compendiata, in conclusione, in questa tabella.
Prededuzione (cl. 1) 7.871,00 € 100% 7.871,00 € Classe 2 3.628,89 € 100% 3.628,89 € Classe 3 176,89 € 100% 176,89 € Classe 4 (XVIII gr.) 25.629,85 € 100% 25.629,85 €
4 Classe 5 (XVIII gr.) 102.519,40 € 8,615% 8.832,05 €
Classe 6 (XIX gr.) 18.617,37 € 8,615% 1.603,89 €
Classe 7 (XX gr.) 6.733,22 € 8,615% 580,07 €
Classe 8 906,17 € 8,615% 78,07 €
48.400,70 €
5. Esito delle votazioni.
Ai sensi dell'art. 79 comma 1 CCII “il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore
è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”.
La maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta, come risulta dalla relazione dell'OC dott. , visto che su un monte debiti di € 133.540,38 i voti contrari sono risultati CP_1 pari a € 122.936,21 su un monte di € 133.540,28.
L'OC ha riferito per completezza anche le due ulteriori verifiche, dando atto del raggiungimento della maggioranza per teste – qui pertinente, visto che il credito di è Controparte_2 superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto – e del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli nella maggioranza delle classi.
Segnatamente, con riguardo alla maggioranza per teste, il concordato minore non è stato approvato da n. 2 creditori ( e Comune di NO) ed è stato approvato da n. 5 Controparte_2 creditori (Camera di Commercio, Inps, Regione Piemonte, Città di Torino, Comune di Settimo
Torinese), mentre delle quattro classi ammesse al voto, hanno approvato il concordato minore le classi 7 e 8 e respinto l'approvazione le classi 5 e 6, composte queste ultime dal solo creditore per i crediti privilegiati di grado XVIII (per la frazione al chirografo) e XIX Controparte_2
(integralmente degradato al chirografo).
Tuttavia, l'art. 80 comma 3 CCII prevede il cram down fiscale e previdenziale nel concordato minore, introducendo il potere del giudice di omologare il concordato minore “anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
5 Nella specie, è titolare di crediti per complessivi € 121.449,49 su un totale Controparte_2 di crediti ammessi al voto di € 133.540,38, quindi è determinante per il raggiungimento della percentuale assoluta di voti, oltre che della maggioranza (recte unanimità) delle classi.
6. Contestazioni di . Controparte_2
contesta alla ricorrente di aver “compiuto atti di dismissione del proprio Controparte_2 patrimonio nella seconda metà del 2023, ossia quando il debito tributario era abbondantemente consolidato e poco prima di accedere alla procedura di sovraindebitamento (domanda presentata il 21.03.2024)”, qualificabili come atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, pertanto ostativi all'ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 77 CCII.
In particolare, la ricorrente ha venduto in data 12.10.2023 un terreno sito in NO per il prezzo di € 7.000,00 e afferma di aver utilizzato la provvista per estinguere un debito con per € CP_6
4.061,18 con un bollettino del 02.04.2024 (come evincibile dall'estratto conto prodotto dalla parte stessa sub doc. 44).
Tuttavia, contesta Agenzia delle Entrate, “la provvista derivante da tale vendita non appare riconducibile all'esborso considerato il lasso di tempo intercorso pari a quasi a sei mesi” e, in ogni caso, “tale condotta integra il pagamento preferenziale di un debito di grado inferiore rispetto all'Erario, nel pieno svolgimento della procedura da sovraindebitamento”. Inoltre, prosegue
Agenzia delle entrate, “non vi è traccia dei residui € 3.000, se non una genericissima e indimostrata affermazione di averli utilizzati “per far fronte ai costi di vita quotidiani e di studio della ricorrente” (pag. 12 ricorso)”.
Il secondo episodio contestato alla ricorrente risale al dicembre 2023, quando concluse Pt_1
“una transazione con per la quale ha pagato (quietanza datata 04.01.2024) € CP_7
12.500,00 in luogo di un debito complessivo di € 22.000,00”. L' contesta Controparte_2 di non comprendere, in assenza della scrittura transattiva, se il pagamento sia stato fatto a saldo e stralcio o se invece si sia trattato di un mero acconto e che, in ogni caso, la ricorrente ha pagato un credito chirografario al 56,81% “pochi giorni prima di proporre una falcidia dei crediti privilegiati e di pagare gli altri chirografari al solo 8,615%”.
Altra contestazione relativa a quest'episodio riguarda la provvista di denaro utilizzata per adempiere la transazione: “la debitrice riferisce di aver pagato tale somma con denaro prestato dai suoceri, ossia con finanza terza;
tuttavia, tale prestito è stato prontamente restituito (vedi infra)
e pertanto non può qualificarsi come finanza terza”.
Il terzo episodio contestato riguarda la vendita fatta in data 28.12.2023 da parte della sig.ra di un immobile sito in NO (TO), Borgata Gischia Villa 13, per il prezzo di € Pt_1
45.000,00, somma utilizzata a detta della debitrice per effettuare i seguenti pagamenti: “- €
12.500,00 in restituzione ai suoceri per il finanziamento di cui supra; - € 3.050,00 versati all'agenzia immobiliare (anche in questo caso avrebbe pagato il 100% di un credito chirografario
6 pochi giorni prima di proporre la falcidia anche di crediti di grado più elevato); - € 2.000,00 pagati al fratello a parziale estinzione di un indimostrato debito ereditario: peraltro, anche il pagamento stesso non è provato dal momento che nell'estratto conto prodotto dalla debitrice sub doc. 44 si vede l'incasso della somma di € 45.000,00 in data 28.12.2023 ma non si vede alcun pagamento di € 2.000,00 verso il fratello. Così disponendo, solo la residua somma di € 27.450,00 è stata messa a disposizione della procedura”.
Conclude l che “la condotta si dimostra ancor più grave considerato che l'istante aveva CP_2 aderito alla c.d. rottamazione-quater delle cartelle (cfr. doc. 34 della debitrice), di cui non ha pagato neppure una rata. E ancora, la signora aveva concordato con l'Agente della Pt_1
Riscossione una rateazione di cui ha pagato solamente le prime due rate, astenendosi poi dal versare le rate successive. Dunque, nel periodo in cui incassava ben € 52.000,00, con cui riferisce di aver pagato il fratello, i suoceri, di aver trattenuto almeno € 3.000 per sé, la signora Pt_1 non ha rispettato la rottamazione e la rateazione dei debiti fiscali. Questi atti, peraltro, mostrano come la debitrice non solo abbia effettuato un trattamento preferenziale di alcuni creditori ma, poco prima di proporre la procedura di sovraindebitamento, si sia liberata di cespiti pignorabili dall'Erario, sostanzialmente unico creditore rimasto: infatti, al di là di terreni di basso valore, la debitrice è rimasta proprietaria solamente della prima casa, notoriamente non pignorabile dal
Fisco, peraltro ipotecata, di un'automobile di 9 anni e di conti correnti con saldo creditorio bassissimo, ad eccezione di quello cointestato col marito (e dunque pignorabile solo per il 50%)”.
Altro “elemento che desta forti perplessità”, secondo , “è l'atto transattivo, Controparte_2 indicato alle pagg. 4 e 5 del ricorso, in base al quale l'istante avrebbe asseritamente compensato la propria liquidazione come agente, per la somma indicata di € 530.684,42 (al netto della ritenuta d'acconto) con i debiti accumulati dall' nei confronti della compagnia e dei dipendenti. CP_2
Innanzitutto, occorre rilevare che la somma risulta effettivamente entrata nelle casse della
OR MA & C. S.n.c., come emerge dalla Certificazione Unica rilasciata da GENERALI
ITALIA S.P.A. (c.f. (All. n. 1) peraltro per un importo al netto delle ritenute di P.IVA_1 acconto pari a € 544.584,91, Ma soprattutto, è necessario evidenziare che, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 (All. n. 2), la società ha esposto debiti complessivi per € 293.313,00, di cui € 31.261,00 verso fornitori, € 42.921,00 verso banche ed € 219.131,00 come “altri debiti”.
Non è dunque affatto chiaro come siano stati utilizzati i residui € 251.271,91, pari alla differenza fra la somma incassata e il totale dei debiti al 2019. In ogni caso, l'istante avrebbe comunque destinato le sue entrate per pagare crediti chirografari quando già aveva un'importante esposizione debitoria nei confronti del fisco”.
Il secondo motivo di opposizione all'omologazione consiste nella colpa grave della debitrice nella generazione della situazione di sovraindebitamento, avendo essa “omesso il versamento delle imposte dovute sostanzialmente a partire dall'anno 2016, nel quale ha oltretutto registrato
7 importanti redditi derivanti dalla società OR MA & C. s.n.c.” (€ 230.686,00), imputati per trasparenza alla debitrice e al marito, ed essendosi “sottratta alle obbligazioni tributarie, il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito dall'art. 53 Cost., e ha preferito, invece, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, soddisfare altri creditori di rango inferiore”.
7. (Segue).
Preliminare all'esame del merito è definire la nozione di “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” che viene in considerazione nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare in che cosa consistano l'elemento oggettivo (il pregiudizio arrecato ai creditori) e l'elemento soggettivo della frode (la coscienza e volontà di arrecare pregiudizio) e quali siano i rapporti tra gli “atti di frode” rilevanti ai fini del sovraindebitamento, quelli previsti dall'art. 173 l.f. e 106 CCII come causa di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la frode ai creditori compendiata nella disciplina della revocatoria ordinaria.
Sulla nozione di atti in frode, rilevanti ai fini del sovraindebitamento, la Cassazione s'è pronunciata con sentenza Cass. 14.3.2025 n. 6861 – precedente relativo alla liquidazione del patrimonio del debitore prevista dagli artt. 14-ter ss. della legge n. 3/2012. Si legge al § 7.1. della motivazione: “il procedimento concorsuale di liquidazione del patrimonio del debitore previsto dagli artt. 14-ter e ss. l. 3/2012 è funzionale a realizzare il massimo soddisfacimento per i creditori, prescinde dal consenso dei medesimi e non risponde a finalità di risanamento. Il requisito dell'assenza di atti di frode negli ultimi cinque anni previsto dall'art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012 [..] deve essere letto alla luce di una simile natura della procedura. Ne discende, da un lato, l'irrilevanza della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di concordato preventivo e con riferimento al disposto dell'art. 173 l. fall. (secondo cui rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato;
Cass, 25458/2019), dall'altro la necessità di focalizzare l'attenzione, piuttosto che sul processo formativo del consenso dei creditori, sull'esistenza di atti in grado di pregiudicare il loro massimo soddisfacimento. Il Tribunale si è posto correttamente in questa prospettiva di indagine laddove, una volta analizzate le cause dell'indebitamento, ha ricondotto la nozione di atti in frode ad "intenti fraudolenti e dissipatori" (pag. 14), facendo uso di un'endiadi che allude, correttamente, ad atti finalizzati a compromettere la miglior soddisfazione del ceto creditorio e capaci, nel contempo, di produrre tale effetto”.
Con riguardo all'elemento soggettivo, parte della giur. (ad es. Trib. Benevento 23.4.2019 su Il caso) ritiene insufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e necessaria, invece, una vera e propria “dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico,
8 scopo della lesione degli interessi dei creditori”, quid pluris che risulterebbe coerente con il carattere “fraudolento” dell'atto e con la condizione dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori come “condizione di meritevolezza del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela” – condizione di meritevolezza che segnerebbe la distanza tra gli artt. 69 e 77 CCII da un lato e la disciplina dell'azione revocatoria dall'altra.
Vero è, peraltro, che gli artt. 69 e 77 CCII non sembrano prevedere una “dolosa preordinazione dell'atto”, richiesta invece dall'art. 2901 n. 1) c.c. ai fini della revocabilità degli atti anteriori al sorgere del credito, ma soltanto il dolo “diretto” del debitore, cioè la volontà di compiere l'atto nonostante la coscienza del pregiudizio cagionato ai creditori.
È naturale che il debitore si rappresenti il pregiudizio arrecato ai creditori quando già si trova in situazione conclamata di sovraindebitamento, ma non può escludersi in via di principio che la situazione di incapienza patrimoniale sia determinata proprio dall'atto dispositivo e/o dissipativo
– ad es. una donazione di una parte rilevante del patrimonio che altrimenti avrebbe fornito ai creditori la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (per un precedente in cui è stata negata l'ammissione all'accordo di composizione della crisi cfr. Cass. 14.2.2023 n. 4613). Argomento ulteriore in tal senso può ricavarsi dall'art. 69 CCII che, descrivendo le condizioni soggettive ostative all'accesso del consumatore alla ristrutturazione dei debiti, considera anche la determinazione della situazione di sovraindebitamento con frode.
Riprendendo l'elaborazione di Cass. 14.3.2025 n. 6861, seppur riferita alla legge n. 3/2012, agli effetti dell'art. 77 CCII devono quindi intendersi “diretti a frodare le ragioni dei creditori” gli atti dispositivi compiuti dal debitore prima di accedere alla procedura, in genere già in situazione di sovraindebitamento, fatti con la coscienza e volontà di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori e obiettivamente idonei a determinare tale risultato.
Si può fondatamente argomentare, tramite l'art. 74 co. 4 CCII, che rinvia alle disposizioni sul concordato preventivo “in quanto compatibili”, che agli effetti del concordato minore assumano rilevanza anche le omissioni, le false o inadeguate rappresentazioni e gli altri atti fraudolenti diretti a influire “sul processo formativo del consenso dei creditori” che ai sensi dell'art. 106 CCII operano come causa di revoca dell'ammissione a concordato. Tale profilo non ha, tuttavia, ragione di essere sviluppato in questa sede, visto che la contestazione di è Controparte_2 focalizzata sulla potenzialità dannosa dell'atto in sé e non sull'informazione che la debitrice ne ha fornito negli atti della procedura.
Riguardo alla revocatoria ordinaria, in disparte le questioni circa il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo (vedi sopra), la primaria differenza sta nel fatto che gli artt. 69 e 77 CCII delineano un requisito di meritevolezza per l'accesso agli strumenti di regolazione del sovraindebitamento e quindi considerano sempre e soltanto l'atteggiamento soggettivo del
9 debitore, anziché del debitore e del suo avente causa, come prevede invece l'art. 2901 c.c. quando
è in gioco l'inefficacia di un atto a titolo oneroso.
Nondimeno, la revocabilità dell'atto può essere rilevante, sotto altra angolazione, con riguardo alle condizioni di ammissione del debitore al concordato minore, poiché il liquidatore è legittimato, con l'autorizzazione del giudice delegato, a esercitare o proseguire, se pendenti, nell'interesse della massa dei creditori, l'azione revocatoria ordinaria e, più ampiamente, “le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile” (art. 274 co. 2 CCII).
Pertanto, i valori e le utilità ricavabili dalla revocatoria devono essere considerati parte dell'attivo realizzabile nello scenario alternativo della liquidazione controllata – misura che è il parametro su cui deve essere verificata la correttezza del trattamento del creditore privilegiato (art. 75 co. 2
CCII) e la condizione di convenienza per l'omologazione forzosa del concordato minore, in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (art. 80 co. 3 CCII).
In specie, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti prima di presentare la domanda di concordato minore, sono la vendita di terreni in NO, fatta a ottobre 2023 per il prezzo di
€ 7.000,00 (doc. 40 ric.), e la vendita di un cascinale sempre in NO fatta il 28 dicembre 2023 per il prezzo di € 45.000,00 (doc. 41 ric.).
La debitrice ha incassato dalle vendite 52 mila euro. La congruità dei prezzi rispetto ai valori di mercato non è stata messa in discussione da e può tenersi ferma. La CP_2 CP_2 debitrice ha tenuto a disposizione dei creditori la somma di € 27.450,00 (incrementata a €
28.000,00) e ha utilizzato per fare pagamenti fuori dalla cornice concordataria la somma di €
19.611,18, di cui € 3.050,00 versati per le provvigioni di mediazione, € 12.500,00 versati ai suoceri a rimborso dell'anticipazione fatta per la chiusura della transazione con
[...] ed € 4.061,18 versati a ad aprile 2025 a seguito della notifica del preavviso CP_8 CP_6 di fermo.
ha contestato il pagamento delle provvigioni al mediatore, ma è da CP_2 CP_2 considerare che si tratta di un costo diretto dell'operazione, che normalmente viene pagato all'atto stesso – e in effetti è stato pagato a distanza di pochi giorni – ed è in ogni caso esigibile per effetto della conclusione dell'affare. ha versato € 12.500,00 a utilizzando la provvista prestata Parte_1 Controparte_8 dai suoceri in data 11.12.2023, come risulta con precisione dall'estratto conto di (sub CP_4 doc. 31), e restituita meno di un mese dopo, utilizzando il ricavato della vendita della cascina.
Correttamente osserva Agenzia delle Entrate che l'operazione è stata fatta senza “finanza esterna”, visto che il debito nei confronti dei suoceri per il prestito infruttifero è stato rimborsato dalla debitrice con le prime disponibilità liquide.
10 Nonostante i dubbi avanzati da , il versamento è stato fatto nella cornice di Controparte_2 una transazione remissoria, c.d. saldo e stralcio, come comprovano le quietanze rilasciate da
[...]
(doc. 21 ric.), contenenti una rinuncia alla pretesa della differenza oltreché al titolo CP_8 esecutivo.
Sotto altra angolazione, contesta come atto in frode la sperequazione tra la Controparte_2 falcidia dei privilegiati, pagati all'8,615% come chirografari, e il trattamento accordato al credito parimenti chirografario di (56,21%). L'argomento è suggestivo, ma Controparte_8 complessivamente infondato.
In sintesi, avendo un titolo esecutivo giudiziale, il creditore avrebbe potuto iscrivere ipoteca sugli immobili della debitrice, acquistando in modo efficace una prelazione di grado superiore a quella di . In termini distesi, il termine finale per il compimento delle formalità Controparte_2 necessarie a rendere gli effetti degli atti opponibili ai terzi, compresa l'iscrizione di ipoteca (art. 2916 n. 1 c.c.), coincide con la data della sentenza dichiarativa nelle procedure liquidatorie (art. 145 CCII) e con la data della presentazione della domanda “completa” nel concordato preventivo
(art. 96 CCII). Quest'ultima disposizione s'applica anche al concordato minore, stanti il rinvio dell'art. 74 co. 4 CCII alle disposizioni del Capo III del Codice della crisi (artt. 84 – 120- quinquies) in quanto compatibili e l'assenza di comprovate ragioni di incompatibilità.
Pertanto, conclusivamente, le prelazioni si cristallizzano soltanto con il deposito della domanda e ciò preclude all'opponente di qualificare sic et simpliciter sperequata la diversa sistemazione del debito convenuta tra e rispetto a quella proposta a distanza di Pt_1 Controparte_8 meno di un anno ad e agli altri creditori. Controparte_2
Guardando all'operazione economica nel suo insieme – transazione a saldo e stralcio del debito con con la provvista ricavata, in ultima analisi, dalla vendita pressoché Controparte_8 contestuale della cascina – non sussistono elementi per qualificarla come fraudolenta, né per considerare certo o altamente probabile il fondato esperimento di una revocatoria della vendita e/o del pagamento nello scenario alternativo della liquidazione controllata.
L'adempimento del debito scaduto, com'è noto, non è assoggettabile a revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). Per stabile giur., tale esclusione s'estende alla vendita fatta per ricavare la provvista necessaria a adempiere al debito scaduto. Da ultimo, Cass. 15.5.2020 n. 8992: “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore [..] ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca”.
11 Un'attenta e condivisa giur. (Cass. 27.1.2023 n. 2552) segnala che la destinazione di parte del prezzo al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore non basta a escludere la revocabilità della vendita, poiché tale circostanza non esclude ex se la sussistenza dell'eventus damni con riguardo alla “rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore”. Tale indirizzo non appare, tuttavia, pertinente al caso di specie, poiché il prezzo della vendita è stato pressoché integralmente tenuto a disposizione dei creditori o utilizzato per estinguere debiti scaduti, comprese le provvigioni al mediatore e il rimborso delle anticipazioni fatte per la definizione transattiva della posizione con salvo quanto infra si dirà. Controparte_8
Considerazioni analoghe devono farsi per il credito estinto da a seguito della CP_6 Pt_1 notifica del preavviso di fermo. contesta l'impossibilità di stabilire un nesso Controparte_2 di strumentalità tra incasso del prezzo di vendita dei terreni ed esborso “considerato il lasso di tempo intercorso pari a quasi a sei mesi”. Notazione corretta, ma non concludente, stante il fatto che il conto corrente in questione è stato alimentato principalmente dalle somme ricavate dalle vendite e che il ricavato in generale è stato tenuto a disposizione o utilizzato per pagare debiti.
Una parte del prezzo delle vendite non è stato messo a disposizione dei creditori, perché trattenuto per l'autoconsumo (circa 3.000 euro) o versato al fratello per un imprecisato acconto sulla successione (€ 2.000,00).
Ritiene lo scrivente che la somma trattenuta per l'autoconsumo o spese imprecisate sia ragionevolmente contenuta e non possa qualificare la vendita come atto fraudolento o revocabile, anche secondo il più rigoroso criterio di Cass. 2552/2023.
Considerazione diversa deve riservarsi al versamento al fratello della ricorrente della somma di
€ 2.000,00, poiché la ricorrente non è stata in grado di documentare il diritto del fratello a ricevere la somma bonificatagli e dalla lettura dell'estratto del c/c n. 16113502 presso Banca Passadore
(sub doc. 31 ric.) risulta in data 10.4.2024 una disposizione di bonifico per € 2.000,00 “a favore di prestito infruttifero”, che appare incompatibile con la causa dell'attribuzione Persona_1 indicata dalla ricorrente e in ogni caso con la situazione di sovraindebitamento conclamato, avendo già richiesto la nomina dell'OC (in data 25.3.2024). Pt_1
Tale disposizione non nuoce, tuttavia, all'ammissibilità della procedura, poiché la proposta concordataria prevede l'apporto da parte dei suoceri di di finanza esterna per 15 mila Pt_1 euro, somma largamente superiore e perciò idonea a elidere la rilevanza del versamento fatto al
12 fratello della ricorrente – si tratti, e il punto non ha ragione di essere approfondito, di un prestito o di un imprecisato anticipo sulla successione.
Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne la determinazione dell'attivo realizzabile nello scenario alternativo della liquidazione controllata, agli effetti dell'art. 75 co. 2 e dell'art. 80 co. 3 CCII (vedi sopra). Ammettendo l'inclusione del credito verso il fratello nell'attivo realizzabile di € 2.000,00 – come restituzione del prestito o per effetto della revocatoria dell'atto
– il complessivo trattamento, previsto nella proposta concordataria, dei crediti privilegiati erariali non è inferiore alla misura realizzabile nella liquidazione controllata e soddisfa la condizione di maggior convenienza agli effetti dell'omologazione del concordato minore, come è ictu oculi verificabile considerando che il surplus di finanza esterna messo a disposizione, al netto del versamento contestato, ammonta a 13 mila euro e che le somme destinate ai creditori diversi da ammontano a soli € 658,09 (classe 7 e 8), come da tabella di pag. 10-11 Controparte_2 della relazione integrativa dell'OC.
Ulteriore tema adombrato da riguarda la strumentalità delle istanze di Controparte_2 rottamazione (c.d. rottamazione-quater) e rateizzazione – rimaste quasi integralmente inadempiute – per “comprare tempo”, vendere gli immobili di proprietà diversi dalla casa di residenza (in NO, Borgata Bergeretti n. 34) ed evitare l'esecuzione esattoriale su quest'ultima, in ragione dei limiti all'espropriazione esattoriale previsti dall'art. 76 d.pr. 602/73
(“la debitrice è rimasta proprietaria solamente della prima casa, notoriamente non pignorabile dal
Fisco, peraltro ipotecata”).
La deduzione è inconcludente, poiché in generale il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare “se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore”
a 120 mila euro (art. 76 co. 2 d.p.r. 602/73), ciò che nella specie – in disparte la determinazione precisa del valore catastale dei beni (art. 79) – appare verificato, considerando che la casa di abitazione in NO Borgata Bergeretti n. 34 è in comproprietà tra la debitrice e il coniuge e tuttora gravata dal mutuo ipotecario concesso per l'acquisto da (doc. 19) che ne CP_4 assorbe quasi integralmente il valore di mercato, come rilevato nella relazione dell'OC e non specificamente contestato da . Controparte_2
Infine, ha contestato la scarsa chiarezza della transazione intercorsa con CP_2 CP_2
Generali Italia, di cui la debitrice era agente, deducendo che essa avrebbe incassato la liquidazione di spettanza sua e/o della società come agente di assicurazione, pari a € 544.584,91 al netto della ritenuta d'acconto. Anche tale ultima deduzione è infondata, poiché dal conto al
23.12.2019 (doc. 8 ric.) risulta un debito complessivo di nei confronti di Generali Italia Pt_1 per i rami vita e danni (- € 849.730,15) e per il rimborso di un “finanziamento atto transattivo” del 2012 (- € 208.598,41) superiore al trattamento di fine rapporto e alle altre competenze
13 maturate, tale per cui la posizione è stata chiusa in via transattiva, e a quanto è dato comprendere con rinuncia alla differenza, senza erogazione di denaro da parte di Generali. Il punto trova conferma nella e-mail di Generali Italia prodotta dalla debitrice in replica alle deduzioni di
(dep. 14.3.2025) dove si legge che “poiché Generali Italia vantava un Controparte_2 credito nei vostri confronti il cui ammontare risultava pari ad € 1.024.128,56, in accordo con voi come perfezionato in sede di transazione, è stata operata una compensazione finanziaria dei rapporti di debito e credito esistenti fra le parti. Pertanto, non le è stata erogata alcuna somma per effetto della predetta compensazione”.
8. Condizioni per l'omologazione forzosa.
Ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII sussistono dunque le due condizioni per l'omologazione forzosa del concordato minore, poiché il voto di è determinante per il Controparte_2 raggiungimento della maggioranza e la proposta concordataria è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
PQM
Visto l'art. 80 CCII, omologa il concordato minore proposto da di cui alla Parte_1 relazione integrativa dep. 23.7.2024; dispone che l'OC provveda alla pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
dichiara chiusa la procedura.
Torino, 12 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Enrico Astuni)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona del dott. Enrico Astuni in funzione di giudice unico nel procedimento unitario n. 366 /2024 R.G. promosso da
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale, corrente in Torino, Via Magenta 12 bis D e residente in
NO (TO), Borgata Bergeretti n. 34, rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla domanda di nomina dell'OC dall'Avv. Francesca Contento, presso il cui studio è domiciliata, e con l'assistenza dell'OC MO.TO. in persona del gestore della crisi dott. CP_1
- debitrice istante in contraddittorio con
Controparte_2
- creditore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SULL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE
1. Condizioni soggettive.
La ricorrente si trova nelle condizioni per accedere al concordato minore, ai sensi dell'art. 74 e
77 CCII, poiché la parte più rilevante dell'esposizione debitoria oggetto della proposta concordataria, senz'altro quella che ha ingenerato la situazione di sovraindebitamento, riguarda debiti pertinenti all'attività imprenditoriale esercitata nella forma di società di persone (OR
MA & c. s.n.c.) insieme col marito (vedi visura doc. 3). Si fa riferimento ai debiti nei confronti di (143 mila euro circa), risultanti dagli estratti di CP_2 Controparte_3 ruolo allegati alla relazione particolareggiata dell'OC dott. (all. 3) e in CP_1 particolare agli estratti di ruolo alle pag. 2, 5 e 7 che riguardano redditi IRPEF dell'anno 2016 e redditi soggetti a tassazione separata degli anni 2018 e 2020, riferiti come si legge nel ricorso alla liquidazione dell'imposta sull'indennità di fine mandato di agente.
La proposta di concordato minore è ammissibile, se “consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale” (art. 74 CCII). La società OR MA & c. è cessata, ma la ricorrente ha iniziato una nuova attività imprenditoriale e/o libero-professionale in altro settore, prestazione di servizi di coaching (cfr. visura doc. 1), di modo che è sostenibile che la ristrutturazione del debito pregresso serva a liberare la nuova impresa dall'onere del debito anteriore, non essendovi differenza di principio con riguardo ai debitori persone fisiche tra debiti inerenti ed estranei all'attività. Agli effetti dell'art. 77 CCII, la nuova ditta individuale, aperta nel 2019 (doc. 1), appare qualificarsi come impresa minore atteso che nessuno dei tre limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) risulta allo stato superato, come da scritture contabili depositate – bilanci di verifica, dichiarazioni fiscali, libro cespiti ammortizzabili ecc. (sub doc. 44).
Inoltre, la debitrice non ha beneficiato altre due volte dell'esdebitazione e non ha ottenuto un provvedimento di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
2. Esposizione debitoria
Dalla relazione particolareggiata dell'OC (pag. 17 di 44 del file) risulta un'esposizione debitoria di € 159.494,75 così distribuita tra i creditori concorsuali.
Oltre a questi debiti, la ricorrente ha contratto in data 20.5.2021 un mutuo fondiario con CP_4
, insieme col marito, garantito da ipoteca sulla casa di residenza in NO, Via Bergeretti
[...]
n. 34 per il capitale originario di € 210.000,00.
La proposta (pag. 11) prevede il regolare ammortamento del mutuo fino a estinzione (anno 2036) con esclusione di dalla ristrutturazione dell'esposizione debitoria e dell'immobile CP_4 ipotecato dalle risorse concordatarie.
Tale scelta è possibile alle condizioni fissate dall'art. 75 comma 2-bis CCII, il quale prevede che
“se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale.
L'OC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.
Pertanto, in estrema sintesi: (1) non devono sussistere arretrati, salva eventuale autorizzazione del giudice al pagamento del debito scaduto;
(2) deve essere possibile il soddisfacimento integrale del mutuo con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato;
(3) il rimborso delle rate a scadere non deve ledere i diritti degli altri creditori.
2 Tali condizioni appaiono ricorrere nel caso di specie.
(1) Dall'informativa della (doc. 19) non vi sono arretrati. CP_4
(2) Dal ricorso (pag. 11 ss.) il debito residuo aggiornato ammonta a € 120.595,76 ed è un dato che appare affidabile e in linea con quello indicato dalla banca nel conteggio (circa 127 mila euro). Dalla relazione OC (pag. 37 di 44) e dagli indicatori estratti dalla Banca dati OMI (all. 2 integrazione) “il valore dell'intero dell'immobile, calcolato con criterio OMI ammonterebbe a circa euro 150.000,00, quota del ricorrente euro 75.000,00. Il valore di realizzo dell'immobile, per la quota del 50%, si ritiene, al netto dei costi da sostenersi, appena sufficiente a coprire il debito residuo del mutuo ipotecario”.
(3) Infine, nel ricorso e nell'integrazione, la ricorrente afferma e ribadisce l'impegno del marito, ed eventualmente dei suoceri, a farsi integralmente carico del pagamento delle rate del mutuo per il tempo di esecuzione del concordato. Un impegno scritto non è stato rinvenuto nel fascicolo –
e dovrà essere eventualmente prodotto –, ma allo stato è sufficiente osservare che il piano di esecuzione del concordato non prevede la destinazione neppure parziale delle risorse al pagamento delle rate a scadere del mutuo. Pertanto, anche la condizione sub (3) appare allo stato verificata.
3. Risorse concordatarie.
Nel ricorso, la ricorrente ha messo a disposizione dei creditori la complessiva somma di denaro di € 43.000,00 di cui € 28.000,00 quale residuo prezzo riveniente dalla vendita di un immobile di provenienza ereditaria (doc. 41) e € 15.000,00 messi a disposizione dai suoceri al solo fine di consentire la ristrutturazione dell'esposizione debitoria.
Vedi ricorso pag. 13: “Nel Dicembre 2023 la sig.ra si è spogliata (All. 41) dell'unico Pt_1 bene immobile di proprietà (ad esclusione dell'immobile coniugale);trattavasi di cascinale in
NO lasciatole dai genitori morti prematuramente, al prezzo di € 45.000,00 di cui: - € 2.000,00 sono stati dati al di lei fratello in anticipazione della quota di € 10.000 a lui spettante per ragioni di eredità; - € 12.500,00 restituiti ai suoceri che avevano prestato gli importi a saldo del debito già citato;
- € 3.050,00 provvigioni agenzia immobiliare (All.42). Il prezzo ad oggi CP_5 rimanente che la signora mette a disposizione per la procedura è pari ad € 27.500,00, Pt_1 oltre a 550€ che riesce a mettere a disposizione con sforzo, sottraendoli alle spese primarie, per giungere a cifra tonda quindi di € 28.000,00 . La signora è, altresì, disposta a mettere a Pt_1 disposizione della procedura la somma di € 15.000,00 che verrebbe prestata - al solo fine di chiudere le vicende in epigrafe emarginate dai suoceri – come da assegno circolare di € 5.000,00 depositato all'OC e dichiarazione di impegno a versare gli ulteriori euro 10.000,00 entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (All. 43)”.
A seguito dei rilievi nell'ordinanza interlocutoria circa l'incompletezza della presentazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, la ricorrente ha
3 integrato l'offerta ai creditori, mettendo a disposizione l'ulteriore somma di € 1.800,00 per tre anni (pari a € 5.400,00) quale somma eccedente la parte di reddito in tesi destinata a contribuire al mantenimento suo e della famiglia, pertanto esclusa dalla massa attiva ex art. 268 comma 4, lett. b).
4. Proposta concordataria.
La proposta di concordato minore, come rielaborata a seguito del rilievo di difetto di causa in concreto, per l'incapacità di provvedere al pagamento dei gradi di privilegio inferiori al XVIII grado e del chirografo, prevede oggi (relazione integrativa OC pag. 10-11):
“1. il pagamento integrale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1) a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
2. il pagamento integrale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta dei creditori privilegiati di primo grado (Classe 2), a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
3. il pagamento integrale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta dei creditori privilegiati di ottavo grado (Classe 3), a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
4. il pagamento parziale, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente proposta dei creditori privilegiati di diciottesimo grado, nella misura del 20%, ovvero per euro 25.629,85, rispetto all'intero credito vantato di euro 128.149,25 (Classe 4), a seguito messa a disposizione delle somme da parte del debitore entro 60 giorni;
5. il pagamento parziale, entro i termini della proposta integrativa del 22/07/2024, delle altre classi (Classe 5, 6 e 7) declassate a chirografari ed i creditori chirografari (Classe 8), nella misura del 8,615%, ovverosia si prevede di corrispondere, a lordo delle spese bancarie e delle sopravvenienze, un totale di euro 11.093,37 a fronte di un totale debiti di euro 128.776,16”.
Il riferimento alla proposta integrativa implica il versamento della somma di “€ 5.400,00 in tre anni in tranches semestrali di € 900,00 a partire al passaggio in giudicato del decreto di omologa”.
Come già accennato, la casa di residenza resta esclusa dalle risorse concordatarie. Al contempo, la posizione creditoria di , garantita da ipoteca su detto immobile, resta fuori dalla CP_4 prevista ristrutturazione dell'esposizione debitoria ed è prevista la soddisfazione fino a estinzione del mutuo.
La proposta può essere compendiata, in conclusione, in questa tabella.
Prededuzione (cl. 1) 7.871,00 € 100% 7.871,00 € Classe 2 3.628,89 € 100% 3.628,89 € Classe 3 176,89 € 100% 176,89 € Classe 4 (XVIII gr.) 25.629,85 € 100% 25.629,85 €
4 Classe 5 (XVIII gr.) 102.519,40 € 8,615% 8.832,05 €
Classe 6 (XIX gr.) 18.617,37 € 8,615% 1.603,89 €
Classe 7 (XX gr.) 6.733,22 € 8,615% 580,07 €
Classe 8 906,17 € 8,615% 78,07 €
48.400,70 €
5. Esito delle votazioni.
Ai sensi dell'art. 79 comma 1 CCII “il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore
è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”.
La maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta, come risulta dalla relazione dell'OC dott. , visto che su un monte debiti di € 133.540,38 i voti contrari sono risultati CP_1 pari a € 122.936,21 su un monte di € 133.540,28.
L'OC ha riferito per completezza anche le due ulteriori verifiche, dando atto del raggiungimento della maggioranza per teste – qui pertinente, visto che il credito di è Controparte_2 superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto – e del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli nella maggioranza delle classi.
Segnatamente, con riguardo alla maggioranza per teste, il concordato minore non è stato approvato da n. 2 creditori ( e Comune di NO) ed è stato approvato da n. 5 Controparte_2 creditori (Camera di Commercio, Inps, Regione Piemonte, Città di Torino, Comune di Settimo
Torinese), mentre delle quattro classi ammesse al voto, hanno approvato il concordato minore le classi 7 e 8 e respinto l'approvazione le classi 5 e 6, composte queste ultime dal solo creditore per i crediti privilegiati di grado XVIII (per la frazione al chirografo) e XIX Controparte_2
(integralmente degradato al chirografo).
Tuttavia, l'art. 80 comma 3 CCII prevede il cram down fiscale e previdenziale nel concordato minore, introducendo il potere del giudice di omologare il concordato minore “anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
5 Nella specie, è titolare di crediti per complessivi € 121.449,49 su un totale Controparte_2 di crediti ammessi al voto di € 133.540,38, quindi è determinante per il raggiungimento della percentuale assoluta di voti, oltre che della maggioranza (recte unanimità) delle classi.
6. Contestazioni di . Controparte_2
contesta alla ricorrente di aver “compiuto atti di dismissione del proprio Controparte_2 patrimonio nella seconda metà del 2023, ossia quando il debito tributario era abbondantemente consolidato e poco prima di accedere alla procedura di sovraindebitamento (domanda presentata il 21.03.2024)”, qualificabili come atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, pertanto ostativi all'ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 77 CCII.
In particolare, la ricorrente ha venduto in data 12.10.2023 un terreno sito in NO per il prezzo di € 7.000,00 e afferma di aver utilizzato la provvista per estinguere un debito con per € CP_6
4.061,18 con un bollettino del 02.04.2024 (come evincibile dall'estratto conto prodotto dalla parte stessa sub doc. 44).
Tuttavia, contesta Agenzia delle Entrate, “la provvista derivante da tale vendita non appare riconducibile all'esborso considerato il lasso di tempo intercorso pari a quasi a sei mesi” e, in ogni caso, “tale condotta integra il pagamento preferenziale di un debito di grado inferiore rispetto all'Erario, nel pieno svolgimento della procedura da sovraindebitamento”. Inoltre, prosegue
Agenzia delle entrate, “non vi è traccia dei residui € 3.000, se non una genericissima e indimostrata affermazione di averli utilizzati “per far fronte ai costi di vita quotidiani e di studio della ricorrente” (pag. 12 ricorso)”.
Il secondo episodio contestato alla ricorrente risale al dicembre 2023, quando concluse Pt_1
“una transazione con per la quale ha pagato (quietanza datata 04.01.2024) € CP_7
12.500,00 in luogo di un debito complessivo di € 22.000,00”. L' contesta Controparte_2 di non comprendere, in assenza della scrittura transattiva, se il pagamento sia stato fatto a saldo e stralcio o se invece si sia trattato di un mero acconto e che, in ogni caso, la ricorrente ha pagato un credito chirografario al 56,81% “pochi giorni prima di proporre una falcidia dei crediti privilegiati e di pagare gli altri chirografari al solo 8,615%”.
Altra contestazione relativa a quest'episodio riguarda la provvista di denaro utilizzata per adempiere la transazione: “la debitrice riferisce di aver pagato tale somma con denaro prestato dai suoceri, ossia con finanza terza;
tuttavia, tale prestito è stato prontamente restituito (vedi infra)
e pertanto non può qualificarsi come finanza terza”.
Il terzo episodio contestato riguarda la vendita fatta in data 28.12.2023 da parte della sig.ra di un immobile sito in NO (TO), Borgata Gischia Villa 13, per il prezzo di € Pt_1
45.000,00, somma utilizzata a detta della debitrice per effettuare i seguenti pagamenti: “- €
12.500,00 in restituzione ai suoceri per il finanziamento di cui supra; - € 3.050,00 versati all'agenzia immobiliare (anche in questo caso avrebbe pagato il 100% di un credito chirografario
6 pochi giorni prima di proporre la falcidia anche di crediti di grado più elevato); - € 2.000,00 pagati al fratello a parziale estinzione di un indimostrato debito ereditario: peraltro, anche il pagamento stesso non è provato dal momento che nell'estratto conto prodotto dalla debitrice sub doc. 44 si vede l'incasso della somma di € 45.000,00 in data 28.12.2023 ma non si vede alcun pagamento di € 2.000,00 verso il fratello. Così disponendo, solo la residua somma di € 27.450,00 è stata messa a disposizione della procedura”.
Conclude l che “la condotta si dimostra ancor più grave considerato che l'istante aveva CP_2 aderito alla c.d. rottamazione-quater delle cartelle (cfr. doc. 34 della debitrice), di cui non ha pagato neppure una rata. E ancora, la signora aveva concordato con l'Agente della Pt_1
Riscossione una rateazione di cui ha pagato solamente le prime due rate, astenendosi poi dal versare le rate successive. Dunque, nel periodo in cui incassava ben € 52.000,00, con cui riferisce di aver pagato il fratello, i suoceri, di aver trattenuto almeno € 3.000 per sé, la signora Pt_1 non ha rispettato la rottamazione e la rateazione dei debiti fiscali. Questi atti, peraltro, mostrano come la debitrice non solo abbia effettuato un trattamento preferenziale di alcuni creditori ma, poco prima di proporre la procedura di sovraindebitamento, si sia liberata di cespiti pignorabili dall'Erario, sostanzialmente unico creditore rimasto: infatti, al di là di terreni di basso valore, la debitrice è rimasta proprietaria solamente della prima casa, notoriamente non pignorabile dal
Fisco, peraltro ipotecata, di un'automobile di 9 anni e di conti correnti con saldo creditorio bassissimo, ad eccezione di quello cointestato col marito (e dunque pignorabile solo per il 50%)”.
Altro “elemento che desta forti perplessità”, secondo , “è l'atto transattivo, Controparte_2 indicato alle pagg. 4 e 5 del ricorso, in base al quale l'istante avrebbe asseritamente compensato la propria liquidazione come agente, per la somma indicata di € 530.684,42 (al netto della ritenuta d'acconto) con i debiti accumulati dall' nei confronti della compagnia e dei dipendenti. CP_2
Innanzitutto, occorre rilevare che la somma risulta effettivamente entrata nelle casse della
OR MA & C. S.n.c., come emerge dalla Certificazione Unica rilasciata da GENERALI
ITALIA S.P.A. (c.f. (All. n. 1) peraltro per un importo al netto delle ritenute di P.IVA_1 acconto pari a € 544.584,91, Ma soprattutto, è necessario evidenziare che, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 (All. n. 2), la società ha esposto debiti complessivi per € 293.313,00, di cui € 31.261,00 verso fornitori, € 42.921,00 verso banche ed € 219.131,00 come “altri debiti”.
Non è dunque affatto chiaro come siano stati utilizzati i residui € 251.271,91, pari alla differenza fra la somma incassata e il totale dei debiti al 2019. In ogni caso, l'istante avrebbe comunque destinato le sue entrate per pagare crediti chirografari quando già aveva un'importante esposizione debitoria nei confronti del fisco”.
Il secondo motivo di opposizione all'omologazione consiste nella colpa grave della debitrice nella generazione della situazione di sovraindebitamento, avendo essa “omesso il versamento delle imposte dovute sostanzialmente a partire dall'anno 2016, nel quale ha oltretutto registrato
7 importanti redditi derivanti dalla società OR MA & C. s.n.c.” (€ 230.686,00), imputati per trasparenza alla debitrice e al marito, ed essendosi “sottratta alle obbligazioni tributarie, il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito dall'art. 53 Cost., e ha preferito, invece, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, soddisfare altri creditori di rango inferiore”.
7. (Segue).
Preliminare all'esame del merito è definire la nozione di “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” che viene in considerazione nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare in che cosa consistano l'elemento oggettivo (il pregiudizio arrecato ai creditori) e l'elemento soggettivo della frode (la coscienza e volontà di arrecare pregiudizio) e quali siano i rapporti tra gli “atti di frode” rilevanti ai fini del sovraindebitamento, quelli previsti dall'art. 173 l.f. e 106 CCII come causa di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la frode ai creditori compendiata nella disciplina della revocatoria ordinaria.
Sulla nozione di atti in frode, rilevanti ai fini del sovraindebitamento, la Cassazione s'è pronunciata con sentenza Cass. 14.3.2025 n. 6861 – precedente relativo alla liquidazione del patrimonio del debitore prevista dagli artt. 14-ter ss. della legge n. 3/2012. Si legge al § 7.1. della motivazione: “il procedimento concorsuale di liquidazione del patrimonio del debitore previsto dagli artt. 14-ter e ss. l. 3/2012 è funzionale a realizzare il massimo soddisfacimento per i creditori, prescinde dal consenso dei medesimi e non risponde a finalità di risanamento. Il requisito dell'assenza di atti di frode negli ultimi cinque anni previsto dall'art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012 [..] deve essere letto alla luce di una simile natura della procedura. Ne discende, da un lato, l'irrilevanza della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di concordato preventivo e con riferimento al disposto dell'art. 173 l. fall. (secondo cui rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato;
Cass, 25458/2019), dall'altro la necessità di focalizzare l'attenzione, piuttosto che sul processo formativo del consenso dei creditori, sull'esistenza di atti in grado di pregiudicare il loro massimo soddisfacimento. Il Tribunale si è posto correttamente in questa prospettiva di indagine laddove, una volta analizzate le cause dell'indebitamento, ha ricondotto la nozione di atti in frode ad "intenti fraudolenti e dissipatori" (pag. 14), facendo uso di un'endiadi che allude, correttamente, ad atti finalizzati a compromettere la miglior soddisfazione del ceto creditorio e capaci, nel contempo, di produrre tale effetto”.
Con riguardo all'elemento soggettivo, parte della giur. (ad es. Trib. Benevento 23.4.2019 su Il caso) ritiene insufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e necessaria, invece, una vera e propria “dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico,
8 scopo della lesione degli interessi dei creditori”, quid pluris che risulterebbe coerente con il carattere “fraudolento” dell'atto e con la condizione dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori come “condizione di meritevolezza del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela” – condizione di meritevolezza che segnerebbe la distanza tra gli artt. 69 e 77 CCII da un lato e la disciplina dell'azione revocatoria dall'altra.
Vero è, peraltro, che gli artt. 69 e 77 CCII non sembrano prevedere una “dolosa preordinazione dell'atto”, richiesta invece dall'art. 2901 n. 1) c.c. ai fini della revocabilità degli atti anteriori al sorgere del credito, ma soltanto il dolo “diretto” del debitore, cioè la volontà di compiere l'atto nonostante la coscienza del pregiudizio cagionato ai creditori.
È naturale che il debitore si rappresenti il pregiudizio arrecato ai creditori quando già si trova in situazione conclamata di sovraindebitamento, ma non può escludersi in via di principio che la situazione di incapienza patrimoniale sia determinata proprio dall'atto dispositivo e/o dissipativo
– ad es. una donazione di una parte rilevante del patrimonio che altrimenti avrebbe fornito ai creditori la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (per un precedente in cui è stata negata l'ammissione all'accordo di composizione della crisi cfr. Cass. 14.2.2023 n. 4613). Argomento ulteriore in tal senso può ricavarsi dall'art. 69 CCII che, descrivendo le condizioni soggettive ostative all'accesso del consumatore alla ristrutturazione dei debiti, considera anche la determinazione della situazione di sovraindebitamento con frode.
Riprendendo l'elaborazione di Cass. 14.3.2025 n. 6861, seppur riferita alla legge n. 3/2012, agli effetti dell'art. 77 CCII devono quindi intendersi “diretti a frodare le ragioni dei creditori” gli atti dispositivi compiuti dal debitore prima di accedere alla procedura, in genere già in situazione di sovraindebitamento, fatti con la coscienza e volontà di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori e obiettivamente idonei a determinare tale risultato.
Si può fondatamente argomentare, tramite l'art. 74 co. 4 CCII, che rinvia alle disposizioni sul concordato preventivo “in quanto compatibili”, che agli effetti del concordato minore assumano rilevanza anche le omissioni, le false o inadeguate rappresentazioni e gli altri atti fraudolenti diretti a influire “sul processo formativo del consenso dei creditori” che ai sensi dell'art. 106 CCII operano come causa di revoca dell'ammissione a concordato. Tale profilo non ha, tuttavia, ragione di essere sviluppato in questa sede, visto che la contestazione di è Controparte_2 focalizzata sulla potenzialità dannosa dell'atto in sé e non sull'informazione che la debitrice ne ha fornito negli atti della procedura.
Riguardo alla revocatoria ordinaria, in disparte le questioni circa il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo (vedi sopra), la primaria differenza sta nel fatto che gli artt. 69 e 77 CCII delineano un requisito di meritevolezza per l'accesso agli strumenti di regolazione del sovraindebitamento e quindi considerano sempre e soltanto l'atteggiamento soggettivo del
9 debitore, anziché del debitore e del suo avente causa, come prevede invece l'art. 2901 c.c. quando
è in gioco l'inefficacia di un atto a titolo oneroso.
Nondimeno, la revocabilità dell'atto può essere rilevante, sotto altra angolazione, con riguardo alle condizioni di ammissione del debitore al concordato minore, poiché il liquidatore è legittimato, con l'autorizzazione del giudice delegato, a esercitare o proseguire, se pendenti, nell'interesse della massa dei creditori, l'azione revocatoria ordinaria e, più ampiamente, “le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile” (art. 274 co. 2 CCII).
Pertanto, i valori e le utilità ricavabili dalla revocatoria devono essere considerati parte dell'attivo realizzabile nello scenario alternativo della liquidazione controllata – misura che è il parametro su cui deve essere verificata la correttezza del trattamento del creditore privilegiato (art. 75 co. 2
CCII) e la condizione di convenienza per l'omologazione forzosa del concordato minore, in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (art. 80 co. 3 CCII).
In specie, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti prima di presentare la domanda di concordato minore, sono la vendita di terreni in NO, fatta a ottobre 2023 per il prezzo di
€ 7.000,00 (doc. 40 ric.), e la vendita di un cascinale sempre in NO fatta il 28 dicembre 2023 per il prezzo di € 45.000,00 (doc. 41 ric.).
La debitrice ha incassato dalle vendite 52 mila euro. La congruità dei prezzi rispetto ai valori di mercato non è stata messa in discussione da e può tenersi ferma. La CP_2 CP_2 debitrice ha tenuto a disposizione dei creditori la somma di € 27.450,00 (incrementata a €
28.000,00) e ha utilizzato per fare pagamenti fuori dalla cornice concordataria la somma di €
19.611,18, di cui € 3.050,00 versati per le provvigioni di mediazione, € 12.500,00 versati ai suoceri a rimborso dell'anticipazione fatta per la chiusura della transazione con
[...] ed € 4.061,18 versati a ad aprile 2025 a seguito della notifica del preavviso CP_8 CP_6 di fermo.
ha contestato il pagamento delle provvigioni al mediatore, ma è da CP_2 CP_2 considerare che si tratta di un costo diretto dell'operazione, che normalmente viene pagato all'atto stesso – e in effetti è stato pagato a distanza di pochi giorni – ed è in ogni caso esigibile per effetto della conclusione dell'affare. ha versato € 12.500,00 a utilizzando la provvista prestata Parte_1 Controparte_8 dai suoceri in data 11.12.2023, come risulta con precisione dall'estratto conto di (sub CP_4 doc. 31), e restituita meno di un mese dopo, utilizzando il ricavato della vendita della cascina.
Correttamente osserva Agenzia delle Entrate che l'operazione è stata fatta senza “finanza esterna”, visto che il debito nei confronti dei suoceri per il prestito infruttifero è stato rimborsato dalla debitrice con le prime disponibilità liquide.
10 Nonostante i dubbi avanzati da , il versamento è stato fatto nella cornice di Controparte_2 una transazione remissoria, c.d. saldo e stralcio, come comprovano le quietanze rilasciate da
[...]
(doc. 21 ric.), contenenti una rinuncia alla pretesa della differenza oltreché al titolo CP_8 esecutivo.
Sotto altra angolazione, contesta come atto in frode la sperequazione tra la Controparte_2 falcidia dei privilegiati, pagati all'8,615% come chirografari, e il trattamento accordato al credito parimenti chirografario di (56,21%). L'argomento è suggestivo, ma Controparte_8 complessivamente infondato.
In sintesi, avendo un titolo esecutivo giudiziale, il creditore avrebbe potuto iscrivere ipoteca sugli immobili della debitrice, acquistando in modo efficace una prelazione di grado superiore a quella di . In termini distesi, il termine finale per il compimento delle formalità Controparte_2 necessarie a rendere gli effetti degli atti opponibili ai terzi, compresa l'iscrizione di ipoteca (art. 2916 n. 1 c.c.), coincide con la data della sentenza dichiarativa nelle procedure liquidatorie (art. 145 CCII) e con la data della presentazione della domanda “completa” nel concordato preventivo
(art. 96 CCII). Quest'ultima disposizione s'applica anche al concordato minore, stanti il rinvio dell'art. 74 co. 4 CCII alle disposizioni del Capo III del Codice della crisi (artt. 84 – 120- quinquies) in quanto compatibili e l'assenza di comprovate ragioni di incompatibilità.
Pertanto, conclusivamente, le prelazioni si cristallizzano soltanto con il deposito della domanda e ciò preclude all'opponente di qualificare sic et simpliciter sperequata la diversa sistemazione del debito convenuta tra e rispetto a quella proposta a distanza di Pt_1 Controparte_8 meno di un anno ad e agli altri creditori. Controparte_2
Guardando all'operazione economica nel suo insieme – transazione a saldo e stralcio del debito con con la provvista ricavata, in ultima analisi, dalla vendita pressoché Controparte_8 contestuale della cascina – non sussistono elementi per qualificarla come fraudolenta, né per considerare certo o altamente probabile il fondato esperimento di una revocatoria della vendita e/o del pagamento nello scenario alternativo della liquidazione controllata.
L'adempimento del debito scaduto, com'è noto, non è assoggettabile a revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). Per stabile giur., tale esclusione s'estende alla vendita fatta per ricavare la provvista necessaria a adempiere al debito scaduto. Da ultimo, Cass. 15.5.2020 n. 8992: “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore [..] ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca”.
11 Un'attenta e condivisa giur. (Cass. 27.1.2023 n. 2552) segnala che la destinazione di parte del prezzo al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore non basta a escludere la revocabilità della vendita, poiché tale circostanza non esclude ex se la sussistenza dell'eventus damni con riguardo alla “rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore”. Tale indirizzo non appare, tuttavia, pertinente al caso di specie, poiché il prezzo della vendita è stato pressoché integralmente tenuto a disposizione dei creditori o utilizzato per estinguere debiti scaduti, comprese le provvigioni al mediatore e il rimborso delle anticipazioni fatte per la definizione transattiva della posizione con salvo quanto infra si dirà. Controparte_8
Considerazioni analoghe devono farsi per il credito estinto da a seguito della CP_6 Pt_1 notifica del preavviso di fermo. contesta l'impossibilità di stabilire un nesso Controparte_2 di strumentalità tra incasso del prezzo di vendita dei terreni ed esborso “considerato il lasso di tempo intercorso pari a quasi a sei mesi”. Notazione corretta, ma non concludente, stante il fatto che il conto corrente in questione è stato alimentato principalmente dalle somme ricavate dalle vendite e che il ricavato in generale è stato tenuto a disposizione o utilizzato per pagare debiti.
Una parte del prezzo delle vendite non è stato messo a disposizione dei creditori, perché trattenuto per l'autoconsumo (circa 3.000 euro) o versato al fratello per un imprecisato acconto sulla successione (€ 2.000,00).
Ritiene lo scrivente che la somma trattenuta per l'autoconsumo o spese imprecisate sia ragionevolmente contenuta e non possa qualificare la vendita come atto fraudolento o revocabile, anche secondo il più rigoroso criterio di Cass. 2552/2023.
Considerazione diversa deve riservarsi al versamento al fratello della ricorrente della somma di
€ 2.000,00, poiché la ricorrente non è stata in grado di documentare il diritto del fratello a ricevere la somma bonificatagli e dalla lettura dell'estratto del c/c n. 16113502 presso Banca Passadore
(sub doc. 31 ric.) risulta in data 10.4.2024 una disposizione di bonifico per € 2.000,00 “a favore di prestito infruttifero”, che appare incompatibile con la causa dell'attribuzione Persona_1 indicata dalla ricorrente e in ogni caso con la situazione di sovraindebitamento conclamato, avendo già richiesto la nomina dell'OC (in data 25.3.2024). Pt_1
Tale disposizione non nuoce, tuttavia, all'ammissibilità della procedura, poiché la proposta concordataria prevede l'apporto da parte dei suoceri di di finanza esterna per 15 mila Pt_1 euro, somma largamente superiore e perciò idonea a elidere la rilevanza del versamento fatto al
12 fratello della ricorrente – si tratti, e il punto non ha ragione di essere approfondito, di un prestito o di un imprecisato anticipo sulla successione.
Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne la determinazione dell'attivo realizzabile nello scenario alternativo della liquidazione controllata, agli effetti dell'art. 75 co. 2 e dell'art. 80 co. 3 CCII (vedi sopra). Ammettendo l'inclusione del credito verso il fratello nell'attivo realizzabile di € 2.000,00 – come restituzione del prestito o per effetto della revocatoria dell'atto
– il complessivo trattamento, previsto nella proposta concordataria, dei crediti privilegiati erariali non è inferiore alla misura realizzabile nella liquidazione controllata e soddisfa la condizione di maggior convenienza agli effetti dell'omologazione del concordato minore, come è ictu oculi verificabile considerando che il surplus di finanza esterna messo a disposizione, al netto del versamento contestato, ammonta a 13 mila euro e che le somme destinate ai creditori diversi da ammontano a soli € 658,09 (classe 7 e 8), come da tabella di pag. 10-11 Controparte_2 della relazione integrativa dell'OC.
Ulteriore tema adombrato da riguarda la strumentalità delle istanze di Controparte_2 rottamazione (c.d. rottamazione-quater) e rateizzazione – rimaste quasi integralmente inadempiute – per “comprare tempo”, vendere gli immobili di proprietà diversi dalla casa di residenza (in NO, Borgata Bergeretti n. 34) ed evitare l'esecuzione esattoriale su quest'ultima, in ragione dei limiti all'espropriazione esattoriale previsti dall'art. 76 d.pr. 602/73
(“la debitrice è rimasta proprietaria solamente della prima casa, notoriamente non pignorabile dal
Fisco, peraltro ipotecata”).
La deduzione è inconcludente, poiché in generale il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare “se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore”
a 120 mila euro (art. 76 co. 2 d.p.r. 602/73), ciò che nella specie – in disparte la determinazione precisa del valore catastale dei beni (art. 79) – appare verificato, considerando che la casa di abitazione in NO Borgata Bergeretti n. 34 è in comproprietà tra la debitrice e il coniuge e tuttora gravata dal mutuo ipotecario concesso per l'acquisto da (doc. 19) che ne CP_4 assorbe quasi integralmente il valore di mercato, come rilevato nella relazione dell'OC e non specificamente contestato da . Controparte_2
Infine, ha contestato la scarsa chiarezza della transazione intercorsa con CP_2 CP_2
Generali Italia, di cui la debitrice era agente, deducendo che essa avrebbe incassato la liquidazione di spettanza sua e/o della società come agente di assicurazione, pari a € 544.584,91 al netto della ritenuta d'acconto. Anche tale ultima deduzione è infondata, poiché dal conto al
23.12.2019 (doc. 8 ric.) risulta un debito complessivo di nei confronti di Generali Italia Pt_1 per i rami vita e danni (- € 849.730,15) e per il rimborso di un “finanziamento atto transattivo” del 2012 (- € 208.598,41) superiore al trattamento di fine rapporto e alle altre competenze
13 maturate, tale per cui la posizione è stata chiusa in via transattiva, e a quanto è dato comprendere con rinuncia alla differenza, senza erogazione di denaro da parte di Generali. Il punto trova conferma nella e-mail di Generali Italia prodotta dalla debitrice in replica alle deduzioni di
(dep. 14.3.2025) dove si legge che “poiché Generali Italia vantava un Controparte_2 credito nei vostri confronti il cui ammontare risultava pari ad € 1.024.128,56, in accordo con voi come perfezionato in sede di transazione, è stata operata una compensazione finanziaria dei rapporti di debito e credito esistenti fra le parti. Pertanto, non le è stata erogata alcuna somma per effetto della predetta compensazione”.
8. Condizioni per l'omologazione forzosa.
Ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII sussistono dunque le due condizioni per l'omologazione forzosa del concordato minore, poiché il voto di è determinante per il Controparte_2 raggiungimento della maggioranza e la proposta concordataria è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
PQM
Visto l'art. 80 CCII, omologa il concordato minore proposto da di cui alla Parte_1 relazione integrativa dep. 23.7.2024; dispone che l'OC provveda alla pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
dichiara chiusa la procedura.
Torino, 12 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Enrico Astuni)
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