Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 548 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FILARETI LEONARDO ROCCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. IACOE FRANCESCA;
Controparte 1
CP 2, AVV. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 ha proposto Con ricorso depositato in data 13.2.2019, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189007447934000, notificatagli da parte di in data 17.1.2019, Controparte_3
limitatamente alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_2 di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di €. 28.955,73 a titolo di contributi previdenziali, somma portata dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
1. n° 03420010054750275000 asseritamente notificata il 20/06/2001
2. n° 03420020006168472000 asseritamente notificata il 26/04/2002
3. n° 03420030005185786000 asseritamente notificata il 05/03/2003
4. n° 03420040004025592000 asseritamente notificata il 17/02/2004
5. n° 03420050005092550000 asseritamente notificata il 16/02/2005
6. n° 03420050045059405000 asseritamente notificata il 04/02/2006
7. n° 03420070007876650000 asseritamente notificata il 24/03/2007
8. n° 03420070046098034000 asseritamente notificata il 12/12/2007
Parte ricorrente, premesso che le cartelle di pagamento nn.
03420010054750275000, 03420020006168472000, 03420030005185786000
e 03420040004025592000 sono state annullate con precedente sentenza n.
483/2016 pubblicata il 12.10.2016 di questo Tribunale, ha eccepito l'omessa notificazione delle cartelle e avvisi di addebito, l'indeterminatezza dei crediti, il difetto di motivazione e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_2 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si sono costituiti in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa.
§§§§
Occorre preliminarmente precisare che le cartelle di pagamento nn.
03420010054750275000, 03420020006168472000, 03420030005185786000
e 03420040004025592000, sono state oggetto di precedente giudizio di questo sentenza n. 483/2016 pubblicata il 12/10/2016, come Tribunale, documentalmente provato dalla parte ricorrente. Con il predetto giudizio è stata dichiarata l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
-Orbene deve rilevarsi che stante il giudicato formatosi sulla declaratoria di estinzione per prescrizione dei crediti contributivi dell' CP_2 per i quali erano state emesse le 4 cartelle di pagamento - essendo pertanto preclusa al giudicante alcuna statuizione sulla medesima questione di prescrizione, non può in questa sede che affermarsi l'estinzione dei crediti controversi delle cartelle di pagamento nn. 03420010054750275000, 03420020006168472000,
03420030005185786000 e 03420040004025592000 per prescrizione, per come statuito con sentenza irrevocabile dall'intestato Tribunale, stante la rilevanza e l'efficacia del giudicato esterno che impedisce il riesame della medesima questione.
Quanto alle restanti domande, osserva il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte 3 pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_3
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. n.
[...]
03420189007447934000), in tal modo rendendo | CP_4 legittimata passiva sul punto.
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass.
n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del
2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del
2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del
1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice
(cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto sia vizi di forma che di merito, pertanto, è proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato.
In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato oltre il termine di venti giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non -validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva di Controparte_3
[...] in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, che in ogni caso devono essere dichiarati inammissibili siccome proposti oltre termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c..
Pertanto, inammissibili si rivelano i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi contenutistici dell'atto opposto (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) che - integrando motivi di opposizione agli atti esecutivi non sono stati tempestivamente proposti nel termine perentorio di venti giorni, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è fondato.
'ha prodotto correttamente le Ed, invero, Controparte_3 relate di notifica delle cartelle di pagamento per come notificate per gli anni
2005, 2006 e 2007.
Acclarata la ritualità della notifica delle cartelle alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi;
sotto tale profilo, inammissibile si rivela tanto l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo alla data prevista per il versamento quanto la contestazione della sussistenza della pretesa contributiva, trattandosi di motivi che la parte avrebbe dovuto far valere mediante opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede stante la comprovata
-
rituale notifica degli avvisi di addebito con la conseguente irretrattabilità del credito contributivo per effetto della omessa opposizione nel termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. SU n. 23397/2016) – è
-
l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è fondata in merito alle cartelle di pagamento nn.
03420050005092550000, 03420050045059405000, 03420070007876650000
e 03420070046098034000. Ebbene, dalla data di notifica delle singole cartelle alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (17.1.2019) è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335/1995, non essendo stato provato il ulteriori atti interruttivi della prescrizione dall'Agentecompimento di
Riscossione.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 034 2018 90074479
34000 relativamente alle cartelle di pagamento nn. 03420010054750275000,
03420020006168472000, 03420030005185786000 e
03420040004025592000;
- accerta che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione quanto alle cartelle di pagamento nn. 03420050005092550000, 03420050045059405000,
03420070007876650000 e 03420070046098034000;
condanna i soccombenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO