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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 8692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8692 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 09/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 16747 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI MORANDI ESTER, Parte_1 giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 08/05/2025, _1
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...]
requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza art. 13 L.
118/71, il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi della legge 388/2000,
l'esenzione parziale dal pagamento tickets sanitari e l'accertamento di uno stato invalidante pari al 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, ai sensi della legge 482/68, e di aver depositato in data 08/04/2025 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale era stato riconosciuto invalido soltanto in misura pari al 46%, ha convenuto in giudizio l , affinché sia CP_1
1 dichiarato il requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici richiesti, con vittoria di spese.
Si è costituito l' eccependo il difetto di interesse ad agire in relazione al CP_1
beneficio della contribuzione figurativa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2. Non nuoce rammentare, da un punto di vista generale, che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato. 2 Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003;
Cass. n. 7341/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004; v, ancora, tra le tante, Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, richiamata dalla recente Cassazione civile sez. VI,
23/05/2022, n.16600, “secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”).
3. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, si evidenzia come il CTU abbia riscontrato che “La tabella di cui al
D.M.
5.2.1992 valuta nella misura del 31-40% sia la scoliosi ad una curva superiore a
40° (cod. 7003) che la scoliosi a più curve superiore a 60° (cod. 7006). Nel caso in esame, come già sopra evidenziato, si tratta di una scoliosi con doppia curva dorsale destra e lombare sinistra, con valori angolari rispettivamente di 58° e 41°, in trattamento con corsetto, cui si associa un dislivello del bacino, evidenziato radiologicamente, con 3 conseguente ripercussione sulla deambulazione;
limitazione funzionale di grado medio della flessione del tronco. In considerazione delle percentuali sopra espresse, tenuto conto dell'esame obiettivo, rilevato in sede di operazioni peritali, si ritiene che il soggetto sia da reputarsi quale invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al
46% della totale.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase sommaria paiono adeguatamente motivate e nient'affatto inficiate dalle generiche osservazioni critiche avanzate dalla parte ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4. L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata, dichiarandosi che il ricorrente a decorrere dalla domanda amministrativa (23.11.2023) è invalido al 46% e, pertanto, da tale epoca si trova nelle condizioni sanitarie per l'iscrizione nelle liste dei disabili per il collocamento mirato.
5. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite con parziale accoglimento dell'originaria domanda e rigetto dell'opposizione, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1. - Dichiara che il ricorrente a decorrere dalla domanda amministrativa (23.11.2023) è invalido al 46% e, pertanto, da tale epoca si trova nelle condizioni sanitarie per la iscrizione nelle liste dei disabili per il collocamento mirato;
2. - Rigetta l'opposizione;
3. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 09/09/2025
Il Giudice
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