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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/07/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3649/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3649/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 luglio 2025 ad ore 09.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per Parte_1 l'avv. PALLONE SIMONE, oggi sostituito dall'avv. NICOLO' TEZZA
Per , nessuno è comparso. CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Tezza, chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente e dichiara che l morosità a giugno 2025 ammonta ad € 14.711,94, chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice dichiara la contumacia del sig. e dichiara chiusa la discussione orale e dopo la CP_1 camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a in piazza Vescovado n. 11, c.f. Pt_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pallone del Foro di ricorrente; P.IVA_1 Pt_1
contro
:
nato a [...] il [...] e già residente a in volto Fontane n. 1/a, CP_1 Pt_1
c.f. ; resistente CodiceFiscale_1
iscritta al n. 3649/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità non notificato al resistente in quanto irreperibile;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dello intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
22.03.2021, per grave inadempimento dello stesso, in quanto non aveva più corrisposto i canoni venuti a maturazione da febbraio 2024 a marzo 2025 per un debito pari ad € 11.200,00, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). pagina 3 di 4 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 22.03.2021, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a condotto in locazione e lo Pt_1
condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 14.711,94 per i canoni non corrisposti, fino a giugno 2025 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 22.03.2021 per grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, ordina al sig. di rilasciare immediatamente l'immobile sito a in CP_1 Pt_1
volto Fontane n. 1/a;
condanna il sig. al pagamento in favore del locatore della somma pari ad € 14.711,94 per CP_1
i canoni non corrisposti fino a luglio 2025, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 865,94 mensili, da luglio
2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione all' ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di Pt_1
quella di merito, liquidate in complessivi € 5.105,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3649/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 luglio 2025 ad ore 09.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per Parte_1 l'avv. PALLONE SIMONE, oggi sostituito dall'avv. NICOLO' TEZZA
Per , nessuno è comparso. CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Tezza, chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente e dichiara che l morosità a giugno 2025 ammonta ad € 14.711,94, chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice dichiara la contumacia del sig. e dichiara chiusa la discussione orale e dopo la CP_1 camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a in piazza Vescovado n. 11, c.f. Pt_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pallone del Foro di ricorrente; P.IVA_1 Pt_1
contro
:
nato a [...] il [...] e già residente a in volto Fontane n. 1/a, CP_1 Pt_1
c.f. ; resistente CodiceFiscale_1
iscritta al n. 3649/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità non notificato al resistente in quanto irreperibile;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dello intimato predetto, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
22.03.2021, per grave inadempimento dello stesso, in quanto non aveva più corrisposto i canoni venuti a maturazione da febbraio 2024 a marzo 2025 per un debito pari ad € 11.200,00, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). pagina 3 di 4 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 22.03.2021, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a condotto in locazione e lo Pt_1
condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 14.711,94 per i canoni non corrisposti, fino a giugno 2025 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 22.03.2021 per grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, ordina al sig. di rilasciare immediatamente l'immobile sito a in CP_1 Pt_1
volto Fontane n. 1/a;
condanna il sig. al pagamento in favore del locatore della somma pari ad € 14.711,94 per CP_1
i canoni non corrisposti fino a luglio 2025, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 865,94 mensili, da luglio
2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione all' ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di Pt_1
quella di merito, liquidate in complessivi € 5.105,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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