TRIB
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2024, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
N. 6469/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.6.2024 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino: italiano,
Cod. Fisc. , C.F._1
residente a [...], con l'Avv. Ippolita Sforza (c.f. - PEC C.F._2 Email_1
del Foro di IA, con studio in IA, Corso Magenta n. 62/A, presso il quale ha eletto domicilio telematico.
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina: italiana,
Cod. Fisc. , C.F._3 residente a [...], con gli Avv. ti Alberto Longo (c.f. PEC CodiceFiscale_4
e Raffaella Pocobelli (c.f. – Email_2 C.F._5
del Foro di Milano e elettivamente domiciliata presso il Email_3
loro studio in Milano, Via Molino delle Armi n. 2/A, presso i quali ha eletto domicilio telematico, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2002 nella Chiesa di San
Biagio in Rivoltella in Desenzano del Garda (BS), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Desenzano del Garda (BS) al N. 42, Parte 2, Serie AA Anno 2002, in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...], cittadina italiana (C.F.: Persona_1
) C.F._6
• nato a [...] il [...], cittadino italiano (C.F.: Parte_3
; C.F._7
* * * * *
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed Parte_3
avrà collocamento e residenza, unitamente alla sorella , maggiorenne, ma Persona_1
non economicamente autosufficiente, presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del figlio dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui si trova in quel Parte_3
momento;
3) le frequentazioni del figlio con il padre, tenuto conto dell'età del ragazzo, avverranno previo accordo tra i genitori e lo stesso. Le frequentazioni con , essendo Persona_1 quest'ultima già maggiorenne, verranno concordate tra padre e figlia. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli potranno trascorrere almeno due settimane con il padre previo accordo;
mentre per quanto attiene alle vacanze natalizie, queste verranno concordate con i figli, in considerazione dell'età e degli impegni degli stessi;
4) Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le diverse risorse economiche dei coniugi, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti concordano che il sig. verserà alla sig.ra un assegno Pt_1 Pt_2
mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di euro
3.000,00 (di cui euro 1.500,00 per ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, che andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione che tale somma verrà versata sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti;
5) l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_2
6) le spese straordinarie (extra assegno) nell'interesse dei figli saranno sostenute per intero dal sig. secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano del 14 novembre Pt_1
2017 e quindi:
1. - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) La casa coniugale, sita a Milano (MI), Via Polibio n. 8, unitamente ai mobili e agli arredi ivi contenuti, verrà assegnata in godimento ex art. 337 sexies codice civile alla sig.ra Pt_2
che ivi vivrà con i figli;
per quanto riguarda le spese condominiali saranno totalmente a carico del sig. mentre le utenze (luce, riscaldamento, gas, acqua) saranno a carico del sig. Pt_1 sino al limite di 4.000,00 euro annui. Le spese della colf e dell'auto saranno a carico Pt_1
della sig.ra Le spese di manutenzione straordinaria verranno sostenute dal sig. Pt_2 Pt_1
8) II sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo per il di lei Pt_1 Pt_2
mantenimento, un assegno mensile nella misura complessiva di 6.000,00 euro mensili con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, che andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione che tale somma verrà ridotta ad euro 3.000,00 con il divorzio;
prendendo altresì atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
9) La Casa di NC (AO), Frazione di Breuil-Cervinia, Via Jumeaux n.ri 32 e 33 è destinata ad uso esclusivo della sig.ra per tutto il periodo della separazione ed in ogni Pt_2
caso sino a quando la proprietà sarà trasferita a suo favore da parte del sig. dopo Pt_1
l'udienza fissata per la fase divorzile, così come disciplinato al punto 7) delle condizioni di divorzio contenuta nel ricorso depositato. La sig.ra si impegna a garantire al sig. Pt_2
previo accordo, di soggiornare nella casa di NC (AO), Frazione di Breuil- Pt_1
Cervinia, al solo fine di accompagnare i figli a sciare. Il sig. i impegna altresì a garantire Pt_1
che la sig.ra possa, previo accordo, soggiornare nella casa di Formentera al solo fine Pt_2
di accompagnare i figli al mare, qualora gli stessi richiedano la presenza di un genitore e il sig. sia impossibilitato;
Pt_1
10) Il sig. si impegna ad intestare l'autovettura Mini targata GB600MY immatricolata nel Pt_1
2020 alla sig.ra entro la data dell'udienza fissata per la separazione, ovvero del Pt_2
termine di cui all'art. 127 ter, 2° comma c.p.c. per il deposito di note scritte;
11) I coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore
. Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Hanno chiesto che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiarano di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
relative alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Desenzano del Garda (BS) il 21/09/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Desenzano del Garda (BS) al N. 42, Parte 2, Serie AA Anno 2002;
• ordinare al Comune di Desenzano del Garda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Parte_3
ed avrà collocamento e residenza, unitamente alla sorella , maggiorenne, Persona_1
ma non economicamente autosufficiente, presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del figlio dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui si trova in quel Parte_3
momento;
2) Le frequentazioni del figlio con il padre, tenuto conto dell'età del ragazzo, avverranno previo accordo tra i genitori e lo stesso. Le frequentazioni con , essendo Persona_1 quest'ultima già maggiorenne, verranno concordate tra padre e figlia. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli potranno trascorrere almeno due settimane con il padre previo accordo;
mentre per quanto attiene alle vacanze natalizie, queste verranno concordate con i figli, in considerazione dell'età e degli impegni degli stessi;
3) Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti concordano che il sig. verserà alla sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di euro 3.000,00 (di cui euro 1.500,00 per ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, che andrà versata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione che tale somma verrà versata sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti;
4) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_2
5) Le spese straordinarie (extra assegno) nell'interesse dei figli saranno sostenute per intero dal sig. secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano del 14 novembre Pt_1
2017 e quindi:
• - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La casa coniugale, sita a Milano (MI), Via Polibio n. 8, unitamente ai mobili ivi contenuti, verrà assegnata ex art. 337 sexies Codice civile alla sig.ra che ivi vivrà con i figli;
Pt_2
per quanto riguarda le spese condominiali saranno a carico totalmente del sig. mentre Pt_1
le utenze (luce, riscaldamento, gas, acqua) saranno a carico del sig. sino al limite di Pt_1
4.000,00 euro annui;
per quanto riguarda le spese della colf e dell'auto, queste saranno a carico della sig.ra Le spese di manutenzione straordinaria verranno sostenute dal Pt_2
sig. Pt_1
7) I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il sig. Pt_1
si obbliga a trasferire alla sig.ra , che accetta, la sua intera proprietà
[...] Parte_2 dell'unità immobiliare sita in Comune di:
AL (AO), Frazione di Breuil-Cervinia, Via Jumeaux n.ri 32 e 33
UBICAZIONE E CONSISTENZA
Unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale denominato “Condominio La
Dent d'Herens” consistente nella piena proprietà dell'appartamento disposto al piano quinto
(sesto fuori terra), nella quota indivisa di 44,66/1.000 dello spazio destinato a posti macchina al piano interrato e nella quota indivisa di 44,66/1.000 dell'alloggio del portiere al piano rialzato (primo fuori terra);
SITUAZIONE CATASTALE
Il tutto censito al N.C.T. del Comune di NC (Aosta), come segue:
a) in piena proprietà
foglio 7, mappale n.ro 134 sub. 29, Via Jumeaux, piano 5-S1, z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, vani 5, Sup. Cat. mq. 101, (Totale escluse aree scoperte 95), R.C. euro 903,80
b) per quota indivisa di 44,66/1.000 (quarantaquattro virgola sessantasei millesimi) foglio 7, mappale n.ro 134 sub. 40, Via Jumeaux, piano S1, z.c. 1, cat. C/6, cl. 1, metri quadri 418, Sup. Cat. mq. 418, R.C. euro 1.575,92 di cui la porzione di competenza corrisponde a quella individuata con il n.ro 6
c) per quota indivisa di 44,66/1.000 (quarantaquattro virgola sessantasei millesimi) foglio 7, mappale n.ro 134 sub. 2, Via Jumeaux, piano T, z.c. 1, cat. A/3, cl. 2, vani
2, Sup. Cat. mq. 36, (Totale escluse aree scoperte 34), R.C. euro 320,20
PROVENIENZA
Quanto è in oggetto è pervenuto in virtù di atto di compravendita autenticato a rogito del
Notaio di IA in data 28/06/2018, rep. n. 111.740 raccolta n.ro Persona_2
40.248 registrato a IA 2 il 06/07/2018 al n. 29628 Serie 1T trascritto ad Aosta il
06/07/2018 ai n.ri 6346/4856.
La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza.
Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese dell'atto notarile che dovrà essere stipulato entro 1 mese dalla sentenza di divorzio.
Il sig. avrà diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile sito nel comune di Pt_1
NC (AO) nella frazione di Breuil-Cervinia, Via Jumeaux, n.ri 32 e 33 di cui sopra.
8) Il sig. ancora ai fini di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, verserà alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 100.000,00 (centomila euro) da versarsi alla data dell'udienza Pt_2
fissata per il divorzio o alla data del deposito delle note scritte sostitutive;
9) Ancora ai fini di regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali il sig. Parte_1
si impegna a cedere ai due figli nata il [...] (C.F.: Persona_1
) e nato il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_3
, in pari misura, la nuda proprietà della quota del 99% a lui intestata C.F._7 della Società Finvox s.r.l con sede in IA via Crotte 5, trattenendo per sé l'1% della nuda proprietà e l'intero usufrutto. Tale accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
L'atto dovrà essere stipulato entro 1 mese dalla sentenza di divorzio, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Giudice tutelare, laddove il figlio Parte_3
sia ancora minorenne.
10) Le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel divorzio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, sia il trasferimento immobiliare di cui sopra che il versamento della somma di cui al punto 8) di euro 100.000,00 nonché la cessione della nuda proprietà della quota societaria in capo ai figli, quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, saranno esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (art. 19 della Legge, 6 marzo 1987, n. 74); come confermato dall'Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili con nota del 12 aprile 2006; richiamato in proposito quanto ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 27/E in data 21 febbraio 2014.
11) Il sig. si obbliga altresì a versare alla sig.ra un assegno divorzile mensile nella Pt_1 Pt_2
misura complessiva di 3.000,00 euro mensili con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'udienza fissata per il divorzio, che andrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e sostituirà l'assegno di mantenimento previsto per la separazione;
• prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
12) La sig.ra si impegna a garantire che il sig. previo accordo, soggiorni nella Pt_2 Pt_1
casa di NC (AO), Frazione di Breuil-Cervinia, al solo fine di accompagnare i figli a sciare. Il sig. si impegna altresì a garantire che la sig.ra possa, previo Pt_1 Pt_2
accordo, soggiornare nella casa di Formentera al solo fine di accompagnare i figli al mare, qualora gli stessi richiedano la presenza di un genitore e il sig. sia impossibilitato;
Pt_1
13) I coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Parte_3
* * * * *
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * * * *
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 21.09.2002 nella Chiesa di San Biagio in Rivoltella in Desenzano del Garda (BS);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano del Garda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 11.9.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________