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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2265/2024, promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura speciale in calce alla citazione dall'avv. Francesco Lorusso,
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Lucio
Ghia come da mandato in atti
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto di pagamento.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza odierna dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 22.4.2024
conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(d'innanzi anche “ ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed
1 eccezione e previa sospensione, accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il precetto opposto per i motivi dianzi rappresentati;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio da riconoscere al presente procuratore, dichiaratosi antistatario”
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva: I)
Violazione di legge: art. 83 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva e processuale, inefficacia ed illegittimità del precetto;
II) Illegittimità, nullità, invalidità del precetto nonché della sua notificazione;
III) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 comma 2 c.p.c. Nullità ed illegittimità della notifica della sentenza e successivamente del precetto;
IV) Nullità, irritualità, inesistenza ed illegittimità del precetto gravato. Violazione di legge: artt. 148 c.p.c. e 160
c.p.c.; V) Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione. Nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; VI)
Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione.
Nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; VII) Illegittimità, inefficacia, invalidità e nullità della intimazione di pagamento. Irritualità della notifica. Nullità delle notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
VIII) Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione. Difetto di allegazione del titolo esecutivo. Violazione di legge: art. 475 c.p.c..; IX) Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione. Difetto di allegazione della dichiarazione ex art. 137 cpc;
X) Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione. Unep Corte di Appello di Roma territorialmente incompetente;
XI) Sull'indeterminatezza delle somme dovute. Non debenza delle spese. Inefficacia ed illegittimità del precetto;
XII)
Illegittimità ed inefficacia del precetto Omessa applicazione di ritenuta di acconto. Violazione art. 25 D.P.R. 600 del 1973; XIII) Illegittimità ed
2 inefficacia del precetto. Illegittima applicazione dell'Iva. Non debenza di
Iva; XIV) Errato conteggio degli interessi in precetto.
Si costituiva in giudizio la per impugnare e contestare la fondatezza in fatto e diritto della opposizione avanzata e chiederne il rigetto.
Con ordinanza del ordinanza del 22 luglio 2024 il Giudice ha statuito:
“rilevato che la opposizione proposta non appare riposare sui necessari requisiti del fumus e del periculum;
in particolare le censure in ordine al contenuto “obbligatorio” dell'atto di precetto non sono riscontrabili in quello opposto, rilevato che non può ritenersi costituire requisito formale a pena di nullità, oltre che la indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche il procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, che avrebbero dovuto smentirsi puntualmente;
analogamente quanto alle irregolarità nella notificazione dell'atto di precetto, le stesse risultano formulate in termini estremamente generici e non su riscontri documentali;
l'assenza del requisito del fumus esonera il
Magistrato dalla verifica di quell'altro requisito del periculum posto che entrambe quelli contestualmente e non alternativamente debbono concorrere”, rigettando la richiesta di sospensione della esecutorietà del precetto.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della sola produzione documentale rassegnata dalle parti, veniva disposto che le parti precisassero le rispettive conclusioni ed inde la discussione orale.
Le ragioni della opposizione proposta sono risultate infondate per cui la stessa non può essere accolta.
Quanto al dedotto difetto di legittimazione attiva e processuale della
Banca, lo stesso risulta formulato in maniera incomprensibile poiché non
è precisato se il riferimento sia alla controparte od al difensore costituito.
In ogni caso la Banca agisce in via esecutiva in forza della sentenza n.
465/2023 pubblicata in data 08/11/2023, nel procedimento R.G. n.
323/2021, Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto;
mentre il
3 procuratore giudiziale risulta aver idonea procura generale alle liti, giusta quella depositata nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce e ribadita nel fascicolo dell'esecuzione.
Le obiezioni rubricate dall'opponente con i numeri da II a X attengono il procedimento notificatorio del precetto e della sentenza e possono essere decisi congiuntamente. Dall'originale prodotto dalla risulta che congiuntamente alla notifica del precetto il creditore avesse provveduto anche alla notifica della sentenza n. 465/2023 pubblicata in data
08/11/2023. Il documento esibito dalla risulta completo in ogni sua parte a differenza di quello prodotto dall'opponente laddove appaiono incoerenti i timbri di congiunzione, tanto che appaiono mancare le pagine unite da quel timbro. Quanto al procedimento notificatorio, ancora una volta, l'originale prodotto da completo delle cartoline di ritorno e del cad, dimostra la assoluta regolarità del procedimento notificatorio. L'atto risulta ricevuto dall'opponente il quale non solo non ha comprovato i propri assunti ma ha neppure giustificato il pregiudizio che gli sarebbe derivato da quelle omissioni (ove documentalmente confermate).
Risultano corrette le indicazioni del destinatario del plico raccomandato contenente l'atto a notificarsi oltre che l'indirizzo; la circostanza che l'opponente abbia ritirato il plico entro la scadenza dei dieci giorni per il perfezionamento della notifica a sensi dell'art. 140 (nella vicenda che occupa, data la temporanea irreperibilità) è argomento che autorizza a presumente che abbia avuto personalmente contezza del deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale dove è andato a ritirarlo.
Nei successivi capi contraddistinti dai nn. da XI a XIV il denunzia Pt_1 la presenza di vizi del contenuto dell'atto di precetto, la cui formulazione risulta estremamente generica, e non controfattuale. Peraltro nessuna di quelle obiezioni assurge a motivo di nullità del precetto siccome espressamente indicato al II comma dell'art. 480 c.p.c., né risulta omessa la indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, la
4 descrizione sommaria dei beni oggetto dell'esecuzione, nonché la sottoscrizione a norma dell'art. 125 c.p.c . Oltre al precetto generale di determinatezza e determinabilità delle ragioni di opposizione, mette conto rilevare che la deduzione dell'errore non esonera l'opponente dalla dimostrazione controfattuale del calcolo altrimenti esatto. Parimenti per quel che concerne la “ritenuta di acconto”, che non può essere detratta dall'importo complessivamente precettato poiché, di fatto, questo non è stato ancora corrisposto dal debitore (la detrazione della ritenuta d'acconto è onere del “sostituto d'imposta” , ossia che dovrà operarla in percentuale sul compenso a titolo di tassazione IRPEF sicchè in ogni caso il compenso deve essere comunque corrisposto dal debitore per intero). Il debito per IVA è previsto nel titolo esecutivo e non si comprende a cosa si riferisce iol debitore alludendo al regime forfettario e la ragione per la quale lo riferisca al regime fiscale del procuratore della intimante.
E' dunque di tutta evidente che l'opposizione proposta dal per la Pt_1 sua estrema genericità, al limite della indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto di ogni singola obiezione, e la poco attendibile produzione documentale offerta, non possa essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della ridotta attività processuale svolta, possono liquidarsi nella misura di €4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
5 1)Rigetta la opposizione proposta da al precetto notificato Parte_1 il 22 aprile 2024;
2)Condanna , a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del
[...] presente procedimento che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 6 novembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott. Leonardo Macchitella
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