Sentenza 18 ottobre 1982
Massime • 3
Al fine della Determinazione della quota della pensione spettante al coniuge superstite del divorziato, da attribuirsi, ai sensi dell'art. 9 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), al coniuge nei cui confronti sia stato pronunciato il divorzio, il giudice del merito deve prescindere dalla mera considerazione della durata dei rispettivi matrimoni, o dell'entità dei benefici o sacrifici dei contendenti nei relativi rapporti coniugali, e deve basarsi essenzialmente sulla valutazione delle condizioni economiche dell'uno e dell'altro, e delle loro esigenze di mantenimento, senza che si renda necessario l'accertamento dello stato di bisogno in senso stretto dell'istante. Peraltro, la concreta percentuale di pensione riconosciuta all'ex coniuge, in esito a tale valutazione, se non può superare, in relazione alla sua immediata ed iniziale traduzione monetaria, la somma già dovuta a titolo di assegno di divorzio, può implicare tale superamento per i successivi aumenti dell'ammontare della pensione, sicché deve escludersi la possibilità di apporre "ab origine" dei limiti nummari agli importi che in concreto vengano in futuro a risultare dall'applicazione della percentuale stessa. ( V 6045/81, mass n 416836; ( V 1690/78, mass n 391101).*
A seguito della morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio, che abbia contratto nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del precedente vincolo, il tribunale, adito dall'ex coniuge, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), per l'attribuzione diretta di una quota della pensione di reversibilità, ha il potere -dovere di statuire pure sulla decorrenza di tale attribuzione, tenuto conto che il relativo procedimento, ancorché con il rito camerale, è diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, con pronuncia suscettibile di acquistare autorità di giudicato (salva restando la modificabilità della decisione per fatti sopravvenuti).*
A seguito della morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio, che abbia contratto nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del precedente vincolo, il diritto dell'ex coniuge all'attribuzione diretta di una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978) va riconosciuto, in applicazione dei principi fissati dall'art. 445 cod. civ. in tema di obblighi alimentari, con decorrenza dalla data della domanda, ferma restando l'operatività della relativa statuizione, nei confronti dell'ente erogatore della pensione, dal momento in cui gli venga notificato il provvedimento esecutivo. ( V 6396/80, mass n 410143).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/1982, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1982 |
Testo completo
A seguito della morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio, che abbia contratto nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del precedente vincolo, il tribunale, adito dall'ex coniuge, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), per l'attribuzione diretta di una quota della pensione di reversibilità, ha il potere -dovere di statuire pure sulla decorrenza di tale attribuzione, tenuto conto che il relativo procedimento, ancorché con il rito camerale, è diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, con pronuncia suscettibile di acquistare autorità di giudicato (salva restando la modificabilità della decisione per fatti sopravvenuti).*