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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 161/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 15.1.2024 da
(avv. Palma) Parte_1
contro (avv. Garzilli) Controparte_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.211/2023, non è fondata. L'opponente deduce che, a seguito di istanza di rateizzazione del 6.11.2023 accolta dall' , egli è stato ammesso al pagamento CP_2 dilazionato degli importi di cui ai titoli ivi specificati. La sul punto controdeduce che le somme di cui al monitorio Pt_2
“rappresentano la differenza di quanto iscritto a ruolo ed oggetto di cartella di pagamento (oggetto di rateizzazione da parte del geometra) e quanto effettivamente dovuto a seguito dei controlli effettuati dall'ente di previdenza”. Al riguardo, produce idonea documentazione attestante il credito come azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, già defalcati gli importi per i quali è in corso il pagamento dilazionato autorizzato. Per contrastare tale documentazione era onere di chi sostiene l'adempimento (in corso) dimostrare che le relative poste siano le medesime ora in discussione, il che non è avvenuto. E d'altronde “chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (ex plurimis Cass. nn.19333/2017; 14610/2014). Al riguardo invece esso opponente si è limitato a rilevare in sede di note che la posizione dell'opposta “è rimasta mera affermazione, priva di ogni riscontro”, laddove la ha fornito puntuale analitica individuazione di quanto Pt_2 ancora dovuto. Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa opposta delle spese di lite, liquidate in €1.000,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 15.1.2024 da
(avv. Palma) Parte_1
contro (avv. Garzilli) Controparte_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.211/2023, non è fondata. L'opponente deduce che, a seguito di istanza di rateizzazione del 6.11.2023 accolta dall' , egli è stato ammesso al pagamento CP_2 dilazionato degli importi di cui ai titoli ivi specificati. La sul punto controdeduce che le somme di cui al monitorio Pt_2
“rappresentano la differenza di quanto iscritto a ruolo ed oggetto di cartella di pagamento (oggetto di rateizzazione da parte del geometra) e quanto effettivamente dovuto a seguito dei controlli effettuati dall'ente di previdenza”. Al riguardo, produce idonea documentazione attestante il credito come azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, già defalcati gli importi per i quali è in corso il pagamento dilazionato autorizzato. Per contrastare tale documentazione era onere di chi sostiene l'adempimento (in corso) dimostrare che le relative poste siano le medesime ora in discussione, il che non è avvenuto. E d'altronde “chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (ex plurimis Cass. nn.19333/2017; 14610/2014). Al riguardo invece esso opponente si è limitato a rilevare in sede di note che la posizione dell'opposta “è rimasta mera affermazione, priva di ogni riscontro”, laddove la ha fornito puntuale analitica individuazione di quanto Pt_2 ancora dovuto. Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa opposta delle spese di lite, liquidate in €1.000,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti