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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 410 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022 promosso da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. prof. Stefano D'Ercole, che la rappresenta e difende per procura generale 12-11-2020 notaio Per_1
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Sant'Antioco, presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, appellata
Oggetto: indebito oggettivo.
All'udienza del 13-06-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte:
1) previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo e III° motivo), riformare l'ordinanza del 17.10.2022 Rep. n. 2522/2022 del 18.10.2022 emessa dal Tribunale di Cagliari e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di Parte_1
con condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza
[...]
impugnata, oltre interessi medio tempore maturati;
2) in subordine, in accoglimento del IV° motivo di gravame, ridurre nel quantum la pretesa avversaria, sino al minor importo di euro 54.528,00 e, per l'effetto, condannare la CP_1
alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso sulla base di tale titolo;
[...]
3) in via meramente gradata, in accoglimento del V° motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e, per l'effetto, condannare la alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto a tale titolo;
4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte:
1) rigettare ogni contraria istanza, ivi compresa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea;
2) nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 12-10-2022 il Tribunale di Cagliari condannava la società al Parte_1
pagamento, a titolo di indebito oggettivo, in favore della delle somme fatturate per Controparte_1
le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica dal 2009 al 2012; le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente allegava che: (i) per lo svolgimento delle attività di bonifica e di riconversione dei siti minerari dismessi nel Sulcis Iglesiente si era servita di infrastrutture di carattere industriale, le quali utilizzavano ingenti quantità di energia elettriche fornite da
[...]
(ii) il consumo di energia elettrica veniva misurato attraverso l'unità di misura kwh e Parte_1
fatturata con cadenza mensile;
(iii) già prima del 2009 e fino ad aprile 2012 aveva Parte_1
richiesto il pagamento dell'accisa provinciale (denominata in fattura Add. Provinciale entro 200.000
kwh) pari a 11,360000 ovvero euro 2.272,00 al mese;
(iv) il pagamento di tale imposta, istituita nel
2007 e poi abrogata in forza del D.lgs. 68/2011 a partire dall'1-01-2012, in quanto contrastante con la Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, era stato interrotto solamente nel maggio del 2012; (v)
aveva rivolto al fornitore, interrompendo la prescrizione decennale, istanza di CP_1
restituzione di quanto indebitamente versato dal 2010 ad aprile 2012 (ovvero l'importo complessivo di euro 77.248,00, pari alla capitalizzazione degli importi versati per le addizionali provinciali non dovute) in conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riteneva incompatibile con la direttiva comunitaria la normativa istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e riconosceva al fornitore il diritto di rimborso verso l'amministrazione finanziaria «a) nel
caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del
pagamento del tributo;
b) nel caso in cui l'imposta sia stata addebitata al consumatore finale e che
quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito entro
novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza». Tanto premesso, la ricorrente domandava l'accertamento della natura di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica e la restituzione di quanto pagato a detto titolo.
Si costituiva la società contestando il ricorso e richiedendo il rigetto ovvero, in Parte_1
via subordinata, la riduzione del quantum preteso.
Evidenziava, in particolare, che il destinatario finale dell'energia non era il soggetto passivo del tributo de quo, poiché il pagamento dell'accisa corrispondeva a una quota parte o componente del prezzo della fornitura previso nel rapporto contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo dell'imposta) e il consumatore finale, in forza di un contratto mai dichiarato invalido o inefficace
inter partes neppure parzialmente, cosicché veniva meno il presupposto dell'azione ex art. 2033 c.c.
Doveva, a tal fine, essere tenuto distinto il rapporto di natura tributaria intercorrente tra l'Erario e il fornitore da quello, di natura civilistica, sussistente tra il fornitore e l'utente.
Rilevava, inoltre, che l'addizionale provinciale era dovuta in base all'art. 6 comma 2 D.L. n. 551/1988
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20 del 27 gennaio 1989), istitutiva di una “addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. Del D. Lgs. N. 504/1995 (cd. TUA -Testo
Unico ”, nella misura di “euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso Per_2
effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kwh di consumo al mese”. Invero, a norma degli artt. 52 comma 1, 56 comma 1 e 59 T.U.A.:
- i soggetti passivi obbligati al pagamento dell'addizionale provinciale erano i fornitori di energia elettrica, sui quali incombeva l'onere annuale di rendicontare i consumi erogati ai consumatori finali e di versare l'addizionale provinciale all' Controparte_2
territorialmente competente o alla Provincia interessata;
- i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sanzionati;
- i venditori avevano diritto di rivalsa sui consumatori finali. La resistente ricordava, altresì, che il tributo in esame era stato abrogato a decorrere dal primo gennaio
2012 per le sole Ragioni a Statuto ordinario (ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.lgs. n. 68/2011), mentre per le Regioni a Statuto speciale l'addizionale era stata soppressa a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 comma 10 D.L. n. 16/2012 (convertito con modifiche nella l. 26 aprile 2012, n. 44).
Pertanto, fino al primo aprile 2012 il pagamento era dovuto in base alla normativa all'epoca vigente.
Quanto alla giurisprudenza citata dalla ricorrente, precisava che trattavasi di pronunce attinenti Pt_1
al rapporto con l' e non si riferivano al diverso rapporto tra fornitore e cliente;
Controparte_2
in ogni caso, le direttive europee in materia non erano dotate di efficacia diretta nei confronti dei consociati bensì vincolanti soltanto per gli Stati membri sicché, in caso di contrasto tra la normativa interna e la Direttiva europea (o con l'interpretazione di quest'ultima da parte della Corte di
Giustizia), il giudice non avrebbe potuto disapplicare la norma interna nelle controversie aventi ad oggetto casi di conflitto c.d. orizzontale tra soggetti privati. La per l'effetto, avrebbe CP_1
dovuto agire nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della Direttiva 2008/118/CE.
Sosteneva comunque che nel caso di specie non sussisterebbe un contrasto tra la norma interna (art. 6 comma 1 D.L n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, nella parte in cui all'art. 1 par. 2 prevedeva che “gli Stati membri possono
applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali
imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per l'IVA e le accise”.
E, difatti, per l'applicazione dell'addizionale provinciale, ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE,
occorreva sussistessero contemporaneamente due requisiti:
1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA
per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) l'esistenza di una finalità specifica. Quanto al primo profilo, si trattava di un'imposta conforme alla normativa comunitaria in quanto, ai sensi dell'art. 6 “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa
sull'energia elettrica”; sussisteva altresì la finalità specifica laddove “il gettito di tale imposta deve
obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificatamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione
territoriale e sociale […]” (cfr. CGUE sent. 25 luglio 2018, in causa c. 103/2017, Controparte_3
già par. 38).
[...] CP_4
Tale requisito risultava rispettato poiché la finalità del D.L. n. 511/1988 era il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
Infine, ai sensi dell'art. 48 della direttiva comunitaria “gli stati membri adottano e pubblicano, entro
il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”.
Pertanto, le nuove disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore da tale data e l'eventuale presunta incompatibilità avrebbe dovuto ricomprendere il solo periodo di pagamento dal 1° aprile 2010 al 1°
aprile 2012, con conseguente riduzione dell'importo ad euro 56.800,00.
Osservava ancora la resistente che i conteggi effettuati dalla ricorrente non tenevano conto né della fattura n. 2317015165 (cfr. all.2 pag. 2 comparsa costituzione e risposta), pari a euro 2.272,00
accreditata a titolo di addizionali alla né della buona fede della resistente per aver CP_1
addebitato a titolo di prezzo una somma prevista in base alla normativa nazionale all'epoca vigente.
Con note di trattazione scritta del 10 giugno 2022, precisava che la normativa interna Parte_1
era priva di efficacia retroattiva, in quanto la norma interna aveva espressamente previsto l'abrogazione a decorrere dal 1-04-2012, con la conseguenza che l'accordo transattivo sollecitato dal giudicante non avrebbe potuto costituire titolo idoneo per per potersi rivalere, a sua Parte_1
volta, nei confronti dell'amministrazione statale. Ribadiva che l'addizionale in esame non avrebbe potuto essere qualificata come tributo autonomo, trattandosi di un mero incremento quantitativo dell'accisa (avente la medesima natura giuridica) e che non era, pertanto, necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesta dalla direttiva per l'istituzione di altre imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa.
Con le note scritte del 12-10-2022, la precisava a sua volta che, fermo restando l'efficacia CP_1
delle direttive self-executive ai soli rapporti c.d. verticali tra cittadino e stato membro, la CGUE aveva riconosciuto la possibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare la norma interna contrastante (art. 6 comma 1 D.L. 511/1988) anche nelle controversie tra privati, rendendo i pagamenti privi di causa e giustificando l'esercizio della ripetizione dell'indebito verso . Parte_1
Preso atto delle contrapposte tesi, il Tribunale di Cagliari confermava quanto già osservato con l'ordinanza del 12-04-2021 e cioè che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 26 del 2007, doveva essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla CGUE
rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018 in causa C-103/17,
richiamando le pronunce della Suprema Corte n. 15198 del 04-06-2019 e n. 27101 del 23-10-2019
ove è affermato che il venditore ha diritto di chiedere il rimborso dell'imposta versata erroneamente,
mentre l'acquirente può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del venditore, nonché, in via eccezionale, un'azione diretta nei confronti dell'Erario soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento del venditore.
Il primo giudice respingeva anche l'eccezione secondo la quale il consumatore finale non avrebbe potuto invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno (posta a fondamento della domanda di ripetizione di indebito), richiamando il principio espresso in sede di legittimità secondo il quale «le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n.
511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989 (applicabile 'ratione temporis'), alla
medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al
consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto
legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore
finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di
quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il
fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva
n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente
il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della
tutela» (Cass. Civ. n. 29980 del 19-11-2019).
Concludeva, dunque, il primo giudice, che, nel caso di insussistenza dell'obbligo di versamento dell'addizionale, il consumatore avrebbe potuto esperire un'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, rimanendo preclusa l'azione nei confronti dell'Erario per l'imposta illegittimamente versata dal fornitore. Accordava, pertanto, il rimborso delle somme versate, per il titolo in esame, da ad detratto l'importo di euro 2.272,00 già accreditata da quest'ultima in favore CP_1 Pt_1
dell'utente.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo: Parte_1
(i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., nella parte in cui il giudice di prime cure sosteneva che “nella giurisprudenza di legittimità, è pacifico che l'addizionale provinciale
alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione,
applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del
d.lgs. n. 26 del 2007, vada disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27101 del 23/10/2019)”,
senza tener conto che il consumatore finale di energia non è il soggetto passivo del tributo de
quo, giacché l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori e l'onere di corrispondere l'imposta è traslato in capo ai consumatori in virtù di un rapporto meramente economico vincolante tra le parti in base ad un titolo contrattuale mai dichiarato nullo;
ha ribadito, comunque, che, fino al 1°-04-2012, il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto in base all'allora vigente normativa, posto che il tributo in esame, per le Regioni a statuto speciale, era stato soppresso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. con modif. nella l. 26
aprile 2012, n. 44);
(ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 D.L. 511/1988 e della Direttiva
2008/118/CE nella parte in cui il giudice non si pronunciava sull'insussistenza del contrasto tra la normativa interna e la direttiva comunitaria in quanto:
- le addizionali provinciali in esame perseguono la “finalità specifica” richiesta dalla direttiva;
- tale finalità non era neppure richiesta per la validità dell'imposizione tributaria che si risolveva in un mero incremento quantitativo dell'accise, di cui partecipava natura giuridica e presupposti.
In subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dei seguenti quesiti:
1) Se l'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, nel
prevedere l'esigenza di una “finalità specifica” ai fini della legittimità dell'applicazione da parte del
legislatore nazionale di una “imposta indiretta” “ai prodotti già sottoposti ad accisa”, deve essere
interpretato nel senso che esso si riferisca anche alla imposta nazionale prevista dall'art. 6 del D.L.
n. 511/1988, in questione nel procedimento principale e denominata “addizionale all'accisa
sull'energia elettrica”. In proposito si precisa che tale imposta presenta il medesimo presupposto
oggettivo dell'accisa, i medesimi soggetti passivi, la medesima base imponibile, calcolata sui quantitativi di Kwh immessi in consumo su base annuale, la medesima struttura di aliquota, applicata
sul singolo Kwh immesso in consumo, le medesime modalità applicative di dichiarazione,
liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione (ad eccezione della destinazione del gettito,
attribuito alle Province in cui è stato effettuato il consumo).
1-bis) Se l'imposta interna denominata “addizionale all'accisa sull'energia elettrica” di cui all'art.
6 del D.L. n. 511 del 1988, oggetto del procedimento principale e avente lo stesso presupposto
oggettivo dell'accisa, i medesimi soggetti passivi, la medesima base imponibile, calcolata sui
quantitativi di Kwh immessi in consumo su base annuale, la medesima struttura di aliquota, applicata
sul singolo Kwh immesso in consumo, le medesime modalità applicative di dichiarazione,
liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione (ad eccezione della destinazione del gettito,
attribuito alle Province in cui è stato effettuato il consumo), debba essere considerata una “imposta
indiretta” sui “prodotti [già] sottoposti ad accisa” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.
2)Nel caso in cui, in risposta al precedente quesito, l'addizionale provinciale di che trattasi nel
procedimento principale debba considerarsi una “imposta indiretta” ai sensi della Direttiva
2008/118/CE, si chiede se “l'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica” istituita dal
legislatore italiano dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e il cui gettito è stato devoluto al finanziamento
dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali,
alla formazione professionale, ai servizi all'impiego e alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti, può
essere considerata come avente “finalità specifiche” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva
2008/118/CE;
(iii) la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, nella parte in cui il tribunale non considerava che la norma interna contrastante con una direttiva non recepita (o mal recepita) poteva essere disapplicata soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra privati e la P.A. (cd. efficacia verticale delle direttive) e non nei rapporti tra privati e ciò in quanto il principio del primato del diritto dell'Unione non poteva rimettere in discussione la distinzione essenziale tra le disposizioni del diritto dell'Unione dotate di effetto diretto e quelle che ne sono prive (cfr. Corte di Giustizia, sent. 24 giugno 2019, C-573/17, . Per_3
Sarebbe, dunque, preclusa al giudice la disapplicazione, nel giudizio fra privati, delle disposizioni interne sulle addizionali accise per asserito contrasto con la direttiva o con la sua interpretazione da parte della CGUE, fermo restando la possibilità per l'utente di agire in via risarcitoria avverso lo Stato
per aver violato il diritto dell'Unione;
(iv) l'erronea quantificazione del quantum debeatur, nella parte in cui il giudice di primo grado condannava alla restituzione di euro 74.976,00. Difatti, il pagamento del consumatore Parte_1
finale al fornitore dell'addizionale trovava causa in un valido titolo contrattuale intercorrente tra l'odierna appellante e l'appellata e, anche in caso di incompatibilità della predetta addizionale con il diritto comunitario, l'inefficacia orizzontale delle direttive ostava alla disapplicazione del diritto interno in un giudizio fra privati. In ogni caso, il contrasto in esame non sussisterebbe almeno fino al
31-03-2010, termine assegnato agli stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni della direttiva 2008/118/CE (v. art 48 della Direttiva: “gli stati membri adottano e pubblicano, entro il 1°
gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”), con la conseguenza che le disposizioni attuative della direttiva non avrebbero potuto entrare in vigore prima del 1°-04-2010, termine confermato anche dall'art. 47 secondo cui “la Direttiva 92/12/CEE è stata abrogata con efficacia al
1° aprile 2010”.
Poiché le mensilità corrispondenti a luglio 2009-marzo 2010 erano state calcolate sulla base della normativa vigente all'epoca del tutto compatibile con il diritto comunitario, considerando che la presunta incompatibilità sussisterebbe per il solo periodo dall'1-04-2010 all'1-04-2012, l'importo corrispondente a quanto versato a titolo di addizionale avrebbe dovuto essere ridotto alla minor somma di euro 54.528,00; (v) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure condannava al pagamento delle spese di giudizio, mentre era evidente la buona fede della Pt_1
convenuta, la quale aveva dato applicazione alla normativa di settore.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_1
primo grado.
In data 22-05-2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per consentire alle parti di pronunciarsi in merito alla sentenza n. 43 del 15-04-2025 della Corte costituzionale, avente per oggetto la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 e 2 D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 20/1989.
Con note integrative del 23-06.2025, la ha riconosciuto la rilevanza, nel presente Controparte_1
procedimento della sentenza della Consulta, in quanto “l'addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal
diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica
destinazione del gettito «in favore delle province»”.
Con note conclusive dell'1-07-2025, ha ribadito che l'addizionale provinciale in Parte_1
esame non può essere qualificata come “imposta autonoma”, bensì una mera “addizionale” all'accisa,
ovvero un incremento quantitativo di essa, avendo la medesima natura giuridica, con la conseguenza che non sarebbe necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica”.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVAZIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta correlazione tra gli stessi.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è
stata introdotta dall'art. 6 D.L. n. 551/1988, secondo cui 1. è istituita una addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle
accise, nelle misure di:
[…]
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le
province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille
kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le
politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.
[…]”.
Questa disposizione è stata sostituita dall'art. 5 d.lgs n. 26/2007 a seguito del recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, volta a ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007 ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10,
D.L. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012.
La direttiva del 1992 prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che i: «prodotti di cui al paragrafo 1» – tra i
quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE – «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella
misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la
determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta» ed è stata sostituita dalla direttiva 2008/118/CE che prevedeva, a sua volta, all'art. 1 paragrafo 2, che: «gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità
specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,
esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
Così delineato il perimetro di tale imposta, l'introduzione di ulteriori imposizioni sul consumo di energia elettrica risultava subordinata alla sussistenza di due requisiti: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia
puramente di bilancio” (cfr. sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto
31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
L'art. 6 D.L. 511/1988, tuttavia, prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale “in favore delle province”, che trova conferma nel preambolo del D.L. 511/1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie
risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti
istituzionali».
Sul contrasto tra tale misura e la direttiva 2008/118/CE si richiamano le pronunce di legittimità e della CGUE già menzionate dal primo giudice nell'ordinanza 12-04-2021 e nella sentenza impugnata, secondo le quali la disposizione in esame non rispetterebbe il requisito della finalità specifica richiesto al fine di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette.
La questione - anche relativamente alle addizionali applicate al consumatore finale fino al 2012 - deve ritenersi definitivamente risolta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lett. c) e 2 d.l. 28-11-1988 n. 511, convertito con modificazioni nella l. 27-01-1989 n. 20,
come sostituito dall'art. 5 c. 1 d.lvo 2-02-2007 n. 26 (sentenza Corte Costituzionale n. 43/2025).
La Consulta, richiamati gli interventi legislativi in merito all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e le direttive comunitarie che si sono succedute, ha fatto in primo luogo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia del 9-11-2021 in causa C-255/20 laddove precisava che «dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'art. 3, paragrafo 2,
della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne
deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile
per quanto attiene all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil
Fuel& Retail, C-553/13, EU:C/2015:149, punto 34)».
In questi termini, ha proseguito la Corte, «la verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale
della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE richiede di precisare quali condizioni
sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni
imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica».
Alla luce delle decisioni assunte dalla CGUE al riguardo (v. pag. 8 sentenza), ha argomentato la Corte,
«affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette
ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte
addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole
di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base
imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Ha quindi condiviso il principio espresso dalla Corte di Giustizia, sentenza 14-03-2024, causa C-336/22, secondo il quale «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è
oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua
struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il
comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità invocata, ad
esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del
27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32 e del giugno 2023,
Endesa Generacion, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42».
Sulla base di tali considerazioni la Consulta ha quindi escluso che «l'addizionale provinciale alle
accise rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lett.
c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle
province», conclusione che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità laddove riteneva non applicabile l'art. 6 per contrasto con le menzionate direttive (v. Cass. Civ. n. 27101/2019, n.
24373/2024 e n. 16142/2020).
In merito alla rilevanza nella presente decisione dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità,
vanno richiamate le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in ordine al preliminare vaglio di ammissibilità della questione rimessa dal Tribunale di Udine.
Ed invero, ha osservato la Corte, correttamente il giudice a quo riteneva «preclusa, in una
controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce
un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva
non trasposta o non correttamente trasposta», tenuto conto della disposizione di cui all'art. 288, c. 3
TFUE.
Tuttavia, il contrasto della norma nazionale con la direttiva pone un problema di violazione del principio di effettività del diritto unionale, che – ha evidenziato la Corte – è stato risolto dalle pronunce di legittimità che hanno riconosciuto il diritto del cliente di esercitare direttamente nei confronti dello Stato l'azione di ripetizione delle versate a titolo di recupero delle addizionali a favore del fornitore nel caso di impossibilità giuridica di agire contro quest'ultimo (v. Cass. Civ. n.
21154/2024, n. 9450/2025).
Da ciò conseguiva, secondo la Consulta, anche la rilevanza della questione prospettata dal giudice rimettente giacché «Solo nel caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo
potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla
ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa
Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione».
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lett. c) e 2 d.l. 28-11-1988 n. 511,
convertito con modificazioni nella l. 27-01-1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 c. 1 d.lvo 2-02-2007
n. 26, non solo fa venir meno la causa giustificatrice del prelievo erariale nei rapporti tra Erario e fornitore, ma riverbera i suoi effetti anche nei rapporti orizzontali nel senso che i pagamenti eseguiti dall'utente risultano eseguiti sine titulo, senza che rilevi, a quel fine, la questione della conformità o meno al diritto eurocomunitario della normativa che aveva istituito il tributo, caducata ex tunc per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale (così Cass. Civ. n. 13740/2025: «…
l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta diretta, ha un generale
obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita
sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di
prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle
somme»; ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di rimborso dell'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di
energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurocomunitario,
può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex
art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2 d.l. n. 511 del 1998, come convertito e sostituito»). Di alcun pregio, dunque, le argomentazioni ulteriormente formulate dall'appellante nelle memorie finali circa il carattere meramente integrativo dell'addizionale all'accisa e l'insussistenza del requisito della finalità specifica, già assolto dal tributo originario.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 cit. ha per oggetto proprio l'addizionale sicché
non è più dato discutere sulla natura e presupposti di tale normativa né della sua conformità alle direttive del 1992 e del 2008 (di tenore sostanzialmente equiparabile, ha rilevato la Consulta) e quindi neanche della “sopravvivenza” del tributo fino al 1° aprile 2010 (data in cui avrebbero avuto effetto le disposizioni attuative della direttiva del 2008).
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante - il quale non ha desistito nonostante l'intervento della Corte Costituzionale - alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 2522/2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi. oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 10-07-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 410 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022 promosso da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. prof. Stefano D'Ercole, che la rappresenta e difende per procura generale 12-11-2020 notaio Per_1
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Sant'Antioco, presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, appellata
Oggetto: indebito oggettivo.
All'udienza del 13-06-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte:
1) previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo e III° motivo), riformare l'ordinanza del 17.10.2022 Rep. n. 2522/2022 del 18.10.2022 emessa dal Tribunale di Cagliari e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di Parte_1
con condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza
[...]
impugnata, oltre interessi medio tempore maturati;
2) in subordine, in accoglimento del IV° motivo di gravame, ridurre nel quantum la pretesa avversaria, sino al minor importo di euro 54.528,00 e, per l'effetto, condannare la CP_1
alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso sulla base di tale titolo;
[...]
3) in via meramente gradata, in accoglimento del V° motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e, per l'effetto, condannare la alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto a tale titolo;
4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte:
1) rigettare ogni contraria istanza, ivi compresa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea;
2) nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 12-10-2022 il Tribunale di Cagliari condannava la società al Parte_1
pagamento, a titolo di indebito oggettivo, in favore della delle somme fatturate per Controparte_1
le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica dal 2009 al 2012; le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente allegava che: (i) per lo svolgimento delle attività di bonifica e di riconversione dei siti minerari dismessi nel Sulcis Iglesiente si era servita di infrastrutture di carattere industriale, le quali utilizzavano ingenti quantità di energia elettriche fornite da
[...]
(ii) il consumo di energia elettrica veniva misurato attraverso l'unità di misura kwh e Parte_1
fatturata con cadenza mensile;
(iii) già prima del 2009 e fino ad aprile 2012 aveva Parte_1
richiesto il pagamento dell'accisa provinciale (denominata in fattura Add. Provinciale entro 200.000
kwh) pari a 11,360000 ovvero euro 2.272,00 al mese;
(iv) il pagamento di tale imposta, istituita nel
2007 e poi abrogata in forza del D.lgs. 68/2011 a partire dall'1-01-2012, in quanto contrastante con la Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, era stato interrotto solamente nel maggio del 2012; (v)
aveva rivolto al fornitore, interrompendo la prescrizione decennale, istanza di CP_1
restituzione di quanto indebitamente versato dal 2010 ad aprile 2012 (ovvero l'importo complessivo di euro 77.248,00, pari alla capitalizzazione degli importi versati per le addizionali provinciali non dovute) in conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riteneva incompatibile con la direttiva comunitaria la normativa istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e riconosceva al fornitore il diritto di rimborso verso l'amministrazione finanziaria «a) nel
caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del
pagamento del tributo;
b) nel caso in cui l'imposta sia stata addebitata al consumatore finale e che
quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito entro
novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza». Tanto premesso, la ricorrente domandava l'accertamento della natura di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica e la restituzione di quanto pagato a detto titolo.
Si costituiva la società contestando il ricorso e richiedendo il rigetto ovvero, in Parte_1
via subordinata, la riduzione del quantum preteso.
Evidenziava, in particolare, che il destinatario finale dell'energia non era il soggetto passivo del tributo de quo, poiché il pagamento dell'accisa corrispondeva a una quota parte o componente del prezzo della fornitura previso nel rapporto contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo dell'imposta) e il consumatore finale, in forza di un contratto mai dichiarato invalido o inefficace
inter partes neppure parzialmente, cosicché veniva meno il presupposto dell'azione ex art. 2033 c.c.
Doveva, a tal fine, essere tenuto distinto il rapporto di natura tributaria intercorrente tra l'Erario e il fornitore da quello, di natura civilistica, sussistente tra il fornitore e l'utente.
Rilevava, inoltre, che l'addizionale provinciale era dovuta in base all'art. 6 comma 2 D.L. n. 551/1988
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20 del 27 gennaio 1989), istitutiva di una “addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. Del D. Lgs. N. 504/1995 (cd. TUA -Testo
Unico ”, nella misura di “euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso Per_2
effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kwh di consumo al mese”. Invero, a norma degli artt. 52 comma 1, 56 comma 1 e 59 T.U.A.:
- i soggetti passivi obbligati al pagamento dell'addizionale provinciale erano i fornitori di energia elettrica, sui quali incombeva l'onere annuale di rendicontare i consumi erogati ai consumatori finali e di versare l'addizionale provinciale all' Controparte_2
territorialmente competente o alla Provincia interessata;
- i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sanzionati;
- i venditori avevano diritto di rivalsa sui consumatori finali. La resistente ricordava, altresì, che il tributo in esame era stato abrogato a decorrere dal primo gennaio
2012 per le sole Ragioni a Statuto ordinario (ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.lgs. n. 68/2011), mentre per le Regioni a Statuto speciale l'addizionale era stata soppressa a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 comma 10 D.L. n. 16/2012 (convertito con modifiche nella l. 26 aprile 2012, n. 44).
Pertanto, fino al primo aprile 2012 il pagamento era dovuto in base alla normativa all'epoca vigente.
Quanto alla giurisprudenza citata dalla ricorrente, precisava che trattavasi di pronunce attinenti Pt_1
al rapporto con l' e non si riferivano al diverso rapporto tra fornitore e cliente;
Controparte_2
in ogni caso, le direttive europee in materia non erano dotate di efficacia diretta nei confronti dei consociati bensì vincolanti soltanto per gli Stati membri sicché, in caso di contrasto tra la normativa interna e la Direttiva europea (o con l'interpretazione di quest'ultima da parte della Corte di
Giustizia), il giudice non avrebbe potuto disapplicare la norma interna nelle controversie aventi ad oggetto casi di conflitto c.d. orizzontale tra soggetti privati. La per l'effetto, avrebbe CP_1
dovuto agire nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della Direttiva 2008/118/CE.
Sosteneva comunque che nel caso di specie non sussisterebbe un contrasto tra la norma interna (art. 6 comma 1 D.L n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, nella parte in cui all'art. 1 par. 2 prevedeva che “gli Stati membri possono
applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali
imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per l'IVA e le accise”.
E, difatti, per l'applicazione dell'addizionale provinciale, ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE,
occorreva sussistessero contemporaneamente due requisiti:
1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA
per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) l'esistenza di una finalità specifica. Quanto al primo profilo, si trattava di un'imposta conforme alla normativa comunitaria in quanto, ai sensi dell'art. 6 “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa
sull'energia elettrica”; sussisteva altresì la finalità specifica laddove “il gettito di tale imposta deve
obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificatamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione
territoriale e sociale […]” (cfr. CGUE sent. 25 luglio 2018, in causa c. 103/2017, Controparte_3
già par. 38).
[...] CP_4
Tale requisito risultava rispettato poiché la finalità del D.L. n. 511/1988 era il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
Infine, ai sensi dell'art. 48 della direttiva comunitaria “gli stati membri adottano e pubblicano, entro
il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”.
Pertanto, le nuove disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore da tale data e l'eventuale presunta incompatibilità avrebbe dovuto ricomprendere il solo periodo di pagamento dal 1° aprile 2010 al 1°
aprile 2012, con conseguente riduzione dell'importo ad euro 56.800,00.
Osservava ancora la resistente che i conteggi effettuati dalla ricorrente non tenevano conto né della fattura n. 2317015165 (cfr. all.2 pag. 2 comparsa costituzione e risposta), pari a euro 2.272,00
accreditata a titolo di addizionali alla né della buona fede della resistente per aver CP_1
addebitato a titolo di prezzo una somma prevista in base alla normativa nazionale all'epoca vigente.
Con note di trattazione scritta del 10 giugno 2022, precisava che la normativa interna Parte_1
era priva di efficacia retroattiva, in quanto la norma interna aveva espressamente previsto l'abrogazione a decorrere dal 1-04-2012, con la conseguenza che l'accordo transattivo sollecitato dal giudicante non avrebbe potuto costituire titolo idoneo per per potersi rivalere, a sua Parte_1
volta, nei confronti dell'amministrazione statale. Ribadiva che l'addizionale in esame non avrebbe potuto essere qualificata come tributo autonomo, trattandosi di un mero incremento quantitativo dell'accisa (avente la medesima natura giuridica) e che non era, pertanto, necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesta dalla direttiva per l'istituzione di altre imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa.
Con le note scritte del 12-10-2022, la precisava a sua volta che, fermo restando l'efficacia CP_1
delle direttive self-executive ai soli rapporti c.d. verticali tra cittadino e stato membro, la CGUE aveva riconosciuto la possibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare la norma interna contrastante (art. 6 comma 1 D.L. 511/1988) anche nelle controversie tra privati, rendendo i pagamenti privi di causa e giustificando l'esercizio della ripetizione dell'indebito verso . Parte_1
Preso atto delle contrapposte tesi, il Tribunale di Cagliari confermava quanto già osservato con l'ordinanza del 12-04-2021 e cioè che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 26 del 2007, doveva essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla CGUE
rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018 in causa C-103/17,
richiamando le pronunce della Suprema Corte n. 15198 del 04-06-2019 e n. 27101 del 23-10-2019
ove è affermato che il venditore ha diritto di chiedere il rimborso dell'imposta versata erroneamente,
mentre l'acquirente può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del venditore, nonché, in via eccezionale, un'azione diretta nei confronti dell'Erario soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento del venditore.
Il primo giudice respingeva anche l'eccezione secondo la quale il consumatore finale non avrebbe potuto invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno (posta a fondamento della domanda di ripetizione di indebito), richiamando il principio espresso in sede di legittimità secondo il quale «le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n.
511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989 (applicabile 'ratione temporis'), alla
medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al
consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto
legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore
finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di
quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il
fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva
n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente
il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della
tutela» (Cass. Civ. n. 29980 del 19-11-2019).
Concludeva, dunque, il primo giudice, che, nel caso di insussistenza dell'obbligo di versamento dell'addizionale, il consumatore avrebbe potuto esperire un'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, rimanendo preclusa l'azione nei confronti dell'Erario per l'imposta illegittimamente versata dal fornitore. Accordava, pertanto, il rimborso delle somme versate, per il titolo in esame, da ad detratto l'importo di euro 2.272,00 già accreditata da quest'ultima in favore CP_1 Pt_1
dell'utente.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo: Parte_1
(i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., nella parte in cui il giudice di prime cure sosteneva che “nella giurisprudenza di legittimità, è pacifico che l'addizionale provinciale
alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione,
applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del
d.lgs. n. 26 del 2007, vada disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27101 del 23/10/2019)”,
senza tener conto che il consumatore finale di energia non è il soggetto passivo del tributo de
quo, giacché l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori e l'onere di corrispondere l'imposta è traslato in capo ai consumatori in virtù di un rapporto meramente economico vincolante tra le parti in base ad un titolo contrattuale mai dichiarato nullo;
ha ribadito, comunque, che, fino al 1°-04-2012, il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto in base all'allora vigente normativa, posto che il tributo in esame, per le Regioni a statuto speciale, era stato soppresso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. con modif. nella l. 26
aprile 2012, n. 44);
(ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 D.L. 511/1988 e della Direttiva
2008/118/CE nella parte in cui il giudice non si pronunciava sull'insussistenza del contrasto tra la normativa interna e la direttiva comunitaria in quanto:
- le addizionali provinciali in esame perseguono la “finalità specifica” richiesta dalla direttiva;
- tale finalità non era neppure richiesta per la validità dell'imposizione tributaria che si risolveva in un mero incremento quantitativo dell'accise, di cui partecipava natura giuridica e presupposti.
In subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dei seguenti quesiti:
1) Se l'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, nel
prevedere l'esigenza di una “finalità specifica” ai fini della legittimità dell'applicazione da parte del
legislatore nazionale di una “imposta indiretta” “ai prodotti già sottoposti ad accisa”, deve essere
interpretato nel senso che esso si riferisca anche alla imposta nazionale prevista dall'art. 6 del D.L.
n. 511/1988, in questione nel procedimento principale e denominata “addizionale all'accisa
sull'energia elettrica”. In proposito si precisa che tale imposta presenta il medesimo presupposto
oggettivo dell'accisa, i medesimi soggetti passivi, la medesima base imponibile, calcolata sui quantitativi di Kwh immessi in consumo su base annuale, la medesima struttura di aliquota, applicata
sul singolo Kwh immesso in consumo, le medesime modalità applicative di dichiarazione,
liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione (ad eccezione della destinazione del gettito,
attribuito alle Province in cui è stato effettuato il consumo).
1-bis) Se l'imposta interna denominata “addizionale all'accisa sull'energia elettrica” di cui all'art.
6 del D.L. n. 511 del 1988, oggetto del procedimento principale e avente lo stesso presupposto
oggettivo dell'accisa, i medesimi soggetti passivi, la medesima base imponibile, calcolata sui
quantitativi di Kwh immessi in consumo su base annuale, la medesima struttura di aliquota, applicata
sul singolo Kwh immesso in consumo, le medesime modalità applicative di dichiarazione,
liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione (ad eccezione della destinazione del gettito,
attribuito alle Province in cui è stato effettuato il consumo), debba essere considerata una “imposta
indiretta” sui “prodotti [già] sottoposti ad accisa” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.
2)Nel caso in cui, in risposta al precedente quesito, l'addizionale provinciale di che trattasi nel
procedimento principale debba considerarsi una “imposta indiretta” ai sensi della Direttiva
2008/118/CE, si chiede se “l'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica” istituita dal
legislatore italiano dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e il cui gettito è stato devoluto al finanziamento
dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali,
alla formazione professionale, ai servizi all'impiego e alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti, può
essere considerata come avente “finalità specifiche” ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva
2008/118/CE;
(iii) la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, nella parte in cui il tribunale non considerava che la norma interna contrastante con una direttiva non recepita (o mal recepita) poteva essere disapplicata soltanto in relazione ai rapporti sostanziali e processuali tra privati e la P.A. (cd. efficacia verticale delle direttive) e non nei rapporti tra privati e ciò in quanto il principio del primato del diritto dell'Unione non poteva rimettere in discussione la distinzione essenziale tra le disposizioni del diritto dell'Unione dotate di effetto diretto e quelle che ne sono prive (cfr. Corte di Giustizia, sent. 24 giugno 2019, C-573/17, . Per_3
Sarebbe, dunque, preclusa al giudice la disapplicazione, nel giudizio fra privati, delle disposizioni interne sulle addizionali accise per asserito contrasto con la direttiva o con la sua interpretazione da parte della CGUE, fermo restando la possibilità per l'utente di agire in via risarcitoria avverso lo Stato
per aver violato il diritto dell'Unione;
(iv) l'erronea quantificazione del quantum debeatur, nella parte in cui il giudice di primo grado condannava alla restituzione di euro 74.976,00. Difatti, il pagamento del consumatore Parte_1
finale al fornitore dell'addizionale trovava causa in un valido titolo contrattuale intercorrente tra l'odierna appellante e l'appellata e, anche in caso di incompatibilità della predetta addizionale con il diritto comunitario, l'inefficacia orizzontale delle direttive ostava alla disapplicazione del diritto interno in un giudizio fra privati. In ogni caso, il contrasto in esame non sussisterebbe almeno fino al
31-03-2010, termine assegnato agli stati membri per conformarsi alle nuove disposizioni della direttiva 2008/118/CE (v. art 48 della Direttiva: “gli stati membri adottano e pubblicano, entro il 1°
gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”), con la conseguenza che le disposizioni attuative della direttiva non avrebbero potuto entrare in vigore prima del 1°-04-2010, termine confermato anche dall'art. 47 secondo cui “la Direttiva 92/12/CEE è stata abrogata con efficacia al
1° aprile 2010”.
Poiché le mensilità corrispondenti a luglio 2009-marzo 2010 erano state calcolate sulla base della normativa vigente all'epoca del tutto compatibile con il diritto comunitario, considerando che la presunta incompatibilità sussisterebbe per il solo periodo dall'1-04-2010 all'1-04-2012, l'importo corrispondente a quanto versato a titolo di addizionale avrebbe dovuto essere ridotto alla minor somma di euro 54.528,00; (v) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure condannava al pagamento delle spese di giudizio, mentre era evidente la buona fede della Pt_1
convenuta, la quale aveva dato applicazione alla normativa di settore.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_1
primo grado.
In data 22-05-2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per consentire alle parti di pronunciarsi in merito alla sentenza n. 43 del 15-04-2025 della Corte costituzionale, avente per oggetto la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 e 2 D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 20/1989.
Con note integrative del 23-06.2025, la ha riconosciuto la rilevanza, nel presente Controparte_1
procedimento della sentenza della Consulta, in quanto “l'addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal
diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica
destinazione del gettito «in favore delle province»”.
Con note conclusive dell'1-07-2025, ha ribadito che l'addizionale provinciale in Parte_1
esame non può essere qualificata come “imposta autonoma”, bensì una mera “addizionale” all'accisa,
ovvero un incremento quantitativo di essa, avendo la medesima natura giuridica, con la conseguenza che non sarebbe necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica”.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVAZIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta correlazione tra gli stessi.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è
stata introdotta dall'art. 6 D.L. n. 551/1988, secondo cui 1. è istituita una addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle
accise, nelle misure di:
[…]
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le
province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille
kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le
politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.
[…]”.
Questa disposizione è stata sostituita dall'art. 5 d.lgs n. 26/2007 a seguito del recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, volta a ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007 ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10,
D.L. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012.
La direttiva del 1992 prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che i: «prodotti di cui al paragrafo 1» – tra i
quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE – «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella
misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la
determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta» ed è stata sostituita dalla direttiva 2008/118/CE che prevedeva, a sua volta, all'art. 1 paragrafo 2, che: «gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità
specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,
esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
Così delineato il perimetro di tale imposta, l'introduzione di ulteriori imposizioni sul consumo di energia elettrica risultava subordinata alla sussistenza di due requisiti: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia
puramente di bilancio” (cfr. sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto
31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
L'art. 6 D.L. 511/1988, tuttavia, prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale “in favore delle province”, che trova conferma nel preambolo del D.L. 511/1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie
risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti
istituzionali».
Sul contrasto tra tale misura e la direttiva 2008/118/CE si richiamano le pronunce di legittimità e della CGUE già menzionate dal primo giudice nell'ordinanza 12-04-2021 e nella sentenza impugnata, secondo le quali la disposizione in esame non rispetterebbe il requisito della finalità specifica richiesto al fine di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette.
La questione - anche relativamente alle addizionali applicate al consumatore finale fino al 2012 - deve ritenersi definitivamente risolta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lett. c) e 2 d.l. 28-11-1988 n. 511, convertito con modificazioni nella l. 27-01-1989 n. 20,
come sostituito dall'art. 5 c. 1 d.lvo 2-02-2007 n. 26 (sentenza Corte Costituzionale n. 43/2025).
La Consulta, richiamati gli interventi legislativi in merito all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e le direttive comunitarie che si sono succedute, ha fatto in primo luogo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia del 9-11-2021 in causa C-255/20 laddove precisava che «dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'art. 3, paragrafo 2,
della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne
deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile
per quanto attiene all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil
Fuel& Retail, C-553/13, EU:C/2015:149, punto 34)».
In questi termini, ha proseguito la Corte, «la verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale
della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE richiede di precisare quali condizioni
sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni
imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica».
Alla luce delle decisioni assunte dalla CGUE al riguardo (v. pag. 8 sentenza), ha argomentato la Corte,
«affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette
ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte
addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole
di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base
imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Ha quindi condiviso il principio espresso dalla Corte di Giustizia, sentenza 14-03-2024, causa C-336/22, secondo il quale «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è
oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua
struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il
comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità invocata, ad
esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del
27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32 e del giugno 2023,
Endesa Generacion, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42».
Sulla base di tali considerazioni la Consulta ha quindi escluso che «l'addizionale provinciale alle
accise rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lett.
c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle
province», conclusione che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità laddove riteneva non applicabile l'art. 6 per contrasto con le menzionate direttive (v. Cass. Civ. n. 27101/2019, n.
24373/2024 e n. 16142/2020).
In merito alla rilevanza nella presente decisione dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità,
vanno richiamate le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in ordine al preliminare vaglio di ammissibilità della questione rimessa dal Tribunale di Udine.
Ed invero, ha osservato la Corte, correttamente il giudice a quo riteneva «preclusa, in una
controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce
un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva
non trasposta o non correttamente trasposta», tenuto conto della disposizione di cui all'art. 288, c. 3
TFUE.
Tuttavia, il contrasto della norma nazionale con la direttiva pone un problema di violazione del principio di effettività del diritto unionale, che – ha evidenziato la Corte – è stato risolto dalle pronunce di legittimità che hanno riconosciuto il diritto del cliente di esercitare direttamente nei confronti dello Stato l'azione di ripetizione delle versate a titolo di recupero delle addizionali a favore del fornitore nel caso di impossibilità giuridica di agire contro quest'ultimo (v. Cass. Civ. n.
21154/2024, n. 9450/2025).
Da ciò conseguiva, secondo la Consulta, anche la rilevanza della questione prospettata dal giudice rimettente giacché «Solo nel caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo
potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla
ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa
Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione».
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lett. c) e 2 d.l. 28-11-1988 n. 511,
convertito con modificazioni nella l. 27-01-1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5 c. 1 d.lvo 2-02-2007
n. 26, non solo fa venir meno la causa giustificatrice del prelievo erariale nei rapporti tra Erario e fornitore, ma riverbera i suoi effetti anche nei rapporti orizzontali nel senso che i pagamenti eseguiti dall'utente risultano eseguiti sine titulo, senza che rilevi, a quel fine, la questione della conformità o meno al diritto eurocomunitario della normativa che aveva istituito il tributo, caducata ex tunc per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale (così Cass. Civ. n. 13740/2025: «…
l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta diretta, ha un generale
obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita
sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di
prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle
somme»; ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di rimborso dell'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di
energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurocomunitario,
può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex
art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2 d.l. n. 511 del 1998, come convertito e sostituito»). Di alcun pregio, dunque, le argomentazioni ulteriormente formulate dall'appellante nelle memorie finali circa il carattere meramente integrativo dell'addizionale all'accisa e l'insussistenza del requisito della finalità specifica, già assolto dal tributo originario.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 cit. ha per oggetto proprio l'addizionale sicché
non è più dato discutere sulla natura e presupposti di tale normativa né della sua conformità alle direttive del 1992 e del 2008 (di tenore sostanzialmente equiparabile, ha rilevato la Consulta) e quindi neanche della “sopravvivenza” del tributo fino al 1° aprile 2010 (data in cui avrebbero avuto effetto le disposizioni attuative della direttiva del 2008).
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante - il quale non ha desistito nonostante l'intervento della Corte Costituzionale - alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 2522/2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi. oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 10-07-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu