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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/10/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 684/2022 pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTA BELLINI, Parte_1 elettivamente domiciliata nello studio del suo difensore in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele n. 1 RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. ELISA BAZZUCCHI, Controparte_1 elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore in Perugia, Fraz. Pretola, Via Tagliamento n. 44, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 12.06.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], hanno contratto matrimonio il CP_1 18.08.1998 in RO (ROia), (atto di matrimonio iscritto al nr. 125159, Serie CB, anno 1998, dell'omonimo Comune, non trascritto in Italia). Dal matrimonio sono nate le figlie Persona_1 (il 4/05/2000) e (il 10.09.2009). Persona_2 La coppia risulta ancora unita dal vincolo matrimoniale nel paese di origine. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia la ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili (rectius, scioglimento) del matrimonio, invocando la possibilità di procedere direttamente per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione del Codice della famiglia RU (cd. Codul Familiei ex artt. da 37 a 44), nonché l'applicazione della legge italiana in virtù della l. n. 218/1995, risiedendo stabilmente in Italia. Ha esposto che l'unione affettiva era cessata avendo intrapreso, il marito, una relazione con un'altra donna, lasciando moglie e figlie prive di mezzi di sostentamento;
che da settembre 2018 lo stesso non contribuiva più al mènage familiare;
di vivere con le figlie in gravi ristrettezze economiche tanto da essere stata costretta a trasferirsi presso altro immobile per sostenere minori spese;
che il marito aveva perpetrato nei suoi confronti comportamenti fortemente pregiudizievoli tanto da dover ricorrere al Tribunale di Perugia ex artt. 737 ter c.c. e 342 bis c.c., (proc. n. RG 3257/2019), che con decreto del 26.6.2020, confermava il decreto del 29.05.2019, con cui era stato ordinato al marito di cessare le condotte violente, di allontanarsi dall'abitazione familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie;
di avere presentato il 17/05/2019 denuncia querela nei confronti del coniuge per fatti relativi ai reati di cui agli artt. 572 c.p., art. 609 c.p., art. 612 c.p.; di aver depositato ricorso ex art. 337 ter c.p.c. per l'affidamento condiviso del figlio naturale con contestuale richiesta di contributo di mantenimento (proc. n. RG 3016/2020), dichiarato inammissibile con decreto del 4.06.2021- 28.06.2021, essendo la coppia ancora unita da vincolo matrimoniale nel paese di origine. Ha inoltre dichiarato di soffrire di una patologia che l'aveva costretta ad abbandonare l'occupazione di badante, di non disporre quindi di redditi propri;
mentre il marito lavorava come autotrasportatore con stipendio mensile di circa € 3.000,00. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, l'affidamento esclusivo della figlia minore contributo paterno di mantenimento nella misura pari a complessivi € Persona_3 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. , che ha Controparte_1 aderito alla domanda di divorzio invocando l'applicazione della legge rumena, e ha contestato di avere mai avuto una relazione extraconiugale. Ha esposto che : l'unione coniugale era finita perché il sentimento di amore si era trasformato in affetto amicale;
la moglie non aveva accettato la decisione di divorziare e da quel momento aveva avviato i procedimenti giudiziari nei suoi confronti, accusandolo di gravissime inadempienze riferite anche nella relativa denuncia;
di avere a sua volta denunciato la moglie per fare chiarezza sui fatti contestati;
di aver tentato di addivenire ad un divorzio consensuale, senza esito positivo a causa della scarsa collaborazione della moglie;
di essere preoccupato per i cambiamenti umorali della figlia minore;
che la figlia maggiorenne
[...]
lavorava presso una agenzia assicurativa di Città di Castello. Ha dichiarato di percepire una Per_1 retribuzione di € 1.600,00 gravata da due pignoramenti presso terzi, oltre ad un finanziamento per spese mediche, e un canone di locazione di € 380,00 mensili. Ha concluso chiedendo il divorzio secondo la legge rumena, stabilendo il contributo di ciascun genitore per il mantenimento, educazione, studio e preparazione professionale dei figli, con rigetto della domanda di contributo al mantenimento a carico del solo resistente, nonché della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore.
All'udienza presidenziale del 10.5.2022 la ricorrente ha dichiarato, tra le altre cose, di lavorare come badante con un guadagno di circa 550 euro, e svolgere un secondo lavoro con una retribuzione di 500 euro mensili, per complessivi € 1.050,00 mensili;
che la figlia era iscritta all'Università e Per_1 lavorava per 4 ore come apprendista in un'agenzia di assicurazioni, con contratto in scadenza e possibilità di rinnovo per sei mesi, con una retribuzione di € 500 al mese, utilizzata per pagare le tasse universitarie;
che dal momento dell'allontanamento del marito nel giugno 2018, lo stesso non aveva più contribuito al mantenimento delle figlie, salvo versamenti saltuari di € 300,00 sul conto postale della figlia maggiore;
di essere gravata da un mutuo di € 342,00 per l'acquisto dell'abitazione; che la figlia minore vedeva il padre quasi tutte le domeniche solo se accompagnata dalla sorella. Per_2 Il resistente ha dichiarato tra l'altro di essersi separato di fatto dalla moglie a seguito dell'ordine di allontanamento del 2019, di lavorare come camionista con un guadagno di circa € 1.750,00 mensili, di aver fatto versamenti saltuari di € 300 per il mantenimento delle figlie, interrotti dopo aver subito un pignoramento per il mancato pagamento dell'affitto intestato a lui, non corrisposto dalla moglie dopo il suo allontanamento dalla casa familiare.
All'esito, la causa è stata rinviata per l'audizione della figlia minore , che all'udienza Persona_2 del 7.6.2022 ha riferito, tra le altre cose, di frequentare il padre solo in presenza della sorella maggiore e di non avere piacere ad andare a casa dello stesso a causa di condizioni igieniche non ottimali.
Con ordinanza del 20.6.2022, in via provvisoria, preso atto della corretta introduzione del giudizio di divorzio, senza il preventivo esperimento del procedimento di separazione, in applicazione della legge rumena, è stato disposto l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla Persona_2 madre con collocazione presso di lei;
è stato regolamentato il diritto di visita del padre, solo con la concorde volontà della figlia minore e con la presenza dell'altra figlia per un Persona_1 pomeriggio ogni settimana;
è stato disposto contributo paterno di mantenimento di complessivi € 550,00 (€ 250 per ed € 300 per ) da versare alla madre, oltre al 50% Persona_1 Persona_2 delle spese straordinarie.
A seguito di istanza ex art. 156 co. 6 c.c., con cui parte ricorrente ha chiesto il versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del datore di lavoro, a fronte dell'inadempimento del resistente, si è aperto il procedimento incidentale n. RG 684-1/2023, concluso con provvedimento del 18.11.2022 con cui è stato disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Sono state rigettate, nel procedimento principale, con valutazione che si conferma, le richieste di prove orali articolate da parte resistente in quanto relative a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su valutazioni non demandabili a testi o del tutto superflue alla luce delle argomentazioni difensive della controparte.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio. Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale. Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_4 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003). Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia (fissando in Città di Castello la casa coniugale) e che la moglie vive ancora a Città di Castello, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello della residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda. Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge rumena, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010 lettera c) ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.» L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo. Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a) dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati di fatto, e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b) essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (ossia dalla separazione di fatto risalente, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale, al mese di giugno 2018, e comunque al 2019, a seguito dell'emissione del decreto del 29.5.2019 con cui veniva ordinato al resistente di allontanarsi dall'abitazione familiare, come peraltro confermato da quest'ultimo). Può invece farsi utilizzo del criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che entrambi i coniugi hanno cittadinanza rumena, sicché è la legge della cittadinanza comune che dovrà essere applicata al caso di specie.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 373, comma I, lett. c) del codice civile rumeno il divorzio può avvenire su richiesta di uno dei coniugi, dopo la separazione di fatto protrattasi per almeno 2 anni. Nel caso di specie, come detto la separazione di fatto dei coniugi è risalente quantomeno al 2019 e da allora non risulta esservi più stata comunanza di vita. In effetti la durata della separazione e il tenore delle difese di entrambe le parti rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis. Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 373 comma I lett. c) del codice civile rumeno.
3. Venendo alle questioni accessorie, va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione italiana anche con riguardo alla domanda di affidamento della figlia minore, atteso che è abitualmente residente in [...]di Castello, presso la casa materna (cfr. art. 8 regolamento n. 2201/2003, cd. Bruxelles II bis). Secondo il disposto dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, siffatta domanda è regolata dalla legge italiana, quale lex fori.
Nel merito, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_2 sostenendo che il padre avrebbe tenuto un comportamento di sostanziale abbandono morale e materiale verso la medesima, omettendo, altresì, ogni forma di contribuzione al suo mantenimento. In via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593). Nel caso in esame, la mancanza di un rapporto continuativo tra il resistente e la figlia minore e l'omesso versamento di qualsivoglia forma di contributo al mantenimento da parte del padre costituiscono condotte di palese violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e tali da costituire situazione di pregiudizio per la minore. Le emergenze processuali evidenziano infatti il totale disinteresse morale ed economico del padre nei confronti delle figlie. La criticità dei rapporti tra il resistente e la figlia minore già emersa in occasione Persona_2 dell'audizione di quest'ultima all'udienza del 7.6.2022 (ove la stessa dichiarava che “Non mi piace molto andare a casa di papà, le condizioni igieniche non sono buone. […] La situazione adesso è molto più pacifica e io mi sento più tranquilla. C'è stato un momento in cui ero preoccupata, circa tre anni fa. […] Io vado da mio padre solo se c'è mia sorella, non voglio andare da sola”; cfr. verbale ud. 7.6.2022), si è poi acutizzata nel corso del giudizio, tanto che la ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni del 9.6.2025 ha rappresentato che “[…] dall'udienza presidenziale del 10.05.2022 ad oggi il sig. non ha più visto le due figlie e da ben due anni Controparte_1 pare abbia lasciato l'Italia, non versando più alcuna somma a titolo di mantenimento delle stesse, venendo meno ancora una volta all'adempimento dei propri obblighi di assistenza morale e materiale”. Dagli atti del giudizio, quindi, risulta evidente il progressivo deterioramento dei rapporti padre-figlia, ad oggi inesistenti. Non si può tacere inoltre che l'assenza del padre si sia manifestata costantemente anche dal punto di vista economico, sin dalla separazione di fatto tra i coniugi, limitandosi a versare un assegno di mantenimento di € 300,00 in loro favore soltanto in modo saltuario sul conto postale della figlia maggiore;
per poi accentuarsi nel corso del giudizio, interrompendo i versamenti disposti a proprio carico con l'ordinanza presidenziale, tanto costringere la moglie a chiedere a questo Tribunale disporsi il versamento diretto da parte del datore di lavoro BAXTRAS S.r.l., nonché a presentare denuncia querela in data 27.09.2022 nei confronti del coniuge per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (cfr. all. 1 prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.); fino poi a peggiorare definitivamente, rendendosi da ultimo del tutto irreperibile, come riferito dalla ricorrente (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 9.6.2025), e come peraltro confermato dal proprio legale di fiducia costretta a rinunciare al mandato difensivo (atto di rinuncia al mandato del 20.5.2024). Appare dunque giustificata l'adozione del regime di affidamento esclusivo alla madre con collocamento residenziale presso la stessa. Il sostanziale disinteresse del padre, progressivamente trasformatosi nella totale assenza dalla vita della figlia (che sembrerebbe non vedere il padre da oltre tre anni, come riferito dalla ricorrente), giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore, fermo restando il potere di vigilanza del genitore non affidatario.
Per quanto riguarda i rapporti di visita e frequentazione tra il padre e la minore, tenendo conto dell'età di quest'ultima (16 anni), appare opportuno prevedere che, in caso di ripresa dei contatti, il padre possa vedere ed incontrare la minore, previo consenso della stessa, esclusivamente in presenza della sorella maggiore e secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa. Persona_1
4. Anche la domanda di mantenimento delle figlie rientra nella giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 4/2009 che, in materia di «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», radica la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare la parte convenuta. Per l'individuazione della legge applicabile deve farsi riferimento al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, il quale detta il criterio della residenza abituale del creditore. Nel caso di specie va dunque applicata la legge italiana, avendo la ricorrente residenza in Italia. Nel merito, in via generale si ricorda che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
[...]
, si ricorda che l'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della Per_1 maggiore età ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023). Nel caso in esame, pur dovendosi stigmatizzare la condotta del resistente che, negli anni, ha del tutto pretermesso di provvedere al versamento di quanto dovuto in favore delle figlie, non può non rilevarsi che la ricorrente abbia del tutto omesso di fornire prova del regolare corso di studi seguito dalla figlia limitandosi a dichiarare in fase presidenziale la mera “frequentazione Persona_1 dell'Università” da parte della ragazza, senza neppure specificare nè la facoltà né l'anno di frequentazione. L'unica documentazione da cui si potrebbe evincere lo status di “studente universitario” della ragazza è rappresentata dalle attestazioni ISEE prodotte dalla ricorrente in relazione agli anni 2022, 2023 e 2025 (cfr. docc.
1-4 allegati alle note scritte del 9.6.2025), che tuttavia non appaiono sufficienti per attestare l'impegno dalla stessa profuso per il conseguimento della laurea, il superamento di un congruo numero di esami o, comunque, la serietà dell'impegno meramente dichiarato. Inoltre, con riguardo alla condizione lavorativa della medesima -che secondo quanto dichiarato dalla madre in fase presidenziale, era assunta come apprendista presso un'agenzia assicurativa, per 4 ore al giorno, con contratto a tempo determinato in scadenza a giugno 2022, e possibilità di rinnovo per sei mesi, da cui percepiva una retribuzione di € 500,00-, in assenza di documentazione e ulteriori allegazioni, essendo decorso ormai un tempo sufficiente dalla celebrazione dell'udienza presidenziale (tre anni), può ragionevolmente presumersi che il relativo contratto sia stato poi rinnovato e che la stessa abbia poi continuato a lavorare presso l'agenzia, rendendosi quindi idonea al lavoro. La ricorrente, peraltro, anche sotto tale aspetto, ha omesso di produrre la relativa documentazione contrattuale attestante l'effettiva retribuzione percepita dalla figlia, con conseguente impossibilità di stabilire se sia o meno sufficiente a garantirne l'indipendenza economica. In assenza di qualsivoglia allegazione, tenendo conto dell'età raggiunta dalla ragazza (25 anni) deve ritenersi che la stessa sia ormai in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di sostentamento e che, pertanto, non è più dovuto, a far data dalla pubblicazione della sentenza (dovendo confermarsi per il passato quanto disposto in sede presidenziale), il contributo di mantenimento a carico del padre.
Deve invece confermarsi il contributo paterno di mantenimento in favore della figlia Persona_2 ancora minorenne. Per quanto riguarda la relativa quantificazione, nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa che delle esigenze di cura ed assistenza materiale della figlia si occupa attualmente la madre in maniera esclusiva. La ricorrente, infatti, ha riferito che dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie, fatta eccezione per versamenti saltuari, fino a rendersi totalmente inadempiente e irreperibile, come sopra esposto. Dal punto di vista reddituale, la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavoro come badante con un guadagno di circa 550 euro, e svolgere un secondo lavoro con una retribuzione di 500 euro mensili, per complessivi € 1.050,00 mensili, nonché di essere gravata da ratei di mutuo di € 342,00 per l'acquisto dell'abitazione ove vive con le figlie;
mentre il resistente in fase presidenziale ha dichiarato di lavorare come camionista con un guadagno di circa € 1.750,00 mensili, omettendo tuttavia di produrre documentazione reddituale aggiornata, ed eludendo peraltro l'invito del giudice esplicitato in occasione dell'udienza dell'11.6.2023. Ad oggi, non è noto se lo stesso abbia o meno continuato a lavorare presso l'azienda Baxtras srl, tanto che da comunicazione pec, inviata il 14.9.2023 dall'azienda suddetta al legale di fiducia del resistente Avv. Bazzucchi, risulterebbe l'impossibilità dell'azienda stessa di mettersi in contatto con il lavoratore (cfr. doc. 1 depositato da parte resistente il 15.9.2023). Si ritiene, alla luce di tali elementi, che sia congruo quantificare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia in euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
5. Le spese di lite, in ragione della parziale, reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in RO (ROia) tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 (ROia) il 28.06.1976, iscritto al nr. 125159, Serie CB, anno 1998, del Comune di RO (ROia).
2) AFFIDA la minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_5 con collocamento residenziale presso la stessa ed attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte di maggior rilevanza per la vita della minore.
3) DISPONE che, in caso di ripresa dei contatti, il padre possa vedere ed incontrare la minore, previo consenso della stessa, esclusivamente in presenza della sorella maggiore e Persona_1 secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa.
4) PONE a carico di contributo di mantenimento per la figlia Controparte_1 Per_2 di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il
[...] 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”. 5) RIGETTA la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Persona_1 maggiorenne convivente con la madre per raggiunta condizione di autosufficienza economica con effetti a far data dalla pubblicazione della sentenza confermando per il passato quanto disposto in sede presidenziale.
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia,8.10.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 684/2022 pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BENEDETTA BELLINI, Parte_1 elettivamente domiciliata nello studio del suo difensore in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele n. 1 RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. ELISA BAZZUCCHI, Controparte_1 elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore in Perugia, Fraz. Pretola, Via Tagliamento n. 44, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 12.06.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], hanno contratto matrimonio il CP_1 18.08.1998 in RO (ROia), (atto di matrimonio iscritto al nr. 125159, Serie CB, anno 1998, dell'omonimo Comune, non trascritto in Italia). Dal matrimonio sono nate le figlie Persona_1 (il 4/05/2000) e (il 10.09.2009). Persona_2 La coppia risulta ancora unita dal vincolo matrimoniale nel paese di origine. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia la ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili (rectius, scioglimento) del matrimonio, invocando la possibilità di procedere direttamente per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione del Codice della famiglia RU (cd. Codul Familiei ex artt. da 37 a 44), nonché l'applicazione della legge italiana in virtù della l. n. 218/1995, risiedendo stabilmente in Italia. Ha esposto che l'unione affettiva era cessata avendo intrapreso, il marito, una relazione con un'altra donna, lasciando moglie e figlie prive di mezzi di sostentamento;
che da settembre 2018 lo stesso non contribuiva più al mènage familiare;
di vivere con le figlie in gravi ristrettezze economiche tanto da essere stata costretta a trasferirsi presso altro immobile per sostenere minori spese;
che il marito aveva perpetrato nei suoi confronti comportamenti fortemente pregiudizievoli tanto da dover ricorrere al Tribunale di Perugia ex artt. 737 ter c.c. e 342 bis c.c., (proc. n. RG 3257/2019), che con decreto del 26.6.2020, confermava il decreto del 29.05.2019, con cui era stato ordinato al marito di cessare le condotte violente, di allontanarsi dall'abitazione familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie;
di avere presentato il 17/05/2019 denuncia querela nei confronti del coniuge per fatti relativi ai reati di cui agli artt. 572 c.p., art. 609 c.p., art. 612 c.p.; di aver depositato ricorso ex art. 337 ter c.p.c. per l'affidamento condiviso del figlio naturale con contestuale richiesta di contributo di mantenimento (proc. n. RG 3016/2020), dichiarato inammissibile con decreto del 4.06.2021- 28.06.2021, essendo la coppia ancora unita da vincolo matrimoniale nel paese di origine. Ha inoltre dichiarato di soffrire di una patologia che l'aveva costretta ad abbandonare l'occupazione di badante, di non disporre quindi di redditi propri;
mentre il marito lavorava come autotrasportatore con stipendio mensile di circa € 3.000,00. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, l'affidamento esclusivo della figlia minore contributo paterno di mantenimento nella misura pari a complessivi € Persona_3 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. , che ha Controparte_1 aderito alla domanda di divorzio invocando l'applicazione della legge rumena, e ha contestato di avere mai avuto una relazione extraconiugale. Ha esposto che : l'unione coniugale era finita perché il sentimento di amore si era trasformato in affetto amicale;
la moglie non aveva accettato la decisione di divorziare e da quel momento aveva avviato i procedimenti giudiziari nei suoi confronti, accusandolo di gravissime inadempienze riferite anche nella relativa denuncia;
di avere a sua volta denunciato la moglie per fare chiarezza sui fatti contestati;
di aver tentato di addivenire ad un divorzio consensuale, senza esito positivo a causa della scarsa collaborazione della moglie;
di essere preoccupato per i cambiamenti umorali della figlia minore;
che la figlia maggiorenne
[...]
lavorava presso una agenzia assicurativa di Città di Castello. Ha dichiarato di percepire una Per_1 retribuzione di € 1.600,00 gravata da due pignoramenti presso terzi, oltre ad un finanziamento per spese mediche, e un canone di locazione di € 380,00 mensili. Ha concluso chiedendo il divorzio secondo la legge rumena, stabilendo il contributo di ciascun genitore per il mantenimento, educazione, studio e preparazione professionale dei figli, con rigetto della domanda di contributo al mantenimento a carico del solo resistente, nonché della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore.
All'udienza presidenziale del 10.5.2022 la ricorrente ha dichiarato, tra le altre cose, di lavorare come badante con un guadagno di circa 550 euro, e svolgere un secondo lavoro con una retribuzione di 500 euro mensili, per complessivi € 1.050,00 mensili;
che la figlia era iscritta all'Università e Per_1 lavorava per 4 ore come apprendista in un'agenzia di assicurazioni, con contratto in scadenza e possibilità di rinnovo per sei mesi, con una retribuzione di € 500 al mese, utilizzata per pagare le tasse universitarie;
che dal momento dell'allontanamento del marito nel giugno 2018, lo stesso non aveva più contribuito al mantenimento delle figlie, salvo versamenti saltuari di € 300,00 sul conto postale della figlia maggiore;
di essere gravata da un mutuo di € 342,00 per l'acquisto dell'abitazione; che la figlia minore vedeva il padre quasi tutte le domeniche solo se accompagnata dalla sorella. Per_2 Il resistente ha dichiarato tra l'altro di essersi separato di fatto dalla moglie a seguito dell'ordine di allontanamento del 2019, di lavorare come camionista con un guadagno di circa € 1.750,00 mensili, di aver fatto versamenti saltuari di € 300 per il mantenimento delle figlie, interrotti dopo aver subito un pignoramento per il mancato pagamento dell'affitto intestato a lui, non corrisposto dalla moglie dopo il suo allontanamento dalla casa familiare.
All'esito, la causa è stata rinviata per l'audizione della figlia minore , che all'udienza Persona_2 del 7.6.2022 ha riferito, tra le altre cose, di frequentare il padre solo in presenza della sorella maggiore e di non avere piacere ad andare a casa dello stesso a causa di condizioni igieniche non ottimali.
Con ordinanza del 20.6.2022, in via provvisoria, preso atto della corretta introduzione del giudizio di divorzio, senza il preventivo esperimento del procedimento di separazione, in applicazione della legge rumena, è stato disposto l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla Persona_2 madre con collocazione presso di lei;
è stato regolamentato il diritto di visita del padre, solo con la concorde volontà della figlia minore e con la presenza dell'altra figlia per un Persona_1 pomeriggio ogni settimana;
è stato disposto contributo paterno di mantenimento di complessivi € 550,00 (€ 250 per ed € 300 per ) da versare alla madre, oltre al 50% Persona_1 Persona_2 delle spese straordinarie.
A seguito di istanza ex art. 156 co. 6 c.c., con cui parte ricorrente ha chiesto il versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del datore di lavoro, a fronte dell'inadempimento del resistente, si è aperto il procedimento incidentale n. RG 684-1/2023, concluso con provvedimento del 18.11.2022 con cui è stato disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Sono state rigettate, nel procedimento principale, con valutazione che si conferma, le richieste di prove orali articolate da parte resistente in quanto relative a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su valutazioni non demandabili a testi o del tutto superflue alla luce delle argomentazioni difensive della controparte.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio. Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale. Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_4 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003). Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia (fissando in Città di Castello la casa coniugale) e che la moglie vive ancora a Città di Castello, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello della residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda. Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge rumena, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010 lettera c) ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.» L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo. Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a) dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati di fatto, e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b) essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (ossia dalla separazione di fatto risalente, secondo le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale, al mese di giugno 2018, e comunque al 2019, a seguito dell'emissione del decreto del 29.5.2019 con cui veniva ordinato al resistente di allontanarsi dall'abitazione familiare, come peraltro confermato da quest'ultimo). Può invece farsi utilizzo del criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che entrambi i coniugi hanno cittadinanza rumena, sicché è la legge della cittadinanza comune che dovrà essere applicata al caso di specie.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 373, comma I, lett. c) del codice civile rumeno il divorzio può avvenire su richiesta di uno dei coniugi, dopo la separazione di fatto protrattasi per almeno 2 anni. Nel caso di specie, come detto la separazione di fatto dei coniugi è risalente quantomeno al 2019 e da allora non risulta esservi più stata comunanza di vita. In effetti la durata della separazione e il tenore delle difese di entrambe le parti rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis. Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 373 comma I lett. c) del codice civile rumeno.
3. Venendo alle questioni accessorie, va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione italiana anche con riguardo alla domanda di affidamento della figlia minore, atteso che è abitualmente residente in [...]di Castello, presso la casa materna (cfr. art. 8 regolamento n. 2201/2003, cd. Bruxelles II bis). Secondo il disposto dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, siffatta domanda è regolata dalla legge italiana, quale lex fori.
Nel merito, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_2 sostenendo che il padre avrebbe tenuto un comportamento di sostanziale abbandono morale e materiale verso la medesima, omettendo, altresì, ogni forma di contribuzione al suo mantenimento. In via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593). Nel caso in esame, la mancanza di un rapporto continuativo tra il resistente e la figlia minore e l'omesso versamento di qualsivoglia forma di contributo al mantenimento da parte del padre costituiscono condotte di palese violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e tali da costituire situazione di pregiudizio per la minore. Le emergenze processuali evidenziano infatti il totale disinteresse morale ed economico del padre nei confronti delle figlie. La criticità dei rapporti tra il resistente e la figlia minore già emersa in occasione Persona_2 dell'audizione di quest'ultima all'udienza del 7.6.2022 (ove la stessa dichiarava che “Non mi piace molto andare a casa di papà, le condizioni igieniche non sono buone. […] La situazione adesso è molto più pacifica e io mi sento più tranquilla. C'è stato un momento in cui ero preoccupata, circa tre anni fa. […] Io vado da mio padre solo se c'è mia sorella, non voglio andare da sola”; cfr. verbale ud. 7.6.2022), si è poi acutizzata nel corso del giudizio, tanto che la ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni del 9.6.2025 ha rappresentato che “[…] dall'udienza presidenziale del 10.05.2022 ad oggi il sig. non ha più visto le due figlie e da ben due anni Controparte_1 pare abbia lasciato l'Italia, non versando più alcuna somma a titolo di mantenimento delle stesse, venendo meno ancora una volta all'adempimento dei propri obblighi di assistenza morale e materiale”. Dagli atti del giudizio, quindi, risulta evidente il progressivo deterioramento dei rapporti padre-figlia, ad oggi inesistenti. Non si può tacere inoltre che l'assenza del padre si sia manifestata costantemente anche dal punto di vista economico, sin dalla separazione di fatto tra i coniugi, limitandosi a versare un assegno di mantenimento di € 300,00 in loro favore soltanto in modo saltuario sul conto postale della figlia maggiore;
per poi accentuarsi nel corso del giudizio, interrompendo i versamenti disposti a proprio carico con l'ordinanza presidenziale, tanto costringere la moglie a chiedere a questo Tribunale disporsi il versamento diretto da parte del datore di lavoro BAXTRAS S.r.l., nonché a presentare denuncia querela in data 27.09.2022 nei confronti del coniuge per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (cfr. all. 1 prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.); fino poi a peggiorare definitivamente, rendendosi da ultimo del tutto irreperibile, come riferito dalla ricorrente (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 9.6.2025), e come peraltro confermato dal proprio legale di fiducia costretta a rinunciare al mandato difensivo (atto di rinuncia al mandato del 20.5.2024). Appare dunque giustificata l'adozione del regime di affidamento esclusivo alla madre con collocamento residenziale presso la stessa. Il sostanziale disinteresse del padre, progressivamente trasformatosi nella totale assenza dalla vita della figlia (che sembrerebbe non vedere il padre da oltre tre anni, come riferito dalla ricorrente), giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore, fermo restando il potere di vigilanza del genitore non affidatario.
Per quanto riguarda i rapporti di visita e frequentazione tra il padre e la minore, tenendo conto dell'età di quest'ultima (16 anni), appare opportuno prevedere che, in caso di ripresa dei contatti, il padre possa vedere ed incontrare la minore, previo consenso della stessa, esclusivamente in presenza della sorella maggiore e secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa. Persona_1
4. Anche la domanda di mantenimento delle figlie rientra nella giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 4/2009 che, in materia di «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», radica la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare la parte convenuta. Per l'individuazione della legge applicabile deve farsi riferimento al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, il quale detta il criterio della residenza abituale del creditore. Nel caso di specie va dunque applicata la legge italiana, avendo la ricorrente residenza in Italia. Nel merito, in via generale si ricorda che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
[...]
, si ricorda che l'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della Per_1 maggiore età ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023). Nel caso in esame, pur dovendosi stigmatizzare la condotta del resistente che, negli anni, ha del tutto pretermesso di provvedere al versamento di quanto dovuto in favore delle figlie, non può non rilevarsi che la ricorrente abbia del tutto omesso di fornire prova del regolare corso di studi seguito dalla figlia limitandosi a dichiarare in fase presidenziale la mera “frequentazione Persona_1 dell'Università” da parte della ragazza, senza neppure specificare nè la facoltà né l'anno di frequentazione. L'unica documentazione da cui si potrebbe evincere lo status di “studente universitario” della ragazza è rappresentata dalle attestazioni ISEE prodotte dalla ricorrente in relazione agli anni 2022, 2023 e 2025 (cfr. docc.
1-4 allegati alle note scritte del 9.6.2025), che tuttavia non appaiono sufficienti per attestare l'impegno dalla stessa profuso per il conseguimento della laurea, il superamento di un congruo numero di esami o, comunque, la serietà dell'impegno meramente dichiarato. Inoltre, con riguardo alla condizione lavorativa della medesima -che secondo quanto dichiarato dalla madre in fase presidenziale, era assunta come apprendista presso un'agenzia assicurativa, per 4 ore al giorno, con contratto a tempo determinato in scadenza a giugno 2022, e possibilità di rinnovo per sei mesi, da cui percepiva una retribuzione di € 500,00-, in assenza di documentazione e ulteriori allegazioni, essendo decorso ormai un tempo sufficiente dalla celebrazione dell'udienza presidenziale (tre anni), può ragionevolmente presumersi che il relativo contratto sia stato poi rinnovato e che la stessa abbia poi continuato a lavorare presso l'agenzia, rendendosi quindi idonea al lavoro. La ricorrente, peraltro, anche sotto tale aspetto, ha omesso di produrre la relativa documentazione contrattuale attestante l'effettiva retribuzione percepita dalla figlia, con conseguente impossibilità di stabilire se sia o meno sufficiente a garantirne l'indipendenza economica. In assenza di qualsivoglia allegazione, tenendo conto dell'età raggiunta dalla ragazza (25 anni) deve ritenersi che la stessa sia ormai in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di sostentamento e che, pertanto, non è più dovuto, a far data dalla pubblicazione della sentenza (dovendo confermarsi per il passato quanto disposto in sede presidenziale), il contributo di mantenimento a carico del padre.
Deve invece confermarsi il contributo paterno di mantenimento in favore della figlia Persona_2 ancora minorenne. Per quanto riguarda la relativa quantificazione, nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa che delle esigenze di cura ed assistenza materiale della figlia si occupa attualmente la madre in maniera esclusiva. La ricorrente, infatti, ha riferito che dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie, fatta eccezione per versamenti saltuari, fino a rendersi totalmente inadempiente e irreperibile, come sopra esposto. Dal punto di vista reddituale, la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavoro come badante con un guadagno di circa 550 euro, e svolgere un secondo lavoro con una retribuzione di 500 euro mensili, per complessivi € 1.050,00 mensili, nonché di essere gravata da ratei di mutuo di € 342,00 per l'acquisto dell'abitazione ove vive con le figlie;
mentre il resistente in fase presidenziale ha dichiarato di lavorare come camionista con un guadagno di circa € 1.750,00 mensili, omettendo tuttavia di produrre documentazione reddituale aggiornata, ed eludendo peraltro l'invito del giudice esplicitato in occasione dell'udienza dell'11.6.2023. Ad oggi, non è noto se lo stesso abbia o meno continuato a lavorare presso l'azienda Baxtras srl, tanto che da comunicazione pec, inviata il 14.9.2023 dall'azienda suddetta al legale di fiducia del resistente Avv. Bazzucchi, risulterebbe l'impossibilità dell'azienda stessa di mettersi in contatto con il lavoratore (cfr. doc. 1 depositato da parte resistente il 15.9.2023). Si ritiene, alla luce di tali elementi, che sia congruo quantificare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia in euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
5. Le spese di lite, in ragione della parziale, reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in RO (ROia) tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 (ROia) il 28.06.1976, iscritto al nr. 125159, Serie CB, anno 1998, del Comune di RO (ROia).
2) AFFIDA la minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_5 con collocamento residenziale presso la stessa ed attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte di maggior rilevanza per la vita della minore.
3) DISPONE che, in caso di ripresa dei contatti, il padre possa vedere ed incontrare la minore, previo consenso della stessa, esclusivamente in presenza della sorella maggiore e Persona_1 secondo tempi e modalità da concordarsi con la stessa.
4) PONE a carico di contributo di mantenimento per la figlia Controparte_1 Per_2 di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il
[...] 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”. 5) RIGETTA la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Persona_1 maggiorenne convivente con la madre per raggiunta condizione di autosufficienza economica con effetti a far data dalla pubblicazione della sentenza confermando per il passato quanto disposto in sede presidenziale.
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia,8.10.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio