Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Christian Conti, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Don Bosco n. 6;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Carla Marsala Fanara dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego n. -OMISSIS- del 26.10.2023, con il quale il Comune di Palermo – Sportello Autonomo Concessioni Edilizie ha rigettato la richiesta, in forma espressa, di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 formulata dalla ricorrente in data 29.03.2023, prot. -OMISSIS-, volta ad ottenere la regolarizzazione di alcuni interventi edilizi realizzati su di un immobile ubicato in Palermo, via-OMISSIS-, catastalmente identificato al -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b) e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Marsala Fanara, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con il ricorso introduttivo del giudizio la signora -OMISSIS-ha domandato a questo Tribunale l’annullamento dell’atto specificato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà tra i provvedimenti emessi dalla P.A .;
II) Violazione e falsa applicazione dell’istituto del preavviso di diniego/rigetto; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge-OMISSIS-41/1990; violazione dei principi costituzionali in materia di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost .;
III) Difetto di motivazione e violazione del principio di chiarezza dei provvedimenti amministrativi ;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del T.U.E.; sussistenza dei requisiti di sanabilità dell’intervento; violazione del principio dell’onere della prova ;
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della P3b SCHEDA – NORMA “Interventi sugli immobili classificati come “Netto Storico” Norme Tecniche di Attuazione”; errata qualificazione degli interventi; mancata applicazione dell’art. 13 della P3b SCHEDA – NORMA “Interventi sugli immobili classificati come “Netto Storico” Norme Tecniche di Attuazione” ;
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001 ;
Ritenuto che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo sia in fatto che in diritto;
Ritenuto che in data 14.04.2025 è stata versata in atti dalla ricorrente nuova documentazione, attestante la revoca del mandato rilasciato originariamente al suo difensore di fiducia, nonché la nomina di un nuovo difensore, il quale ha provveduto contestualmente agli adempimenti di rito;
Ritenuto che con istanza versata in atti il 15.04.2025 la ricorrente ha esposto e domandato al Tribunale quanto segue:
“I) Con ricorso al T.A.R. (R.G. 63/2024) è stato impugnato l’atto n. -OMISSIS- del 26.10.2023 adottato dal Comune di Palermo, avendo ritenuto che tale atto avesse natura provvedimentale ed avesse rigettato la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 volta ad ottenere la regolarizzazione di alcuni interventi edilizi realizzati sul proprio immobile ubicato in Palermo in via-OMISSIS-, catastalmente identificato al -OMISSIS-) Successivamente al deposito del ricorso, in seno allo stesso procedimento amministrativo, invece, con provvedimento-OMISSIS- del 31.01.2024…il Comune di Palermo, Sportello autonomo Concessioni Edilizie, comunicava con PEC del 31.01.2024 il diniego del PDC in sanatoria; Pro bono pacis, nella speranza di definire in sede procedimentale il contenzioso, con istanza trasmessa a mezzo pec del 8 marzo 2024, veniva richiesto il riesame del procedimento finalizzato al rilascio dell’accertamento di conformità con l’ausilio di una perizia giurata predisposta da un Tecnico abilitato. Ed invece, con nota del responsabile del procedimento del 18.03.2024…in risposta alla richiesta di riesame veniva ribadita la correttezza della sussunzione della fattispecie nell’art. 14, comma 2, delle norme di attuazione. Pertanto, esauriti i mezzi stragiudiziali di risoluzione della controversia, l’odierna ricorrente si è vista costretta a proporre un nuovo ed autonomo ricorso avanti a codesto On.le T.A.R.S. (Sez III, R.G. 502/2024…). Considerato che tra i due giudizi vi è una connessione sia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e procedimentale; che pertanto potrebbe sussistere l’opportunità della trattazione congiunta dei giudizi anche al fine di evitare contrasti di giudicato; che per il presente giudizio è stata fissata udienza di merito per giorno 6 maggio p.v., mentre per il giudizio successivo l’udienza è stata fissata per giorno (2 luglio p.v…). Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato chiede a codesto Ecc.mo Collegio di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei giudizi adottando ogni altro provvedimento consequenziale. Si ringrazia ed ossequia ”;
Ritenuto che nel corso dell’udienza pubblica di discussione del ricorso questo Tribunale ha dato avviso alle parti presenti (come da verbale di udienza) di un possibile profilo d’inammissibilità del gravame, in ragione della natura non-provvedimentale dell’atto impugnato, invitando contestualmente le parti medesime a dedurre sul punto;
Considerato che, in forza di quanto prospettato dalla ricorrente mercé l’istanza di riunione testé riportata, l’atto oggetto del presente giudizio è stato a suo tempo gravato sul presupposto, che il medesimo avesse natura di provvedimento di rigetto dell’istanza di titolo edilizio presentata per l’immobile meglio specificato in epigrafe;
Considerato altresì che secondo quanto esposto con l’istanza prefata, in realtà, la determinazione negativa di tale istanza di titolo edilizio è stata adottata dall’Amministrazione intimata soltanto con successivo provvedimento di diniego del 31.01.2024, oggetto di altro e parallelo giudizio di annullamento dinanzi questo Tribunale;
Considerato quindi che le circostanze dinanzi esposte implicano la natura di mero atto endoprocedimentale, privo di valenza provvedimentale, della nota del Comune di Palermo oggetto del giudizio odierno; come tale insuscettibile pertanto di essere oggetto di una domanda di annullamento dinanzi questo Tribunale;
Considerato inoltre che ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, allorché sussistono ragioni ostative ad una pronuncia sul merito della lite;
Considerato infine che, data la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate, sussistono ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO