Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2140
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità della delibera n. 18 del 26 giugno 2014

    La delibera n. 18 del 26 giugno 2014 è stata disapplicata in quanto illegittima per violazione degli artt. 170 d.leg. e 1 e seguenti del decreto 1° agosto 1996, non avendo correttamente applicato la metodologia tariffaria del metodo normalizzato per la determinazione delle partite pregresse ante 2012. La società convenuta non ha dimostrato la sussistenza del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme richieste

    Il Collegio aderisce alle argomentazioni delle sentenze Cass. S.U. 11 ottobre 2022, n. 29593 e Cass. S.U. 26 agosto 2025, n. 23858, che rigettano l'eccezione di prescrizione in relazione alle modalità di calcolo e recupero delle partite pregresse.

  • Accolto
    Restituzione delle somme versate per partite pregresse

    Poiché la delibera n. 18 del 2014 è stata disapplicata per illegittimità e il credito vantato dalla società è insussistente, la società è obbligata alla restituzione delle somme già eventualmente ricevute a titolo di partite pregresse.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme richieste

    Il Collegio aderisce alle argomentazioni delle sentenze Cass. S.U. 11 ottobre 2022, n. 29593 e Cass. S.U. 26 agosto 2025, n. 23858, che rigettano l'eccezione di prescrizione in relazione alle modalità di calcolo e recupero delle partite pregresse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2140
    Giurisdizione : Trib. Cagliari
    Numero : 2140
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo