Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2023, proposto da
Syfer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cutrofiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 29/2023 del 21.04.2023, notificata in data 11.05.2023, del Comune di Cutrofiano - settore edilizia e attività produttive - di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dell'abitazione ubicata nel Comune di Cutrofiano (LE), alla S.P. n. 363, località Masseria Piccola, in catasto al foglio 3, particella 297 - sub 1, e particelle 285, 286 e 431.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Syfer s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento dell’ordinanza n. 29 del 21.04.2023, notificata l’11.05.2023, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cutrofiano, avente ad oggetto: “ Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31, c. 2 e 37, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)” .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 380/2001. Eccesso e sviamento di potere per illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.
2)Violazione art. 24 Costituzione e art. 31 D.P.R. n. 380/2001 per altra ragione. Eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione per altra ragione.
3)Violazione art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e art. 3 L. n. 241/1990 per altra ragione. Contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione art. 42 della Costituzione.
4)Violazione D.P.R. n. 380/2001, D.P.R. n. 445/2000 e art. 18 e 3 L. n. 241/1990 per altro profilo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia.
Il Comune di Cutrofiano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 19.02.2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ha rilevato la possibile declaratoria di improcedibilità in parte qua del ricorso, avendo l’Ente civico, quanto alla demolizione della recinzione, rilasciato in data 25.09.2024, il titolo edilizio in sanatoria.
La causa, pertanto, è stata introitata in decisione.
Il ricorso, con riferimento all’ordine di demolizione della recinzione, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo parte ricorrente conseguito, nelle more del giudizio, il permesso di costruire in sanatoria (all.to al ricorso del 23.12.2024).
Per il resto, il ricorso è infondato.
Sono, innanzitutto, infondate le censure con cui parte ricorrente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione.
Le contestazioni sul difetto di istruttoria oltre ad essere generiche risultano smentite dall’esito del sopralluogo effettuato dal Comando della Polizia municipale del 31.03.2023 il cui rapporto è richiamato per relationem nella gravata ordinanza.
Contrariamente, poi, a quanto affermato dalla società ricorrente, l’ingiunzione demolitoria è sufficientemente motivata; la stessa contiene la descrizione specifica delle opere contestate e l’individuazione delle norme violate.
Non colgono nel segno, nemmeno le doglianze con cui parte ricorrente lamenta l’omessa individuazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio dell’Ente civico, in caso di inottemperanza.
La mancata individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, contrariamente all’assunto attoreo, non ha attitudine ad invalidare l’ordinanza di demolizione.
Sul punto, non vi sono ragioni per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, in forza del quale la mancata individuazione di detta area non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione; potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell'inottemperanza ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 17.01.2023, n. 563; Cons. Stato, Sez. VII; 03.01.2023, n. 111, Cons. Stato, Sez. VI, 05.05.2023, n. 4563, TAR Napoli, sez. III, 2.11.2021, n. 6844)
Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento il residuo motivo di doglianza con il quale la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 del D.P.R n. 380/2001.
Per pacifica e condivisa giurisprudenza: “non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908)” - sentenze della Sezione 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305 » (T.A.R. Campania Napoli, III, 3 ottobre 2022, n. 6044).
Le restanti censure sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso, per quanto esposto, in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; per il resto, in quanto infondato, va respinto.
Nulla, infine, va dichiarato sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Cutrofiano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; per il resto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO