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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Alessandria
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria nella persona del presidente dottor Paolo Rampini ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r. g. 1352/2025 procedimento semplificato promossa da:
, Parte_1
del Foro di Torino, nei confronti di
Controparte_1
contumace avente ad oggetto: liquidazione competenze professionali trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“vorrà il presidente del tribunale di Alessandria, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo complessivo di 2.305,00 € a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cassa previdenza, oltre agli esposti nella misura liquidata, pari a 36,40 € nonché condannare il resistente ministero della giustizia alla rifusione degli onorari e delle spese relative al procedimento di opposizione”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 5 giugno 2025, il ricorrente, difensore di fiducia di , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e HI TI, tutti ammessi al patrocinio a spese dello CP_4 Controparte_5
Stato nell'ambito del procedimento penale nei loro confronti avanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Alessandria, impugnava il decreto emesso dal tribunale di Alessandria nella persona del giudice dell'udienza preliminare dottor
Tacchino in data 31 Marzo 2025, con cui veniva liquidato l'importo di 1.362,60 € oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e cassa previdenza, oltre al rimborso di 36,40
€ per esposti, contestando la decisione sotto i plurimi profili esposti in ricorso e proponendo la domanda di cui all'epigrafe.
All'udienza del 14 ottobre, nella contumacia del resistente, la causa, CP_1
documentalmente istruita, era trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento limitatamente a uno soltanto dei motivi di censura, gli altri due dovendo essere disattesi. Sulla base della stessa prospettazione attrice, infatti, la fase introduttiva rispetto alla quale il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione degli onorari, è consistita unicamente nella formulazione di eccezioni, evidentemente orali, riferite a presunti difetti di notifica e deve, per la natura dell'attività stessa, considerarsi quindi assorbita nella discussione, di cui è un'evidente appendice logico - giuridica, priva di sostanziale autonomia, onde corretta è stata sul punto la decisione del primo giudice.
Gli aumenti per le parti ulteriori rispetto alla prima, inoltre, sono stati in concreto correttamente computati nel 30%, cui è stata applicata peraltro la deduzione del terzo, essendosi dunque la quantificazione finale tradotta, in sostanziale conformità al dettato normativo, nell'aumento del 20%, esattamente liquidato in tale misura dal giudice gravato.
Viceversa, appare corretta la censura in ordine alla mancata liquidazione dell'aumento per la fase di studio relativamente alla parte per la quale il gratuito patrocinio è stato revocato a causa delle mutate condizioni reddituali intervenute dopo l'espletamento dell'attività connessa a detta fase di studio, attività che, quindi, non può non essere riconosciuta, attesa la natura non retroattiva della stessa revoca, peraltro quantificandola nella misura di un aumento del 20%, per le stesse ragioni sopra ripercorse, traducendosi al definitivo nella somma aumentata di 56,80 euro, oltre pesi e accessori come per legge sulle voci soggette, ivi comprese le spese generali.
Considerata la parziale reciproca soccombenza e concorrendo dunque giusti motivi, consegue altresì la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
P. Q. M.
Il presidente del tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
in parziale accoglimento dell'opposizione; ridetermina la liquidazione di cui al provvedimento impugnato aumentandola di 56,80 euro, oltre pesi e accessori come per legge sulle voci soggette, ivi comprese le spese generali;
respinge nel resto il gravame;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Alessandria, 17 ottobre 2025
Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Alessandria
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria nella persona del presidente dottor Paolo Rampini ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r. g. 1352/2025 procedimento semplificato promossa da:
, Parte_1
del Foro di Torino, nei confronti di
Controparte_1
contumace avente ad oggetto: liquidazione competenze professionali trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“vorrà il presidente del tribunale di Alessandria, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo complessivo di 2.305,00 € a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cassa previdenza, oltre agli esposti nella misura liquidata, pari a 36,40 € nonché condannare il resistente ministero della giustizia alla rifusione degli onorari e delle spese relative al procedimento di opposizione”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 5 giugno 2025, il ricorrente, difensore di fiducia di , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e HI TI, tutti ammessi al patrocinio a spese dello CP_4 Controparte_5
Stato nell'ambito del procedimento penale nei loro confronti avanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Alessandria, impugnava il decreto emesso dal tribunale di Alessandria nella persona del giudice dell'udienza preliminare dottor
Tacchino in data 31 Marzo 2025, con cui veniva liquidato l'importo di 1.362,60 € oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e cassa previdenza, oltre al rimborso di 36,40
€ per esposti, contestando la decisione sotto i plurimi profili esposti in ricorso e proponendo la domanda di cui all'epigrafe.
All'udienza del 14 ottobre, nella contumacia del resistente, la causa, CP_1
documentalmente istruita, era trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento limitatamente a uno soltanto dei motivi di censura, gli altri due dovendo essere disattesi. Sulla base della stessa prospettazione attrice, infatti, la fase introduttiva rispetto alla quale il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione degli onorari, è consistita unicamente nella formulazione di eccezioni, evidentemente orali, riferite a presunti difetti di notifica e deve, per la natura dell'attività stessa, considerarsi quindi assorbita nella discussione, di cui è un'evidente appendice logico - giuridica, priva di sostanziale autonomia, onde corretta è stata sul punto la decisione del primo giudice.
Gli aumenti per le parti ulteriori rispetto alla prima, inoltre, sono stati in concreto correttamente computati nel 30%, cui è stata applicata peraltro la deduzione del terzo, essendosi dunque la quantificazione finale tradotta, in sostanziale conformità al dettato normativo, nell'aumento del 20%, esattamente liquidato in tale misura dal giudice gravato.
Viceversa, appare corretta la censura in ordine alla mancata liquidazione dell'aumento per la fase di studio relativamente alla parte per la quale il gratuito patrocinio è stato revocato a causa delle mutate condizioni reddituali intervenute dopo l'espletamento dell'attività connessa a detta fase di studio, attività che, quindi, non può non essere riconosciuta, attesa la natura non retroattiva della stessa revoca, peraltro quantificandola nella misura di un aumento del 20%, per le stesse ragioni sopra ripercorse, traducendosi al definitivo nella somma aumentata di 56,80 euro, oltre pesi e accessori come per legge sulle voci soggette, ivi comprese le spese generali.
Considerata la parziale reciproca soccombenza e concorrendo dunque giusti motivi, consegue altresì la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
P. Q. M.
Il presidente del tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
in parziale accoglimento dell'opposizione; ridetermina la liquidazione di cui al provvedimento impugnato aumentandola di 56,80 euro, oltre pesi e accessori come per legge sulle voci soggette, ivi comprese le spese generali;
respinge nel resto il gravame;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Alessandria, 17 ottobre 2025
Il presidente