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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3006/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES RITA
NU SABATTINI, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ES RITA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale RG.N 4113/2023, definita con sentenza n.1484/2023, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. Le parti seguiteranno a vivere separate nel reciproco rispetto, ogni questione economica, ad eccezione della divisione del mobilio della ex casa coniugale, è stata prima d'ora definita con la separazione.
2. Si da atto che a far data da dicembre 2024 la Sig.ra AB si è trasferita ad abitare presso la madre durante la settimana lavorativa, pur mantenendo la residenza a Fanano
presso la casa di proprietà, avendo così restituito le chiavi della ex casa coniugale al Sig.
pagina 2 di 4 quale esclusivo proprietario. Il figlio , già economicamente Parte_1 Per_1
autosufficiente dai tempi della separazione, si è trasferito ad abitare altrove, mentre il fratello maggiorenne ma non economicamente autonomo è rimasto ad abitare Per_2
nella casa coniugale di Carpi Via J. Barozzi n.1 con il padre, il suo mantenimento avviene in forma diretta ed è a carico dei genitori in egual misura.
3. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese extra relative Per_2
secondo il protocollo in uso al Tribunale di Modena che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto e conosciuto dalle parti. Il rimborso della spesa sarà
dovuto al genitore che l'ha sostenuta entro 30 giorni dalla condivisione del giustificativo di pagamento.
4. Nessun assegno di mantenimento divorzile sarà dovuto essendo le parti economicamente autosufficienti e godendo di redditi pressochè paritetici.
5. Si da atto del fatto che il Sig. su espressa richiesta della Sig.ra NU Parte_1
AB, dal mese di dicembre 2024 ha cessato di versare mensilmente alla moglie la somma di euro 130,00 come contribuzione al mutuo della casa di Fanano ed è stato liberato dalla relativa garanzia bancaria. Ciò non esclude che, previo accordo e con adeguato anticipo, il Sig. possa chiedere di utilizzare la casa di Fanano per Parte_1
brevi periodi rimborsando i consumi utenze alla Sig.ra NU AB.
6. Al fine di dividere il mobilio della casa di Carpi, così come tutte le suppellettili e gli elettrodomestici presenti in essa, che sono comuni, la Sig.ra NU AB provvederà
a prelevare entro la data dell'udienza e previo accordo con il marito sul giorno, i seguenti beni: cassapanca della bisnonna, poltrona relax movimento elettrico e asse da stirare. Una
volta avvenuta l'asportazione dei beni elencati quello che, di mobilio e suppellettili e/o pagina 3 di 4 elettrodomestici , resterà presso la ex casa coniugale sarà di proprietà esclusiva del Sig.
Parte_1
7. Con ordine alla cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Carpi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Spese legali compensate precisando che alla Sig.a NU AB saranno addebitati i costi per contributo unificato e marche da bollo. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI il
19/06/1999 fra nato a [...] il [...] e SABATTINI Parte_1
NU nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 73 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3006/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES RITA
NU SABATTINI, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ES RITA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale RG.N 4113/2023, definita con sentenza n.1484/2023, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. Le parti seguiteranno a vivere separate nel reciproco rispetto, ogni questione economica, ad eccezione della divisione del mobilio della ex casa coniugale, è stata prima d'ora definita con la separazione.
2. Si da atto che a far data da dicembre 2024 la Sig.ra AB si è trasferita ad abitare presso la madre durante la settimana lavorativa, pur mantenendo la residenza a Fanano
presso la casa di proprietà, avendo così restituito le chiavi della ex casa coniugale al Sig.
pagina 2 di 4 quale esclusivo proprietario. Il figlio , già economicamente Parte_1 Per_1
autosufficiente dai tempi della separazione, si è trasferito ad abitare altrove, mentre il fratello maggiorenne ma non economicamente autonomo è rimasto ad abitare Per_2
nella casa coniugale di Carpi Via J. Barozzi n.1 con il padre, il suo mantenimento avviene in forma diretta ed è a carico dei genitori in egual misura.
3. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese extra relative Per_2
secondo il protocollo in uso al Tribunale di Modena che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto e conosciuto dalle parti. Il rimborso della spesa sarà
dovuto al genitore che l'ha sostenuta entro 30 giorni dalla condivisione del giustificativo di pagamento.
4. Nessun assegno di mantenimento divorzile sarà dovuto essendo le parti economicamente autosufficienti e godendo di redditi pressochè paritetici.
5. Si da atto del fatto che il Sig. su espressa richiesta della Sig.ra NU Parte_1
AB, dal mese di dicembre 2024 ha cessato di versare mensilmente alla moglie la somma di euro 130,00 come contribuzione al mutuo della casa di Fanano ed è stato liberato dalla relativa garanzia bancaria. Ciò non esclude che, previo accordo e con adeguato anticipo, il Sig. possa chiedere di utilizzare la casa di Fanano per Parte_1
brevi periodi rimborsando i consumi utenze alla Sig.ra NU AB.
6. Al fine di dividere il mobilio della casa di Carpi, così come tutte le suppellettili e gli elettrodomestici presenti in essa, che sono comuni, la Sig.ra NU AB provvederà
a prelevare entro la data dell'udienza e previo accordo con il marito sul giorno, i seguenti beni: cassapanca della bisnonna, poltrona relax movimento elettrico e asse da stirare. Una
volta avvenuta l'asportazione dei beni elencati quello che, di mobilio e suppellettili e/o pagina 3 di 4 elettrodomestici , resterà presso la ex casa coniugale sarà di proprietà esclusiva del Sig.
Parte_1
7. Con ordine alla cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Carpi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Spese legali compensate precisando che alla Sig.a NU AB saranno addebitati i costi per contributo unificato e marche da bollo. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI il
19/06/1999 fra nato a [...] il [...] e SABATTINI Parte_1
NU nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 73 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4