Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 02/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione e scioglimento congiunto del matrimonio
nella causa promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(cod. fisc. ); C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
11, (cod. fisc. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento C.F._2
del 25.10.2024;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fanni (cod. fisc. , pec C.F._3
ed elettivamente domiciliati per la presente procedura presso il suo studio Email_1
legale in Bari Sardo, nella Via Tortolì n. 24, giusta procura congiunta telematicamente al ricorso
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c., iscritto in data 5.12.2024, premesso che:
− gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in località Tortolì Nu il
22.06.1996;
− il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.7 parte I dell'anno 1996;
− i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
− dall'unione coniugale non sono nati figli;
− la è attualmente occupata come badante ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 6432,00 Pt_1
circa;
Cont
− il attualmente disoccupato ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 6000,00 in quanto percepisce soltanto dei sussidi statali (reddito cittadinanza/inclusione);
− a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
− i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, hanno dichiarato altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
− che i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
i ricorrenti hanno chiesto pertanto di omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge. Le parti hanno chiesto altresì che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore, la causa venga rimessa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Tortolì. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le
parti”.
* * *
Il Presidente, con proprio decreto in data 5.12.2024, preso atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza con note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare, ha fissato l'udienza del
18.2.2025, nominando sé stesso quale giudice relatore e disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per il parere.
In data 24.12.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 18.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per l'omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12,
primo, secondo comma. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
nella Via Giuseppe Garibaldi n. 62, (cod. fisc. ) e , nato a C.F._1 CP_1
Bari Sardo il 30.11.1961 e residente in [...], (cod. fisc.
), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.F._2
25.10.2024;
2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. 4) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno 31.3.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(cod. fisc. ) e , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1 CP_1
Sardo, nella Via Santa Chiara n. 11, (cod. fisc. ), ammesso al patrocinio a C.F._2
spese dello Stato con provvedimento del 25.10.2024, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Alessandro Fanni.
*** Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 23.9.2025, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 31.3.2025
Il Presidente
Nicola Caschili