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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro in persona del giudice, dott.
FR UC, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7790/2024 RG avente ad
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 nato in [...] il Parte 1 '
30/12/1978, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di delega rilasciata e depositata agli atti del giudizio RGL n. 28/2024 avanti al Tribunale di Piacenza, e depositata agli atti del presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Laura Mazza e dall'avv. Laura
Ruscio entrambe del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Piacenza, Via Mazzini, 30/32
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte 1 rapp. e dif. dall' Avv. DELLA CORTE GIOVANNI, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MAURO LEONE n. 59, POMIGLIANO D'ARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 11/12/2024, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del tribunale di Piacenza, il ricorrente, premesso di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte 1 con contratto a tempo determinato full time con inquadramento quale operaio qualificato, 3. livello super del C.C.N.L. Trasporto Merci, e di essere stato distaccato, contestualmente all'assunzione, presso l' Parte 2
[...], che in data 01/05/2023 il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, invariate le ulteriori caratteristiche del medesimo, deduceva che con lettera raccomandata datata 12/06/2023, ricevuta dal lavoratore il 22/06 successivo ed avente ad oggetto “licenziamento per motivo soggettivo", Controparte_1 gli comunicava quanto segue: con la 66 la presente intendiamo comunicarLe in via ufficiale l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro instauratosi in data 01/04/2023 con effetto immediato e per giusta causa. Tale decisione è stata presa in seguito alle ripetute lettere di contestazione che le sono state inviate ed alle quali non è seguita risposta;
pertanto, è impossibile continuare il rapporto di lavoro. Il licenziamento ha effetto immediato a partire dalla data odierna.".
Ciò premesso eccepiva l'illegittimità del licenziamento per non avere mai ricevuto le lettere di contestazione disciplinare, né provenienti dal formale datore di lavoro, né dall'azienda presso la quale era stato distaccato, in ogni caso la nullità per insussistenza del fatto materiale e per sproporzione della sanzione rispetto alla presunta condotta addebitatagli.
Concludeva nei seguenti termini:
"a) previo ogni accertamento e declaratoria del caso e/o di legge, anche solo in via incidentale, dell'applicabilità al caso di specie del regime di tutela reale, ex D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare la nullità e/o la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente per insussistenza del fatto contestato.
- Per l'effetto, dato atto, per quanto occorrere possa, della formale offerta, da parte dell'attuale ricorrente, della prestazione di attività lavorativa, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, non inferiore a 12 mensilità (= euro
21.484,44 lorde), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
b) in via di subordine, qualora l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che non sussistano gli estremi per la pronuncia dell'insussistenza del fatto contestato, previo ogni accertamento e declaratoria del caso e/o di legge, dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per violazione del procedimento discplinare. ex art. 7 L. 3003/1970, e/o la illegittimità del licenziamento per difetto del contraddittorio e conseguente lesione del diritto di difesa, dichiarando, pertanto, estinto il rapporto di lavoro di cui trattasi con effetto dalla data del licenziamento e dichiarando altresì, per il lavoratore, il diritto alla cd. tutela indennitaria forte, condannare il datore di lavoro alla corresponsione, ai sensi dell'art. comma 1 d. lgs. 23/2015, ad un indennizzo quantificato tra le 6 e le 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
c) in via di ulteriore subordine, dichiarare illegittimo il licenziamento disciplinare intimato, mancando i presupposti della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo, dichiarando, pertanto, estinto il rapporto di lavoro di cui trattasi con effetto dalla data del licenziamento, con condanna della
Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di un'indennità di importo non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero euro 24.699,60 lorde, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme accertande come dovute, con rifusione di spese e competenze, oltre ad IVA e CPA come per legge;
con sentenza esecutiva".
Si costituiva la Controparte 2 rappresentando che il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro di durata di circa 2 mesi e mezzo, aveva ricevuto ben 4 contestazioni disciplinari in soli 12 giorni, tutte consegnate a mano e firmate per ricevuta. In particolare, il giorno 31.05.2023 il ricorrente riceveva la prima contestazione disciplinare, avente ad oggetto una condotta del 29.05.2023 allorquando lo stesso avrebbe dovuto scaricare della merce a Torino ed invece, senza avvisare nessuno, era andato a Milano, arrecando un ritardo coi trasporti, percorrendo chilometri in più, di conseguenza consumando più gasolio;
in data 05.06.2023, il lavoratore riceveva una contestazione disciplinare per mancato rispetto delle disposizioni aziendali in particolare quanto all'uso dei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche); in data 08.06.2023, il lavoratore riceveva una terza contestazione disciplinare perché il giorno 06.06.2023 aveva invertito la consegna delle pedane, creando seri danni nei rapporti con i clienti, dovendo riprogrammare lo scambio dei pallet;
in data 09.06.2023, infine, il lavoratore riceveva una ulteriore contestazione disciplinare perché lo stesso giorno causava volontariamente danni al transpallet a lui affidato. In relazione a nessuna di tali contestazioni il ricorrente aveva fornito giustificazioni alla società, per cui in data 22.06.2023 la stessa gli inviava lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Argomentava quindi la resistente in ordine alla legittimità di tale licenziamento che era stato comminato all'esito di un procedimento disciplinare che aveva visto il lavoratore commettere ben 4 diverse condotte ritenute disciplinarmente rilevanti, senza che neppure lo stesso fornisse giustificazioni, e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso. Tentata la conciliazione, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione.
Va in limine esaminato il profilo di doglianza rappresentato dalla violazione del procedimento disciplinare per omessa notifica alla parte della contestazione, rispetto al quale è preliminare la soluzione della questione relativa alla genuinità o meno delle firme apposte in calce alle lettere di contestazione che sarebbero state consegnate a mani, atteso che parte ricorrente le ha formalmente disconosciute e che parte resistente ha dichiarato di volersene valere.
Osserva a tal proposito il GL come non possa ritenersi accertata l'autenticità delle firme apposte in calce alle lettere di contestazione disciplinare (sub 3, 4, 5 e 6 di parte res.) atteso che parte resistente su cui incombeva il relativo onere (cfr. Cass.
1282/2003) ha omesso di assolvervi (basti pensare che il difensore della società, pur a seguito del rinvio all'uopo concesso dal giudice, non ha offerto alcuna scrittura di comparazione a tali fini); peraltro, va rilevato che dalla comparazione tra le firme apposte dal lavoratore in calce ad altri documenti versati in atti ed allo stesso verosimilmente riconducibili (ci si riferisce in particolare alla procura alle liti, alla lettera di distacco versata in atti della società e alla raccomandata con cui il ricorrente impugnava il licenziamento stragiudizialmente) e quelle apposte in calce alle lettere di contestazione emerge una lampante difformità. Ne discende che, in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio già richiamata, va affermata l'inutilizzabilità di tali documenti e la conseguente fondatezza della doglianza di parte ricorrente relativa alla violazione del procedimento di cui all'art. 7 St. lav. per mancata prova della notifica alla parte della preventiva contestazione disciplinare.
Va a questo punto rilevato come l'accoglimento della doglianza di tipo procedimentale che precede non esime dalla valutazione delle censure di merito (insussistenza del fatto ascritto al lavoratore), atteso che se accolte le stesse darebbero diritto ad una forma di tutela più intensa per il lavoratore. Ebbene, ritiene il giudicante che, analogamente a quanto accade nel caso di licenziamento privo di motivazione (ipotesi nella quale quando il datore di lavoro in sede di costituzione abbia integrato la motivazione e spiegato le ragioni del licenziamento il lavoratore ha l'onere di integrare le proprie difese contestando i fatti storici), anche nel caso di specie a seguito della costituzione della società convenuta con specifica deduzione in memoria difensiva delle condotte materiali ascritte al ricorrente e rese oggetto delle contestazioni disciplinari (per quanto detto da ritenersi mai ricevute) quest'ultimo, se avesse voluto ottenere l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa, avrebbe dovuto integrare le proprie difese e contestare in maniera specifica i fatti storici, cosa che non appare avere fatto essendosi limitato a una generica contestazione della sussistenza dei fatti stessi.
Per tale ragione si è ritenuta irrilevante la prova sulle circostanze fattuali non specificamente contestate dalla parte anche a seguito della costituzione del datore di lavoro.
In conclusione, la domanda deve essere accolta sotto il profilo del difetto della contestazione disciplinare, ipotesi per la quale, trattandosi di lavoratore assunto dopo il 2015, a norma dell'art. 4 D.lvo 23/2015, è prevista la estinzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento ed il pagamento di una indennità parametrata tra 2 e 12 mensilità dimezzata per le imprese che non hanno il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 L. 300/70 (requisito nel caso di specie sussistente) e salvo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 150 del 2020 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 là dove fissava l'ammontare dell'indennità in un importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Nel caso di specie, in considerazione, da un lato, della esiguissima anzianità del lavoratore e, dall'altro, delle dimensioni dell'impresa (cfr. visura camerale da cui risultavano ben 75 addetti al 30.6.2023), la stessa va condannata al pagamento di un'indennità pari a 1,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori come in motivazione. Le spese di lite sono compensate stante l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata e comunque per un importo corrispondente a quello proposto dal Gl a titolo di conciliazione all'udienza del 27-5-2025 (euro 3.000,00 omnia) rifiutato dalla parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, dichiara risolto il rapporto e condanna la società al pagamento in favore di di un'indennità pari a 1,5 Parte 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 11/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa FR UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro in persona del giudice, dott.
FR UC, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7790/2024 RG avente ad
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 nato in [...] il Parte 1 '
30/12/1978, residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di delega rilasciata e depositata agli atti del giudizio RGL n. 28/2024 avanti al Tribunale di Piacenza, e depositata agli atti del presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv. Laura Mazza e dall'avv. Laura
Ruscio entrambe del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Piacenza, Via Mazzini, 30/32
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte 1 rapp. e dif. dall' Avv. DELLA CORTE GIOVANNI, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MAURO LEONE n. 59, POMIGLIANO D'ARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 11/12/2024, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del tribunale di Piacenza, il ricorrente, premesso di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte 1 con contratto a tempo determinato full time con inquadramento quale operaio qualificato, 3. livello super del C.C.N.L. Trasporto Merci, e di essere stato distaccato, contestualmente all'assunzione, presso l' Parte 2
[...], che in data 01/05/2023 il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, invariate le ulteriori caratteristiche del medesimo, deduceva che con lettera raccomandata datata 12/06/2023, ricevuta dal lavoratore il 22/06 successivo ed avente ad oggetto “licenziamento per motivo soggettivo", Controparte_1 gli comunicava quanto segue: con la 66 la presente intendiamo comunicarLe in via ufficiale l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro instauratosi in data 01/04/2023 con effetto immediato e per giusta causa. Tale decisione è stata presa in seguito alle ripetute lettere di contestazione che le sono state inviate ed alle quali non è seguita risposta;
pertanto, è impossibile continuare il rapporto di lavoro. Il licenziamento ha effetto immediato a partire dalla data odierna.".
Ciò premesso eccepiva l'illegittimità del licenziamento per non avere mai ricevuto le lettere di contestazione disciplinare, né provenienti dal formale datore di lavoro, né dall'azienda presso la quale era stato distaccato, in ogni caso la nullità per insussistenza del fatto materiale e per sproporzione della sanzione rispetto alla presunta condotta addebitatagli.
Concludeva nei seguenti termini:
"a) previo ogni accertamento e declaratoria del caso e/o di legge, anche solo in via incidentale, dell'applicabilità al caso di specie del regime di tutela reale, ex D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare la nullità e/o la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente per insussistenza del fatto contestato.
- Per l'effetto, dato atto, per quanto occorrere possa, della formale offerta, da parte dell'attuale ricorrente, della prestazione di attività lavorativa, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, non inferiore a 12 mensilità (= euro
21.484,44 lorde), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
b) in via di subordine, qualora l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che non sussistano gli estremi per la pronuncia dell'insussistenza del fatto contestato, previo ogni accertamento e declaratoria del caso e/o di legge, dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per violazione del procedimento discplinare. ex art. 7 L. 3003/1970, e/o la illegittimità del licenziamento per difetto del contraddittorio e conseguente lesione del diritto di difesa, dichiarando, pertanto, estinto il rapporto di lavoro di cui trattasi con effetto dalla data del licenziamento e dichiarando altresì, per il lavoratore, il diritto alla cd. tutela indennitaria forte, condannare il datore di lavoro alla corresponsione, ai sensi dell'art. comma 1 d. lgs. 23/2015, ad un indennizzo quantificato tra le 6 e le 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
c) in via di ulteriore subordine, dichiarare illegittimo il licenziamento disciplinare intimato, mancando i presupposti della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo, dichiarando, pertanto, estinto il rapporto di lavoro di cui trattasi con effetto dalla data del licenziamento, con condanna della
Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di un'indennità di importo non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero euro 24.699,60 lorde, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme accertande come dovute, con rifusione di spese e competenze, oltre ad IVA e CPA come per legge;
con sentenza esecutiva".
Si costituiva la Controparte 2 rappresentando che il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro di durata di circa 2 mesi e mezzo, aveva ricevuto ben 4 contestazioni disciplinari in soli 12 giorni, tutte consegnate a mano e firmate per ricevuta. In particolare, il giorno 31.05.2023 il ricorrente riceveva la prima contestazione disciplinare, avente ad oggetto una condotta del 29.05.2023 allorquando lo stesso avrebbe dovuto scaricare della merce a Torino ed invece, senza avvisare nessuno, era andato a Milano, arrecando un ritardo coi trasporti, percorrendo chilometri in più, di conseguenza consumando più gasolio;
in data 05.06.2023, il lavoratore riceveva una contestazione disciplinare per mancato rispetto delle disposizioni aziendali in particolare quanto all'uso dei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche); in data 08.06.2023, il lavoratore riceveva una terza contestazione disciplinare perché il giorno 06.06.2023 aveva invertito la consegna delle pedane, creando seri danni nei rapporti con i clienti, dovendo riprogrammare lo scambio dei pallet;
in data 09.06.2023, infine, il lavoratore riceveva una ulteriore contestazione disciplinare perché lo stesso giorno causava volontariamente danni al transpallet a lui affidato. In relazione a nessuna di tali contestazioni il ricorrente aveva fornito giustificazioni alla società, per cui in data 22.06.2023 la stessa gli inviava lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Argomentava quindi la resistente in ordine alla legittimità di tale licenziamento che era stato comminato all'esito di un procedimento disciplinare che aveva visto il lavoratore commettere ben 4 diverse condotte ritenute disciplinarmente rilevanti, senza che neppure lo stesso fornisse giustificazioni, e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso. Tentata la conciliazione, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione.
Va in limine esaminato il profilo di doglianza rappresentato dalla violazione del procedimento disciplinare per omessa notifica alla parte della contestazione, rispetto al quale è preliminare la soluzione della questione relativa alla genuinità o meno delle firme apposte in calce alle lettere di contestazione che sarebbero state consegnate a mani, atteso che parte ricorrente le ha formalmente disconosciute e che parte resistente ha dichiarato di volersene valere.
Osserva a tal proposito il GL come non possa ritenersi accertata l'autenticità delle firme apposte in calce alle lettere di contestazione disciplinare (sub 3, 4, 5 e 6 di parte res.) atteso che parte resistente su cui incombeva il relativo onere (cfr. Cass.
1282/2003) ha omesso di assolvervi (basti pensare che il difensore della società, pur a seguito del rinvio all'uopo concesso dal giudice, non ha offerto alcuna scrittura di comparazione a tali fini); peraltro, va rilevato che dalla comparazione tra le firme apposte dal lavoratore in calce ad altri documenti versati in atti ed allo stesso verosimilmente riconducibili (ci si riferisce in particolare alla procura alle liti, alla lettera di distacco versata in atti della società e alla raccomandata con cui il ricorrente impugnava il licenziamento stragiudizialmente) e quelle apposte in calce alle lettere di contestazione emerge una lampante difformità. Ne discende che, in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio già richiamata, va affermata l'inutilizzabilità di tali documenti e la conseguente fondatezza della doglianza di parte ricorrente relativa alla violazione del procedimento di cui all'art. 7 St. lav. per mancata prova della notifica alla parte della preventiva contestazione disciplinare.
Va a questo punto rilevato come l'accoglimento della doglianza di tipo procedimentale che precede non esime dalla valutazione delle censure di merito (insussistenza del fatto ascritto al lavoratore), atteso che se accolte le stesse darebbero diritto ad una forma di tutela più intensa per il lavoratore. Ebbene, ritiene il giudicante che, analogamente a quanto accade nel caso di licenziamento privo di motivazione (ipotesi nella quale quando il datore di lavoro in sede di costituzione abbia integrato la motivazione e spiegato le ragioni del licenziamento il lavoratore ha l'onere di integrare le proprie difese contestando i fatti storici), anche nel caso di specie a seguito della costituzione della società convenuta con specifica deduzione in memoria difensiva delle condotte materiali ascritte al ricorrente e rese oggetto delle contestazioni disciplinari (per quanto detto da ritenersi mai ricevute) quest'ultimo, se avesse voluto ottenere l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa, avrebbe dovuto integrare le proprie difese e contestare in maniera specifica i fatti storici, cosa che non appare avere fatto essendosi limitato a una generica contestazione della sussistenza dei fatti stessi.
Per tale ragione si è ritenuta irrilevante la prova sulle circostanze fattuali non specificamente contestate dalla parte anche a seguito della costituzione del datore di lavoro.
In conclusione, la domanda deve essere accolta sotto il profilo del difetto della contestazione disciplinare, ipotesi per la quale, trattandosi di lavoratore assunto dopo il 2015, a norma dell'art. 4 D.lvo 23/2015, è prevista la estinzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento ed il pagamento di una indennità parametrata tra 2 e 12 mensilità dimezzata per le imprese che non hanno il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 L. 300/70 (requisito nel caso di specie sussistente) e salvo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 150 del 2020 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 là dove fissava l'ammontare dell'indennità in un importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Nel caso di specie, in considerazione, da un lato, della esiguissima anzianità del lavoratore e, dall'altro, delle dimensioni dell'impresa (cfr. visura camerale da cui risultavano ben 75 addetti al 30.6.2023), la stessa va condannata al pagamento di un'indennità pari a 1,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori come in motivazione. Le spese di lite sono compensate stante l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata e comunque per un importo corrispondente a quello proposto dal Gl a titolo di conciliazione all'udienza del 27-5-2025 (euro 3.000,00 omnia) rifiutato dalla parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, dichiara risolto il rapporto e condanna la società al pagamento in favore di di un'indennità pari a 1,5 Parte 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 11/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa FR UC