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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 2309 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2309 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. PELIZZONI GIOVANNA presso cui elettivamente domicilia in VIA GANDOLFO 10 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. CAPRA CONSUELO presso cui elettivamente domicilia in VIA PISACANE 1/A 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
Le parti congiuntamente: “
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2. Affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre;
3. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra , esclusiva Parte_1
proprietaria dell'immobile, con tutti gli arredi ivi contenuti, la quale vi continuerà ad abitare con la figlia;
Per_1
4. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 350,00 CP_1 Pt_1
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
5. Le spese straordinarie della figlia saranno sopportate al 50% Per_1
tra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Mantova
6. Alla luce dell'età di , che compirà a novembre i 17 anni, il padre Per_1
si metterà direttamente d'accordo con la figlia circa il calendario di visite, sempre compatibilmente ai desideri della minore e in conformità agli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. I genitori si impegnano a suddividersi le festività natalizie e pasquali nonché le altre festività dell'anno secondo il principio dell'alternanza;
7. Conformemente ad un buon e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare e collaborare in ordine ai figli, alle loro esigenze e al loro stato psico-fisico ed, in particolare, nel caso in cui il padre non riesca a mettersi in contatto con i figli, la signora si impegna con una cadenza regolare (ogni 7-10 giorni) e comunque in Pt_1
qualsiasi momento a richiesta del padre, a comunicare al medesimo con corrispondenza mail e/o telefonica le informazioni relative ai figli, in particolare della figlia . L'impegno della sig.ra è volto a tenere informato il Per_1 Pt_1
padre delle circostanze che riguardano la figlia e fino al miglioramento del
2 3
rapporto tra padre e figlia che si è incrinato a seguito della separazione dei genitori. I genitori ritengono che tale modalità sia al momento la preferibile per tenere sempre informato il padre circa le notizie che riguardano i figli e che consente al contempo di rispettare i tempi della ragazza e favorire così un riavvicinamento graduale padre-figlia;
8. Spese legali compensate.
Tutto ciò premesso, gli istanti, nella loro qualità ut supra
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della conferma delle condizioni di cui al presente atto, Voglia rimettere gli atti al Tribunale in composizione collegiale per l'emissione della sentenza di separazione, alle condizioni sopra riportate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata, con il resistente, e di aver avuto con questi i figli , Persona_2
nato a [...] l'08/04/, e , nata a [...] il [...] , ha Persona_3
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituito il resistente opponendosi alle richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 27.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo alle condizioni riportate nelle conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
3 4
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori. Non sono infatti emerse controindicazioni al regime dell'affido condiviso, il regime di frequentazione padre- figli è adeguato a garantire una equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita della prole ed il contributo al loro mantenimento appare congruo. Gli accordi quindi possono essere recepiti dal collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle sopra riportate conclusioni;
2. Compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Curtatoneper
l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
4 5
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 13/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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n. 2309 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2309 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. PELIZZONI GIOVANNA presso cui elettivamente domicilia in VIA GANDOLFO 10 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. CAPRA CONSUELO presso cui elettivamente domicilia in VIA PISACANE 1/A 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Le parti congiuntamente: “
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2. Affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre;
3. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra , esclusiva Parte_1
proprietaria dell'immobile, con tutti gli arredi ivi contenuti, la quale vi continuerà ad abitare con la figlia;
Per_1
4. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 350,00 CP_1 Pt_1
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
5. Le spese straordinarie della figlia saranno sopportate al 50% Per_1
tra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Mantova
6. Alla luce dell'età di , che compirà a novembre i 17 anni, il padre Per_1
si metterà direttamente d'accordo con la figlia circa il calendario di visite, sempre compatibilmente ai desideri della minore e in conformità agli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. I genitori si impegnano a suddividersi le festività natalizie e pasquali nonché le altre festività dell'anno secondo il principio dell'alternanza;
7. Conformemente ad un buon e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare e collaborare in ordine ai figli, alle loro esigenze e al loro stato psico-fisico ed, in particolare, nel caso in cui il padre non riesca a mettersi in contatto con i figli, la signora si impegna con una cadenza regolare (ogni 7-10 giorni) e comunque in Pt_1
qualsiasi momento a richiesta del padre, a comunicare al medesimo con corrispondenza mail e/o telefonica le informazioni relative ai figli, in particolare della figlia . L'impegno della sig.ra è volto a tenere informato il Per_1 Pt_1
padre delle circostanze che riguardano la figlia e fino al miglioramento del
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rapporto tra padre e figlia che si è incrinato a seguito della separazione dei genitori. I genitori ritengono che tale modalità sia al momento la preferibile per tenere sempre informato il padre circa le notizie che riguardano i figli e che consente al contempo di rispettare i tempi della ragazza e favorire così un riavvicinamento graduale padre-figlia;
8. Spese legali compensate.
Tutto ciò premesso, gli istanti, nella loro qualità ut supra
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della conferma delle condizioni di cui al presente atto, Voglia rimettere gli atti al Tribunale in composizione collegiale per l'emissione della sentenza di separazione, alle condizioni sopra riportate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata, con il resistente, e di aver avuto con questi i figli , Persona_2
nato a [...] l'08/04/, e , nata a [...] il [...] , ha Persona_3
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituito il resistente opponendosi alle richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 27.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo alle condizioni riportate nelle conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
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Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori. Non sono infatti emerse controindicazioni al regime dell'affido condiviso, il regime di frequentazione padre- figli è adeguato a garantire una equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita della prole ed il contributo al loro mantenimento appare congruo. Gli accordi quindi possono essere recepiti dal collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle sopra riportate conclusioni;
2. Compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Curtatoneper
l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
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IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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