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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 300/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI GIORGIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CARRANI ELISA ( BORGO REGALE N. 24 43100 PARMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 9 42100 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. BERTOLINI GIORGIO
APPELLANTE contro
(GIÀ (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
BOVESI MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 24 40026
IMOLApresso il difensore avv. BOVESI MASSIMILIANO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1776/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
28.07.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in poi anche solo ) proponeva opposizione avverso il Controparte_3 CP_3 decreto ingiuntivo n. 1037/2019, emesso in favore di (d'ora in avanti anche solo CP_1
), con il quale veniva condannata al pagamento € 47.275,00 oltre interessi, spese della CP_1 procedura, e accessori.
pagina 1 di 18 2. A fondamento dell'opposizione, esponeva che la fattura n. 184 del 2018, alla base del CP_3 credito azionato in monitorio, era stata emessa per prestazione di servizi effettuati sulla base di un contratto di subappalto intercorso tra le due società, in relazione al quale si sarebbe resa CP_1 gravemente inadempiente.
3. Nello specifico, deduceva che il contratto di subappalto prevedeva in capo a gli obblighi, CP_1 rimasti inadempiuti, di:
-mettere a disposizione le credenziali per l'accesso al sistema SAP-Tile;
-necessaria e puntuale partecipazione alle riunioni di microanalisi;
-redigere puntualmente i verbali di microanalisi a seguito delle riunioni relative al progetto in conformità a quanto concordato.
Chiedeva, pertanto, per quanto d'interesse, “- in via preliminare, di rigettare l'eventuale richiesta di di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1037/2019 del Tribunale di Bologna,
CP_1 essendo la opposizione, spiegata da basata su prove scritte e di pronta soluzione;
- in via CP_3 principale, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo n. 1037/2019 del Tribunale di Bologna in favore di e nei confronti di siccome emesso in assenza dei relativi presupposti e
CP_1 CP_3 comunque infondato;
- di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande e pretese tutte fatte valere da nei confronti di nel decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente,
CP_1 CP_3 rigettarle;
- di accertare e dichiarare che nulla era dovuto da a a qualunque CP_3 CP_1 titolo, ragione o causa;
- in ogni caso, anche in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il grave inadempimento di agli accordi contrattuali intercorsi con come dettagliatamente
CP_1 CP_3 descritto in narrativa, e di dichiarare risolto il contratto di subappalto intercorso tra e CP_3 per fatto e colpa di - per l'effetto, di dichiarare che nulla era dovuto da
CP_1 CP_1 CP_3
a a qualunque titolo, ragione o causa in forza del contratto di subappalto di cui in narrativa, e CP_1 che comunque non era dovuta a la somma di cui alla fattura n. 184/2018; - previa CP_1 dichiarazione che nessuna utilità era stata tratta da dalle attività svolte da in CP_3 CP_1 relazione al contratto di subappalto, o comunque previa determinazione del valore dell'attività effettivamente svolta da e di cui si sia giovata, di condannare a restituire CP_1 CP_3 CP_1
a ogni importo percepito sulla base del contratto di subappalto intercorso tra le parti e, CP_3 nello specifico, l'importo di cui alla fattura n. 120/2018 pari ad € 75.640,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condannare a tenere indenne e manlevare da ogni pretesa risarcitoria che CP_1 CP_3 dovesse essere avanzata nei suoi confronti da parte di CCI o di terzi in relazione ai fatti per cui è causa”.
pagina 2 di 18 4. Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando ogni eccezione e contestazione di CP_3
e chiedendo: “- in via pregiudiziale di merito, che venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, respingendo l'opposizione; - nel merito, che venissero respinte tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertata e dichiarata la sussistenza della obbligazione di cui è causa, di condannare in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, al pagamento a favore di della somma di € 47.275,00 per sorte capitale, CP_1 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02, calcolati dalla scadenza al saldo effettivo, nonché rivalutazione monetaria;
- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali condannare in persona del legale CP_3 CP_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di € 5.000,00 CP_1
o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
5. Con ordinanza dell'11 luglio 2019, a scioglimento della riserva, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c., e condizionava la concessione della provvisoria esecuzione al decreto al versamento di cauzione per € 55.000,00, in ossequio all'art. 648 ult. co. c.p.c., essendo stata offerta cauzione.
6. Con decreto del 31 ottobre 2019 il Giudice dichiarava avverata la condizione sospensiva della provvisoria esecuzione, stante il versamento della cauzione a mezzo fideiussione bancaria, e dichiarava, dunque, il decreto opposto provvisoriamente esecutivo.
7. Istruita la causa documentalmente, mediante espletamento di CTU e l'assunzione di prove testimoniali, il Giudice decideva come di seguito:
“1. ACCOGLIE la spiegata opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1037/2019, già provvisoriamente esecutivo.
3. ORDINA a agenzia 3 ed CP_4 CP_5 [...]
, di pagare, senza possibilità di porre eccezioni salva sospensione di questa Controparte_6 sentenza da parte della Ecc.ma Corte d'appello, la somma di euro 20.002,00 a Controparte_3 in relazione alla fideiussione 19/181/78669 del giorno 30 ottobre 2019. Pagamento dunque non dell'intero ammontare della cauzione ma della minore somma di euro 20.002,00.
4. DICHIARA la risoluzione ex art. 1453 e ss. c.c. del contratto di subappalto concluso tra
Controparte_3 CP_1
5. CONDANNA al pagamento a titolo di restituzione nei confronti di CP_1 CP_3 di € 75.640,00 oltre interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla
[...] notificazione della citazione fino al saldo.
6. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda attorea di essere tenuta manlevata da eventuali pretese di terzi, per carenza di attuale interesse ad agire.
pagina 3 di 18
7. CONDANNA al pagamento nei confronti di delle spese di lite CP_1 Controparte_3 quantificate in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al quindici per cento sulla cifra che immediatamente precede;
anticipazioni pari ad euro 406,50. Infine iva e c.p.a. come per legge sulle prime due voci (compensi e spese generali).
8. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di CP_1
9. CONDANNA la medesima a pagare alla parte opponente quanto la stessa CP_1 opponente abbia anticipato al signor consulente di ufficio.”
8. Prima di esporre le ragioni a fondamento della decisione, il Tribunale premetteva una sintetica ricostruzione dell'oggetto del contratto di subappalto concluso tra e che si CP_3 CP_1 riporta.
“ ha incaricato di realizzare una quota parte del sistema integrato di CP_3 CP_1 pianificazione di risorse aziendali (un software gestionale) chiamato ERP (Enterprise Resource
Planning), il quale avrebbe dovuto – attraverso una gestione integrata di dati – elaborare tutti i processi organizzativi rilevanti dell'azienda cliente finale (CCI) e unirli al fine di pianificare in modo funzionale tutta la produzione. La realizzazione di ERP costituiva, dunque, a sua volta, l'oggetto del contratto di appalto concluso tra l'appaltatore e la committente CCI (cfr. doc. 4 CP_3 opponente). Il coinvolgimento di fu dovuto alla vasta esperienza che quest'ultima aveva CP_1 maturato nel settore della ceramica industriale. In particolare, dunque, avrebbe apportato il CP_1 proprio contributo mettendo a disposizione il software S4Tile che avrebbe integrato il sistema SAP
S/4HANA con funzionalità specifiche relative all'industria della ceramica. Inoltre, la quota parte di
ERP assegnata a ricomprendeva l'implementazione delle seguenti aree funzionali del progetto CP_1
(cd. moduli applicativi SAP): PP Product Planning (pianificazione ed esecuzione della produzione);
(vendite, spedizioni, post vendita); Management (acquisti, Controparte_7 CP_8 magazzini, spedizioni); (qualità); (manutenzione Controparte_9 Controparte_10 impianti) e Gestione Agenti. La realizzazione del sistema ERP necessariamente passava attraverso
l'esecuzione di più fasi (preparazione, programmazione e realizzazione); gli asseriti inadempimenti di concernono solo la prima nonché la seconda fase, che avrebbe dovuto terminare con la CP_1 redazione del documento BBP (Business Blue Print)”.
9. Tanto premesso, il Tribunale procedeva all'esame degli inadempimenti dedotti dall'opponente in relazione alle fasi di lavoro sopra descritte, ritenendo infondati gli inadempimenti concernenti la mancata messa a disposizione delle credenziali per l'accesso al sistema SAP-Tile, da un lato, e la puntuale partecipazione alle riunioni di microanalisi primi, dall'altro.
10. Quanto all'inadempimento di rispetto all'obbligo di mettere a disposizione il sistema S/4 CP_1
Tile, il Tribunale rilevava che dai documenti contrattuali non emergeva nessun obbligo specifico di pagina 4 di 18 garantire l'utilizzo del software in via autonoma e mediante la condivisione delle credenziali di accesso a dovendosi ritenere sufficiente che mettesse a disposizione il CP_11 CP_1 software direttamente durante le riunioni di microanalisi mediante suoi operatori, come verificatosi.
11. Quanto al lamentato ritardo di alle riunioni di microanalisi, rilevava come tale circostanza CP_1 risultava provata per testi limitatamente ad un unico episodio, in cui il ritardo di 45 minuti era stato causato dal traffico autostradale;
osservava che, in assenza di pattuizione specifica sul punto, tale aspetto rilevava unicamente ai soli rapporti di cortesia e, dunque, non ai fini dell'inadempimento che, in ogni caso, non avrebbe superato il vaglio dell'art. 1455 cc.
12. Il Tribunale riteneva, invece, inadempiente, relativamente all'obbligo di redigere CP_1 tempestivamente i verbali di microanalisi, rilevando la non scarsa importanza del dedotto inadempimento.
Sul punto, il Tribunale osservava che il contratto di subappalto prevedeva, all'articolo 2, che CP_1 redigesse i verbali di microanalisi, e imponeva, tra l'altro, alle parti di rispettare obblighi e termini previsti dal contratto stesso, dai suoi allegati e dal contratto tra e CCI e i relativi allegati a CP_3 quest'ultimo, affinché venisse realizzato l'obiettivo finale, ossia la realizzazione della Quota Parte
Progetto di ERP.
Osservava, poi, che nell'ambito dell'esecuzione di questa elaborata attività erano stati emanati programmi e relativi tempi di lavoro al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato e, relativamente al termine di scadenza per l'elaborazione ed invio del verbale di microanalisi, rilevava come questo era stato fissato al giorno successivo a quello della riunione, così come si evinceva dall'allegato al verbale di kick off del 13.06.2018, nonché dal cronoprogramma del progetto, documenti dei quali CP_1 aveva avuto precisa contezza.
Riteneva pertanto che, sebbene non esplicitato nel contratto di subappalto, bensì all'interno della documentazione elaborata in corso di progetto, il limite temporale di un giorno successivo a quello della riunione era comunque vincolante per CP_1
A fondamento di tale conclusione il Tribunale evidenziava che il contratto di subappalto prevedeva l'obbligo per di rispettare la metodologia, l'organizzazione e la pianificazione del lavoro CP_1 stabilite da e CCI. Pertanto, anche le scansioni temporali ivi previste erano da ritenersi CP_3 oggetto di specifica obbligazione contrattuale. Ciò in quanto la rilevanza contrattuale di tali scansioni era da ricondursi all'ampia portata degli obiettivi e della laboriosità del progetto ERP, il quale si articolava in tre distinte fasi di lavoro, aveva previsto il coinvolgimento di soggetti diversi
( CCI) con l'esecuzione di diverse prestazioni. Dunque, solo laddove tali CP_3 CP_1 concertate prestazioni si fossero coordinate vicendevolmente si sarebbe potuto addivenire al successo dell'operazione economica e tecnica.
pagina 5 di 18 Osservava, ancora, il Tribunale che di tale ambizioso progetto, e delle suddette condizioni di lavoro di cui al contratto di subappalto, era perfettamente edotta e aveva comunque deciso di aderirvi, CP_1 considerata l'assenza di contestazioni in risposta alle mail di sollecito ricevute da e per essa CP_1 dal legale rappresentante, in cui tale regola veniva ricordata. Parte_1
Il Tribunale riteneva, in ogni caso, che tale scadenza doveva intendersi vincolante ed efficace per a seguito di accettazione per facta concludentia. Più precisamente, evidenziava che la CP_1 continua richiesta di di provvedere all'invio (tempestivo) dei verbali e il continuo CP_3 procrastinare di nella consegna, doveva essere interpretato nel senso di ritenere sussistente tra CP_1 le parti l'intesa che l'esecuzione della relativa prestazione avrebbe dovuto avvenire entro il giorno successivo alla riunione;
termine che però non era stato rispettato.
Il Tribunale disattendeva, poi, le censure sollevate dall'opposta in ordine alla imposizione unilaterale di siffatto termine di adempimento da parte di in considerazione delle argomentazioni CP_3 pocanzi esposte.
13. Respingeva altresì l'eccezione in ordine alla mancata doverosa fissazione da parte di di CP_3 un termine di adempimento ex art. 1662 c.c., poiché trattavasi di una mera facoltà.
L'inadempimento rilevato è stato ritenuto dal Tribunale imputabile a valorizzando la CP_1 circostanza che era stata la stessa a segnalare che la principale causa dei suoi ritardi era dovuta CP_1
a una sottostima iniziale dello sforzo richiesto dalla metodologia, trasferito da ad inizio CP_3 lavori: situazione ulteriormente aggravatasi a seguito di una pianificazione particolarmente serrata.
Conseguentemente, il Tribunale non accoglieva la tesi di parte opposta con riferimento alla non imputabilità a sé medesima della causa dell'inadempimento: tesi basata, da un lato, sui ritmi insostenibili del progetto imposti da e, dall'altro, sul contesto di flessibilità in cui si stava CP_3 operando.
14. La non scarsa importanza dell'inadempimento di veniva desunta dal Tribunale, in primo CP_1 luogo, dalla circostanza che i ritardi registrati avevano riguardato sette verbali consegnati in prima bozza con almeno un mese di ritardo rispetto alla data della riunione, osservando inoltre che la redazione era stata a più riprese lacunosa e comunque non soddisfacente rispetto alle specifiche concordate.
A sostegno dell'assunto, evidenziava il contenuto della riunione convocata d'urgenza e di cui al SAL del 7.09.2018, nell'ambito della quale CCI si era espressamente lamentata della carenza di puntualità di nell'esecuzione del progetto, dando atto nel SAL del 12.09.2018 anche dei problemi CP_3 intercorsi con e delle sue inadempienze, tanto che, al fine di risollevare le sorti CP_1 dell'organizzazione complessiva, CCI aveva anche interrotto le riunioni di microanalisi sui moduli PP,
MM e QM affidati a con arresto del progetto ERP e conseguente posticipo della data di CP_1
pagina 6 di 18 Cont consegna del documento Sotto tale profilo, osservava ancora che la rilevanza e la gravità dell'inadempimento di era già emersa antecedentemente nelle riunioni SAL del 19.07.2018 e CP_1 del 26.07.2018, a seguito delle quali era stata concessa la pausa estiva per recuperare i ritardi accumulati.
In secondo luogo, il Tribunale riteneva l'inadempimento dedotto di non scarsa importanza relativamente all'interesse di il quale si sostanziava nell'essere a sua volta perfettamente CP_3 adempiente verso CCI, sottolineando come il fallimento, o comunque la crisi, di tale ultimo rapporto contrattuale rendesse l'inadempimento della opposta non banale, come era da desumersi dalle mail di sollecito, anche preoccupate, per la prosecuzione e la buona riuscita dell'attività tecnica.
15. In accoglimento della domanda di risoluzione, il Tribunale accertava dunque il diritto alla restituzione di quanto versato da CP_3
16. Di contro, il Tribunale respingeva la domanda di manleva di nei confronti di CP_3 CP_1 rilevando allo stato l'assenza di un attuale interesse ad agire, in ragione dell'assenza di pretese da parte della committente CCI.
17. Del pari, rigettava la domanda riconvenzionale di di risarcimento del danno per CP_1 inadempimento, poiché genericamente formulata e comunque infondata.
18. Infine, con riguardo alla cauzione prestata ai fini della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che le restituzioni non erano state richieste come condanna, seppur dovute in relazione a quanto pagato per il decreto, il Tribunale svincolava le somme solo per le spese di lite in favore di a cui veniva condannata l'opposta. CP_3
19. Avverso tale sentenza proponeva appello formulando sei motivi d'impugnazione, sviluppati CP_1 in 75 pagine.
20. già , si costituiva, contestando il gravame avversario, chiedendo Controparte_2 CP_3 il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza appellata.
Comunicava, poi, di aver optato per la proposizione della azione monitoria per restituzione delle somme versate sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto, revocato dal
Tribunale all'esito del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
21. L'appello è infondato.
22. Con il primo motivo censura la “erronea applicazione dell'art. 1184 c.c. in relazione al CP_1 termine di esecuzione del subappalto da parte di ”, sostenendo che nel caso di specie il CP_1 termine di adempimento avrebbe dovuto intendersi a favore del debitore e non del creditore, come invece ritenuto dal Tribunale.
23. Il motivo è infondato.
pagina 7 di 18 Come si vedrà in sede di esame del terzo motivo d'appello, per le modalità operative previste in contratto, e gli interessi che questo intende realizzare e proteggere (considerato, anche il coinvolgimento di risorse e soggetti terzi rispetto a e ), deve ritenersi che i CP_3 CP_1 termini dedotti nell'accordo siano stati quanto meno stabiliti nell'interesse di entrambe le parti.
24. Con il secondo motivo, deduce la “Erronea applicazione dell'art. 1455 c.c. in virtù della CP_1 previsione contrattuale di applicazione del disposto di cui all'art. 1662 c.c.”.
Nello specifico afferma che, nell'ambito del contratto di appalto, la previsione di cui all'art. 1662 c.c., prevedeva la possibilità per il committente di risolvere il contratto, qualora avesse ritenuto che la sua esecuzione non procedeva secondo le condizioni contrattuali stabilite, ma ciò solo a patto che venisse fissato un congruo termine, entro il quale l'appaltatore avrebbe dovuto conformarsi a tali condizioni, e solo trascorso inutilmente il termine fissato il contratto sarebbe stato risolto.
A sostegno della tesi, evidenzia che all'art. 11.4 del contratto di subappalto si afferma : “ e CP_3 convengono che ove si verifichi una situazione di grave inadempimento tale da giustificare il CP_1 ricorso alla risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., la parte che intende dichiarare la risoluzione provveda a: a) informare l'altra parte per iscritto e con sufficiente chiarezza delle ragioni della propria lamentela, richiedendo l'esecuzione delle attività che ritenga più opportune per riparare all'inadempimento entro un termine pari a 30 (trenta) giorni …”. Pertanto, nel caso di specie tale norma contrattuale disciplinerebbe le modalità di esercizio della previsione di cui all'art. 1454 c.c. in relazione all'art. 1662 c.c. che dunque non costituirebbe una mera facoltà del creditore.
Sostiene altresì che, in conseguenza della mancata ottemperanza alla previsione contrattuale CP_1 che regolamentava la risoluzione del contratto, la comunicazione di risoluzione formulata da in data 28.12.2018 avrebbe dovuto configurarsi alla stregua di quanto previsto all'art. CP_3
1671 c.c. con i conseguenti effetti.
25. Il motivo è infondato.
La disposizione contrattuale richiamata è evidentemente volta a disciplinare le modalità di risoluzione per volontà unilaterale di cui all'art.1454 c.c., specificandone la congruità del termine, che viene fissato in 30 giorni rispetto ai 15 giorni previsti dalla disposizione citata.
Tale strumento, tuttavia, non è il medesimo che ha azionato in sede di instaurazione del CP_3 giudizio di opposizione, nel quale viene invece richiesta la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
I due istituti non possono essere sovrapposti, poiché differenti per natura e presupposti.
Ed infatti, la risoluzione ex art. 1454 c.c., sul cui modello è sviluppata la clausola contrattuale 11.4 sopra citata, rappresenta un rimedio i cui effetti si producono di diritto a seguito della diffida e decorso inutilmente il termine per adempiere. Pertanto, oggetto del giudizio eventualmente instaurato consisterà
pagina 8 di 18 nell'accertamento degli elementi sopra indicati, ed esso avrà quale esito una sentenza di accertamento dichiarativa.
Diversamente, la risoluzione giudiziale domandata ex art. 1453 c.c., si configura quale azione di accertamento costitutivo, alla quale segue una sentenza dichiarativo-costitutiva, laddove l'inadempimento sia da ritenersi di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In altri termini, l'evidente richiamo all'art. 1454 c.c., operato dalla clausola 11.4 del contratto di subappalto, e la diversità del rimedio azionato rispetto a quello disciplinato contrattualmente dalle parti, non consentono di ritenere che le parti abbiano abdicato alla facoltà di azionare la risoluzione giudiziale sensi dell'art. 1453 c.c. Pertanto, la domanda di risoluzione svolta da deve CP_3 ritenersi certamente ammissibile.
Dalle superiori argomentazioni consegue l'infondatezza della doglianza, anche nella parte in cui si afferma che, in conseguenza della mancata ottemperanza alla previsione contrattuale, la comunicazione di risoluzione formulata da in data 28.12.2018 avrebbe dovuto configurarsi come recesso CP_3 ex art. 1671 c.c., e ciò proprio in ragione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nella specie non si è difronte a un recesso unilaterale, bensì a una domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
In definitiva il gravame in parte qua va rigettato.
26. Con il terzo motivo l'appellante censura la “Erronea applicazione dell'art 1326 c.c. in relazione all'esame della documentazione prodotta in causa dalle parti”.
In sintesi, deduce che:
-l'unico termine reperibile nell'Allegato 2, Metodologia di progetto, è quello che determina ciascuna fase del “Planning di progetto”, senza suddivisione in sotto termini per l'esecuzione dei singoli incontri e delle singole attività, e sarebbe anche l'unico prospetto temporale per l'esecuzione del contratto rinvenibile, sia nel contratto tra committente e appaltatore, sia nel successivo contratto di subappalto;
- l'articolo 11.1 del contratto di subappalto precisa che ogni modifica sarebbe dovuta intervenire con accordo scritto delle parti, e che nell'interpretazione, in ogni caso di discordanza o di contrasto nella regolamentazione del rapporto fra le parti, il testo ivi contenuto avrebbe dovuto prevalere anche rispetto a quanto previsto negli allegati, che, quindi, rappresenterebbero un riferimento operativo, ma non un obbligo per;
CP_1
non avrebbe mai aderito alle previsioni di redazione e consegna dei verbali di microanalisi in CP_1 sede di presentazione del kick off, consistito -in tesi appellante- in una semplice presentazione a mezzo di slides effettuata su un testo concordato soltanto fra la committente, i consulenti di quest'ultima e l'appaltatore a cui venne invitata, ma senza essere coinvolta nella CP_3 CP_1
pagina 9 di 18 predisposizione del testo e delle slides, con la conseguenza che quanto in esso riportato costituirebbe una illegittima variazione unilaterale dei termini contrattuali;
-il doc. 37 prodotto da indicato dal Tribunale per desumere, insieme al verbale di kick CP_3 off, l'oggetto di obbligazione contrattuale de qua, non sarebbe opponibile alla poiché tale CP_1 documento non sarebbe stato né conosciuto, né comunicato, a ma realizzato autonomamente CP_1 da (consulente della committente CCI) durante l'esecuzione del progetto;
CP_13
-il silenzio di avrebbe dovuto essere inteso come mancata adesione, nonché rigetto, alla CP_1 richiesta di redazione e consegna dei verbali di microanalisi in un termine fisso da parte di e, conseguentemente, non avrebbe potuto desumersi alcuna accettazione postuma alla CP_3 sottoscrizione del contratto per facta concludentia.
-in ragione dell'oggetto del contratto, per la determinazione di un termine nella fattispecie in esame non potrebbe farsi ricorso a quanto previsto dall'art. 1374 c.c.
27. Il motivo è infondato.
A tal riguardo, giova evidenziare quanto riferito dal CTU, ossia che “L'allegato 2 del contratto esaminato precisa la metodologia di lavoro da adottare, dettagliando le attività di progetto, le risorse coinvolte, i risultati finali di ogni attività (deliverable), l'organizzazione e la pianificazione del progetto. In particolare, in quest'ultimo allegato a pagina 3 viene meglio specificata la fase di preparazione che comprende le seguenti attività: • definizione del team di lavoro • predisposizione ambiente di lavoro • kick off del progetto • condivisione delle metodologie di lavoro • pianificazione dettaglio fase analisi • pianificazione fasi successive “
In sostanza, osserva correttamente il Consulente, è “durante la fase di preparazione che le metodologie
e la pianificazione del lavoro vengono definite nel loro dettaglio e condivise dai partecipanti al progetto, essendo i contenuti del contratto non sufficienti per definire gli aspetti tecnici e pratici della realizzazione di un sistema di tale complessità. In particolare, nel verbale di kick off, relativo all'incontro del 13 giugno 2018 vengono meglio chiariti gli aspetti metodologici del progetto”, ed emerge che: “•i verbali di microanalisi vengono redatti da partner ( o a seconda CP_3 CP_1 del modulo oggetto dell'incontro di analisi) durante l'incontro utilizzando un modello predefinito
•condivisi con tutti i partecipanti al termine di ciascun incontro, al fine di una prima finalizzazione in bozza •inviati da partner ( o a seconda del modulo oggetto di microanalisi) a tutti CP_1 CP_3
i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo all'incontro •pubblicati sul Portale del progetto
(messo a disposizione da consulente del cliente finale a supporto del corretto CP_13 svolgimento del progetto).”
In altre parole, l'Allegato 2 al contratto sottoscritto da prevede che i dettagli operativi e CP_1 organizzativi, tra cui il termine per la consegna dei verbali, sarebbero stati definiti in una fase pagina 10 di 18 successiva alla conclusione del subappalto, di concerto con gli altri soggetti coinvolti. CP_1 dunque, era consapevole e concorde con tale modo di procedersi, anche con riferimento alla fissazione successiva del termine per la redazione e consegna dei verbali di microanalisi.
Pertanto, se è vero, come è vero, che le parti hanno concordato di rinviare a una concertata fase successiva alla sottoscrizione del contratto di subappalto la definizione di tali dettagli, non può certo predicarsi alcuna illegittima variazione unilaterale dei termini contrattuali.
Pertanto, non assume alcun rilievo la circostanza che non abbia partecipato all'elaborazione CP_1 della presentazione di kick off. Ciò in quanto, da un lato, la stessa si era obbligata in contratto a adeguarsi alla metodologia di progetto, della quale fa parte anche quanto indicato in occasione della presentazione del kick off;
dall'altro lato, perché in quell'occasione la stessa era stata messa a conoscenza di quanto in detta sede era stato stabilito: è pacifico infatti che il legale Parte_1 rappresentante di fosse presente alla presentazione del Kick off, e non risulta che in CP_1 quell'occasione, o comunque nell'immediatezza della stessa, avesse espresso disaccordo CP_1 rispetto ai contenuti ivi illustrati.
Del resto, dal tenore delle comunicazioni indicate dall'appellante non è possibile trarne un vero e proprio dissenso in relazione alle modalità operative esposte nel verbale di kick off. Esse, peraltro, si collocano molto dopo la presentazione del kick off, quando le sedute di microanalisi erano già iniziate: elementi, questi che dimostrano che per il termine per la redazione e la consegna dei verbali di microanalisi fosse contrattualmente legittima e condivisa da CP_1
Ed infatti, in un siffatto contesto, una diversa valutazione del contegno tenuto da CP_1 successivamente alla conclusione del contratto condurrebbe a una interpretazione di quest'ultimo inammissibilmente contraria a buona fede. In definitiva deve fugarsi ogni dubbio in ordine alla vincolatività del termine di cui trattasi.
È irrilevante, in senso contrario a quanto osservato, che nel cronoprogramma prodotto da CP_3 come nei i docc. 9 e 10 di parte compaiano soltanto le attività che dovevano essere svolte e CP_1 una programmazione delle sessioni di microanalisi, senza prevedere nulla circa i tempi di redazione e di consegna dei verbali. E questo per l'evidente ragione che tali indicazioni erano state già individuate nella presentazione del kick off.
Da quanto osservato, l'opponibilità o meno del doc. 37 di nei confronti di CP_3 CP_1
(documento che si sostanzia in uno schema riepilogativo del processo di approvazione dei verbali redatto da non assume alcuna rilevanza, posto che non in tale documento riposa la CP_13 conoscenza della portata degli obblighi assunti da CP_1
Risulta poi provato che il cronoprogramma delle sessioni di microanalisi era stato sottoposto a come è da desumersi dalla accompagnatoria di trasmissione di detto cronoprogramma, a CP_1
pagina 11 di 18 mezzo mail del 14.06.2018 (dunque in un momento precedente all'inizio delle sedute da verbalizzare), inviata da a tutti, nella quale si legge “… Vi riporto in allegato la versione 3 rivista oggi. Per_1
Attendo conferma finale.” (cfr. anche p.28 appello ) CP_1
Deve, in definitiva, ritenersi che fosse a conoscenza dell'esistenza del termine legittimamente CP_1 stabilito entro il quale doveva consegnare i verbali affidati alla propria cura. Allo stesso modo, era a conoscenza della mole di sessioni di microanalisi da effettuare, poiché contenute nel cronoprogramma sottopostole, e sul quale non ha sollevato serie obiezioni, ma solamente alcune preoccupazioni, nonostante le quali ha comunque deciso di procedere. Infatti, “Su esplicita domanda di CP_13 relativamente alla non puntualità nel rispetto delle date pianificate per la consegna dei verbali di microanalisi, risponde che: • In fase iniziale aveva evidenziato a qualche CP_1 CP_3 preoccupazione sul ritmo di 4 gg/sett, chiedendo una diversa sequenziazione degli argomenti delle sessioni: ciò non era risultato però possibile in quanto si doveva rispettare il normale flusso logico Cont degli argomenti oltre che la milestone contrattuale di ” (v. verbale dell'incontro del 12.09.2018, doc. 26 ). CP_3
28. Tanto osservato, ritiene il Collegio che gli inadempimenti che giustificano la risoluzione siano da considerarsi tali non solo, e non tanto, per l'inosservanza del termine di consegna di un giorno dalla seduta di microanalisi previsto nel contratto per i verbali: il superamento del termine de quo, invero, funge piuttosto da indicatore della non scarsa importanza e gravità dell'inadempimento, come meglio si preciserà infra.
Ed infatti, anche a voler dare seguito alla tesi dell'appellante, secondo la quale alcun termine sarebbe stato fissato in contratto, la “mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora
l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al Giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183
c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza. (Sez. 3 - , Sentenza
n. 14243 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19414 del 11/09/2010; Sez. 3, Sentenza n. 15796 del
06/07/2009)
Nel caso che ci occupa, la rilevanza del ritardo rispetto all'oggetto del contratto e all'interesse della parte si coglie, come evidenziato dal CTU, dall'entità dello stesso, poiché, all'aumentare del tempo intercorso tra la riunione di microanalisi e la redazione del verbale, aumenta anche il rischio di dimenticare aspetti importanti della discussione, con conseguenti ripercussioni sulla qualità e completezza dei contenuti dei documenti prodotti. Ciononostante, il ritardo nella consegna dei verbali è
pagina 12 di 18 stato sistematico, e per taluni si è protratto per un lungo e inaccettabile periodo che va dai 40 ai 71 giorni rispetto alle sessioni a cui si riferiscono (cfr. pag 7ctu).
A tal riguardo, occorre tenere conto anche del fatto che in forza del contratto sottoscritto CP_3 con la committenza, era responsabile nei confronti di quest'ultima anche delle attività dei consulenti di
CP_1
Non può poi trascurarsi che “in un progetto di queste dimensioni il cliente finale sostiene non solo i costi pattuiti con i fornitori, ma anche quelli relativi ai propri dipendenti che, quando impegnati in riunioni di analisi, non possono svolgere il loro lavoro abituale” (p.8 ctu)
29. In conclusione, la diversa prospettazione dei fatti offerta dall'appellante si basa su elementi per nulla gravi, precisi e concordati, diversamente da quelli poc'anzi considerati. Pertanto, il motivo va rigettato.
30. Con il quarto motivo, lamenta il “Mancato esame da parte del Giudice del riconoscimento CP_1 da parte di e dell'errata impostazione del CP_13 Controparte_14 CP_3 programma di lavoro quale causa della difficoltà di realizzare gli incontri di microanalisi e quale causa di ogni possibile ritardo interno alle procedure di verbalizzazione”.
Deduce che i verbali dai quali il Giudice ha dedotto l'imputabilità dell'inadempimento non sarebbero alla stessa “opponibili”, in quanto la redazione di essi era riservata allo Steering Commitee, del quale non faceva parte CP_1
Afferma che non sarebbe stato l'unico soggetto tenuto alla redazione dei verbali, ma che CP_3 avrebbe dovuto collaborare nella stesura degli stessi;
mentre, invece, i collaboratori di furono CP_1 costretti a fare tutto da soli, laddove si limitava soltanto a ricevere i verbali una volta già CP_3 redatti e a trasmetterli alla committente.
Sostiene che, nella quantificazione dei ritardi, non andrebbe conteggiato il periodo feriale, poiché secondo quanto disposto dall'all. 2, in quel periodo nessuno avrebbe svolto attività lavorativa, compresa la revisione dei verbali eventualmente consegnati da Pertanto, sarebbe stato CP_1 sufficiente provvedere entro il 10 settembre, data in cui era stato previsto di riprendere gli incontri di microanalisi.
Sempre ai fini della gravità dei ritardi, sostiene che avrebbe dovuto tenersi conto che più sedute di microanalisi erano confluite in un unico verbale, con la conseguenza che il termine di consegna non poteva coincidere con il giorno successivo alla sessione.
Deduce, ancora, che alla data della comunicazione con cui rifiutava il pagamento e CP_3 dichiarava di voler risolvere il contratto erano stati effettuati cinquantuno incontri di microanalisi e predisposta la gran parte dei verbali, dei quali 4 erano pronti per essere consegnati il 24.10.2018, quindi in concomitanza con la risoluzione di CP_3
pagina 13 di 18 31. Il motivo è infondato.
In primo luogo, si ritiene che non assumano rilievo determinante i verbali dello Steering Commitee di cui l'appellante predica “l'inopponibilità” per non avervi partecipato. Del resto, la sussistenza dell'inadempimento e la loro imputabilità a emergono e si fondano sugli elementi indicati in CP_1 precedenza e su quelli che ci si accinge a considerare.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto appellante secondo cui CP_3 avrebbe dovuto collaborare nella stesura dei verbali affidati a CP_1
Non è dato, infatti, rinvenire alcuna clausola contrattuale in tal senso. Del resto, trattasi di contratto di subappalto, avente ad oggetto la cessione del compito di realizzare una quota parte del nuovo sistema
ERP relativa ai moduli meglio descritti in atti. Tale quota, dunque, avrebbe dovuto essere realizzata con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio di ferma la necessità di CP_1 provvedere nei termini stabiliti.
Deve, poi, escludersi che a possa attribuirsi una qualche responsabilità riconducibile a CP_3 una errata impostazione del programma di lavoro e ai ritmi serrati della progettazione.
Prima di esporre le ragioni di quanto affermato, giova richiamare l'insegnamento della S.C., che ha chiarito che “Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o
a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili”(Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024).
Con riferimento alla diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, deve rammentarsi che questa “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi”
(Sez. 6. 3, Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020).
Ebbene, nel caso in analisi, per utilizzare le parole della stessa appellante, “ società che si CP_1 occupa della fornitura e dell'implementazione di programmi informatici, nel 2018 prendeva contatto con la (di seguito CCI), che era interessata alla Controparte_15 progettazione e alla fornitura del sistema gestionale ERP basato sul sistema software SAP S/4HANA, software che doveva essere adattato alla gestione dei processi aziendali di CCI. Infatti, era la CP_1
pagina 14 di 18 sola società in grado di operare in ambiente S/4HANA e di utilizzare un software gestionale di proprietà adatto alle aziende ceramiche” (p.1, Appello).
Se ne deduce che la scelta di quale contraente era stata dettata proprio in ragione delle proprie CP_1 competenze nel settore di software gestionali del tipo di quello in esame.
È stato già osservato che la era pienamente consapevole della portata del progetto e delle CP_1 attività occorrenti per la realizzazione (compresa la mole di sessioni di microanalisi da effettuare, contenute nel cronoprogramma sottopostole).
È stato, altresì, osservato che la stessa era altrettanto consapevole che per raggiungere l'obiettivo sarebbero stato necessario mantenere un determinato ritmo, per rispettare il normale flusso logico degli Cont argomenti da tradurre nei verbali, oltre alla milestone contrattuale di (cfr. verbale dell'incontro del
12.09.2018, doc. 26 ). CP_3
In un tale contesto, del cattivo operato della potrebbe semmai dolersene la committente CP_3
CCI, nei confronti della quale avrebbe dovuto rispondere eventualmente anche per CP_3
l'inadempimento di Tuttavia, la complessità che caratterizzava l'intera operazione e lo sforzo CP_1 per realizzarla non possono assurgere a cause di giustificazione utile a negare l'imputabilità dei ritardi censurati nei rapporti tra e stessa. CP_3 CP_1
Tanto premesso, si osserva che la gravità di detti ritardi, proprio alla luce della dimensione e della sistematicità di cui si connotano, non viene ad attenuarsi nemmeno considerando che alcuni verbali comprendessero più sedute di microanalisi.
Per le medesime ragioni, la non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere elisa scomputando i giorni di sospensione feriale, anche, e soprattutto, perché concessa e prolungata proprio per consentire a di porre rimedio alle proprie inadempienze, come stabilito nella riunione SAL CP_1 del 26.06.2018. Non vale, in senso contrario, invocare quanto disposto dall'all.
2. Infatti, attesa la necessaria collaborazione tra tutte le parti ai fini dell'avanzamento del progetto (committenza, consulenti, e ), la sospensione feriale rappresentava il periodo durante il quale CP_3 CP_1 non vi sarebbero stati rapporti tra i vari soggetti coinvolti. Ciò, tuttavia, non impediva a di CP_1 adoperarsi all'interno della propria organizzazione per recuperare i ritardi accumulatisi, che invece si sono protratti oltre il 10 settembre, data in cui era stato previsto di riprendere gli incontri di microanalisi. Tanto emerge dalla riunione indetta il 12 settembre tra project manager, a cui partecipava anche (del cui verbale fa uso nelle proprie difese, senza contestarne il contenuto a p.54 CP_1 appello, che, pertanto, è certamente “opponibile” nei suoi confronti), indetta proprio in ragione del protrarsi dei ritardi. (cfr. doc. 26 ) CP_3
Deve infine ritenersi non provata l'asserita effettuazione di 51 incontri e la consegna di tutti i verbali relativi, come sarebbe da desumersi-secondo l'appellante- dal doc. 33. Esso, infatti, si sostanza in una pagina 15 di 18 semplice raccolta di mail con cui i verbali (che non compaiono tra gli allegati) sarebbero stati consegnati, per alcuni dei quali, peraltro, compare più volte il medesimo codice identificativo.
In ogni caso, sul punto è sufficiente rilevare come sia la stessa appellante ad affermare che al
22.10.2018, data in cui comunicava l'intenzione di risolvere il contratto, vi fossero CP_3 ancora i verbali di quattro sessioni di microanalisi da consegnare (p.58 Appello). Pertanto, risulta confermato che a quella data i ritardi imputabili a perdurassero. CP_1
32. Con il quinto motivo deduce il “Mancato esame dei documenti contrattuali in relazione ad CP_1 inadempimenti di per la redazione dei verbali di microanalisi”. CP_1
Più precisamente, lamenta che il Giudice avrebbe ritenuto l'inadeguatezza dei verbali per la sola circostanza per cui vi furono lamentale da parte dalla committente e del suo consulente, sebbene - sostiene nel contratto non venisse menzionato quale contenuto avrebbero dovuto avere i CP_1 Cont verbali di
Di conseguenza, sarebbe stato compito di curare i verbali solo dal punto di vista tecnico, CP_1 restando in capo al il compito di verifica degli aspetti linguistici o discorsivi. CP_3
Sostiene che, poiché le contestazioni agli standard dei verbali sollevati dalla committenza e dal suo consulente attengono precipuamente a tali tipi di difformità, il riferimento temporale per la consegna dei verbali sarebbe quello della consegna delle prime bozze degli stessi.
Conclude evidenziando che tutti i verbali consegnati sono stati comunque approvati entro la data del
11.10.2018, cioè di gran lunga prima che intervenisse la risoluzione del contratto.
33. Il motivo è infondato.
È infatti già altamente indicativa della non conformità agli standard pattuiti la circostanza che CP_1 abbia provveduto alla correzione dei verbali, anche più volte.
Non si condivide poi, come sopra già motivato, l'assunto secondo cui avrebbe dovuto CP_3 collaborare con nella realizzazione della parte di progetto affidata a quest'ultima. Pertanto, CP_1 non coglie nel segno la doglianza nella parte in cui afferma che l'attività di si sarebbe dovuta CP_1 limitare alla compilazione dei verbali relativamente al solo profilo tecnico e non anche quello linguistico e formale, che - in tesi appellante- sarebbero stati di competenza di CP_3
Non è poi determinante la circostanza che i verbali siano stati comunque approvati, poiché
l'inadeguatezza dei verbali, inadempimento certamente di non scarsa importanza, si somma a quello del grave e sistematico ritardo nella loro consegna, quest'ultimo di per sé idoneo ai fini della risoluzione del contratto.
34. Con il sesto motivo lamenta il “Mancato esame, ai fini della valutazione di inadempimento, della prosecuzione del progetto tra e CCI e irrilevanza del documento di CP_3 CP_14
pagina 16 di 18 in data 17.12.2018; conseguente diritto di al pagamento del corrispettivo Controparte_14 CP_1 contrattuale ai sensi dell'art. 1671 c.c”.
35. Il motivo è infondato.
L'eventuale prosecuzione del progetto tra e CCI costituisce elemento da cui può CP_3 prescindersi ai fini della risoluzione in esame, poiché questa si fonda sulle diverse e autonome ragioni già esposte.
Il motivo non può, poi, essere accolto perché formulato ai fini dell'accoglimento di una domanda proposta solo in comparsa conclusionale in primo grado, dunque di una domanda inammissibile.
In secondo luogo, è stato già chiarito che nel caso di specie non si è di fronte ad alcun recesso unilaterale, bensì di una risoluzione ex art. 1453 c.c. Pertanto, la doglianza non può avere pregio alcuno.
36. Per i motivi sopra esposti, l'appello proposto da deve essere rigettato. CP_1
37. Si impongono, ora, alcune precisazione circa la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello formulata da Controparte_2
In essa, e in particolare ai capitoli X) e XI), (epigrafati, rispettivamente, come “ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO L'INADEMPIMENTO DI SIGEST CON RIFERIMENTO
ALLA MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DELL' E CON RIFERIMENTO AI Parte_2
RITARDI ALLE RIUNIONI”, e “AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL DECRETO
INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO. DIRITTO DI ALLA RESTITUZIONE”), CP_3 vengono dimesse alcune considerazioni relativamente alla sentenza impugnata da che, CP_1 tuttavia, per le espressioni impiegate e il tenore delle osservazioni ivi contenute, non possono assumere i tratti di una vera impugnazione, che, diversamente opinando, sarebbe da considerarsi inammissibile.
Con riferimento al cap. XI), l'inammissibilità andrebbe rilevata anche in ragione della mancanza di interesse, posto che la stessa appellata ha comunicato di aver agito in monitorio per il recupero delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, reso provvisoriamente esecutivo dal giudice prima della decisione di revoca del decreto stesso.
L'assenza di una vera impugnazione trova conferma, fra l'altro, anche nella la dichiarazione in calce all'atto di costituzione, in cui si afferma che nella “presente comparsa di costituzione non si propone appello incidentale”.
38. L'esito del gravame implica la condanna di alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 già che si liquidano come in dispositivo. Controparte_2 Controparte_3
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello di CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di già CP_1 Controparte_2 CP_3
che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali
[...]
15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 22/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 300/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI GIORGIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CARRANI ELISA ( BORGO REGALE N. 24 43100 PARMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 9 42100 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. BERTOLINI GIORGIO
APPELLANTE contro
(GIÀ (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
BOVESI MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 24 40026
IMOLApresso il difensore avv. BOVESI MASSIMILIANO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1776/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
28.07.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in poi anche solo ) proponeva opposizione avverso il Controparte_3 CP_3 decreto ingiuntivo n. 1037/2019, emesso in favore di (d'ora in avanti anche solo CP_1
), con il quale veniva condannata al pagamento € 47.275,00 oltre interessi, spese della CP_1 procedura, e accessori.
pagina 1 di 18 2. A fondamento dell'opposizione, esponeva che la fattura n. 184 del 2018, alla base del CP_3 credito azionato in monitorio, era stata emessa per prestazione di servizi effettuati sulla base di un contratto di subappalto intercorso tra le due società, in relazione al quale si sarebbe resa CP_1 gravemente inadempiente.
3. Nello specifico, deduceva che il contratto di subappalto prevedeva in capo a gli obblighi, CP_1 rimasti inadempiuti, di:
-mettere a disposizione le credenziali per l'accesso al sistema SAP-Tile;
-necessaria e puntuale partecipazione alle riunioni di microanalisi;
-redigere puntualmente i verbali di microanalisi a seguito delle riunioni relative al progetto in conformità a quanto concordato.
Chiedeva, pertanto, per quanto d'interesse, “- in via preliminare, di rigettare l'eventuale richiesta di di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1037/2019 del Tribunale di Bologna,
CP_1 essendo la opposizione, spiegata da basata su prove scritte e di pronta soluzione;
- in via CP_3 principale, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo n. 1037/2019 del Tribunale di Bologna in favore di e nei confronti di siccome emesso in assenza dei relativi presupposti e
CP_1 CP_3 comunque infondato;
- di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande e pretese tutte fatte valere da nei confronti di nel decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente,
CP_1 CP_3 rigettarle;
- di accertare e dichiarare che nulla era dovuto da a a qualunque CP_3 CP_1 titolo, ragione o causa;
- in ogni caso, anche in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il grave inadempimento di agli accordi contrattuali intercorsi con come dettagliatamente
CP_1 CP_3 descritto in narrativa, e di dichiarare risolto il contratto di subappalto intercorso tra e CP_3 per fatto e colpa di - per l'effetto, di dichiarare che nulla era dovuto da
CP_1 CP_1 CP_3
a a qualunque titolo, ragione o causa in forza del contratto di subappalto di cui in narrativa, e CP_1 che comunque non era dovuta a la somma di cui alla fattura n. 184/2018; - previa CP_1 dichiarazione che nessuna utilità era stata tratta da dalle attività svolte da in CP_3 CP_1 relazione al contratto di subappalto, o comunque previa determinazione del valore dell'attività effettivamente svolta da e di cui si sia giovata, di condannare a restituire CP_1 CP_3 CP_1
a ogni importo percepito sulla base del contratto di subappalto intercorso tra le parti e, CP_3 nello specifico, l'importo di cui alla fattura n. 120/2018 pari ad € 75.640,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condannare a tenere indenne e manlevare da ogni pretesa risarcitoria che CP_1 CP_3 dovesse essere avanzata nei suoi confronti da parte di CCI o di terzi in relazione ai fatti per cui è causa”.
pagina 2 di 18 4. Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando ogni eccezione e contestazione di CP_3
e chiedendo: “- in via pregiudiziale di merito, che venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, respingendo l'opposizione; - nel merito, che venissero respinte tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertata e dichiarata la sussistenza della obbligazione di cui è causa, di condannare in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, al pagamento a favore di della somma di € 47.275,00 per sorte capitale, CP_1 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02, calcolati dalla scadenza al saldo effettivo, nonché rivalutazione monetaria;
- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali condannare in persona del legale CP_3 CP_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di € 5.000,00 CP_1
o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
5. Con ordinanza dell'11 luglio 2019, a scioglimento della riserva, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c., e condizionava la concessione della provvisoria esecuzione al decreto al versamento di cauzione per € 55.000,00, in ossequio all'art. 648 ult. co. c.p.c., essendo stata offerta cauzione.
6. Con decreto del 31 ottobre 2019 il Giudice dichiarava avverata la condizione sospensiva della provvisoria esecuzione, stante il versamento della cauzione a mezzo fideiussione bancaria, e dichiarava, dunque, il decreto opposto provvisoriamente esecutivo.
7. Istruita la causa documentalmente, mediante espletamento di CTU e l'assunzione di prove testimoniali, il Giudice decideva come di seguito:
“1. ACCOGLIE la spiegata opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1037/2019, già provvisoriamente esecutivo.
3. ORDINA a agenzia 3 ed CP_4 CP_5 [...]
, di pagare, senza possibilità di porre eccezioni salva sospensione di questa Controparte_6 sentenza da parte della Ecc.ma Corte d'appello, la somma di euro 20.002,00 a Controparte_3 in relazione alla fideiussione 19/181/78669 del giorno 30 ottobre 2019. Pagamento dunque non dell'intero ammontare della cauzione ma della minore somma di euro 20.002,00.
4. DICHIARA la risoluzione ex art. 1453 e ss. c.c. del contratto di subappalto concluso tra
Controparte_3 CP_1
5. CONDANNA al pagamento a titolo di restituzione nei confronti di CP_1 CP_3 di € 75.640,00 oltre interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla
[...] notificazione della citazione fino al saldo.
6. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda attorea di essere tenuta manlevata da eventuali pretese di terzi, per carenza di attuale interesse ad agire.
pagina 3 di 18
7. CONDANNA al pagamento nei confronti di delle spese di lite CP_1 Controparte_3 quantificate in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al quindici per cento sulla cifra che immediatamente precede;
anticipazioni pari ad euro 406,50. Infine iva e c.p.a. come per legge sulle prime due voci (compensi e spese generali).
8. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di CP_1
9. CONDANNA la medesima a pagare alla parte opponente quanto la stessa CP_1 opponente abbia anticipato al signor consulente di ufficio.”
8. Prima di esporre le ragioni a fondamento della decisione, il Tribunale premetteva una sintetica ricostruzione dell'oggetto del contratto di subappalto concluso tra e che si CP_3 CP_1 riporta.
“ ha incaricato di realizzare una quota parte del sistema integrato di CP_3 CP_1 pianificazione di risorse aziendali (un software gestionale) chiamato ERP (Enterprise Resource
Planning), il quale avrebbe dovuto – attraverso una gestione integrata di dati – elaborare tutti i processi organizzativi rilevanti dell'azienda cliente finale (CCI) e unirli al fine di pianificare in modo funzionale tutta la produzione. La realizzazione di ERP costituiva, dunque, a sua volta, l'oggetto del contratto di appalto concluso tra l'appaltatore e la committente CCI (cfr. doc. 4 CP_3 opponente). Il coinvolgimento di fu dovuto alla vasta esperienza che quest'ultima aveva CP_1 maturato nel settore della ceramica industriale. In particolare, dunque, avrebbe apportato il CP_1 proprio contributo mettendo a disposizione il software S4Tile che avrebbe integrato il sistema SAP
S/4HANA con funzionalità specifiche relative all'industria della ceramica. Inoltre, la quota parte di
ERP assegnata a ricomprendeva l'implementazione delle seguenti aree funzionali del progetto CP_1
(cd. moduli applicativi SAP): PP Product Planning (pianificazione ed esecuzione della produzione);
(vendite, spedizioni, post vendita); Management (acquisti, Controparte_7 CP_8 magazzini, spedizioni); (qualità); (manutenzione Controparte_9 Controparte_10 impianti) e Gestione Agenti. La realizzazione del sistema ERP necessariamente passava attraverso
l'esecuzione di più fasi (preparazione, programmazione e realizzazione); gli asseriti inadempimenti di concernono solo la prima nonché la seconda fase, che avrebbe dovuto terminare con la CP_1 redazione del documento BBP (Business Blue Print)”.
9. Tanto premesso, il Tribunale procedeva all'esame degli inadempimenti dedotti dall'opponente in relazione alle fasi di lavoro sopra descritte, ritenendo infondati gli inadempimenti concernenti la mancata messa a disposizione delle credenziali per l'accesso al sistema SAP-Tile, da un lato, e la puntuale partecipazione alle riunioni di microanalisi primi, dall'altro.
10. Quanto all'inadempimento di rispetto all'obbligo di mettere a disposizione il sistema S/4 CP_1
Tile, il Tribunale rilevava che dai documenti contrattuali non emergeva nessun obbligo specifico di pagina 4 di 18 garantire l'utilizzo del software in via autonoma e mediante la condivisione delle credenziali di accesso a dovendosi ritenere sufficiente che mettesse a disposizione il CP_11 CP_1 software direttamente durante le riunioni di microanalisi mediante suoi operatori, come verificatosi.
11. Quanto al lamentato ritardo di alle riunioni di microanalisi, rilevava come tale circostanza CP_1 risultava provata per testi limitatamente ad un unico episodio, in cui il ritardo di 45 minuti era stato causato dal traffico autostradale;
osservava che, in assenza di pattuizione specifica sul punto, tale aspetto rilevava unicamente ai soli rapporti di cortesia e, dunque, non ai fini dell'inadempimento che, in ogni caso, non avrebbe superato il vaglio dell'art. 1455 cc.
12. Il Tribunale riteneva, invece, inadempiente, relativamente all'obbligo di redigere CP_1 tempestivamente i verbali di microanalisi, rilevando la non scarsa importanza del dedotto inadempimento.
Sul punto, il Tribunale osservava che il contratto di subappalto prevedeva, all'articolo 2, che CP_1 redigesse i verbali di microanalisi, e imponeva, tra l'altro, alle parti di rispettare obblighi e termini previsti dal contratto stesso, dai suoi allegati e dal contratto tra e CCI e i relativi allegati a CP_3 quest'ultimo, affinché venisse realizzato l'obiettivo finale, ossia la realizzazione della Quota Parte
Progetto di ERP.
Osservava, poi, che nell'ambito dell'esecuzione di questa elaborata attività erano stati emanati programmi e relativi tempi di lavoro al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato e, relativamente al termine di scadenza per l'elaborazione ed invio del verbale di microanalisi, rilevava come questo era stato fissato al giorno successivo a quello della riunione, così come si evinceva dall'allegato al verbale di kick off del 13.06.2018, nonché dal cronoprogramma del progetto, documenti dei quali CP_1 aveva avuto precisa contezza.
Riteneva pertanto che, sebbene non esplicitato nel contratto di subappalto, bensì all'interno della documentazione elaborata in corso di progetto, il limite temporale di un giorno successivo a quello della riunione era comunque vincolante per CP_1
A fondamento di tale conclusione il Tribunale evidenziava che il contratto di subappalto prevedeva l'obbligo per di rispettare la metodologia, l'organizzazione e la pianificazione del lavoro CP_1 stabilite da e CCI. Pertanto, anche le scansioni temporali ivi previste erano da ritenersi CP_3 oggetto di specifica obbligazione contrattuale. Ciò in quanto la rilevanza contrattuale di tali scansioni era da ricondursi all'ampia portata degli obiettivi e della laboriosità del progetto ERP, il quale si articolava in tre distinte fasi di lavoro, aveva previsto il coinvolgimento di soggetti diversi
( CCI) con l'esecuzione di diverse prestazioni. Dunque, solo laddove tali CP_3 CP_1 concertate prestazioni si fossero coordinate vicendevolmente si sarebbe potuto addivenire al successo dell'operazione economica e tecnica.
pagina 5 di 18 Osservava, ancora, il Tribunale che di tale ambizioso progetto, e delle suddette condizioni di lavoro di cui al contratto di subappalto, era perfettamente edotta e aveva comunque deciso di aderirvi, CP_1 considerata l'assenza di contestazioni in risposta alle mail di sollecito ricevute da e per essa CP_1 dal legale rappresentante, in cui tale regola veniva ricordata. Parte_1
Il Tribunale riteneva, in ogni caso, che tale scadenza doveva intendersi vincolante ed efficace per a seguito di accettazione per facta concludentia. Più precisamente, evidenziava che la CP_1 continua richiesta di di provvedere all'invio (tempestivo) dei verbali e il continuo CP_3 procrastinare di nella consegna, doveva essere interpretato nel senso di ritenere sussistente tra CP_1 le parti l'intesa che l'esecuzione della relativa prestazione avrebbe dovuto avvenire entro il giorno successivo alla riunione;
termine che però non era stato rispettato.
Il Tribunale disattendeva, poi, le censure sollevate dall'opposta in ordine alla imposizione unilaterale di siffatto termine di adempimento da parte di in considerazione delle argomentazioni CP_3 pocanzi esposte.
13. Respingeva altresì l'eccezione in ordine alla mancata doverosa fissazione da parte di di CP_3 un termine di adempimento ex art. 1662 c.c., poiché trattavasi di una mera facoltà.
L'inadempimento rilevato è stato ritenuto dal Tribunale imputabile a valorizzando la CP_1 circostanza che era stata la stessa a segnalare che la principale causa dei suoi ritardi era dovuta CP_1
a una sottostima iniziale dello sforzo richiesto dalla metodologia, trasferito da ad inizio CP_3 lavori: situazione ulteriormente aggravatasi a seguito di una pianificazione particolarmente serrata.
Conseguentemente, il Tribunale non accoglieva la tesi di parte opposta con riferimento alla non imputabilità a sé medesima della causa dell'inadempimento: tesi basata, da un lato, sui ritmi insostenibili del progetto imposti da e, dall'altro, sul contesto di flessibilità in cui si stava CP_3 operando.
14. La non scarsa importanza dell'inadempimento di veniva desunta dal Tribunale, in primo CP_1 luogo, dalla circostanza che i ritardi registrati avevano riguardato sette verbali consegnati in prima bozza con almeno un mese di ritardo rispetto alla data della riunione, osservando inoltre che la redazione era stata a più riprese lacunosa e comunque non soddisfacente rispetto alle specifiche concordate.
A sostegno dell'assunto, evidenziava il contenuto della riunione convocata d'urgenza e di cui al SAL del 7.09.2018, nell'ambito della quale CCI si era espressamente lamentata della carenza di puntualità di nell'esecuzione del progetto, dando atto nel SAL del 12.09.2018 anche dei problemi CP_3 intercorsi con e delle sue inadempienze, tanto che, al fine di risollevare le sorti CP_1 dell'organizzazione complessiva, CCI aveva anche interrotto le riunioni di microanalisi sui moduli PP,
MM e QM affidati a con arresto del progetto ERP e conseguente posticipo della data di CP_1
pagina 6 di 18 Cont consegna del documento Sotto tale profilo, osservava ancora che la rilevanza e la gravità dell'inadempimento di era già emersa antecedentemente nelle riunioni SAL del 19.07.2018 e CP_1 del 26.07.2018, a seguito delle quali era stata concessa la pausa estiva per recuperare i ritardi accumulati.
In secondo luogo, il Tribunale riteneva l'inadempimento dedotto di non scarsa importanza relativamente all'interesse di il quale si sostanziava nell'essere a sua volta perfettamente CP_3 adempiente verso CCI, sottolineando come il fallimento, o comunque la crisi, di tale ultimo rapporto contrattuale rendesse l'inadempimento della opposta non banale, come era da desumersi dalle mail di sollecito, anche preoccupate, per la prosecuzione e la buona riuscita dell'attività tecnica.
15. In accoglimento della domanda di risoluzione, il Tribunale accertava dunque il diritto alla restituzione di quanto versato da CP_3
16. Di contro, il Tribunale respingeva la domanda di manleva di nei confronti di CP_3 CP_1 rilevando allo stato l'assenza di un attuale interesse ad agire, in ragione dell'assenza di pretese da parte della committente CCI.
17. Del pari, rigettava la domanda riconvenzionale di di risarcimento del danno per CP_1 inadempimento, poiché genericamente formulata e comunque infondata.
18. Infine, con riguardo alla cauzione prestata ai fini della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che le restituzioni non erano state richieste come condanna, seppur dovute in relazione a quanto pagato per il decreto, il Tribunale svincolava le somme solo per le spese di lite in favore di a cui veniva condannata l'opposta. CP_3
19. Avverso tale sentenza proponeva appello formulando sei motivi d'impugnazione, sviluppati CP_1 in 75 pagine.
20. già , si costituiva, contestando il gravame avversario, chiedendo Controparte_2 CP_3 il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza appellata.
Comunicava, poi, di aver optato per la proposizione della azione monitoria per restituzione delle somme versate sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto, revocato dal
Tribunale all'esito del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
21. L'appello è infondato.
22. Con il primo motivo censura la “erronea applicazione dell'art. 1184 c.c. in relazione al CP_1 termine di esecuzione del subappalto da parte di ”, sostenendo che nel caso di specie il CP_1 termine di adempimento avrebbe dovuto intendersi a favore del debitore e non del creditore, come invece ritenuto dal Tribunale.
23. Il motivo è infondato.
pagina 7 di 18 Come si vedrà in sede di esame del terzo motivo d'appello, per le modalità operative previste in contratto, e gli interessi che questo intende realizzare e proteggere (considerato, anche il coinvolgimento di risorse e soggetti terzi rispetto a e ), deve ritenersi che i CP_3 CP_1 termini dedotti nell'accordo siano stati quanto meno stabiliti nell'interesse di entrambe le parti.
24. Con il secondo motivo, deduce la “Erronea applicazione dell'art. 1455 c.c. in virtù della CP_1 previsione contrattuale di applicazione del disposto di cui all'art. 1662 c.c.”.
Nello specifico afferma che, nell'ambito del contratto di appalto, la previsione di cui all'art. 1662 c.c., prevedeva la possibilità per il committente di risolvere il contratto, qualora avesse ritenuto che la sua esecuzione non procedeva secondo le condizioni contrattuali stabilite, ma ciò solo a patto che venisse fissato un congruo termine, entro il quale l'appaltatore avrebbe dovuto conformarsi a tali condizioni, e solo trascorso inutilmente il termine fissato il contratto sarebbe stato risolto.
A sostegno della tesi, evidenzia che all'art. 11.4 del contratto di subappalto si afferma : “ e CP_3 convengono che ove si verifichi una situazione di grave inadempimento tale da giustificare il CP_1 ricorso alla risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., la parte che intende dichiarare la risoluzione provveda a: a) informare l'altra parte per iscritto e con sufficiente chiarezza delle ragioni della propria lamentela, richiedendo l'esecuzione delle attività che ritenga più opportune per riparare all'inadempimento entro un termine pari a 30 (trenta) giorni …”. Pertanto, nel caso di specie tale norma contrattuale disciplinerebbe le modalità di esercizio della previsione di cui all'art. 1454 c.c. in relazione all'art. 1662 c.c. che dunque non costituirebbe una mera facoltà del creditore.
Sostiene altresì che, in conseguenza della mancata ottemperanza alla previsione contrattuale CP_1 che regolamentava la risoluzione del contratto, la comunicazione di risoluzione formulata da in data 28.12.2018 avrebbe dovuto configurarsi alla stregua di quanto previsto all'art. CP_3
1671 c.c. con i conseguenti effetti.
25. Il motivo è infondato.
La disposizione contrattuale richiamata è evidentemente volta a disciplinare le modalità di risoluzione per volontà unilaterale di cui all'art.1454 c.c., specificandone la congruità del termine, che viene fissato in 30 giorni rispetto ai 15 giorni previsti dalla disposizione citata.
Tale strumento, tuttavia, non è il medesimo che ha azionato in sede di instaurazione del CP_3 giudizio di opposizione, nel quale viene invece richiesta la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.
I due istituti non possono essere sovrapposti, poiché differenti per natura e presupposti.
Ed infatti, la risoluzione ex art. 1454 c.c., sul cui modello è sviluppata la clausola contrattuale 11.4 sopra citata, rappresenta un rimedio i cui effetti si producono di diritto a seguito della diffida e decorso inutilmente il termine per adempiere. Pertanto, oggetto del giudizio eventualmente instaurato consisterà
pagina 8 di 18 nell'accertamento degli elementi sopra indicati, ed esso avrà quale esito una sentenza di accertamento dichiarativa.
Diversamente, la risoluzione giudiziale domandata ex art. 1453 c.c., si configura quale azione di accertamento costitutivo, alla quale segue una sentenza dichiarativo-costitutiva, laddove l'inadempimento sia da ritenersi di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In altri termini, l'evidente richiamo all'art. 1454 c.c., operato dalla clausola 11.4 del contratto di subappalto, e la diversità del rimedio azionato rispetto a quello disciplinato contrattualmente dalle parti, non consentono di ritenere che le parti abbiano abdicato alla facoltà di azionare la risoluzione giudiziale sensi dell'art. 1453 c.c. Pertanto, la domanda di risoluzione svolta da deve CP_3 ritenersi certamente ammissibile.
Dalle superiori argomentazioni consegue l'infondatezza della doglianza, anche nella parte in cui si afferma che, in conseguenza della mancata ottemperanza alla previsione contrattuale, la comunicazione di risoluzione formulata da in data 28.12.2018 avrebbe dovuto configurarsi come recesso CP_3 ex art. 1671 c.c., e ciò proprio in ragione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nella specie non si è difronte a un recesso unilaterale, bensì a una domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
In definitiva il gravame in parte qua va rigettato.
26. Con il terzo motivo l'appellante censura la “Erronea applicazione dell'art 1326 c.c. in relazione all'esame della documentazione prodotta in causa dalle parti”.
In sintesi, deduce che:
-l'unico termine reperibile nell'Allegato 2, Metodologia di progetto, è quello che determina ciascuna fase del “Planning di progetto”, senza suddivisione in sotto termini per l'esecuzione dei singoli incontri e delle singole attività, e sarebbe anche l'unico prospetto temporale per l'esecuzione del contratto rinvenibile, sia nel contratto tra committente e appaltatore, sia nel successivo contratto di subappalto;
- l'articolo 11.1 del contratto di subappalto precisa che ogni modifica sarebbe dovuta intervenire con accordo scritto delle parti, e che nell'interpretazione, in ogni caso di discordanza o di contrasto nella regolamentazione del rapporto fra le parti, il testo ivi contenuto avrebbe dovuto prevalere anche rispetto a quanto previsto negli allegati, che, quindi, rappresenterebbero un riferimento operativo, ma non un obbligo per;
CP_1
non avrebbe mai aderito alle previsioni di redazione e consegna dei verbali di microanalisi in CP_1 sede di presentazione del kick off, consistito -in tesi appellante- in una semplice presentazione a mezzo di slides effettuata su un testo concordato soltanto fra la committente, i consulenti di quest'ultima e l'appaltatore a cui venne invitata, ma senza essere coinvolta nella CP_3 CP_1
pagina 9 di 18 predisposizione del testo e delle slides, con la conseguenza che quanto in esso riportato costituirebbe una illegittima variazione unilaterale dei termini contrattuali;
-il doc. 37 prodotto da indicato dal Tribunale per desumere, insieme al verbale di kick CP_3 off, l'oggetto di obbligazione contrattuale de qua, non sarebbe opponibile alla poiché tale CP_1 documento non sarebbe stato né conosciuto, né comunicato, a ma realizzato autonomamente CP_1 da (consulente della committente CCI) durante l'esecuzione del progetto;
CP_13
-il silenzio di avrebbe dovuto essere inteso come mancata adesione, nonché rigetto, alla CP_1 richiesta di redazione e consegna dei verbali di microanalisi in un termine fisso da parte di e, conseguentemente, non avrebbe potuto desumersi alcuna accettazione postuma alla CP_3 sottoscrizione del contratto per facta concludentia.
-in ragione dell'oggetto del contratto, per la determinazione di un termine nella fattispecie in esame non potrebbe farsi ricorso a quanto previsto dall'art. 1374 c.c.
27. Il motivo è infondato.
A tal riguardo, giova evidenziare quanto riferito dal CTU, ossia che “L'allegato 2 del contratto esaminato precisa la metodologia di lavoro da adottare, dettagliando le attività di progetto, le risorse coinvolte, i risultati finali di ogni attività (deliverable), l'organizzazione e la pianificazione del progetto. In particolare, in quest'ultimo allegato a pagina 3 viene meglio specificata la fase di preparazione che comprende le seguenti attività: • definizione del team di lavoro • predisposizione ambiente di lavoro • kick off del progetto • condivisione delle metodologie di lavoro • pianificazione dettaglio fase analisi • pianificazione fasi successive “
In sostanza, osserva correttamente il Consulente, è “durante la fase di preparazione che le metodologie
e la pianificazione del lavoro vengono definite nel loro dettaglio e condivise dai partecipanti al progetto, essendo i contenuti del contratto non sufficienti per definire gli aspetti tecnici e pratici della realizzazione di un sistema di tale complessità. In particolare, nel verbale di kick off, relativo all'incontro del 13 giugno 2018 vengono meglio chiariti gli aspetti metodologici del progetto”, ed emerge che: “•i verbali di microanalisi vengono redatti da partner ( o a seconda CP_3 CP_1 del modulo oggetto dell'incontro di analisi) durante l'incontro utilizzando un modello predefinito
•condivisi con tutti i partecipanti al termine di ciascun incontro, al fine di una prima finalizzazione in bozza •inviati da partner ( o a seconda del modulo oggetto di microanalisi) a tutti CP_1 CP_3
i partecipanti entro il giorno lavorativo successivo all'incontro •pubblicati sul Portale del progetto
(messo a disposizione da consulente del cliente finale a supporto del corretto CP_13 svolgimento del progetto).”
In altre parole, l'Allegato 2 al contratto sottoscritto da prevede che i dettagli operativi e CP_1 organizzativi, tra cui il termine per la consegna dei verbali, sarebbero stati definiti in una fase pagina 10 di 18 successiva alla conclusione del subappalto, di concerto con gli altri soggetti coinvolti. CP_1 dunque, era consapevole e concorde con tale modo di procedersi, anche con riferimento alla fissazione successiva del termine per la redazione e consegna dei verbali di microanalisi.
Pertanto, se è vero, come è vero, che le parti hanno concordato di rinviare a una concertata fase successiva alla sottoscrizione del contratto di subappalto la definizione di tali dettagli, non può certo predicarsi alcuna illegittima variazione unilaterale dei termini contrattuali.
Pertanto, non assume alcun rilievo la circostanza che non abbia partecipato all'elaborazione CP_1 della presentazione di kick off. Ciò in quanto, da un lato, la stessa si era obbligata in contratto a adeguarsi alla metodologia di progetto, della quale fa parte anche quanto indicato in occasione della presentazione del kick off;
dall'altro lato, perché in quell'occasione la stessa era stata messa a conoscenza di quanto in detta sede era stato stabilito: è pacifico infatti che il legale Parte_1 rappresentante di fosse presente alla presentazione del Kick off, e non risulta che in CP_1 quell'occasione, o comunque nell'immediatezza della stessa, avesse espresso disaccordo CP_1 rispetto ai contenuti ivi illustrati.
Del resto, dal tenore delle comunicazioni indicate dall'appellante non è possibile trarne un vero e proprio dissenso in relazione alle modalità operative esposte nel verbale di kick off. Esse, peraltro, si collocano molto dopo la presentazione del kick off, quando le sedute di microanalisi erano già iniziate: elementi, questi che dimostrano che per il termine per la redazione e la consegna dei verbali di microanalisi fosse contrattualmente legittima e condivisa da CP_1
Ed infatti, in un siffatto contesto, una diversa valutazione del contegno tenuto da CP_1 successivamente alla conclusione del contratto condurrebbe a una interpretazione di quest'ultimo inammissibilmente contraria a buona fede. In definitiva deve fugarsi ogni dubbio in ordine alla vincolatività del termine di cui trattasi.
È irrilevante, in senso contrario a quanto osservato, che nel cronoprogramma prodotto da CP_3 come nei i docc. 9 e 10 di parte compaiano soltanto le attività che dovevano essere svolte e CP_1 una programmazione delle sessioni di microanalisi, senza prevedere nulla circa i tempi di redazione e di consegna dei verbali. E questo per l'evidente ragione che tali indicazioni erano state già individuate nella presentazione del kick off.
Da quanto osservato, l'opponibilità o meno del doc. 37 di nei confronti di CP_3 CP_1
(documento che si sostanzia in uno schema riepilogativo del processo di approvazione dei verbali redatto da non assume alcuna rilevanza, posto che non in tale documento riposa la CP_13 conoscenza della portata degli obblighi assunti da CP_1
Risulta poi provato che il cronoprogramma delle sessioni di microanalisi era stato sottoposto a come è da desumersi dalla accompagnatoria di trasmissione di detto cronoprogramma, a CP_1
pagina 11 di 18 mezzo mail del 14.06.2018 (dunque in un momento precedente all'inizio delle sedute da verbalizzare), inviata da a tutti, nella quale si legge “… Vi riporto in allegato la versione 3 rivista oggi. Per_1
Attendo conferma finale.” (cfr. anche p.28 appello ) CP_1
Deve, in definitiva, ritenersi che fosse a conoscenza dell'esistenza del termine legittimamente CP_1 stabilito entro il quale doveva consegnare i verbali affidati alla propria cura. Allo stesso modo, era a conoscenza della mole di sessioni di microanalisi da effettuare, poiché contenute nel cronoprogramma sottopostole, e sul quale non ha sollevato serie obiezioni, ma solamente alcune preoccupazioni, nonostante le quali ha comunque deciso di procedere. Infatti, “Su esplicita domanda di CP_13 relativamente alla non puntualità nel rispetto delle date pianificate per la consegna dei verbali di microanalisi, risponde che: • In fase iniziale aveva evidenziato a qualche CP_1 CP_3 preoccupazione sul ritmo di 4 gg/sett, chiedendo una diversa sequenziazione degli argomenti delle sessioni: ciò non era risultato però possibile in quanto si doveva rispettare il normale flusso logico Cont degli argomenti oltre che la milestone contrattuale di ” (v. verbale dell'incontro del 12.09.2018, doc. 26 ). CP_3
28. Tanto osservato, ritiene il Collegio che gli inadempimenti che giustificano la risoluzione siano da considerarsi tali non solo, e non tanto, per l'inosservanza del termine di consegna di un giorno dalla seduta di microanalisi previsto nel contratto per i verbali: il superamento del termine de quo, invero, funge piuttosto da indicatore della non scarsa importanza e gravità dell'inadempimento, come meglio si preciserà infra.
Ed infatti, anche a voler dare seguito alla tesi dell'appellante, secondo la quale alcun termine sarebbe stato fissato in contratto, la “mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora
l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al Giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183
c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza. (Sez. 3 - , Sentenza
n. 14243 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19414 del 11/09/2010; Sez. 3, Sentenza n. 15796 del
06/07/2009)
Nel caso che ci occupa, la rilevanza del ritardo rispetto all'oggetto del contratto e all'interesse della parte si coglie, come evidenziato dal CTU, dall'entità dello stesso, poiché, all'aumentare del tempo intercorso tra la riunione di microanalisi e la redazione del verbale, aumenta anche il rischio di dimenticare aspetti importanti della discussione, con conseguenti ripercussioni sulla qualità e completezza dei contenuti dei documenti prodotti. Ciononostante, il ritardo nella consegna dei verbali è
pagina 12 di 18 stato sistematico, e per taluni si è protratto per un lungo e inaccettabile periodo che va dai 40 ai 71 giorni rispetto alle sessioni a cui si riferiscono (cfr. pag 7ctu).
A tal riguardo, occorre tenere conto anche del fatto che in forza del contratto sottoscritto CP_3 con la committenza, era responsabile nei confronti di quest'ultima anche delle attività dei consulenti di
CP_1
Non può poi trascurarsi che “in un progetto di queste dimensioni il cliente finale sostiene non solo i costi pattuiti con i fornitori, ma anche quelli relativi ai propri dipendenti che, quando impegnati in riunioni di analisi, non possono svolgere il loro lavoro abituale” (p.8 ctu)
29. In conclusione, la diversa prospettazione dei fatti offerta dall'appellante si basa su elementi per nulla gravi, precisi e concordati, diversamente da quelli poc'anzi considerati. Pertanto, il motivo va rigettato.
30. Con il quarto motivo, lamenta il “Mancato esame da parte del Giudice del riconoscimento CP_1 da parte di e dell'errata impostazione del CP_13 Controparte_14 CP_3 programma di lavoro quale causa della difficoltà di realizzare gli incontri di microanalisi e quale causa di ogni possibile ritardo interno alle procedure di verbalizzazione”.
Deduce che i verbali dai quali il Giudice ha dedotto l'imputabilità dell'inadempimento non sarebbero alla stessa “opponibili”, in quanto la redazione di essi era riservata allo Steering Commitee, del quale non faceva parte CP_1
Afferma che non sarebbe stato l'unico soggetto tenuto alla redazione dei verbali, ma che CP_3 avrebbe dovuto collaborare nella stesura degli stessi;
mentre, invece, i collaboratori di furono CP_1 costretti a fare tutto da soli, laddove si limitava soltanto a ricevere i verbali una volta già CP_3 redatti e a trasmetterli alla committente.
Sostiene che, nella quantificazione dei ritardi, non andrebbe conteggiato il periodo feriale, poiché secondo quanto disposto dall'all. 2, in quel periodo nessuno avrebbe svolto attività lavorativa, compresa la revisione dei verbali eventualmente consegnati da Pertanto, sarebbe stato CP_1 sufficiente provvedere entro il 10 settembre, data in cui era stato previsto di riprendere gli incontri di microanalisi.
Sempre ai fini della gravità dei ritardi, sostiene che avrebbe dovuto tenersi conto che più sedute di microanalisi erano confluite in un unico verbale, con la conseguenza che il termine di consegna non poteva coincidere con il giorno successivo alla sessione.
Deduce, ancora, che alla data della comunicazione con cui rifiutava il pagamento e CP_3 dichiarava di voler risolvere il contratto erano stati effettuati cinquantuno incontri di microanalisi e predisposta la gran parte dei verbali, dei quali 4 erano pronti per essere consegnati il 24.10.2018, quindi in concomitanza con la risoluzione di CP_3
pagina 13 di 18 31. Il motivo è infondato.
In primo luogo, si ritiene che non assumano rilievo determinante i verbali dello Steering Commitee di cui l'appellante predica “l'inopponibilità” per non avervi partecipato. Del resto, la sussistenza dell'inadempimento e la loro imputabilità a emergono e si fondano sugli elementi indicati in CP_1 precedenza e su quelli che ci si accinge a considerare.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto appellante secondo cui CP_3 avrebbe dovuto collaborare nella stesura dei verbali affidati a CP_1
Non è dato, infatti, rinvenire alcuna clausola contrattuale in tal senso. Del resto, trattasi di contratto di subappalto, avente ad oggetto la cessione del compito di realizzare una quota parte del nuovo sistema
ERP relativa ai moduli meglio descritti in atti. Tale quota, dunque, avrebbe dovuto essere realizzata con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio di ferma la necessità di CP_1 provvedere nei termini stabiliti.
Deve, poi, escludersi che a possa attribuirsi una qualche responsabilità riconducibile a CP_3 una errata impostazione del programma di lavoro e ai ritmi serrati della progettazione.
Prima di esporre le ragioni di quanto affermato, giova richiamare l'insegnamento della S.C., che ha chiarito che “Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o
a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili”(Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024).
Con riferimento alla diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, deve rammentarsi che questa “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi”
(Sez. 6. 3, Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020).
Ebbene, nel caso in analisi, per utilizzare le parole della stessa appellante, “ società che si CP_1 occupa della fornitura e dell'implementazione di programmi informatici, nel 2018 prendeva contatto con la (di seguito CCI), che era interessata alla Controparte_15 progettazione e alla fornitura del sistema gestionale ERP basato sul sistema software SAP S/4HANA, software che doveva essere adattato alla gestione dei processi aziendali di CCI. Infatti, era la CP_1
pagina 14 di 18 sola società in grado di operare in ambiente S/4HANA e di utilizzare un software gestionale di proprietà adatto alle aziende ceramiche” (p.1, Appello).
Se ne deduce che la scelta di quale contraente era stata dettata proprio in ragione delle proprie CP_1 competenze nel settore di software gestionali del tipo di quello in esame.
È stato già osservato che la era pienamente consapevole della portata del progetto e delle CP_1 attività occorrenti per la realizzazione (compresa la mole di sessioni di microanalisi da effettuare, contenute nel cronoprogramma sottopostole).
È stato, altresì, osservato che la stessa era altrettanto consapevole che per raggiungere l'obiettivo sarebbero stato necessario mantenere un determinato ritmo, per rispettare il normale flusso logico degli Cont argomenti da tradurre nei verbali, oltre alla milestone contrattuale di (cfr. verbale dell'incontro del
12.09.2018, doc. 26 ). CP_3
In un tale contesto, del cattivo operato della potrebbe semmai dolersene la committente CP_3
CCI, nei confronti della quale avrebbe dovuto rispondere eventualmente anche per CP_3
l'inadempimento di Tuttavia, la complessità che caratterizzava l'intera operazione e lo sforzo CP_1 per realizzarla non possono assurgere a cause di giustificazione utile a negare l'imputabilità dei ritardi censurati nei rapporti tra e stessa. CP_3 CP_1
Tanto premesso, si osserva che la gravità di detti ritardi, proprio alla luce della dimensione e della sistematicità di cui si connotano, non viene ad attenuarsi nemmeno considerando che alcuni verbali comprendessero più sedute di microanalisi.
Per le medesime ragioni, la non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere elisa scomputando i giorni di sospensione feriale, anche, e soprattutto, perché concessa e prolungata proprio per consentire a di porre rimedio alle proprie inadempienze, come stabilito nella riunione SAL CP_1 del 26.06.2018. Non vale, in senso contrario, invocare quanto disposto dall'all.
2. Infatti, attesa la necessaria collaborazione tra tutte le parti ai fini dell'avanzamento del progetto (committenza, consulenti, e ), la sospensione feriale rappresentava il periodo durante il quale CP_3 CP_1 non vi sarebbero stati rapporti tra i vari soggetti coinvolti. Ciò, tuttavia, non impediva a di CP_1 adoperarsi all'interno della propria organizzazione per recuperare i ritardi accumulatisi, che invece si sono protratti oltre il 10 settembre, data in cui era stato previsto di riprendere gli incontri di microanalisi. Tanto emerge dalla riunione indetta il 12 settembre tra project manager, a cui partecipava anche (del cui verbale fa uso nelle proprie difese, senza contestarne il contenuto a p.54 CP_1 appello, che, pertanto, è certamente “opponibile” nei suoi confronti), indetta proprio in ragione del protrarsi dei ritardi. (cfr. doc. 26 ) CP_3
Deve infine ritenersi non provata l'asserita effettuazione di 51 incontri e la consegna di tutti i verbali relativi, come sarebbe da desumersi-secondo l'appellante- dal doc. 33. Esso, infatti, si sostanza in una pagina 15 di 18 semplice raccolta di mail con cui i verbali (che non compaiono tra gli allegati) sarebbero stati consegnati, per alcuni dei quali, peraltro, compare più volte il medesimo codice identificativo.
In ogni caso, sul punto è sufficiente rilevare come sia la stessa appellante ad affermare che al
22.10.2018, data in cui comunicava l'intenzione di risolvere il contratto, vi fossero CP_3 ancora i verbali di quattro sessioni di microanalisi da consegnare (p.58 Appello). Pertanto, risulta confermato che a quella data i ritardi imputabili a perdurassero. CP_1
32. Con il quinto motivo deduce il “Mancato esame dei documenti contrattuali in relazione ad CP_1 inadempimenti di per la redazione dei verbali di microanalisi”. CP_1
Più precisamente, lamenta che il Giudice avrebbe ritenuto l'inadeguatezza dei verbali per la sola circostanza per cui vi furono lamentale da parte dalla committente e del suo consulente, sebbene - sostiene nel contratto non venisse menzionato quale contenuto avrebbero dovuto avere i CP_1 Cont verbali di
Di conseguenza, sarebbe stato compito di curare i verbali solo dal punto di vista tecnico, CP_1 restando in capo al il compito di verifica degli aspetti linguistici o discorsivi. CP_3
Sostiene che, poiché le contestazioni agli standard dei verbali sollevati dalla committenza e dal suo consulente attengono precipuamente a tali tipi di difformità, il riferimento temporale per la consegna dei verbali sarebbe quello della consegna delle prime bozze degli stessi.
Conclude evidenziando che tutti i verbali consegnati sono stati comunque approvati entro la data del
11.10.2018, cioè di gran lunga prima che intervenisse la risoluzione del contratto.
33. Il motivo è infondato.
È infatti già altamente indicativa della non conformità agli standard pattuiti la circostanza che CP_1 abbia provveduto alla correzione dei verbali, anche più volte.
Non si condivide poi, come sopra già motivato, l'assunto secondo cui avrebbe dovuto CP_3 collaborare con nella realizzazione della parte di progetto affidata a quest'ultima. Pertanto, CP_1 non coglie nel segno la doglianza nella parte in cui afferma che l'attività di si sarebbe dovuta CP_1 limitare alla compilazione dei verbali relativamente al solo profilo tecnico e non anche quello linguistico e formale, che - in tesi appellante- sarebbero stati di competenza di CP_3
Non è poi determinante la circostanza che i verbali siano stati comunque approvati, poiché
l'inadeguatezza dei verbali, inadempimento certamente di non scarsa importanza, si somma a quello del grave e sistematico ritardo nella loro consegna, quest'ultimo di per sé idoneo ai fini della risoluzione del contratto.
34. Con il sesto motivo lamenta il “Mancato esame, ai fini della valutazione di inadempimento, della prosecuzione del progetto tra e CCI e irrilevanza del documento di CP_3 CP_14
pagina 16 di 18 in data 17.12.2018; conseguente diritto di al pagamento del corrispettivo Controparte_14 CP_1 contrattuale ai sensi dell'art. 1671 c.c”.
35. Il motivo è infondato.
L'eventuale prosecuzione del progetto tra e CCI costituisce elemento da cui può CP_3 prescindersi ai fini della risoluzione in esame, poiché questa si fonda sulle diverse e autonome ragioni già esposte.
Il motivo non può, poi, essere accolto perché formulato ai fini dell'accoglimento di una domanda proposta solo in comparsa conclusionale in primo grado, dunque di una domanda inammissibile.
In secondo luogo, è stato già chiarito che nel caso di specie non si è di fronte ad alcun recesso unilaterale, bensì di una risoluzione ex art. 1453 c.c. Pertanto, la doglianza non può avere pregio alcuno.
36. Per i motivi sopra esposti, l'appello proposto da deve essere rigettato. CP_1
37. Si impongono, ora, alcune precisazione circa la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello formulata da Controparte_2
In essa, e in particolare ai capitoli X) e XI), (epigrafati, rispettivamente, come “ERRONEITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO L'INADEMPIMENTO DI SIGEST CON RIFERIMENTO
ALLA MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DELL' E CON RIFERIMENTO AI Parte_2
RITARDI ALLE RIUNIONI”, e “AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL DECRETO
INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO. DIRITTO DI ALLA RESTITUZIONE”), CP_3 vengono dimesse alcune considerazioni relativamente alla sentenza impugnata da che, CP_1 tuttavia, per le espressioni impiegate e il tenore delle osservazioni ivi contenute, non possono assumere i tratti di una vera impugnazione, che, diversamente opinando, sarebbe da considerarsi inammissibile.
Con riferimento al cap. XI), l'inammissibilità andrebbe rilevata anche in ragione della mancanza di interesse, posto che la stessa appellata ha comunicato di aver agito in monitorio per il recupero delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, reso provvisoriamente esecutivo dal giudice prima della decisione di revoca del decreto stesso.
L'assenza di una vera impugnazione trova conferma, fra l'altro, anche nella la dichiarazione in calce all'atto di costituzione, in cui si afferma che nella “presente comparsa di costituzione non si propone appello incidentale”.
38. L'esito del gravame implica la condanna di alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 già che si liquidano come in dispositivo. Controparte_2 Controparte_3
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello di CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di già CP_1 Controparte_2 CP_3
che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali
[...]
15%, C.P.A., I.V.A. e C.U., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 22/07/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
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