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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. PP UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR AN Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 365/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
- anche quale ditta individuale - nato a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
- p. iva ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 P.IVA_1 dell'avv. Pasquale Mogavero, che lo rappresenta e difende con l'avv. Ignazio Marino per mandato in atti
– parte appellante –
Contro
, nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Cammarata (Ag), Piazza della Vittoria, 1, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Longo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1319/2021, pubblicata in data 21.12.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 1047/2020, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 74/2020, emesso in data 28.02.2020 dal Tribunale di Agrigento in favore di CP_1
ed ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato
[...] nella complessiva somma di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , lamentandone l'erroneità sotto Parte_1 diversi profili.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame. Controparte_1 Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 28.03.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ Motivi
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. Reitera, pertanto, l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Agrigento e indica quale foro territorialmente competente il Tribunale di Termini Imerese.
Con il secondo motivo di appello, contesta nel merito la decisione impugnata, Parte_1 rilevando che il giudice di primo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sulla circostanza che l'opponente avesse effettivamente incaricato il professionista, ma l'opposizione alla pretesa creditoria avanzata da non si basava tanto sulla negazione Controparte_1 dell'avvenuto conferimento dell'incarico quanto sulla carenza di determinazione dell'oggetto della prestazione professionale e dei relativi compensi. L'appellante contesta, inoltre, che il professionista incaricato, pur non avendo portato a compimento l'incarico ricevuto, pretenda di essere retribuito come se avesse terminato il lavoro.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha omesso di pronunziarsi su punti determinanti della controversia e contesta, in particolare, la quantificazione del credito operata in sede giudiziale. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che, a seguito della revoca del mandato conferito al dott. egli è stato costretto ad incaricare altri professionisti di CP_1 svolgere compiti che – secondo gli accordi originari – sarebbero spettati all'appellato. L'appellante afferma, in particolare, di avere pagato all'ing. e al dott. la Controparte_2 Controparte_3 somma complessiva di € 16.983,60, con conseguente illegittimità della richiesta avanzata da di essere retribuito per prestazioni professionali che l'appellante ha dovuto Controparte_1 reperire altrove.
Con il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, insiste nella domanda di Parte_1 ammissione dei mezzi istruttori richiesti e contesta la condanna alla refusione delle spese di lite.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate dall'appellato, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 21/03/2017, n. 7155).
Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento per essere competente il Tribunale di Termini Imerese occorre precisare quanto segue.
L'appellante, nell'esaminare tutti i criteri di individuazione dei fori alternativi, intende dimostrare che il foro competente a conoscere della controversia oggetto di causa fosse il Tribunale di Termini Imerese, così facendo applicazione dell'art. 1182 co. 4 c.c. Nel caso che ci occupa, in effetti, il credito fatto valere da non può ritenersi certo, liquido ed esigibile, Controparte_1 con la conseguenza che correttamente l'appellante ha invocato l'applicazione della norma citata.
Tuttavia, ritiene il Collegio che il giudizio sia stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale di Agrigento. A questo proposito, infatti, la parte appellante ha dichiarato che l'obbligazione fosse sorta a Collesano, presso la sede della sua azienda agricola. Di contro, parte appellata ha contestato di aver ricevuto l'incarico a Cammarata, presso il proprio studio. Ebbene, non essendovi agli atti alcun contratto scritto tra le parti, né altra documentazione comprovante l'effettiva conclusione del contratto presso la sede dell'azienda agricola dell'appellante, deve ritenersi che correttamente abbia adito il Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 20 c.p.c. CP_1
(v. sul punto, Cass. n. 7530/2011).
Nel merito, l'appello è fondato.
Con il ricorso monitorio ha inteso ottenere l'adempimento del credito di cui Controparte_1 al computo metrico allegato al ricorso per un importo complessivo di € 12.323,13. , Parte_1 proponendo opposizione avverso il d.i. n. 74/2020, emesso in data 28.02.2020 dal Tribunale di Agrigento, non ha contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al dott.
ma ha eccepito da una parte la carenza di determinazione dell'oggetto della prestazione CP_1 professionale e dei relativi compensi e, dall'altra parte, l'inesatto adempimento della prestazione, non avendo il professionista incaricato portato a compimento quanto pattuito.
Va, in proposito, rammentato che, in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cassazione civile sez. II, 23/09/2024, n. 25410). Ne consegue che, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento sollevata da , spetta a provare di avere diligentemente eseguito Parte_1 Controparte_1 quanto pattuito.
La parte appellata non ha, tuttavia, assolto il proprio onere probatorio. Il tecnico agronomo si è, infatti, limitato ad affermare di avere redatto, con l'ing. , un progetto conforme Persona_1 alle richieste del committente e alle disposizioni previste dalle norme in materia e dal Bando 2010 della Regione Siciliana;
che tale progetto con tutti gli elaborati tecnici, compreso il computo metrico, veniva sottoscritto anche dall'appellante ed inoltrato alla Regione Siciliana per l'approvazione e la concessione del contributo pubblico per la realizzazione delle opere progettate;
che l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura della Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea concedeva al Sig. l'aiuto richiesto per la somma complessiva di € 487.178,93; Pt_1 che anche una successiva variante di progetto – predisposta dai professionisti incaricati su disposizione di – veniva approvata per l'importo di € 515.360,86; che il Decreto Parte_1
Assessoriale di concessione dell'aiuto riconosceva spese tecniche per € 30.163,79, che spetterebbero per metà (€. 15.081,50) al dott. CP_1
Occorre a questo proposito evidenziare, tuttavia, che le spese tecniche di cui il chiede il CP_1 pagamento a titolo di corrispettivo per l'opera prestata erano state conteggiate in misura percentuale sulle opere stesse da realizzare e individuate nel computo metrico. Ora, nel caso che ci occupa, non vi è alcuna prova delle opere in effetti realizzate dal Anzi, vi è prova che CP_1 alla data del 10 Maggio 2018 (in cui revocava l'incarico ai professionisti incaricati) nessuna Pt_1 opera era stata iniziata (cfr. doc. n. 18 allegato all'opposizione a decreto ingiuntivo- nota all' a firma di e ). Parte_2 Controparte_1 Persona_1
Ebbene, com'è noto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. In particolare, in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n.1701).
Tale onere probatorio non è stato assolto dal creditore-appaltatore. Ed anzi, deve ritenersi che quanto emergente dalla nota sopra richiamata, unitamente alla circostanza che nessuna contestazione è stata sollevata sul fatto che le opere commissionate fossero state in effetti realizzate da altri professionisti (e segnatamente l'ing. e il dott. Controparte_2 Controparte_3
), nei confronti dei quali vi è prova che abbia saldato il corrispettivo, induce a
[...] Parte_1 ritenere fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca dello stesso.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellata deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante , che si liquidano come in dispositivo, per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1319/2021, depositata in data 21.12.2021,
a) accoglie l'opposizione proposta da avverso il d.i. n.74/2020, emesso dal Tribunale Parte_1 di Agrigento in data 28.02.2020, che revoca;
b) condanna a rimborsare all'appellante le spese di lite, che liquida per il primo Controparte_1 grado di giudizio in € 1.700,00, oltre accessori di legge, e per il secondo grado di giudizio in € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 1/10/2025.
Palermo, 9/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR AN PP UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. PP UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR AN Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 365/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
- anche quale ditta individuale - nato a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
- p. iva ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 P.IVA_1 dell'avv. Pasquale Mogavero, che lo rappresenta e difende con l'avv. Ignazio Marino per mandato in atti
– parte appellante –
Contro
, nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Cammarata (Ag), Piazza della Vittoria, 1, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Longo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata –
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1319/2021, pubblicata in data 21.12.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 1047/2020, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 74/2020, emesso in data 28.02.2020 dal Tribunale di Agrigento in favore di CP_1
ed ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato
[...] nella complessiva somma di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , lamentandone l'erroneità sotto Parte_1 diversi profili.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame. Controparte_1 Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 28.03.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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❖ Motivi
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. Reitera, pertanto, l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Agrigento e indica quale foro territorialmente competente il Tribunale di Termini Imerese.
Con il secondo motivo di appello, contesta nel merito la decisione impugnata, Parte_1 rilevando che il giudice di primo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sulla circostanza che l'opponente avesse effettivamente incaricato il professionista, ma l'opposizione alla pretesa creditoria avanzata da non si basava tanto sulla negazione Controparte_1 dell'avvenuto conferimento dell'incarico quanto sulla carenza di determinazione dell'oggetto della prestazione professionale e dei relativi compensi. L'appellante contesta, inoltre, che il professionista incaricato, pur non avendo portato a compimento l'incarico ricevuto, pretenda di essere retribuito come se avesse terminato il lavoro.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha omesso di pronunziarsi su punti determinanti della controversia e contesta, in particolare, la quantificazione del credito operata in sede giudiziale. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che, a seguito della revoca del mandato conferito al dott. egli è stato costretto ad incaricare altri professionisti di CP_1 svolgere compiti che – secondo gli accordi originari – sarebbero spettati all'appellato. L'appellante afferma, in particolare, di avere pagato all'ing. e al dott. la Controparte_2 Controparte_3 somma complessiva di € 16.983,60, con conseguente illegittimità della richiesta avanzata da di essere retribuito per prestazioni professionali che l'appellante ha dovuto Controparte_1 reperire altrove.
Con il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, insiste nella domanda di Parte_1 ammissione dei mezzi istruttori richiesti e contesta la condanna alla refusione delle spese di lite.
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Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate dall'appellato, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 21/03/2017, n. 7155).
Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento per essere competente il Tribunale di Termini Imerese occorre precisare quanto segue.
L'appellante, nell'esaminare tutti i criteri di individuazione dei fori alternativi, intende dimostrare che il foro competente a conoscere della controversia oggetto di causa fosse il Tribunale di Termini Imerese, così facendo applicazione dell'art. 1182 co. 4 c.c. Nel caso che ci occupa, in effetti, il credito fatto valere da non può ritenersi certo, liquido ed esigibile, Controparte_1 con la conseguenza che correttamente l'appellante ha invocato l'applicazione della norma citata.
Tuttavia, ritiene il Collegio che il giudizio sia stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale di Agrigento. A questo proposito, infatti, la parte appellante ha dichiarato che l'obbligazione fosse sorta a Collesano, presso la sede della sua azienda agricola. Di contro, parte appellata ha contestato di aver ricevuto l'incarico a Cammarata, presso il proprio studio. Ebbene, non essendovi agli atti alcun contratto scritto tra le parti, né altra documentazione comprovante l'effettiva conclusione del contratto presso la sede dell'azienda agricola dell'appellante, deve ritenersi che correttamente abbia adito il Tribunale di Agrigento ai sensi dell'art. 20 c.p.c. CP_1
(v. sul punto, Cass. n. 7530/2011).
Nel merito, l'appello è fondato.
Con il ricorso monitorio ha inteso ottenere l'adempimento del credito di cui Controparte_1 al computo metrico allegato al ricorso per un importo complessivo di € 12.323,13. , Parte_1 proponendo opposizione avverso il d.i. n. 74/2020, emesso in data 28.02.2020 dal Tribunale di Agrigento, non ha contestato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al dott.
ma ha eccepito da una parte la carenza di determinazione dell'oggetto della prestazione CP_1 professionale e dei relativi compensi e, dall'altra parte, l'inesatto adempimento della prestazione, non avendo il professionista incaricato portato a compimento quanto pattuito.
Va, in proposito, rammentato che, in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cassazione civile sez. II, 23/09/2024, n. 25410). Ne consegue che, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento sollevata da , spetta a provare di avere diligentemente eseguito Parte_1 Controparte_1 quanto pattuito.
La parte appellata non ha, tuttavia, assolto il proprio onere probatorio. Il tecnico agronomo si è, infatti, limitato ad affermare di avere redatto, con l'ing. , un progetto conforme Persona_1 alle richieste del committente e alle disposizioni previste dalle norme in materia e dal Bando 2010 della Regione Siciliana;
che tale progetto con tutti gli elaborati tecnici, compreso il computo metrico, veniva sottoscritto anche dall'appellante ed inoltrato alla Regione Siciliana per l'approvazione e la concessione del contributo pubblico per la realizzazione delle opere progettate;
che l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura della Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea concedeva al Sig. l'aiuto richiesto per la somma complessiva di € 487.178,93; Pt_1 che anche una successiva variante di progetto – predisposta dai professionisti incaricati su disposizione di – veniva approvata per l'importo di € 515.360,86; che il Decreto Parte_1
Assessoriale di concessione dell'aiuto riconosceva spese tecniche per € 30.163,79, che spetterebbero per metà (€. 15.081,50) al dott. CP_1
Occorre a questo proposito evidenziare, tuttavia, che le spese tecniche di cui il chiede il CP_1 pagamento a titolo di corrispettivo per l'opera prestata erano state conteggiate in misura percentuale sulle opere stesse da realizzare e individuate nel computo metrico. Ora, nel caso che ci occupa, non vi è alcuna prova delle opere in effetti realizzate dal Anzi, vi è prova che CP_1 alla data del 10 Maggio 2018 (in cui revocava l'incarico ai professionisti incaricati) nessuna Pt_1 opera era stata iniziata (cfr. doc. n. 18 allegato all'opposizione a decreto ingiuntivo- nota all' a firma di e ). Parte_2 Controparte_1 Persona_1
Ebbene, com'è noto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. In particolare, in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (Cassazione civile sez. II, 23/01/2025, n.1701).
Tale onere probatorio non è stato assolto dal creditore-appaltatore. Ed anzi, deve ritenersi che quanto emergente dalla nota sopra richiamata, unitamente alla circostanza che nessuna contestazione è stata sollevata sul fatto che le opere commissionate fossero state in effetti realizzate da altri professionisti (e segnatamente l'ing. e il dott. Controparte_2 Controparte_3
), nei confronti dei quali vi è prova che abbia saldato il corrispettivo, induce a
[...] Parte_1 ritenere fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca dello stesso.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellata deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante , che si liquidano come in dispositivo, per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1319/2021, depositata in data 21.12.2021,
a) accoglie l'opposizione proposta da avverso il d.i. n.74/2020, emesso dal Tribunale Parte_1 di Agrigento in data 28.02.2020, che revoca;
b) condanna a rimborsare all'appellante le spese di lite, che liquida per il primo Controparte_1 grado di giudizio in € 1.700,00, oltre accessori di legge, e per il secondo grado di giudizio in € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 1/10/2025.
Palermo, 9/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR AN PP UP