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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 464-1/2024 R. PR. UNIT.
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 74 ss. iscritto al n. 464-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto
“concordato minore” ad istanza di:
nato a [...] il [...], residente a [...]
Francesco Riso n. 97, C.F. in proprio e nella qualità di socio C.F._1 accomandatario della società società di cui, a seguito del Controparte_1 recesso del socio , avvenuto in data 31.12.2021, non è stata ripristinata la Parte_2 pluralità dei soci, con sede legale in Catania (CT), Corso delle province nr. 25, C.f. e P. Iva nr. numero R.E.A. CT – 204625, rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Manfredi Zammataro (C.F. e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Rebeca Clemente Ruiz (C.F. ); CodiceFiscale_3
*** vista la relazione redatta dall'OCC costituito presso l' Controparte_2
, nella persona del gestore dott. ;
[...] Controparte_3 visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 25/11/2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione e i successivi chiarimenti dell'OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, solo due creditori hanno fatto pervenire dichiarazione di voto sfavorevole ed altri ancora non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che trattasi di concordato cd. “liquidatorio” e che , coniuge Persona_1 del ricorrente, interviene con propria finanza esterna a copertura parziale del piano di rientro;
rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC; rilevato che l'ammontare dei debiti dell'istante è di € 559.484,81 (suddivisi fra i debiti del in proprio e i debiti contratti dalla )così composto: Pt_1 Controparte_1
• € 376.430,67 relativi a debiti di natura commerciale contratti dalla società Controparte_1 nei confronti di Erario, entri pubblici e istituti di credito, pari al 67% circa
[...] dell'indebitamento totale. • € 183.054,14 relativi al debito personale del sig. nei confronti dell'Erario, enti Pt_1 pubblici, istituti di credito e condanna alle spese in sede di contenzioso. Tali posizioni rappresentano il 33% circa dell'indebitamento totale;
rilevato che il nucleo familiare dell'istante è composto dallo stesso e dal coniuge e che le entrate complessive ammontano ad € 4.340,70 mentre le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto da due persone, ammontano ad € 1.434,20; va considerato che le obbligazioni contratte personalmente dal coniuge (anche per il pagamento del mutuo sulla casa di abitazione della famiglia, di proprietà esclusiva della ammontano ad € Per_1
1.574,00; rilevato che, fermo restando quanto si dirà appresso sull'apporto di finanza esterna, le somme a disposizione della procedura ammontano mensilmente ad € 1.300,00; rilevato che il (così come la società) non risulta titolare di alcun bene immobile;
Pt_1 rilevato che il non risulta titolare di alcun bene mobile registrato mentre la società è Pt_1 titolare del motociclo marca TD KYMCO D1/20/00, n. telaio Controparte_4
RFBD12000A1017312, immatricolato il 28.04.2010 e targato DS38325, acquistato dalla in data 28.04.2010 al prezzo di €. 2.350,00; rilevato, altresì, che il ricorrente è titolare delle seguenti partecipazioni societarie: a) partecipazione pari al 100% della società (valore nominale € Controparte_1
10.000,00, valore di liquidazione € 0); b) partecipazione pari al 15% della società Unicatania S.r.l. per nominali €. 1.500,00 (val9ore di liquidazione € 1.500); rilevato che, per come accertato dall'OCC, il proponente non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 120.900,00, da corrispondersi come segue:
1) quanto ad € 5.000,00, quale acconto iniziale da versare entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore e derivati dalla liquidazione spettante all Sig.ra a titolo di trattamento di fine rapporto;
Per_1
2) quanto ad € 95.400,00 mediante il pagamento di nr. 72 rate mensili, dall'importo unitario di €. 1.325,00, a partire dal 30 esimo giorno successivo al pagamento della maxi-rata iniziale di cui al precedente punto. Risorse derivanti dai redditi da lavoro dipendente percepiti dal sig. ; CP_1
3) quanto ad €. 8.500,00 derivanti dalla dismissione dei mezzi intestati alla società “
[...]
; Controparte_1
4) quanto ad €. 12.000,00 quale maxi-rata finale da corrispondere entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima delle 72 rate mensili. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore;
rilevato che l'odierno proponente “atteso il possibile esito favorevole del contenzioso pendente iscritto all'R.G. 10396/2021” si è obbligato a destinare alla procedura in argomento e pertanto, ai suoi creditori, le eventuali somme percepite in caso di definizione in suo favore (pari a complessivi €. 202.773,41); rilevato che nella proposta è stato previsto altresì un “fondo rischi specifico” in caso di esito sfavorevole e relativa condanna alle spese di giudizio, per il contenzioso iscritto all'R.G.10396/2021, incoato dell'odierno proponente in qualità di socio accomandatario della contro la società Controparte_1 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7
, pari ad € 30.000,00;
[...] rilevato che le somme che il proponente si impegna a corrispondere (anche tramite il ricorso alla finanza esterna) consentiranno di soddisfare i creditori come di seguito riepilogato:
- al 100% le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;
- creditori privilegiati ed i creditori privilegiati retrocessi al chirografo un soddisfo complessivo del 19,94% per complessivi €. 81.688,23;
- creditori chirografari “puri” e chirografari con garanzie aliunde capienti - Classe B e C - soddisfo complessivo del 7,75% per complessivi €. 11.615,95; rilevato che l'OCC ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge così come segue: “risulta raggiunta sia la maggioranza assoluta dei crediti (voti positivi €. 313.990,65 su €. 527,884,81 – 59,48%) nonché la maggioranza in due delle tre classi presenti (Classe
B e C). Da tale calcolo è stata esclusa la categoria del privilegio speciale capiente, in quanto categoria di creditori soddisfatta integralmente”; rilevato – per completezza- che le osservazioni mosse dal creditore Parte_3 non attengono alla convenienza della proposta ma sono essenzialmente incentrate sulla colpa nella causazione del sovraindebitamento (non rilevante nella specie) e sulla circostanza che l'apporto esterno, fornito dalla avrebbe potuto essere maggiore;
quanto a detto Per_1 punto, considerato l'emolumento pensionistico percepito dalla e le obbligazioni Per_1 mensili gravanti su quest'ultima, non pare che la stessa abbia a disposizione risorse ulteriori da mettere a disposizioni dei creditori;
rilevato che, in conformità al disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 è stato nominato il commissario giudiziale avv. , perché svolga, le funzioni Persona_2 dell'OCC; visto l'art. 80 CCII,
P. Q. M.
OMOLOGA il concordato minore proposto da nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], C.F. in C.F._1 proprio e nella qualità di socio accomandatario della società Controparte_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, all'OCC e al commissario giudiziale, affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
la trascrizione della presente sentenza a cura del commissario, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che il commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
che il commissario riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Catania, 20/1/2025
Il Giudice
Laura Messina
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 74 ss. iscritto al n. 464-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto
“concordato minore” ad istanza di:
nato a [...] il [...], residente a [...]
Francesco Riso n. 97, C.F. in proprio e nella qualità di socio C.F._1 accomandatario della società società di cui, a seguito del Controparte_1 recesso del socio , avvenuto in data 31.12.2021, non è stata ripristinata la Parte_2 pluralità dei soci, con sede legale in Catania (CT), Corso delle province nr. 25, C.f. e P. Iva nr. numero R.E.A. CT – 204625, rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Manfredi Zammataro (C.F. e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Rebeca Clemente Ruiz (C.F. ); CodiceFiscale_3
*** vista la relazione redatta dall'OCC costituito presso l' Controparte_2
, nella persona del gestore dott. ;
[...] Controparte_3 visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 25/11/2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione e i successivi chiarimenti dell'OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, solo due creditori hanno fatto pervenire dichiarazione di voto sfavorevole ed altri ancora non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che trattasi di concordato cd. “liquidatorio” e che , coniuge Persona_1 del ricorrente, interviene con propria finanza esterna a copertura parziale del piano di rientro;
rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC; rilevato che l'ammontare dei debiti dell'istante è di € 559.484,81 (suddivisi fra i debiti del in proprio e i debiti contratti dalla )così composto: Pt_1 Controparte_1
• € 376.430,67 relativi a debiti di natura commerciale contratti dalla società Controparte_1 nei confronti di Erario, entri pubblici e istituti di credito, pari al 67% circa
[...] dell'indebitamento totale. • € 183.054,14 relativi al debito personale del sig. nei confronti dell'Erario, enti Pt_1 pubblici, istituti di credito e condanna alle spese in sede di contenzioso. Tali posizioni rappresentano il 33% circa dell'indebitamento totale;
rilevato che il nucleo familiare dell'istante è composto dallo stesso e dal coniuge e che le entrate complessive ammontano ad € 4.340,70 mentre le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto da due persone, ammontano ad € 1.434,20; va considerato che le obbligazioni contratte personalmente dal coniuge (anche per il pagamento del mutuo sulla casa di abitazione della famiglia, di proprietà esclusiva della ammontano ad € Per_1
1.574,00; rilevato che, fermo restando quanto si dirà appresso sull'apporto di finanza esterna, le somme a disposizione della procedura ammontano mensilmente ad € 1.300,00; rilevato che il (così come la società) non risulta titolare di alcun bene immobile;
Pt_1 rilevato che il non risulta titolare di alcun bene mobile registrato mentre la società è Pt_1 titolare del motociclo marca TD KYMCO D1/20/00, n. telaio Controparte_4
RFBD12000A1017312, immatricolato il 28.04.2010 e targato DS38325, acquistato dalla in data 28.04.2010 al prezzo di €. 2.350,00; rilevato, altresì, che il ricorrente è titolare delle seguenti partecipazioni societarie: a) partecipazione pari al 100% della società (valore nominale € Controparte_1
10.000,00, valore di liquidazione € 0); b) partecipazione pari al 15% della società Unicatania S.r.l. per nominali €. 1.500,00 (val9ore di liquidazione € 1.500); rilevato che, per come accertato dall'OCC, il proponente non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 120.900,00, da corrispondersi come segue:
1) quanto ad € 5.000,00, quale acconto iniziale da versare entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore e derivati dalla liquidazione spettante all Sig.ra a titolo di trattamento di fine rapporto;
Per_1
2) quanto ad € 95.400,00 mediante il pagamento di nr. 72 rate mensili, dall'importo unitario di €. 1.325,00, a partire dal 30 esimo giorno successivo al pagamento della maxi-rata iniziale di cui al precedente punto. Risorse derivanti dai redditi da lavoro dipendente percepiti dal sig. ; CP_1
3) quanto ad €. 8.500,00 derivanti dalla dismissione dei mezzi intestati alla società “
[...]
; Controparte_1
4) quanto ad €. 12.000,00 quale maxi-rata finale da corrispondere entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima delle 72 rate mensili. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore;
rilevato che l'odierno proponente “atteso il possibile esito favorevole del contenzioso pendente iscritto all'R.G. 10396/2021” si è obbligato a destinare alla procedura in argomento e pertanto, ai suoi creditori, le eventuali somme percepite in caso di definizione in suo favore (pari a complessivi €. 202.773,41); rilevato che nella proposta è stato previsto altresì un “fondo rischi specifico” in caso di esito sfavorevole e relativa condanna alle spese di giudizio, per il contenzioso iscritto all'R.G.10396/2021, incoato dell'odierno proponente in qualità di socio accomandatario della contro la società Controparte_1 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7
, pari ad € 30.000,00;
[...] rilevato che le somme che il proponente si impegna a corrispondere (anche tramite il ricorso alla finanza esterna) consentiranno di soddisfare i creditori come di seguito riepilogato:
- al 100% le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;
- creditori privilegiati ed i creditori privilegiati retrocessi al chirografo un soddisfo complessivo del 19,94% per complessivi €. 81.688,23;
- creditori chirografari “puri” e chirografari con garanzie aliunde capienti - Classe B e C - soddisfo complessivo del 7,75% per complessivi €. 11.615,95; rilevato che l'OCC ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge così come segue: “risulta raggiunta sia la maggioranza assoluta dei crediti (voti positivi €. 313.990,65 su €. 527,884,81 – 59,48%) nonché la maggioranza in due delle tre classi presenti (Classe
B e C). Da tale calcolo è stata esclusa la categoria del privilegio speciale capiente, in quanto categoria di creditori soddisfatta integralmente”; rilevato – per completezza- che le osservazioni mosse dal creditore Parte_3 non attengono alla convenienza della proposta ma sono essenzialmente incentrate sulla colpa nella causazione del sovraindebitamento (non rilevante nella specie) e sulla circostanza che l'apporto esterno, fornito dalla avrebbe potuto essere maggiore;
quanto a detto Per_1 punto, considerato l'emolumento pensionistico percepito dalla e le obbligazioni Per_1 mensili gravanti su quest'ultima, non pare che la stessa abbia a disposizione risorse ulteriori da mettere a disposizioni dei creditori;
rilevato che, in conformità al disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 è stato nominato il commissario giudiziale avv. , perché svolga, le funzioni Persona_2 dell'OCC; visto l'art. 80 CCII,
P. Q. M.
OMOLOGA il concordato minore proposto da nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], C.F. in C.F._1 proprio e nella qualità di socio accomandatario della società Controparte_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, all'OCC e al commissario giudiziale, affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
la trascrizione della presente sentenza a cura del commissario, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che il commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
che il commissario riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Catania, 20/1/2025
Il Giudice
Laura Messina