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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa DE RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RINALLO CALOGERO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/07/1978, nella qualità di Amministratrice di sostegno di (C.F. CP_2
) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
DO AN, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.)
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 23.4.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatogli in data 27.7.2023 con cui la convenuta gli aveva intimato di rilasciare gli immobili siti in Via Gallo n.21 e Via Amella n.22.
Ha chiesto la sospensione - anche inaudita altera parte - e quindi la revoca di tale provvedimento rappresentando che:
1 - in data 30.10.2017, con la sentenza n. 1628/2017, il Tribunale di Agrigento aveva emesso un provvedimento di reintegra nel possesso;
- la convenuta aveva azionato tale titolo “giusta autorizzazione del Giudice Tutelare emessa in
data 13.12.2022”;
- in realtà, dal provvedimento del G.T. allegato, risulta esclusivamente che “il Giudice
Tutelare ha autorizzato il pagamento delle rette a favore dell'istituto ove è ricoverata la sig.ra CP_2
con onere del rendiconto, null'altro”; non vi è pertanto la legittimazione attiva e processuale
[...]
dell'opposta;
- nel merito, ha recentemente avuto in comodato dal figlio anche i beni oggetto di sentenza e di precetto e “nella ipotesi di comodati di beni qualora gli altri comproprietari intendano agire per
la restituzione devono preventivamente proporre azione per la risoluzione del comodato”;
- un provvedimento a tutela di situazioni urgenti non può trovare esecuzione a distanza di ben sette anni dalla sua emissione perché ciò è contrario alla stessa natura della reintegra in possesso.
Rigettata l'istanza cautelare e istaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
n.q. chiedendo il rigetto delle istanze avverse sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- con ricorso del 2.9.2015 aveva adito il Tribunale di Agrigento n.q. di Amministratore di sostegno di chiedendo che quest'ultima venisse reintegrata nel pieno ed esclusivo CP_2
possesso di due immobili di sua proprietà, oltre al risarcimento del danno conseguente allo spoglio realizzato dall'odierno opponente;
- dopo una prima fase cautelare, in cui il giudice del reclamo aveva accolto l'istanza ordinando ad di consegnarle copia delle chiavi di accesso, aveva introdotto il Parte_1
giudizio di merito al fine di veder “confermare il decreto di accoglimento del reclamo, ad eccezione
della parte in cui riconosceva il resistente comproprietario e compossessore degli immobili per cui era
causa anziché possessore esclusivo dei medesimi locali ed inoltre, riproponeva anche nella sede di merito
domanda di risarcimento dei danni conseguente allo spoglio”;
- all'esito di tale procedimento era stata emessa la sentenza n. 1628/2017 che, in accoglimento della domanda attorea, aveva ordinato l'immediata reintegra dell'attrice n.q. nel possesso esclusivo degli appartamenti siti a Canicattì (AG), via Guarino Amella n. 22 e via
2 Gallo n. 21, con condanna del convenuto alla consegna delle chiavi della porta Parte_1
di ingresso ai medesimi locali;
- nel merito, circa le doglianze di cui alla presente opposizione, ha avuto l'autorizzazione da parte del G.T. ad agire per il rilascio ma, unitamente al precetto, ha erroneamente allegato un diverso provvedimento;
- è proprietario dei beni per la quota minoritaria di 56/1000 mentre Persona_1
, oltre ad essere proprietaria di maggioranza per 666/1000, nella qualità di coniuge CP_2
del de cuius, gode altresì del diritto di abitazione e di uso rispettivamente sulla residenza familiare e sui mobili che la corredano sita nella Via Amella al n. 22, ai sensi dell'art. 540,
comma 2 c.c.;
- non poteva pertanto dare in comodato al padre, , Persona_1 Parte_1
l'intera proprietà dei beni se previa autorizzazione o ratifica degli altri comunisti, ai sensi degli artt. 1105 e ss. c.c. sugli atti dispositivi dei beni in comunione;
- in ogni caso, “il contratto di comodato ad uso gratuito è una tipica fattispecie configurante
“detenzione e non possesso” e, conseguentemente, il comodatario è un mero detentore della cosa, mentre
il possesso rimane al comodante anche dopo la consegna”;
- nella presente fattispecie il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione è una sentenza di merito e non un'ordinanza interdittale, pertanto alcuna conseguenza può avere la circostanza che il titolo è stato portato in esecuzione a distanza di tempo dalla sua pronuncia.
Ciò detto in punto di fatto, l'opposizione è da rigettare per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, si ritiene sussistente la legittimazione attiva di a Controparte_1
notificare atto di precetto, in quanto risulta agli atti la relativa autorizzazione del Giudice
Tutelare del 12.12.2022.
Ancora in via preordinata, è necessario chiarire che in sede di opposizione all'esecuzione,
trattandosi del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, non assume rilievo di per sé il tempo trascorso tra la formazione del titolo e la data in cui è stato azionato;
dovendosi invece verificare se il titolo esecutivo sia ancora valido per fatti accaduti dopo la sua formazione.
3 Ebbene, risulta agli atti che il titolo portato ad esecuzione con il precetto opposto non è un provvedimento cautelare, bensì una sentenza di merito possessorio il cui dispositivo recita
“ordina a di reintegrare nel possesso delle abitazioni site negli immobili di Parte_1 CP_2
via Gallo n. 21 e di via Amella n. 22 e di consegnare alla predetta, e per lei all'amministratore di sostegno
, copia delle chiavi di accesso agli appartamenti predetti”. Controparte_1
La portata di tale provvedimento condannatorio è chiarita nella parte motiva, in cui si legge che non viene accolta la domanda di rilascio forzoso tardivamente formulata;
è invece accertato esclusivamente il possesso in capo a parte attrice e lo spoglio perpetrato dal convenuto, con la conseguenza che “non assume rilievo stabilire se il convenuto abbia o meno un
titolo” e “appare irrilevante alla luce del petitum del giudizio accertare la presenza (o meno) di un
diverso titolo detentivo (in ipotesi il comodato) del convenuto”.
A riguardo, non appare superfluo precisare che il possesso include la volontà di comportarsi come proprietario (animus possidendi), mentre la detenzione è caratterizzata dalla volontà di tenere il bene per conto di altri, riconoscendone un diritto superiore (animus
detinendi). Su un medesimo bene, quindi, è possibile che vi sia un possessore, che ha l'animus
possidendi ma non il corpus, e un detentore, che ha soltanto il corpus.
Poiché nel caso di specie è stato chiarito che il titolo non tratta del rilascio - con il quale si sarebbe attribuito il potere materiale sul bene (corpus) - bensì del possesso, non vi è
incompatibilità tra quanto intimato nel precetto (reintegrazione nel possesso mediante la consegna delle chiavi) e la detenzione del bene derivante dal comodato.
Se poi il possessore - che nel caso di specie agisce quale comproprietario - vuole ottenere altresì il materiale potere sul bene potrà azionare i rimedi contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), secondo lo scaglione di riferimento con valori tendenti ai minimi e non considerando la fase istruttoria,
non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione formulata da;
Parte_1
4 condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in € 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 novembre 2025.
il Giudice
DE RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa DE RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RINALLO CALOGERO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/07/1978, nella qualità di Amministratrice di sostegno di (C.F. CP_2
) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
DO AN, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.)
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 23.4.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatogli in data 27.7.2023 con cui la convenuta gli aveva intimato di rilasciare gli immobili siti in Via Gallo n.21 e Via Amella n.22.
Ha chiesto la sospensione - anche inaudita altera parte - e quindi la revoca di tale provvedimento rappresentando che:
1 - in data 30.10.2017, con la sentenza n. 1628/2017, il Tribunale di Agrigento aveva emesso un provvedimento di reintegra nel possesso;
- la convenuta aveva azionato tale titolo “giusta autorizzazione del Giudice Tutelare emessa in
data 13.12.2022”;
- in realtà, dal provvedimento del G.T. allegato, risulta esclusivamente che “il Giudice
Tutelare ha autorizzato il pagamento delle rette a favore dell'istituto ove è ricoverata la sig.ra CP_2
con onere del rendiconto, null'altro”; non vi è pertanto la legittimazione attiva e processuale
[...]
dell'opposta;
- nel merito, ha recentemente avuto in comodato dal figlio anche i beni oggetto di sentenza e di precetto e “nella ipotesi di comodati di beni qualora gli altri comproprietari intendano agire per
la restituzione devono preventivamente proporre azione per la risoluzione del comodato”;
- un provvedimento a tutela di situazioni urgenti non può trovare esecuzione a distanza di ben sette anni dalla sua emissione perché ciò è contrario alla stessa natura della reintegra in possesso.
Rigettata l'istanza cautelare e istaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
n.q. chiedendo il rigetto delle istanze avverse sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- con ricorso del 2.9.2015 aveva adito il Tribunale di Agrigento n.q. di Amministratore di sostegno di chiedendo che quest'ultima venisse reintegrata nel pieno ed esclusivo CP_2
possesso di due immobili di sua proprietà, oltre al risarcimento del danno conseguente allo spoglio realizzato dall'odierno opponente;
- dopo una prima fase cautelare, in cui il giudice del reclamo aveva accolto l'istanza ordinando ad di consegnarle copia delle chiavi di accesso, aveva introdotto il Parte_1
giudizio di merito al fine di veder “confermare il decreto di accoglimento del reclamo, ad eccezione
della parte in cui riconosceva il resistente comproprietario e compossessore degli immobili per cui era
causa anziché possessore esclusivo dei medesimi locali ed inoltre, riproponeva anche nella sede di merito
domanda di risarcimento dei danni conseguente allo spoglio”;
- all'esito di tale procedimento era stata emessa la sentenza n. 1628/2017 che, in accoglimento della domanda attorea, aveva ordinato l'immediata reintegra dell'attrice n.q. nel possesso esclusivo degli appartamenti siti a Canicattì (AG), via Guarino Amella n. 22 e via
2 Gallo n. 21, con condanna del convenuto alla consegna delle chiavi della porta Parte_1
di ingresso ai medesimi locali;
- nel merito, circa le doglianze di cui alla presente opposizione, ha avuto l'autorizzazione da parte del G.T. ad agire per il rilascio ma, unitamente al precetto, ha erroneamente allegato un diverso provvedimento;
- è proprietario dei beni per la quota minoritaria di 56/1000 mentre Persona_1
, oltre ad essere proprietaria di maggioranza per 666/1000, nella qualità di coniuge CP_2
del de cuius, gode altresì del diritto di abitazione e di uso rispettivamente sulla residenza familiare e sui mobili che la corredano sita nella Via Amella al n. 22, ai sensi dell'art. 540,
comma 2 c.c.;
- non poteva pertanto dare in comodato al padre, , Persona_1 Parte_1
l'intera proprietà dei beni se previa autorizzazione o ratifica degli altri comunisti, ai sensi degli artt. 1105 e ss. c.c. sugli atti dispositivi dei beni in comunione;
- in ogni caso, “il contratto di comodato ad uso gratuito è una tipica fattispecie configurante
“detenzione e non possesso” e, conseguentemente, il comodatario è un mero detentore della cosa, mentre
il possesso rimane al comodante anche dopo la consegna”;
- nella presente fattispecie il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione è una sentenza di merito e non un'ordinanza interdittale, pertanto alcuna conseguenza può avere la circostanza che il titolo è stato portato in esecuzione a distanza di tempo dalla sua pronuncia.
Ciò detto in punto di fatto, l'opposizione è da rigettare per le ragioni che appresso si diranno.
In primo luogo, si ritiene sussistente la legittimazione attiva di a Controparte_1
notificare atto di precetto, in quanto risulta agli atti la relativa autorizzazione del Giudice
Tutelare del 12.12.2022.
Ancora in via preordinata, è necessario chiarire che in sede di opposizione all'esecuzione,
trattandosi del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, non assume rilievo di per sé il tempo trascorso tra la formazione del titolo e la data in cui è stato azionato;
dovendosi invece verificare se il titolo esecutivo sia ancora valido per fatti accaduti dopo la sua formazione.
3 Ebbene, risulta agli atti che il titolo portato ad esecuzione con il precetto opposto non è un provvedimento cautelare, bensì una sentenza di merito possessorio il cui dispositivo recita
“ordina a di reintegrare nel possesso delle abitazioni site negli immobili di Parte_1 CP_2
via Gallo n. 21 e di via Amella n. 22 e di consegnare alla predetta, e per lei all'amministratore di sostegno
, copia delle chiavi di accesso agli appartamenti predetti”. Controparte_1
La portata di tale provvedimento condannatorio è chiarita nella parte motiva, in cui si legge che non viene accolta la domanda di rilascio forzoso tardivamente formulata;
è invece accertato esclusivamente il possesso in capo a parte attrice e lo spoglio perpetrato dal convenuto, con la conseguenza che “non assume rilievo stabilire se il convenuto abbia o meno un
titolo” e “appare irrilevante alla luce del petitum del giudizio accertare la presenza (o meno) di un
diverso titolo detentivo (in ipotesi il comodato) del convenuto”.
A riguardo, non appare superfluo precisare che il possesso include la volontà di comportarsi come proprietario (animus possidendi), mentre la detenzione è caratterizzata dalla volontà di tenere il bene per conto di altri, riconoscendone un diritto superiore (animus
detinendi). Su un medesimo bene, quindi, è possibile che vi sia un possessore, che ha l'animus
possidendi ma non il corpus, e un detentore, che ha soltanto il corpus.
Poiché nel caso di specie è stato chiarito che il titolo non tratta del rilascio - con il quale si sarebbe attribuito il potere materiale sul bene (corpus) - bensì del possesso, non vi è
incompatibilità tra quanto intimato nel precetto (reintegrazione nel possesso mediante la consegna delle chiavi) e la detenzione del bene derivante dal comodato.
Se poi il possessore - che nel caso di specie agisce quale comproprietario - vuole ottenere altresì il materiale potere sul bene potrà azionare i rimedi contrattuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), secondo lo scaglione di riferimento con valori tendenti ai minimi e non considerando la fase istruttoria,
non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione formulata da;
Parte_1
4 condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in € 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 novembre 2025.
il Giudice
DE RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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