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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1693/2022
T R A
, con sede in Caserta alla Via Giotto 12, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mariano e con lo stesso elett.nte domiciliato in Caserta in Via Sud Piazza D'Armi n. 88/90; Appellante
E
; CP_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 12/7/2022, il Parte_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1366/2022 pubblicata in data
[...]
25/5/2022, notificata in data 12/6/2022, con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva parzialmente accolto la sua domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 4/2022, emesso in favore della odierna appellata per complessivi euro 29.716,05 CP_1 dovuti quale indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3 della legge 300/1970.
L'appellante ha esposto che:
-il decreto ingiuntivo opposto n. 4/2022, per la quantificazione della indennità sostitutiva, traeva origine dalla ordinanza resa dal medesimo Tribunale n.16708/2021 a seguito di impugnativa di licenziamento, confermata dalla successiva sentenza pronunciata in sede di opposizione n. 2613/2021, con cui la società era stata condannata sia alla reintegra della alle proprie CP_1 dipendenze, sia al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione
1 globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre gli accessori ed i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge;
- la sentenza 2613/2021 che ha stabilito l'illegittimità del licenziamento è stata appellata presso la Corte di Appello di Napoli – RG 3302/2021 – Udienza di Discussione 12.4.2022;
-nel giudizio di primo grado, la società aveva chiesto in via Parte_1 preliminare di sospendere il giudizio di opposizione fino all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza sul licenziamento, nonché nel merito aveva contestato il quanto ingiunto dimostrando che la retribuzione mensile corretta da prendere come riferimento era pari ad euro 1.856,13, e non ad euro 1981,07, come indicato dalla . CP_1
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, non sospendendo il processo ma riconoscendo che l'importo corretto da prendere come riferimento era quello di euro 1.856,13.
La società ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha disposto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza sul licenziamento n. 2613/2021, al fine di evitare un conflitto di giudicati ovvero in subordine ai sensi dell'art. 337 c.p.c. per ragioni di economia processuale per impedire una duplicazione di giudizi.
Ha lamentato il difetto di motivazione, avendo il Tribunale richiamato per respingere la richiesta di sospensione argomentazioni difensive mai utilizzate dalla società nel giudizio di opposizione inerenti la situazione di crisi economica dell'azienda.
Ha concluso per la riforma della sentenza chiedendo la sospensione del processo ex art. 295 cpc o in via subordinata ex art. 337 c.p.c. e la condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio e della precedente fase, con attribuzione.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituiti gli appellati, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine
2 perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese del grado, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano 3
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1693/2022
T R A
, con sede in Caserta alla Via Giotto 12, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mariano e con lo stesso elett.nte domiciliato in Caserta in Via Sud Piazza D'Armi n. 88/90; Appellante
E
; CP_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 12/7/2022, il Parte_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1366/2022 pubblicata in data
[...]
25/5/2022, notificata in data 12/6/2022, con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva parzialmente accolto la sua domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 4/2022, emesso in favore della odierna appellata per complessivi euro 29.716,05 CP_1 dovuti quale indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3 della legge 300/1970.
L'appellante ha esposto che:
-il decreto ingiuntivo opposto n. 4/2022, per la quantificazione della indennità sostitutiva, traeva origine dalla ordinanza resa dal medesimo Tribunale n.16708/2021 a seguito di impugnativa di licenziamento, confermata dalla successiva sentenza pronunciata in sede di opposizione n. 2613/2021, con cui la società era stata condannata sia alla reintegra della alle proprie CP_1 dipendenze, sia al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione
1 globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre gli accessori ed i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge;
- la sentenza 2613/2021 che ha stabilito l'illegittimità del licenziamento è stata appellata presso la Corte di Appello di Napoli – RG 3302/2021 – Udienza di Discussione 12.4.2022;
-nel giudizio di primo grado, la società aveva chiesto in via Parte_1 preliminare di sospendere il giudizio di opposizione fino all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza sul licenziamento, nonché nel merito aveva contestato il quanto ingiunto dimostrando che la retribuzione mensile corretta da prendere come riferimento era pari ad euro 1.856,13, e non ad euro 1981,07, come indicato dalla . CP_1
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, non sospendendo il processo ma riconoscendo che l'importo corretto da prendere come riferimento era quello di euro 1.856,13.
La società ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha disposto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza sul licenziamento n. 2613/2021, al fine di evitare un conflitto di giudicati ovvero in subordine ai sensi dell'art. 337 c.p.c. per ragioni di economia processuale per impedire una duplicazione di giudizi.
Ha lamentato il difetto di motivazione, avendo il Tribunale richiamato per respingere la richiesta di sospensione argomentazioni difensive mai utilizzate dalla società nel giudizio di opposizione inerenti la situazione di crisi economica dell'azienda.
Ha concluso per la riforma della sentenza chiedendo la sospensione del processo ex art. 295 cpc o in via subordinata ex art. 337 c.p.c. e la condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio e della precedente fase, con attribuzione.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituiti gli appellati, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine
2 perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese del grado, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano 3