Articolo 11 della Legge 11 novembre 1975, n. 584
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 giugno 1976
Art. 11.
Salvo quanto e' disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanita' procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
Entrata in vigore il 2 giugno 1976
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