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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3582/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
COPPOLINO ROSSANA;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ACETI DANIELA e CRISCI SALVATORE;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio l' in epigrafe e, premesso di essere alle CP_1 dipendenze a tempo pieno e indeterminato con qualifica di infermiere presso l'Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano
Santo S. Barbara” di ,dapprima assunta a tempo determinato CP_1 dal 1.7.2019 al15.9.2020 e successivamente dal 16.9.2020 in forza di contratto a tempo indeterminato, esponeva: di aver proposto domanda di accesso alla selezione interna indetta dall' CP_2
con nota del 28.12.2023 diretta al reclutamento del
[...]
Cont personale medico e infermieristico, già dipendente delle e delle Aziende Ospedaliere regionali, da inserire in una graduatoria da cui attingere, in caso di necessità, per la sostituzione delle unità mancanti e comunque per l'integrazione dell'equipaggio esistente per lo svolgimento del servizio di elisoccorso H.E.M.S./SAR presso le basi della Regione Calabria;
di aver allegato alla domanda di partecipazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
che all'esito della pubblicazione della graduatoria, approvata con delibera 1429 del 26.6.2024. era risultato “non ammesso” con la dicitura “mancano i 48 mesi di serv. richiesti dal bando”; ; che l'Azienda convenuta con delibera n. 1797 del 5.8.2024 aveva rettificato la graduatoria non ammettendo, tuttavia, in graduatoria essa ricorrente;
che con delibera n. 1939 dell'11.9.2024 l'Azienda aveva nuovamente rettificato la graduatoria omettendo ancora di ammetterla in graduatoria.
Tutto ciò premesso, assumendo di essere possesso dei requisiti richiesti dal bando per essere inserito utilmente nella graduatoria, lamentava la illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice per: 1) violazione e falsa applicazione del bando di concorso - omessa e/o carente istruttoria - ingiustizia manifesta;
2) violazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 omessa attivazione del soccorso istruttorio;
3) violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa - ingiustizia manifesta - omessa pubblicazione della griglia di valutazione.
Concludeva chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che la sig.ra è in possesso di tutti i Parte_1 requisiti previsti dall'avviso di selezione interna indetta
Cont dall' di con nota Prot. 142293 del 28.12.2023 per il CP_1
“Reclutamento personale Sanitario dipendente per il servizio di elisoccorso regionale HEMS: Helicopter Emergency Medical
Service”; e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente all'interno della relativa graduatoria, con ogni ulteriore statuizione di legge;
ordinare, in ogni caso, alla resistente la rettifica della graduatoria approvata con delibera 1429 del 26.6.2024 con conseguente ammissione del candidato tra gli idonei;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria approvata con delibera 1429 del 26.6.2024, e rettificata con delibera n. 1797 del 5.8.2024 e con delibera n.
1939 dell'11.09.2024 e per l'effetto disporre l'annullamento della medesima con conseguente ordine di rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli dei candidati
[..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando le domande CP_2 attoree e chiedendo “
1. In via principale: Rigettare integralmente il ricorso avanzato dalla sig.ra Parte_1
: - in quanto inammissibile sia in riferimento alla
[...] domanda principale sia in riferimento alla domanda subordinata, considerato anche che il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che “è in possesso” di tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione interna indetta dall' con CP_2 nota Prot. 142293 del 28.12.2023 (mentre il possesso dei requisiti deve essere valutato alla luce dei requisiti risultanti dalla domanda presentata entro la data di scadenza del bando) e
(considerato anche) che, non avendo diritto ad accedere, non ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla rettifica della graduatoria
e/o alla declaratoria dell'illegittimità della stessa e/o alla rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli e, in ogni caso, ove anche fosse stata ammesso, non si sarebbe collocato in posizione utile al reclutamento e/o -
(rigettare integralmente il ricorso avanzato dalla sigra
in quanto illegittimo e/o infondato, in Parte_1 fatto e/o in diritto, considerato anche che il ricorrente non aveva, alla data di scadenza dell'avviso di selezione interna indetta dall' con nota Prot. n. 142293 del CP_2 CP_2
28.12.2023, tutti i requisiti previsti dall'avviso richiamato
[..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Con nota prot. 142293 del 28.12.2023 avente ad oggetto
“Reclutamento personale Sanitario dipendente per il servizio di elisoccorso regionale HEMS: Helicopter Emergency Medical
Service” (all. 1 fasc. ricorrente) l' ha indetto CP_2 un Avviso “[..] Per il reclutamento di nuovo personale sanitario
(medici e infermieri) in modo da avere a disposizione una graduatoria da cui attingere in caso di necessità per garantire la sostituzione delle unità mancanti, ad integrazione del personale esistente, fino al raggiungimento di 40 (quaranta)
Dirigenti Medici e 40 (quaranta) CPS Infermieri [..]” (così alla pag. 1 della nota).
In detto Avviso è indicato che “[..] Possono partecipare alla selezione i dipendenti/convenzionati con età anagrafica inferiore a 45 anni attualmente in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, che abbiano prestato servizio presso strutture ospedaliere PUBBLICHE, anche extraregionali, a tempo determinato o indeterminato, per almeno
48 mesi senza soluzione di continuità [..]” (cfr. pag. 1 della nota) e, relativamente ai requisiti, è specificato che “[..] B)
Requisiti professionali specifici per il personale infermieristico:
Infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie della Regione Calabria operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale 118 da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione a bordo dei mezzi di soccorso;
Infermiere dipendente di una delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria attualmente operante esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione
e anestesia da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione nel reparto [..]” (cfr. pag. 2 della nota). Ebbene, con delibera n. 1429 del 26.6.2024 (all. 3 fasc. ricorrente) è stata approvata la graduatoria da utilizzare per la sostituzione delle unità mancanti per l'attività regionale di elisoccorso nella quale la ricorrente risulta non ammesso con la motivazione “mancano i 48 mesi di serv. richiesti dal bando”.
Parte ricorrente lamenta la erroneità della mancata ammissione sostenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti, ed in particolare di quello relativo ai 48 mesi di servizio evidenziando che detto requisito era ricavabile sia dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione all'Avviso che dai certificati attestante lo stato di servizio del16.9.2022 e del 3.1.2024 rilasciati dai dirigenti dell' . Parte_2
Si duole la parte che l' convenuta, benchè abbia con CP_1 delibere del 5.8.2024 e 11.9.2024 rettificato la graduatoria
(all. 5 e 6), nondimeno aveva mantenuto la sua esclusione da detta graduatoria.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare condivisione.
Cont Come anticipato, nell'avviso indetto dall' i requisiti professionali specifici per il personale infermieristico previsti erano costituiti dall'essere “infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie della Regione
Calabria operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale
118 da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione a bordo dei mezzi di soccorso” ovvero dall'essere “infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria attualmente operante esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione nel reparto”.
Cont Ora, come rileva l' convenuta e come dalla ricorrente ammesso,la ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato dal
16.9.2020 sicchè alla data di scadenza dell'avviso di selezione
(28.12.2023) non aveva maturato i 48 mesi di lavoro a tempo indeterminato richiesti dal bando.
La mancata ammissione del ricorrente dalla graduatoria qui di interesse appare dunque legittima stante la mancata dimostrazione del possesso dello specifico requisito professionale richiesto per la partecipazione all'Avviso.
Al riguardo deve osservarsi che non colgono nel segno le allegazioni difensive svolte dalla parte ricorrente nelle note scritte in merito alla ritenuta computabilità nei 48 mesi di servizio anche di quello reso a tempo determinato.
Se, infatti, l'Avviso ha previsto la partecipazione dei dipendenti/convenzionati con età anagrafica inferiore a 45 anni attualmente in servizio presso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, che abbiano prestato servizio presso strutture ospedaliere PUBBLICHE, anche extraregionali, a tempo determinato o indeterminato, nondimeno nello specificare i requisiti professionali specifici per il personale infermieristico l'Avviso ha espressamente previsto la computabilità esclusivamente del servizio (per almeno 48 mesi e senza soluzione di continuità) prestato a tempo indeterminato.
La doglianza sull'omessa attivazione del c.d. soccorso istruttorio (e sulla relativa violazione dell'art. 6 L. n.
241/1990), nonché quella sulla ritenuta violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa per l'omessa pubblicazione della griglia di valutazione non possono, infine, trovare accoglimento poiché non risultando - per quanto sin qui detto - la ricorrente in possesso dello specifico requisito professionale per poter partecipare all'Avviso egli non ha, in ogni caso, alcun titolo per rivendicare né il diritto ad essere collocato utilmente all'interno della relativa graduatoria e l'ordine alla resistente di rettifica della graduatoria approvata con conseguente ammissione tra gli idonei
(oggetto di domanda principale) né la declaratoria di illegittimità della graduatoria e l'annullamento della medesima con ordine di rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli (oggetto di domanda proposta in via subordinata).
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Cosenza,9.4.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino