TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione collegiale,nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente, relatore dott. Paolo Piana Giudice dott. Paolo Corso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6669/2016 promosso da
(C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Benedetto Parte_1 C.F._1
LE (C.F. ), NI CC ), C.F._2 C.F._3
AN LE ( ) e TA LE C.F._4
( ); elettivamente domiciliato presso i difensori;
C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_2 C.F._5
Benedetto LE (C.F. ), NI CC C.F._2
( ), AN LE ( ) e TA C.F._3 C.F._4
LE ( ); elettivamente domiciliata presso i difensori;
C.F._2
COMITATO UNIDOS -
CONTRO
I (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio degli avvocati Benedetto LE (C.F. P.IVA_1
), NI CC ), AN LE C.F._2 C.F._3
( ) e TA LE ( ); elettivamente C.F._4 C.F._2 domiciliato presso i difensori;
ATTORI nei confronti di
pagina 1 (C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Ernesto STAJANO CP_2 P.IVA_2
(C.F. ( ), NI LL ( ) e RI C.F._6 C.F._7
AN ( ), del foro di Roma;
elettivamente domiciliata in C.F._8 viale regina Margherita, 56, Cagliari, presso l'avvocato Roberto URAS
( ); C.F._9
CONVENUTA con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 28 novembre 2025):
“Per tutte queste ragioni, nell'interesse degli attori, e di tutti gli aderenti, anche in ragione del tempo già trascorso, si insite affinché Codesto Ill.mo Tribunale, voglia accogliere le domande attrici e rigettate le eccezioni sollevate da
Voglia ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: CP_1
previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:
- accertare e dichiarate non dovute, per tutte le ragioni su esposte, le somme richieste per partite pregresse
"conguaglio anni 2005-2011” per tutti gli aderenti a questo procedimento;
- accertare e dichiarare che il gestore è tenuta a restituire quanto già versato a tale titolo dagli CP_2
utenti aderenti e/o preponenti per la pretesa fattura illegittima;
- accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni 2005/2011;
- condannare alla rifusione delle spese legali ai sensi della tariffa (ed alla maggiorazione per l'azione di CP_1
classe) con distrazione delle spese a favore degli avvocati antistatari, e di ogni spesa occorsa per la presente azione in particolare i costi di pubblicazione dell'ordinanza e per le somme ancora da versare che devono essere tutte poste in capo ad ed in particolare i costi della consulenza, ed il costi degli ausiliari ad oggi non pagati”. CP_1
pagina 2 Nell'interesse della parte convenuta (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 28 novembre 2025):
“voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. 06/09/2005, n. 206, la domanda formulata dagli attori in quanto manifestamente infondata;
- nel merito, in via principale accertare e dichiarare infondata e/o non provata la domanda attorea e per
l'effetto rigettarla integralmente;
- in subordine, rinnovare integralmente la CTU con nomina di un nuovo Consulente.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le domande e le deduzioni delle parti
1.1 L'associazione e, individualmente, i Controparte_3 signori e hanno citato in giudizio, ai sensi dell'articolo 140 Parte_1 Parte_2 bis del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del consumo), la società CP_2 proponendo le seguenti domande:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di classe ai sensi dell'art. 140 bis D.lgs 206/2005 e disporre che la pubblicazione dell'ordinanza venga fatta o per il solo dispositivo o per estratto, onde non essere eccessivamente onerosa per i proponenti.
Nel merito
Premessa ogni opportuna declaratoria, voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:
- accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni 2005/2011;
- accertare e dichiarate non dovute, per tutte le ragioni su esposte, le somme richieste per partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” di cui alle fatture allegate al presente giudizio;
pagina 3 - accertare e dichiarare che il gestore è tenuta a restituire quanto già CP_2 versato a tale titolo dagli utenti aderenti e/o preponenti per la pretesa fattura illegittima”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto quanto segue:
- la società nell'anno 2016 aveva inviato agli utenti del sevizio idrico la fattura CP_2 per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di “partite pregresse o conguagli”, da un lato specificando che dette somme “sono relative alla componente tariffaria di competenza 2014, sulla base della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'ente d'ambito della
DE (quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite pregresse) e della Determina dell'amministratore unico n. 281 del 31/12/2014, CP_1 nel rispetto delle modalità di cui all'art. 31 all A alla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643/2013/R/IDR”; e, dall'altro, classificando tali partite pregresse quale “conguaglio anni 2005 – 2011”;
- la pretesa avanzata dal gestore, con minaccia di sospensione del servizio, doveva ritenersi illegittima per le seguenti ragioni:
a) prescrizione: poiché i consumi in relazione ai quali era stato applicato il conguaglio per le partite pregresse riguardava il periodo 2005 – 2011 (come espressamente indicato in bolletta), il credito vantato da doveva ritenersi estinto per prescrizione ai sensi dell'art. CP_1
2948 c.c. Anche le partite pregresse, infatti, costituendo una delle componenti della tariffa dovuta quale corrispettivo per il servizio, erano assoggettate alle regole generali, compresa quella sulla prescrizione, decorrente dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, e cioè dalla data in cui il consumo si era verificato;
b) violazione contrattuale e violazione di legge: nessuna clausola contrattuale, né alcuna disposizione normativa poteva essere invocata per legittimare il sistema del conguaglio regolatore così come concretamente applicato e l'addebito di componenti tariffarie in via retroattiva.
c) violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede e illegittima determinazione dei conguagli:
pagina 4 per determinare le somme richieste a titolo di conguagli regolatori o partite pregresse aveva utilizzato un metodo di calcolo arbitrario, avendo sommato tutti i costi CP_1 non recuperati nel lungo periodo 2005 – 2011, in violazione delle regole tecniche di cui al Decreto del 1° agosto 1996 disciplinante il c.d. Metodo tariffario Normalizzato, vigenti nel periodo preso in considerazione (anni 2005 – 2011), e poi effettuato la ripartizione del montate così ottenuto, pari a ben 106 milioni di euro, tra le sole utenze attive nell'anno 2012, in funzione dei consumi registrati su tali utenze, così imponendo
“un conteggio forfettario e indiscriminato, tanto è vero che tale modus ha riguardato talvolta anche utenti che nel periodo di riferimento (2005 – 2011) non erano neppure titolari dei contratti di somministrazione, quindi per consumi per essi impossibili o quantomeno a loro non attribuibili”; nessuna ragione, inoltre, era stata esplicitata per rendere edotto il consumatore del perché in violazione dell'art. 154 D.Lgs. n. CP_1
154/2006, che testualmente dispone che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato (…)”, nel calcolare un conguaglio riferibile ai costi del servizio relativi al lungo periodo dal 2005 al 2011, avesse fatto gravare la ripartizione dell'intero montante calcolato nel 2014 unicamente sulle utenze attive nel 2012, operando il riparto in relazione ai consumi registrati da tali utenze nell'anno 2012, piuttosto che quelli relativi ad un altro anno, o, ancora, i consumi registrati in ciascun anno, partendo dal
2005 in poi:
Secondo gli attori, la società avrebbe dovuto eventualmente calcolare le partite CP_1 pregresse sulla base dei costi operativi che in base alla normativa vigente nel periodo in questione (anni 2005 – 2011) avesse provato di poter recuperare in relazione ai singoli anni di riferimento, da dividersi poi tra gli utenti in base agli effettivi consumi di ciascuno nell'anno di riferimento, e non invece, come accaduto, in maniera forfettaria sulla base di costi complessivamente considerati nell'ampio periodo indicato in fattura (2005 – 2011), e ripartiti sulla base dei consumi registrati unicamente dalle utenze attive nel 2012;
L'operazione posta in essere da rappresentava, pertanto, una “elaborazione CP_1 postuma di richieste di pagamento costruita dopo l'anno 2014, da applicarsi in termini illegittimamente retroattivi ed unilaterali al periodo antecedente all'anno 2011”,
pagina 5 elaborazione posta in essere in violazione delle disposizioni esistenti in materia tariffaria, tra cui il decreto del 1° agosto 1996 disciplinante il c.d. Metodo Tariffario Normalizzato, abrogato solo nel 2011 e non più applicabile per le determinazioni tariffarie a decorrere dall'anno 2012.
Tanto premesso, gli attori hanno sollecitato l'accoglimento della domanda, previa eventuale disapplicazione delle norme di rango secondario e dei provvedimenti in contrasto con la disciplina normativa vigente nel periodo di riferimento. In particolare, dovevano essere (eventualmente) ritenuti illegittimi per violazione di legge e, in quanto tali, suscettibili di disapplicazione nel presente giudizio, qualora ritenuto necessario al fine di garantire la piena affermazione del diritto soggettivo fatto valere, la delibera del n. 18 del 26/06/2014, che aveva approvato i Parte_3 conguagli regolatori quali componenti tariffarie per il 2014, ed altresì, eventualmente, gli artt.
31 e 32 della delibera n. 643/2013 dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
DR (AEEGSI), che aveva autorizzato la determinazione ora per allora delle partite pregresse.
1.2 Nel costituirsi in giudizio, la società ha così concluso: “Voglia l'On CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della giurisdizione amministrativa;
− in via preliminare:
a) differire la prima udienza di comparizione delle parti nonché provvedere, giusto decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima, al fine di consentire ad di citare in giudizio, ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c. e nel CP_2 rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c. p. c., l Controparte_4
, con sede in 09123 Cagliari, Via Cesare Battisti 14, in persona del
[...] legale rappresentante in carica;
b) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 140 bis, d.lgs. 06/09/2005, n. 206, la domanda formulata dagli attori in quanto manifestamente infondata;
− nel merito, in via principale accertare e dichiarare infondata e/o non provata la domanda
pagina 6 attorea e per l'effetto rigettarla integralmente;
− Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La nel contestare la fondatezza delle deduzioni di parte attrice circa CP_2
l'illegittimità dei conguagli richiesti, ha dedotto come nessuna illegittimità o scorrettezza potesse esserle contestata poiché, nel richiedere i conguagli per partite pregresse ante 2012 agli utenti in essere nel 2012, si era limitata a dare esecuzione a quanto legittimamente stabilito dalle competenti autorità amministrative.
In particolare, nel richiamato provvedimento n. 18 del 26 giugno 2014, l'Ente d'ambito per la DE aveva dato corretta applicazione alle disposizioni di natura comunitaria, primaria e regolamentare allorquando - nell'indicare le ragioni poste a fondamento della quantificazione in complessivi 106,71 M di euro dell'ammontare complessivo da recuperare a titolo di partite pregresse – aveva chiarito che, avendo la revisione straordinaria del
Piano d'Ambito, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 223 del
16 dicembre 2010, già quantificato in 88,78 M€ le partite di conguaglio fino al 2010, “la differenza tra l'importo che il gestore avrebbe dovuto fatturare per ottenere la copertura del costo totale, e quello effettivamente fatturabile per effetto dei vincoli all'incremento massimo delle tariffe imposti dal Metodo Normalizzato, ha comportato l'aumento del conguaglio già deliberato all'importo complessivo di 104,56 M€ (anno 2011) da attualizzare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGSI”. Importo poi asceso, in base ai calcoli effettuati ed evidenziati nella tabella riportata a pagina 4 della delibera, a complessivi 106,71 milioni di euro.
Per dimostrare la correttezza del superamento del c.d. limite di prezzo “K” di cui all'art 5 del decreto del 1 agosto 1996, utilizzato nel passaggio dalla somma iniziale complessiva di
88,78 milioni di euro a quella finale di complessivi 106,71 milioni di euro richiesta agli utenti, la società ha sostenuto come tale superamento dovesse ritenersi del tutto CP_1 legittimo in quanto indispensabile per assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione del servizio idrico, come disposto dalle direttive comunitarie fondanti il principio del full cost recovery, recepito nel nostro ordinamento con il Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs
152/2006 e pienamente applicato, appunto, nel passaggio dal vecchio al nuovo metodo pagina 7 tariffario, con la delibera numero 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI, che aveva, infatti, specificamente ritenuto legittimo, ed anzi doveroso, il recupero di eventuali partite pregresse relative a conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell' in materia di acqua Controparte_5 all'AEEGSI.
1.3 Il Pubblico Ministero, al quale la domanda è stata ritualmente notifica, non ha spiegato, nella prima fase del procedimento, atto di intervento, provvedendo in tal senso solo in seguito alla sollecitazione di cui alla ordinanza del 13 luglio 2021, alla quale è seguita poi la rinunzia all'intervento in giudizio operata con atto del 9 dicembre 2021.
2. L'ordinanza di ammissibilità
Con ordinanza del 1° dicembre 2017, il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione di classe, affermandone la non manifesta infondatezza.
In particolare, il Collegio ha rilevato come, pur nell'ipotesi in cui fosse stato plausibile ritenere la legittimità dell'autorizzazione concessa dall'AEEGSI agli Enti d'ambito (e, quindi, ai gestori del servizio idrico) di recuperare ora per allora le “partite di costo sorte nel passato”, non apparisse manifestamente infondata la deduzione secondo cui l'Ente
d'ambito per avesse, nell'applicare in concreto quanto stabilito dall'art. 31 Parte_4 della deliberazione dell'AEEGSI, illegittimamente conteggiato in un'unica soluzione i costi complessivi del servizio riferibili agli anno 2005 – 2011, facendoli poi integralmente gravare sulle utenze attive dell'anno 2012.
Il Tribunale ha altresì disposto che potessero aderire all'azione di classe tutti i titolari di utenze idriche nel territorio della DE che avessero ricevuto la richiesta per CP_1 il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di “partite pregresse o conguagli”, in relazione al periodo dal 2005 al 2011, e indicate in bolletta quali somme “relative alla componente tariffaria di competenza 2014, sulla base della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'ente d'ambito della DE (quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite pregresse)”; ed ha altresì riservato la decisione sulla disciplina del procedimento all'esito della verifica sulla regolarità degli adempimenti pubblicitari disposti.
pagina 8 La predetta ordinanza, fatta oggetto di impugnazione, è stata confermata dalla Corte
d'Appello di Cagliari con provvedimento del 1° marzo 2018.
3. L'ulteriore svolgimento del procedimento
3.1. Le adesioni
Con ordinanza del 5 novembre 2018, il Tribunale, al fine di individuare le modalità per la verifica circa la tempestività degli atti di adesione all'azione di classe, ha fissato apposita udienza per il 20 giugno 2019, osservando:
− “che dalle certificazioni di cancelleria risulta: - che la maggior parte delle adesioni sono state depositate, tramite gli attori, attraverso la consegna al cancelliere di più scatoloni, all'interno dei quali si troverebbero un certo numero di atti di adesione;
− che, in particolare, il giorno 28 maggio 2018, alle ore 10, gli avv.ti AN e TA
Ballero, difensori costituiti nell'interesse degli attori, hanno depositato: 1) n. 29 scatole in relazione alle quali i predetti avvocati “hanno dichiarato contenere n. 5.486 adesioni numerate progressivamente”; 2) un elenco cartaceo complessivo delle adesioni contenute nelle 29 scatole;
3) due cd-r bianchi Verbatim denominati rispettivamente “elenco generale” e “29 scatole dal 000 al 5.486”;
− che gli avvocati predetti hanno altresì dichiarato: 1) che “ogni singola scatola di adesione contiene le domande di adesione individuate dall'intervallo di numeri progressivi indicati all'esterno di ciascuna scatola”; 2) “che ogni singola domanda di adesione contiene l'elenco della documentazione probatoria richiesta dall'art 140 bis del codice del consumo, e che la stessa è allegata all'adesione medesima”; 3) “che ogni singola scatola contiene al suo interno, oltre alle singole domande di adesione, un elenco, sia in forma cartacea che su supporto informatico (CD), delle domande in essa contenute”;
− che nella stessa mattinata i predetti avvocati hanno altresì depositato, con riferimento
a sedi Regionale, di Cagliari e di Carbonia: 1) ulteriori 59 Controparte_6 fascicolatori per un totale di ulteriori
5.287 adesioni; 2) tre elenchi in formato cartaceo delle adesioni contenute nei fascicolatori;
3) una penna usb;
- che nella stessa mattinata i predetti avvocati hanno altresì depositato, nell'interesse degli attori, una
pagina 9 scatola contenente n. 177 adesioni numerate progressivamente e un fascicolatore con
43 adesioni;
− che gli avvocati predetti hanno svolto anche in relazione a detti ulteriori depositi dichiarazioni analoghe a quelle di cui sopra;
− che il Cancelliere, nella persona della dott.ssa Daniela Mei, ha preso atto delle dichiarazioni rese dagli avvocati AN e TA Ballero e, verificato che sia gli scatoloni che i fascicolatori si presentavano tutti sigillati: 1) ha apposto su ciascuno
“timbro tondo del Tribunale e timbro attestante la data di deposito”; 2) ha dichiarato che tutto il predetto materiale “viene collocato in un locale idoneo, debitamente chiuso
a chiave ed accessibile solo da personale dell'Ufficio”;
− che oltre alle adesioni di cui sopra sono pervenute in Cancelleria ulteriori atti di adesione anche per via fax, posta raccomandata e pec.”.
Tanto premesso, il Collegio ha ulteriormente osservato come fosse necessario, per una puntuale verifica circa la legittima partecipazione degli aderenti all'azione di classe, che la
Cancelleria eseguisse, in relazione a ciascun atto di adesione, le operazioni di sua competenza in ordine alla tempestività dell'atto di adesione e all'attestazione relativa ai documenti allegati1, adempimenti che non era stato possibile porre in essere al momento del deposito delle adesioni (effettuato secondo le modalità sopra descritte) a causa dell'elevatissimo numero dei relativi atti (più di 10.000).
Il Collegio ha pertanto disposto che la Cancelleria vi provvedesse ai suddetti adempimenti, eventualmente avvalendosi, qualora ritenuto indispensabile, del supporto di uno o più ausiliari, nominati ai sensi dell'art 68 c.p.c.2. In particolare il Collegio ha stabilito: “che la 1 Dispone il comma 3 dell'art. 140 bis codice del consumo che gli aderenti all'azione di classe debbono depositare in cancelleria, entro il termine di cui al comma 9 lettera b), il relativo atto contenente, oltre alla elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria.
pagina 10 Cancelleria provveda, nel termine di 180 giorni dal deposito della presente ordinanza e salvo proroga giustificata, all'espletamento delle seguenti attività, assolutamente indispensabili ai fini del giudizio: - attestazione in relazione ad ogni singolo atto di adesione della data di deposito e dei documenti allegati;
predisposizione di distinti elenchi in formato digitale nel quale siano contenuti tutti gli atti di adesione e le relative attestazioni circa la data del deposito e i documenti allegati, distinguendo tra le adesioni depositate tramite gli attori e quelle pervenute in cancelleria con altra modalità (fax, pec, lettera raccomandata, deposito personale in cancelleria)”.
Con la predetta ordinanza, inoltre, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dalla convenuta;
rigettato l'istanza degli attori per la riapertura dei termini per le adesioni;
disposto, per l'ulteriore corso della procedura, che il procedimento si dipanasse secondo lo schema del processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., nei limiti della compatibilità con le disposizioni speciali previste per l'azione di classe.
Con atto del 20 giugno 2020, il dirigente della Cancelleria civile del Tribunale ha osservato che “per ottemperare a quanto disposto dal Tribunale ed assolvere alle funzioni di cancelleria previste dall'art. 74 comma 4 disp. att. cpc, nonché per caricare i dati relativi alle adesioni su fogli Excel e per gli altri adempimenti materiali correlati a queste attività, occorre che il Cancelliere si avvalga con urgenza di ausiliari, come previsto dall'art. 68, comma 1 cpc, necessità ravvisabile non soltanto perché il numero rilevantissimo di adesioni, in questo caso verosimilmente circa 15.000, non gli consente di provvedervi da solo in tempi ragionevoli, ma anche perché quando – come nel caso in esame – la costituzione degli aderenti avviene personalmente senza difensore, occorre verificare
l'identità degli aderenti, quantomeno raffrontando le generalità esposte nell'atto di adesione con quelle ricavabili dal documento di identità che ciascuno di essi dovrebbe avere allegato alla propria istanza di adesione”.
codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del codice di rito (in particolare gli artt. 72, 74 e 87) spetta, infatti, al cancelliere l'attività di formazione del fascicolo processuale e di specifica attestazione circa gli atti e i documenti prodotti in giudizio.
pagina 11 Accogliendo le richieste del Collegio, il dirigente della Cancelleria ha quindi nominato gli ausiliari, ai sensi dell'art. 68, comma 1 c.p.c., per lo svolgimento delle incombenze sopra descritte.
Con successiva ordinanza, il Tribunale, preso atto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle suddette attività, ha rinviato ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio.
3.2 La richiesta di rinvio della decisione e il coinvolgimento del Pubblico Ministero
All'udienza dell'11 giugno 2021 la società pur confermando nel merito le CP_2 conclusioni già rassegnate sia sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario che sull'inammissibilità e infondatezza dell'azione di classe proposta, in via preliminare ha rilevato:
− che la questione della legittimità dei conguagli regolatori era già stata sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione con una pluralità di impugnazioni attualmente pendenti (r.g. n. 11627/2020, n. 12816/2020, n. 28815/2020, 5094/2021, 5098/2021,
8249/2021, 8240/2021, n. 8236/2021, n. 8201/2021, n. 7048/2021, n. 7044/2021, nonché ulteriori otto impugnazioni ancora prive del numero di ruolo generale), impugnazioni che sarebbero state verosimilmente trattate congiuntamente dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte;
− che la medesima questione sarebbe stata decisa a breve dalla Corte di Cassazione nel procedimento instaurato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.
13388/2018 (Gestore interessato Acqualatina);
− che, pertanto, in via preliminare vi era la necessità che fosse garantita su tutto il territorio nazionale l'uniformità delle decisioni su una questione di così rilevante impatto nazionale.
Conseguentemente, ha chiesto al Collegio “di verificare se sussistano i CP_1 presupposti per una sospensione del presente giudizio ovvero per un rinvio compatibile con la decisione della Suprema Corte”, evidenziando l'estrema rilevanza, anche economica, della questione oggetto del presente giudizio, atteso che i conguagli regolatori ammontavano a ben 106 milioni di euro, con la conseguenza che la decisione della pagina 12 controversia avrebbe potuto avere effetti devastanti sulla stabilità della gestione del servizio idrico integrato in DE.
Il Tribunale, con ordinanza del 13 luglio 2021, rilevata l'effettiva sussistenza di un interesse pubblico tale da giustificare il diretto coinvolgimento del Pubblico Ministero anche nella fase successiva alla decisione sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art 70 c.p.c.; ritenuto che tale possibilità di intervento non potesse ritenersi esclusa o limitata dalla disposizione di cui all'art. 140 bis, 5 comma Codice del consumo3; richiamata la funzione specificamente attribuita al Pubblico Ministero in materia processuale civile di fronte a incertezze interpretative aventi potenziali riflessi di carattere generale, anche a tutela dell'interesse dell'ordinamento all'esatta interpretazione delle norme di legge;
considerate, infine, le disposizioni processuali di cui agli artt. 374 e 363 del codice di procedura4, ha rimesso la causa in lettura per consentire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari di valutare l'opportunità di intervenire nel presente giudizio anche al fine di investire l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per la proposizione di apposita istanza al Primo Presidente della Corte in funzione di un intervento delle Sezioni Unite sui numerosi ricorsi già pendenti.
Il Collegio, infatti, aveva ritenuto come nel caso in esame la decisione in ordine alla legittimità o meno dei cc.dd. conguagli regolatori o partite pregresse, decisa in senso non univoco dai giudici di merito e pendente in Cassazione in dipendenza di plurimi ricorsi,
pagina 13 costituisse “questione di massima di particolare importanza, non solo per l'estrema valenza economica, ma altresì per la rilevanza su tutto il territorio nazionale degli interessi sottesi, trattandosi di questione di diritto che vede già coinvolti svariati gestori del servizio idrico a livello nazionale e che potenzialmente potrebbe coinvolgere tutti i gestori sull'intero territorio nazionale.
E' stata, pertanto, fissata apposita udienza per l'ulteriore corso, in attesa delle determinazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, al quale l'ordinanza è stata comunicata.
Il Pubblico Ministero, peraltro, con atto del 9 dicembre 2021, ha ritenuto fosse venuto meno l'interesse pubblico all'intervento nel presente procedimento, in quanto, nelle more, la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17959/2021, aveva statuito sulla questione riguardante la legittimità o meno dei conguagli regolatori richiesti proprio dal gestore idrico sardo.
3.3 La consulenza tecnica d'ufficio
Preso atto della decisone assunta dal Pubblico Ministero, il Collegio, nel valutare il merito della causa, ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, disporre accertamenti tecnici per chiarire quali voci fossero state in concreto prese in considerazione dall'Autorità
d'ambito nella determinazione della somma complessiva di euro 106 milioni asseritamente dovuta a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse, e, quindi, quale metodologia tariffaria fosse stata in concreto adottata. A tal fine ha disposto, con ordinanza del 13 luglio
2022, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nominato quale consulente il dott. Persona_1
Con successiva ordinanza del 31 ottobre 2022 il Tribunale, decidendo sulle contestazioni della stessa parte attrice, che aveva dedotto la superfluità dei disposti accertamenti tecnici, ha confermato la necessità di uno specifico approfondimento tecnico in ordine agli elementi utilizzati per la determinazione delle somme asseritamente dovute, e quindi, alla metodologia dottata dall'Autorità d'ambito sarda, proprio in considerazione, da un lato, delle specifiche deduzioni e domande formulate dagli attori e, dall'altro, dei lumi ritraibili dalle argomentazioni poste a fondamento della Corte di Cassazione nella decisione delle pagina 14 Sezioni Unite n. 29593 dell'11 ottobre 2022, prodotta in giudizio dalla società CP_2
a sostegno delle proprie tesi.
La società convenuta, nel produrre in giudizio l'ordinanza delle Sezioni Unite sopra richiamata aveva, infatti, dedotto come con la predetta ordinanza la Suprema Corte avesse
“integralmente accolto l'impugnazione di dichiarando la legittimità dei CP_2 conguagli regolatori e l'insussistenza di alcuna prescrizione in relazione alle modalità di calcolo e recupero delle partite pregresse, concludendo nel senso che il canone del full cost recovery impone di recuperare i disallineamenti prodotti dal cambiamento del metodo tariffario e che “il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935”.
Dal canto suo il Collegio ha osservato come la richiamata decisione delle Sezioni Unite dell'11 ottobre 2022, n. 29593 avrebbe potuto anche avvalorare un'interpretazione dissonante con l'impostazione fatta propria dalla Cassazione nella precedente sentenza n.
17959/2021, potendo, infatti, in teoria, ritenersi plausibile – come specificamente dedotto dalla società nelle sue note del 12 ottobre 2022 - che le Sezioni Unite, nel CP_2 rigettare l'eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere proprio dal gestore idrico sardo, avessero, pur nella piena consapevolezza dei principi di diritto espressi dalle Sezioni
Semplici con la precedente sentenza n. 17959/2021, effettivamente affermato, seppur implicitamente, la sussistenza del diritto al recupero delle partite pregresse così come fatto valere, in concreto, da CP_2
Pertanto, il Tribunale ha confermato la decisione di procedere con la consulenza tecnica, chiarendo che, nell'assenza di un univoco e consolidato orientamento della Cassazione, anche nel caso in cui il Tribunale avesse potuto convincersi della legittimità dell'operato della società in ordine alla ripartizione del montante con riferimento alle CP_2
(sole) utenze del 2012, sarebbe rimasta comunque aperta la questione sulla correttezza o meno delle modalità operative adottate dall'Ente d'ambito per determinare la somma pagina 15 complessiva poi suddivisa tra i titolari delle predette utenze, specificamente contestata dagli attori, in relazione alla quale apparivano indispensabili gli accertamenti tecnici disposti.
Il Collegio ha quindi così riformulato i quisiti al consulente:
1. descriva il consulente i metodi tariffari che si sono succeduti nel tempo prima e dopo il
2011;
2. descriva tecnicamente quali fossero i costi che i gestori del servizio idrico integrato potevano recuperare prima del 2011 e attraverso quali concrete modalità tecniche;
3. indichi e descriva tecnicamente quali costi sia possibile recuperare oggi, in applicazione delle disposizioni tecniche del nuovo metodo tariffario, e attraverso quali concrete modalità tecniche;
4. dica il consulente se nel passaggio dal vecchio metodo tariffario (metodo tariffario normalizzato) a quello nuovo (metodo tariffario idrico) risultino modificate le regole tecniche sulla base delle quali operare ogni anno la determinazione delle somme complessive da recuperare da parte del gestore idrico e poi da ripartire tra gli utenti, indicando altresì le regole tecniche di ripartizione;
5. precisi se vi siano state variazioni sia in relazione alle categorie di costi da recuperare ai fini della sostenibilità finanziaria del servizio idrico prevista per legge (“art. 154 codice dell'ambiente”) che in relazione alle regole tecniche di riparto tra le singole utenze;
6. accerti il consulente, sulla base della documentazione in atti, se nel caso concreto siano state rispettate le regole tecniche delineate per governare il passaggio dal vecchio al nuovo metodo tariffario;
7. accerti il consulente, in particolare, quali specifici costi siano stati presi in considerazione dal gestore idrico sardo per la determinazione del valore complessivo delle partite pregresse da recuperare;
8. indichi e spieghi il consulente quali regole tecniche siano state previste dalla normativa primaria e secondaria per la gestione del passaggio tra i due metodi tariffari e se nel caso concreto tali regole tecniche siano state rispettate dal gestore idrico sardo”.
E'stato altresì precisato dal Collegio che il CTU avrebbe potuto prendere in considerazione, per gli accertamenti peritali, i documenti ritualmente depositati dalle parti in giudizio e che pagina 16 eventuale ulteriore documentazione avrebbe potuto essere presa in considerazione solamente sull'accordo delle parti, formalmente documentato.
All'udienza del 23 febbraio 2023, sull'accordo tra le parti, sono stati, infine, acquisiti tutti i documenti ritenuti indispensabili dal CTU per la risposta ai quesiti posti. Il consulente tecnico d'ufficio, rispettati i termini per le eventuali osservazioni delle parti sulla bozza iniziale, ha depositato la relazione definitiva. Anche le parti hanno depositato le relazioni dei propri consulenti.
La causa ha poi subìto ulteriori rinvii in attesa della decisione delle Sezioni Unite, investite con ordinanza n.18009 del 2024 in considerazione dei diversi orientamenti persistenti in seno alle Sezioni semplici della Corte.
Le Sezioni Unite della Corte si sono pronunciate con la sentenza n. 23858 del 26 agosto
2025 e le parti, invitate a precisare le rispettive conclusioni, con note del 28 novembre 2025, hanno confermato le proposte domande.
4. La decisione dell'azione di classe ai sensi dell'art 140-bis del Codice del Consumo
4.1. Le questioni sulla giurisdizione e sulla prescrizione
Nelle note conclusive la società nel confermare tutte le domande proposte con CP_2 la comparsa di costituzione, non ha insistito sulla specifica questione di giurisdizione, già decisa in via preliminare con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe, alla quale si rinvia, e che, in ogni caso, costituisce questione ormai pacificamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità. In merito si richiamano espressamente tutte le argomentazioni poste a fondamento del riconoscimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario sia nella sentenza della Cassazione a Sez. Un. dell'11 ottobre 2022, n. 29593, che nella recente sentenza della Cassazione a Sez. Un. n. 23858 del 26 agosto 2025.
Anche in ordine all'eccezione di prescrizione il Collegio aderisce e fa proprie le argomentazioni indicate nelle due decisioni del Supremo Collegio sopra indicate, che debbono intendersi integralmente richiamate e, pertanto, rigetta l'eccezione sollevata dagli attori.
4.2. Il merito della controversia.
4.2.1. Brevi cenni sul susseguirsi nel tempo dei diversi metodi tariffari
pagina 17 Come è noto, la disciplina organica del servizio idrico integrato risale alla legge n. 36 del
1994 (c.d. legge Galli), la quale, all'art. 13, ha previsto che la tariffa, ossia il corrispettivo del servizio idrico, dovesse essere determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla base di disposizioni tecniche di dettaglio idonee ad assicurare nel tempo una tendenziale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito5 e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.
In ottemperanza alla disposizione di rango primario appena citata, che rimandava, per l'elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento», ad un provvedimento ministeriale, venne emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale si caratterizzava per la ricerca di una sintesi tra un tendenziale full cost recovery (da realizzare soprattutto attraverso una efficiente gestione del servizio) e la necessità di un controllo tariffario da parte dell'Autorità d'ambito, assicurato dalla previsione di un “price cap”.
Nel decreto in questione, con il quale venne delineato il c.d. metodo tariffario normalizzato
(M.T.N.), il “price cap” era rappresentato da una articolazione nel tempo del c.d. “limite di prezzo K”, previsto già al momento della stipulazione della Convenzione di affidamento del servizio al gestore del servizio idrico, che l'Autorità d'ambito avrebbe potuto modulare, pur nei limiti di un determinato range, previsto anch'esso ex ante dallo stesso decreto ministeriale (v. art. 5), per i raggiungere importi tariffari idonei ad assicurare quella tendenziale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio indicata nelle finalità di cui alle disposizioni di rango primario (v. combinato disposto artt. 1, 4, 5 e 8 decreto 1° agosto 1996).
Nonostante a livello di normazione primaria la legge Galli sia stata rimpiazzata dal d.lgs. n.
152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), la disciplina di dettaglio di cui al decreto del 1°
pagina 18 agosto 1996, con il quale era stato introdotto il metodo tariffario normalizzato, è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente, avendo l'art. 170, comma
3, lett. l) del suddetto decreto legislativo 152/2006 stabilito espressamente, con apposita disposizione transitoria, che fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 152, comma
2, dovesse trovare applicazione, appunto il metodo tariffario normalizzato. Tale metodologia tariffaria è stata, infatti, sostituita unicamente a partire dall'anno 2012, con l'introduzione del c.d. Metodo tariffario Transitorio (M.T.T.), disciplinato dalla delibera dell'Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizio DR (AEEGSI) n. 585/2012, destinato a gestire la fase delicata del passaggio dal vecchio al nuovo metodo tariffario, il c.d. Metodo tariffario idrico (M.T.I.), introdotto, a sua volta, con la delibera dell'AEEGSI n.
643/2013/R/IDR del 2013 e fondato, oltre che su una diversa e più dettagliata previsione delle voci di costo da recuperare, sulla totale eliminazione del limite di prezzo K (il metodo tariffario transitorio ha trovato applicazione in relazione alle determinazioni tariffarie del
2012 e del 2013; il nuovo e definitivo metodo tariffario idrico, invece, per la determinazione delle tariffe dal 2014 in poi).
Per ricapitolare, prima delle riforme in materia di risorse idriche, introdotte per la determinazione delle tariffe dal 2012 in poi, la disciplina tariffaria di dettaglio era contenuta nel decreto del 1° agosto 1996, che aveva introdotto il metodo tariffario normalizzato, che prevedeva, tra l'altro, come gli eventuali maggiori costi di gestione sostenuti nell'anno di competenza, evidenziati dagli scostamenti tra la tariffa reale media6 e la tariffa media ponderata7, avrebbero potuto essere recuperati negli anni successivi, non attraverso 6 Nel metodo tariffario normalizzato la tariffa di riferimento del servizio idrico, indicata nell'art. 1 del D.M. 1° agosto 1996, è sintetizzata dalla seguente formula matematica:
Tn = (C + A + R)n-I × (1+P+K).
Essa è indicata ex ante nel Piano d'ambito e nella convenzione di affidamento del servizio al gestore, e costituisce il punto di riferimento per stabilire, poi, in concreto, l'articolazione tariffaria effettivamente applicata agli utenti in un dato periodo. A partire dalle concrete articolazioni tariffarie applicate nel tempo, di anno in anno, può ricavarsi poi la c.d. tariffa media ponderata.
pagina 19 conguagli a consuntivo da considerare quali specifiche voci di costo, come accade sulla base del nuovo metodo tariffario8, ma mediante una rimodulazione della tariffa, seppur entro il range di incremento massimo consentito dal limite di prezzo “k” (art. 5 decreto ministeriale), attraverso una sorta di riporto in avanti dell'eccedenza non recuperata. Tale meccanismo si proponeva di incentivare il gestore del servizio a efficientare i costi “a vantaggio degli investimenti” e in modo tale da favorire “il raggiungimento degli obiettivi”, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. citato9.Nel corso del 2011 e del 2012, come già accennato, il quadro normativo subisce importanti modifiche10, apportate con il dichiarato scopo di provvedere alla predisposizione di un metodo tariffario fondato su criteri maggiormente
TMP = Σ(Tariffa applicata × Volumi fatturati)
Volume totale La tariffa media ponderata serve a verificare che l'articolazione tariffaria, concretamente applicata agli utenti, generi ricavi coerenti con quelli previsti in forza della tariffa reale media. 8 Nel Metodo tariffario Transitorio (tariffe 2012 e 2013) e poi nel successivo Metodo Tariffario DR (tariffe dal 2014 in poi), vengono per la prima volta specificamente considerati, quale specifica voce di costo operativo, i conguagli, conteggiati con riferimento agli scostamenti riscontrati nell'anno (a-2) [v. art. 29 dell'Allegato A alla delibera della AEEGSI n. 643 del 2013 (Componenti a conguaglio inserite nel VRG) con riferimento specifico al metodo tariffario idrico]. Tale specifica considerazione dei conguagli quale costo operativo da recuperare attraverso la tariffa da applicare all'anno (a) è sintetizzata nella seguente formula matematica:
VRGa = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa + RcTOTa
nella quale RcTOTa è, appunto, la componente dei costi operativi relativa ai conguagli nell'anno (a-2). Tale passaggio tecnico è indicato nell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI n. 643 del 2013. Si vedano, sul punto le delucidazioni tecniche contenute nella relazione tecnica d'ufficio nelle pp. 31 e 32. 9 Come ben illustrato dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 52 della relazione peritale, il metodo tariffario normalizzato si basava su un tendenziale equilibrio tra la crescita della tariffa, che veniva moderata dal limite imposto dal coefficiente “k”, e la progressiva riduzione dei costi di gestione. Infatti, “il moltiplicatore (1+ Π + K), funge da moderatore, nel senso che i costi e profitti standard dell'anno precedente vengono adeguati con l'inflazione ed il tasso K, che esprime una sorta di componente vettoriale di moderata e calmierata crescita della tariffa. Tale vettore di crescita è controbilanciato da un vettore che va nel senso opposto, consistendo in uno sconto dei costi operativi espresso dalle disposizioni tariffarie di cui all'art. 6 del DM 1.8.1996. In detto articolo, infatti, si regola l'auspicato efficientemente dei costi operativi per effetto dei recuperi di efficienza che si concretizza applicando ai costi percentuali di sconto”.
pagina 20 idonei a garantire che “siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»” (in tal senso si esprime l'art. 10, comma 14, lett d) del DL 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.2011, n. 106).
Con il DPCM del 20 luglio 2012 vennero, tra l'altro, specificate le competenze trasferite all'AEEG11, tra cui quella per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa idrica e quella per la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario (v. artt. 2 e 3 del DPCM citato). Sia il metodo tariffario transitorio che il metodo tariffario idrico sono stati dunque introdotti con delibere AEEGSI, emesse nell'esercizio delle attribuzioni indicate nel già citato DPCM, che a sua volta specificava tali attribuzioni in forza di quanto disposto dal decreto legge del 2011.
Con specifici provvedimenti dell'AEEGSI, a decorrere dalla predisposizione delle tariffe dal 2012 in poi, il metodo tariffario normalizzato venne dunque sostituito da nuove metodologie tariffarie, ritenute più efficaci per assicurare l'economicità della gestione del servizio e caratterizzate non solo da una più dettagliata e precisa indicazione delle voci di costo da recuperare, ma anche dalla definitiva eliminazione del limite di prezzo K.
Il metodo tariffario normalizzato (M.T.N.), infatti, era stato nel tempo criticato da numerosi gestori del servizio idrico proprio in ragione dell'impossibilità di giungere, in concreto, ad un effettivo equilibrio di gestione a causa della rigidità rappresentata soprattutto dal divieto di superamento del limite di prezzo K.
Abrogato il metodo tariffario normalizzato, si è passati, dunque, ad un sistema regolatorio basato sul riconoscimento in tariffa dei costi a consuntivo, e, abolito il limite di prezzo
- con l'art. 10, comma 14, lett d) del suddetto decreto venne inoltre stabilito che tale dovesse provvedere, tra CP_5 l'altro, alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariff rvizio idrico integrato sulla base di criteri idonei a garantire che “siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”. 11 Con l'art. 21, comma 19 del D.L.
6.12.2011 nr. 201, convertito con la Legge 22.12.2011 nr. 214, venne, infatti, previsto, nel tentativo di semplificare il sistema, il trasferimento delle attribuzioni dell per la Controparte_5 regolamentazione e vigilanza in materia di acqua (che peraltro era stata costituita pochi mesi prima), alla già esistente
, divenuta prima AEEGSI e poi , rinviando ad un successivo decreto regolamentare le attribuzioni da CP_7 CP_8 trasferire.
pagina 21 “K”, il recupero dei costi di gestione sostenuti nei periodi pregressi è stato assicurato mediante partite di conguaglio da determinarsi secondo precise modalità.
Nella delibera dell'AEEGSI n. 585/2012 (introduttiva del c.d. Metodo tariffario Transitorio
M.T.T.), era stata, infatti, indicata la necessità di fornire segnali positivi per favorire gli investimenti nel settore ed era stato chiarito come il ruolo fondamentale dell'Autorità nella regolamentazione tariffaria dei servizi idrici dovesse identificarsi principalmente nell'individuazione dei costi ammissibili secondo criteri ispirati al principio del full cost recovery, ma combinati con una adeguata vigilanza sulla corretta trasposizione di tali costi nelle tariffe. Era stato poi opportunamente messo in evidenza come tali costi non potessero fondarsi su inammissibili “riconoscimenti a piè di lista – che possono favorire comportamenti inefficienti o opportunistici da parte dei gestori, cui verrebbe assicurato il ristoro di qualunque ammontare di costo, anche se non ragionevole o proporzionato- […] bensì su riferimenti standard, in linea con i princìpi della regolazione volti all'individuazione di riferimenti efficienti ai quali gestori devono adeguarsi” (p. 14 delibera AEEGSI n. 585/2012).
Con la successiva delibera AEEGSI n. 643 del 2013, che ha stabilmente introdotto il nuovo metodo tariffario (Metodo tariffario idrico MTI), è stato infine stabilito che per la determinazione delle tariffe riferite agli anni 2014 e 2015 dovessero essere presi in considerazione i costi (relativi alle categorie dettagliatamente indicate nel provvedimento regolatorio) risultanti dai bilanci rispettivamente degli anni 2012 e 2013 (indicato, quindi,
l'anno di riferimento tariffario con “a”, i costi - ricompresi nelle categorie dettagliatamente indicate nel provvedimento regolatorio - da tenere in considerazione, ai fini degli eventuali aumenti tariffari, dovevano essere identificati in relazione alle risultanze di bilancio dell'anno “a- 2”).
Al fine di evidenziare al meglio la differente impostazione caratterizzante i due modelli tariffari, vale la pena di ricordare, quanto al metodo normalizzato, che all'art. 1, commi II e
III, il decreto 1° agosto 1996 stabilisce, tra l'altro, che “la tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei “limiti di prezzo”, in applicazione della deliberazione
CIP n. 34 dei 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito
pagina 22 deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione. La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni”. Il succitato decreto ministeriale specifica poi, al comma IV, che “la tariffa di riferimento è così costituita: Tn = (C + A +
R)n-I × (1+P+K)”; precisa, inoltre, al comma V, che “per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6”.
Dall'analisi sulle voci di costo dettagliatamente indicate nell'art. 3 del decreto 1° agosto
1996 non è dato rinvenire alcun riferimento ai conguagli intesi quali costi, frutto di un riscontro a consuntivo, da utilizzare per la determinazione degli aumenti tariffari, contrariamente a quanto disposto invece dalle nuove metodiche tariffarie introdotte dal
2012 in poi.
L'art. 2, comma I, della delibera AEEGSI 643/2013/R/ID (così come l'art. 3 del relativo
Allegato A), istitutiva del metodo tariffario idrico, dispone, infatti, che “ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio: a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali
e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento; b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
e) componente relativa ai conguagli”.
La nuova metodologia di calcolo della tariffa viene poi ulteriormente precisata dal successivo art. 3, comma I, il quale precisa che “il moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun
pagina 23 anno (a), determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate ad inizio 2012, dei volumi relativi all'anno (a-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche”.
Si osserva che tale “moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun anno (a)” contiene la componente
VRG, la quale considera, appunto, tra le altre, anche la voce RcTOTa, espressiva, appunto, dei costi relativi ai conguagli nell'anno “a-2” (v. art. 11 Allegato A delibera n. 643 del
2013)
4.2.2. La decisione nel merito.
Come è noto, l'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore dei consumatori che abbiano proposto l'azione o che vi abbiano tempestivamente aderito.
Qualora il Tribunale accolga la domanda, “pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno” (art. 140-bis comma 12 codice del consumo).
Il Collegio, considerato l'elevatissimo numero di adesioni (circa 12 mila) e le conseguenti attività istruttorie ancora necessarie in relazione a ciascuna di esse, ritiene opportuno, in questa fase del procedimento, affermata la fondatezza della proposta azione di classe, limitarsi all'indicazione del criterio omogeneo, anche per consentire alle parti di avvalersi dell'opportunità di addivenire ad un accordo che ponga fine in via conciliativa alla controversia, alla luce dei criteri chiarificatori delineati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella recente decisione n. 23858 del 2025.
Qualora le parti non raggiungano un accordo, sarà indispensabile, nell'ultima fase del procedimento, vagliare una per una le adesioni di tutti gli aderenti alla classe per accertarne in concreto sia la tempestività che la fondatezza nel merito.
pagina 24 Con specifico riferimento alle partite pregresse oggetto dei conguagli regolatori richiesti per il periodo 2005 – 2011, l'AEEGSI, nell'Allegato A della Deliberazione n. 643 del 2013, nel ribadire la netta distinzione tra vecchio e nuovo metodo tariffario, si è limitata, da un lato, a stabilire il limite temporale del 30 giugno 2014 entro il quale le partite pregresse avrebbero dovuto essere quantificate e approvate dagli Enti d'Ambito e, dall'altro, a dettare le regole da seguire nell'addebito in bolletta, ai fini del rispetto del principio di trasparenza, statuendo che “I conguagli determinati da Enti e altri soggetti competenti relativi Pt_3
a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'Articolo 31 e successivi”.
E' stato poi stabilito che al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli avrebbe dovuto attenersi alle seguenti regole: “i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a – 2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli” (art. 31, comma II allegato A della delibera AEEGSI n. 643 del 2013).
Appare evidente come nelle disposizioni appena richiamate nulla sia stato esplicitamente indicato in ordine a quale metodo tariffario dovesse essere seguito per il conteggio, delle partite pregresse, nonostante, come si dirà meglio in seguito, qualche implicita indicazione si potesse, comunque, cogliere nel riferimento alla determinazione dei conguagli regolatori “non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013”, di cui all'art. 29, comma II Allegato
A della delibera AEEGSI n. 643 del 2013).
Tale mancato esplicito riferimento, aveva suscitato numerose incertezze interpretative, sfociate in svariati contenziosi giudiziari, nonostante l'AEEGSI avesse, comunque, già con il comunicato del 6 ottobre 2014, fornito qualche chiarimento affermando che “la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente
pagina 25 sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore, e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.
Non univoca era stata anche l'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, che si era caratterizzata per la “giustapposizione di due indirizzi, il primo dei quali reputa legittimo l'addebito di conguagli per partite pregresse, pur ritenendo che siano recuperabili i soli costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione, escludendo, così, che possano essere riversati sull'utenza errori di gestione
o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, mentre il secondo nega in assoluto che un tale sistema di conguagli possa incidere su periodi contrattuali del rapporto di somministrazione che si siano esauriti. […] In tale scenario si inserisce, in posizione più defilata, la cit. Cass. Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29593, investita, sì, della questione circa il recupero dei costi relativi a partite pregresse, ma con riguardo al tema della prescrizione. […]: significativo, in proposito, è il passaggio della motivazione ove si rileva che «ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne
l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero»” (Cass. 1° luglio
2024 n. 11009).
In siffatto contesto è intervenuta la decisione chiarificatrice delle Sezioni Unite, che, proprio in relazione ad un procedimento coinvolgente la società gestore del servizio CP_2 idrico integrato in DE, con la recente sentenza n. 23858 del 26 agosto 2025 ha indicato il seguente principio di diritto: “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della
pagina 26 disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il “metodo tariffario normalizzato””.
Ripercorrendo i passaggi motivazionali più salienti della sentenza, si osserva che le Sezioni
Unite, chiarito che l'addebito dei conguagli per partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione, giungono ad affermare come sia possibile attribuire all'art. 31 della delibera 643/2013/R/idr “un distinto ambito dispositivo: un ambito che non interferisca con i canoni appena menzionati”.
Tale distinto ambito dispositivo viene enucleato dal Supremo Collegio attraverso il richiamo alla necessità che nella determinazione delle partite pregresse da recuperare trovi corretta applicazione il metodo normalizzato, vigente nel periodo interessato al recupero in questione: anni 2005 – 2011.
Come già detto, tale metodologia di calcolo tariffario combinava, in un delicato equilibrio,
l'intento di assicurare un tetto tariffario calmierato (attraverso l'indicazione di un “limite di prezzo K”), con meccanismi (esplicitati nella formula matematica delineata nell'art. 1 del decreto 1° agosto 1996) deputati a consentire il recupero dei costi operativi
(esplicitamente indicati nel decreto stesso), in modo da assicurare nel tempo un tendenziale equilibrio di gestione, attraverso la graduale variazione del corrispettivo del servizio. La disciplina di cui all' art 5 del decreto ministeriale 1 agosto 1996, dedicata appunto al limite di prezzo “K”, disponeva, infatti, che la tariffa reale media (come definita nel precedente art. 4 dello stesso decreto) potesse essere incrementata annualmente dell'indice percentuale del limite di prezzo K che l'Ambito delibera entro i limiti massimi ricompresi nel range indicato nel medesimo art. 5, variabile tra un minimo ed un massimo a seconda che si tratti del primo esercizio oppure degli esercizi successivi.
Secondo le Sezioni Unite, proprio attraverso la corretta applicazione della predetta metodologia, imperniata, in via ordinaria su meccanismi annuali di adeguamento della tariffa (seppur entro il limite di prezzo K, da modulare, in concreto, entro il range indicato nell'art. 5 del decreto ministeriale) e su revisioni a cadenza triennale, e, in via straordinaria, sulla possibilità per l'Autorità d'ambito di intervenire con revisioni del piano pagina 27 d'ambito, possibili “in ogni tempo” in caso di scostamenti significativi tra le previsioni ed i consuntivi, sarebbe stato possibile ottenere un seppur tendenziale equilibrio di gestione
(v. secondo comma art 8 d.m. 1° agosto 1996)12.
È di ausilio, per comprendere appieno il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, osservare come nella sentenza in commento, a pagina 22, il Supremo Collegio faccia un testuale richiamo all'unico passaggio motivazionale contenuto nella decisione del
Consiglio di Stato del 2 maggio 2016, n. 1882 (indicata anche nel presente giudizio dalla società a sostegno delle proprie tesi) nel quale il giudice amministrativo, CP_2 seppur nell'ambito di una complessa motivazione, fa riferimento al necessario rispetto del limite di prezzo K di cui all'art. 5 del decreto ministeriale13.
Il riferimento testuale alla decisione del Consiglio di Stato nell'unico passaggio motivazionale sopra richiamato rende evidente l'intento delle Sezioni unite di disattendere l'approdo cui giunge poi lo stesso Consiglio di Stato quando afferma che, nell'avvicendarsi di due diverse metodologie di determinazione tariffaria, fondate su diversi criteri di computo, le eventuali partite pregresse debbono essere conteggiate, ora per allora, quali “partite di debito-credito a conguaglio senza alcun limite di prezzo”, e, quindi, sulla base delle nuove metodiche introdotte per le determinazioni tariffarie dal
2012, caratterizzate proprio dalla soppressione del limite di prezzo K e dall'indicazione di più dettagliate voci di costo.
Le Sezioni Unite, passata in rassegna la disciplina di cui al decreto 1 agosto 1996, giungono, infatti, a conclusioni diametralmente opposte, ricordando, in particolare, come il metodo tariffario normalizzato contemplasse elementi correttivi che, se adeguatamente pagina 28 utilizzati nel tempo, pur nei limiti di prezzo K, avrebbero reso possibile il tendenziale perseguimento dell'equilibrio della gestione, sia attraverso un graduale aumento delle tariffe (da effettuarsi di anno in anno oppure in sede di revisione triennale), sia in via straordinaria “in ogni tempo” in sede di revisione dell'originario piano d'ambito, in caso di significati scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale.
Con specifico riferimento a quest'ultima possibilità, va osservato che l'articolo 8 del
Decreto Ministeriale in questione, dopo aver stabilito, al primo comma, che “nella convenzione per l'affidamento della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve, tra
l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: a) la tariffa media, b) l'articolazione tariffaria all'interno dell'esercizio; c) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo, sia del limite “k” di incremento”, nel secondo comma prevede esplicitamente la possibilità per l'Ente d'Ambito di intervenire “in ogni tempo”, con una revisione straordinaria dell'originario piano d'ambito, qualora si verifichino determinate situazioni, tra cui quella, contemplata dalla lettera b), che fa riferimento al caso in cui
“l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione” presenti “significativi scostamenti” rispetto all'“incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria” (o articolazione tariffaria). In tale caso è attribuita all'Ente d'ambito la possibilità di apportare gli opportuni provvedimenti correttivi all'originario piano d'ambito, pur nel rispetto dei limiti derivanti dalla lettura combinata degli artt. 1, 3, 4, 5 e
8 del decreto ministeriale, sia in relazione al range stabilito nello stesso decreto con riferimento al limite di prezzo K, che in relazione ai costi operativi considerabili.
Osserva questo Tribunale come il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate rendesse, dunque, del tutto legittimo procedere, in sede di revisione straordinaria, ad una modifica della modulazione degli aumenti tariffari indicata nell'originario piano d'ambito nel caso in cui il tetto massimo del limite k di cui al range indicato nell'art. 5 del decreto non fosse stato ancora raggiunto;
ed altresì operare un intervento correttivo in relazione alla struttura o articolazione tariffaria applicata alle varie tipologie di utenti, attraverso una differente modulazione, rispetto a quanto previsto nell'originario piano d'ambito, della tariffa media nella sua concreta applicazione, in maniera tale che potesse realizzarsi,
pagina 29 appunto, una maggiore coincidenza “tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria14 e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione” (art. 8 del DM 1 agosto 2006).
La disposizione in questione si pone dunque quale norma di chiusura che consente all'Ente
d'ambito, qualora non sia intervenuto per apportare in via ordinaria i necessari, seppur graduali, aumenti della tariffa, di porre rimedio a tale omissione con un mirato intervento di natura straordinaria (“in ogni momento”), ma pur sempre nei limiti caratterizzanti il metodo normalizzato, sia con riferimento al limite K che in relazione alle specifiche voci di costo considerabili.
Ed infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'art. 31, comma 1, dell'allegato A alla delibera 643/2013/R/idr, allorquando autorizza la determinazione, entro il termine del 30 giugno 2014, di eventuali conguagli regolatori “non impone affatto di ritenere che
l'Autorità regolatoria abbia inteso riferirsi, nella circostanza, al nuovo sistema di conguagli contemplato dal «metodo tariffario idrico» (che in effetti annoverava la componente dei conguagli tra le componenti di costo del servizio: art. 3 della delibera
643 del 2013)” (pag. 22 e 23 Cass. S.U. 23858/2025).
L'affermazione del Supremo Collegio trova conferma nello specifico riferimento, contenuto proprio nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della delibera n. 643 del 2013 (e nelle disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato A alla predetta delibera), alla componente VRG15, caratterizzante le nuove metodologie di determinazione tariffaria applicabili unicamente alle tariffe dal 2012 in poi.
L'art. 2, comma I, della delibera 643 del 2013 e l'art. 3 dell'allegato A alla delibera, dispongono infatti, testualmente che “ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio: a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la
pagina 30 somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento; b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
e) componente relativa ai conguagli”.
La specifica componente di costo relativa ai conguagli, a cui fa riferimento la lettera e) sopra indicata, caratterizzante, come già detto, le nuove metodiche tariffarie applicabili per la determinazione delle tariffe dall'anno 2012 in poi, trova esplicitazione proprio attraverso la c.d. componente VRG nella nuova formula matematica dedicata alla determinazione degli aumenti tariffari dal 2012 in poi: VRGa = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa + RcTOTa, laddove il c.d. RcTOTa riguarda, appunto, la componente dei costi relativa ai conguagli nell'anno “a-2” (v. art. 11 dell'Allegato A alla delibera n. 643 del 2013)16.
Si conferma, dunque, ancora una volta, la netta differenza di quest'ultima metodologia di calcolo tariffario rispetto al precedente metodo normalizzato, non più applicabile per la determinazione delle tariffe dal 2012 in poi. E tale plateale differenza evidenzia ulteriormente come la disposizione legittimante il recupero delle partite pregresse ante 2012 “ora per allora”, entro il 30 giugno 2014, non possa che essere interpretata, come chiarito dalle
Sezioni Unite, nel senso della insuperabilità dei limiti caratterizzanti il metodo normalizzato, sia in relazione alle specifiche voci di costo da considerare, che non contemplavano, come più volte ripetuto, la c.d. componente VRG, contenente, a sua volta, al suo interno la componente dei costi relativa ai conguagli nell'anno “a-2”, sia per quanto riguarda il limite di prezzo K (combinato disposto di cui agli artt. 1, 3, 4, 5 e 8 decreto ministeriale 1° agosto
1996).
In altre parole, la corretta interpretazione delle disposizioni disciplinanti il metodo normalizzato, lette alla luce dei chiari principi espressi dalle Sezioni Unite, induce a ritenere pagina 31 che tutto ciò che non era stato già conteggiato e richiesto agli utenti con le tariffe del 2012 e del 2013, determinate con la nuova metodologia tariffaria in base alla quale ben poteva essere valorizzata la specifica voce di costo relativa ai conguagli attraverso la componente VRG, avrebbe potuto essere addebitato “ora per allora” sulle utenze attive nel 2012, ma con conteggi effettuati sulla base del vecchio metodo normalizzato, fondato, come più volte ripetuto, su diverse formule matematiche che al loro interno non contenevano affatto, quali specifiche voci di costo, i conguagli, e che, inoltre, imponevano il rispetto del limite di prezzo
K.
Non vi è dubbio, pertanto, che solo l'applicazione del metodo tariffario normalizzato, così come sopra delineato ed interpretato, non si ponga in contrasto con i principi di irretroattività dei provvedimenti amministrativi e di affidamento contrattuale, rendendo, conseguentemente, legittimo il recupero, ora per allora (entro la data del 30 giugno 2014), unicamente delle partite pregresse determinate sulla base dei criteri di cui al metodo tariffario normalizzato, vigente nel periodo dell'autorizzato recupero.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che la società convenuta non abbia correttamente inteso il principio di diritto espresso dalla Cassazione laddove nelle memorie conclusive ha affermato che dalla decisione delle Sezioni Unite consegue l'infondatezza della proposta azione di classe.
Va infatti osservato che le Sezioni Unite, non solo affermano che i conguagli recuperabili a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643 del 2013 “ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m.
1° agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il metodo tariffario normalizzato”, ma chiariscono che “spetterà al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella Pt_3 vigenza del metodo tariffario normalizzato”; precisando poi ulteriormente che “una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata”.
pagina 32 Contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, le risultanze probatorie17, valutate alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite e dei chiari passaggi motivazionali posti a fondamento dello stesso, rendono evidente l'errore in cui è incorsa l'Autorità d'ambito sarda nella determinazione, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, delle somme asseritamente dovute a titolo di partite pregresse, poi addebitate alle utenze attive nel 2012, e, conseguentemente rendono evidente l'insussistenza del credito vantato dalla società che a quel provvedimento illegittimo ha dato concreta attuazione. CP_1
Dallo stesso contenuto del documento appena richiamato risulta evidente la violazione ad opera dell'Autorità d'ambito sarda della disciplina tariffaria di cui al decreto ministeriale del
1° agosto 1996, risultando in particolare proprio il superamento, specificamente menzionato e riconosciuto nella stessa delibera n. 18 del 26 giugno 2014, del limite di prezzo k, che costituiva uno dei pilastri portanti del metodo normalizzato.
In tale delibera la somma complessiva asseritamente dovuta a titolo di partite pregresse, indicata in complessivi 106,71 milioni di euro, è il risultato, infatti, di una errata interpretazione dell'art 31 prima richiamato, che non consentiva, come chiarito dalle Sezioni
Unite, di superare nella determinazione delle partite pregresse ante 2012 la metodologia tariffaria di cui al metodo normalizzato, come invece di fatto accaduto.
Tale superamento risulta in maniera inconfutabile, come già accennato, dallo stesso tenore testuale della delibera n. 18 del 26 giugno 2014, laddove l'Ente d'ambito sardo dichiara espressamente come il passaggio dalla iniziale somma di 88 milioni di euro - determinata in sede di revisione straordinaria dell'originario piano d'ambito ed assunta quale base per la quantificazione delle somme finali asseritamente dovute - a quella di 104 milioni di euro, poi ulteriormente ascesa a 106,71 milioni di euro, fosse indispensabile proprio per ottenere la copertura totale del costo della gestione per gli anni 2005 – 2011 attraverso il superamento dei vincoli imposti agli incrementi tariffari dal limite di prezzo k.
pagina 33 Nella delibera in questione, il Commissario, infatti, richiamata la revisione straordinaria del
Piano d'Ambito approvata con deliberazione dell'Ente d'ambito n. 223 del 16 dicembre 2010
(aggiornata con successiva delibera n. 23 del 2011), che aveva appunto già quantificato in
88,78 M € le partite di conguaglio fino al 2010, dichiara testualmente che “la differenza tra
l'importo che il gestore avrebbe dovuto fatturare per ottenere la copertura del costo totale, e quello effettivamente fatturabile per effetto dei vincoli all'incremento massimo delle tariffe imposti dal Metodo Normalizzato, ha comportato l'aumento del conguaglio già deliberato all'importo complessivo di 104,56 M€ (anno 2011) da attualizzare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGS”.
Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite rende palese l'illegittimità dell'impostazione suddetta che erroneamente, al fine di assicurare al gestore del servizio l'integrale copertura dei costi relativi al lungo periodo dal 2005 al 2011, afferma la possibilità di disattendere il metodo tariffario normalizzato, fondato sulla utilizzabilità di specifiche voci di costo, tra cui non sono ricompresi i conguagli a consuntivo (contrariamente a quanto accade nella nuova metodologia tariffaria applicabile a decorrere dalle tariffe dal 2012 in poi) e sulla insuperabilità del range stabilito nell'art 5 del decreto 1° agosto 1996 per il limite di prezzo K.
Un'ulteriore conferma circa l'illegittimità della delibera dell n. 18 del 26 giugno Parte_3
2014 emerge dal riscontro dei dati riportati nella tabella a p. 20 della delibera n. 23 del 2011 contenente l'aggiornamento della revisione straordinaria del piano d'ambito operata nel 2010, dai quali emerge evidente come l'ente d'ambito abbia effettivamente applicato le nuove metodologie tariffarie per la determinazione delle partite pregresse nel passaggio dalla somma iniziale di 88 milioni (già determinata in sede di variazione straordinaria dell'originario piano d'ambito) a quella finale di 106 milioni.
pagina 34 TABELLA A PAG. 20 DELIBERA N. 23 DEL 2011 (AGGIORNAMENTO REVISIONE PIANO D'AMBITO)
Anche dalla lettura della suddetta tabella emerge la violazione del metodo normalizzato nel passaggio dalla iniziale somma di 88 milioni di euro a quella finale di 106,71 milioni di euro di cui alla delibera dell'Ente d'Ambito n. 18 del 26 giugno 2014, risultando, infatti, come nel conteggio finale delle partite pregresse il conguaglio necessario a ripianare completamente i costi di gestione sia stato erroneamente considerato quale specifico costo operativo, nonostante, come già più volte detto, non fosse previsto tra le componenti considerabili in base al decreto del 1 agosto 1996.
Circostanza questa che tradisce ancora una volta la convinzione dell'Ente d'ambito sardo di poter utilizzare, contrariamente a quanto oggi chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, quale metodo di calcolo delle partite pregresse la metodologia delineata dal nuovo metodo tariffario (M.T.I.), che infatti nella formula matematica deputata a disciplinare gli aumenti tariffari inserisce la specifica componente VRG, ricomprendente i conguagli a consuntivo, come già analiticamente chiarito prima.
A tale proposito osserva il Tribunale come il CTU abbia correttamente illustrato che
“l'importo del totale dei conguagli per gli anni dal 2005 al 2010 pari, come abbiamo visto, ad Euro 88,778 MLN, viene a tutti gli effetti considerato alla stregua di un costo operativo.
Detto importo diviene quindi un elemento concorrente al calcolo della (tariffa reale media)
TR (si veda l'anno 2011 in cui i costi operativi lievitano fino all'importo di Euro 283,592
MLN per effetto della sommatoria ai costi operativi dell'importo dei conguagli).
pagina 35 Chiarisce ulteriormente il consulente d'ufficio come i 15,778 milioni di euro, pari alla differenza fra gli 88,778 milioni di euro, previsti nella variazione straordinaria del piano d'ambito, e i 104,556 milioni di euro finali (poi ulteriormente ascesi a 106,71 milioni di euro), siano in realtà “un importo in più per la copertura di quelli che sono stati, e non si comprende in base a quali regole, i nuovi costi di esercizio da coprire, frutto della somma fra i costi operativi previsti e i conguagli tariffari” (pag. 64 ctu).
Va affermata, pertanto, l'illegittimità della delibera del del Controparte_9 servizio idrico per la DE n. 18 del 26 giugno 2014, fondata sull'erronea applicazione per la determinazione delle partite pregresse ante 2012 della nuova metodologia tariffaria fondata, lo si ripete ancora una volta, non solo sulla soppressione del limite di prezzo K, ma anche su diversi criteri di calcolo che considerano (contrariamente a prima) quale specifica voce di costo operativo per la determinazione della tariffa per l'anno (a) il conguaglio dovuto a consuntivo nell'anno (a-2).
E' risultato, dunque, provato che l'Autorità d'ambito sarda, nella determinazione della somma pari a complessivi 106,71 milioni di euro asseritamente dovuta a titolo di partite pregresse per il periodo 2005-2011, non ha correttamente applicato la metodologia tariffaria delineata dal c.d. metodo tariffario normalizzato. Ne consegue che nel presente giudizio quella delibera deve essere oggetto di disapplicazione in quanto illegittima.
La proposta azione di classe deve pertanto trovare accoglimento, essendo risultata la sua fondatezza, non avendo la società - che tale provvedimento illegittimo ha posto a CP_2 fondamento del credito fatto valere nei confronti degli attori e degli aderenti alla classe - dimostrato di aver correttamente applicato la metodologia di cui al decreto del 1° agosto 1996 per la quantificazione della somma addebitata a titolo di conguagli regolatori per le partite pregresse relative al periodo 2005 – 2011.
Il credito vantato deve pertanto ritenersi insussistente.
Né vi è dubbio che competesse alla società convenuta l'onere della prova, l'onere cioè di dimostrare l'effettiva sussistenza e l'esatto ammontare del credito fatto valere nei confronti delle utenze attive nell'anno 2012, tra cui sono certamente da ricomprendere quelle degli pagina 36 attori e, verosimilmente, all'esito delle ulteriori attività di verifica da espletarsi nell'ultima fase del presente giudizio, quelle degli aderenti alla classe.
Nonostante il mancato assolvimento dell'onere della prova sia già sufficiente per dare fondamento all'accoglimento della domanda, si ribadisce ancora una volta come sia persino risultata accertata, in positivo, l'erronea applicazione del metodo tariffario normalizzato, avendo il espressamente riconosciuto, nella delibera n. 18 del 26 Controparte_9 giugno 2014, di aver superato il limite di prezzo k nella determinazione delle somme poi addebitate dalla società sulle utenze attive nell'anno 2012. CP_2
Seppur ad abundantiam e per mera completezza espositiva, appare opportuno sviluppare un'ulteriore considerazione, con riferimento ai dubbi fugacemente espressi dalle Sezioni
Unite a p. 25 della sentenza n. 23858 del 202518, circa la correttezza o meno della determinazione, effettuata in sede di revisione straordinaria del piano d'ambito (v. delibera
223 del 16 dicembre 2010, poi aggiornata con la delibera n. 23 del 14 aprile 2011), della somma di 88 milioni di euro indicata originariamente quale partita da recuperare, e poi utilizzata quale punto di partenza per l'ulteriore aumento, sino alla complessiva somma di euro 106,71 milioni di euro, nella più volte citata delibera del Commissario straordinario n. 18 del 26 giugno 2014.
Va osservato, infatti, che anche in relazione a tale specifica questione il consulente tecnico d'ufficio, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, risultando le stesse congruamente motivate e prive di vizi logici, ha segnalato tutta una serie di criticità nei conteggi posti a fondamento della determinazione della suddetta somma di 88 milioni di pagina 37 euro, esprimendo fondati dubbi circa la correttezza della metodologia di calcolo utilizzata, non in linea con le caratteristiche del metodo normalizzato.
Per comprendere l'affermazione occorre partire dal disposto di cui l'art. 4, comma III, del decreto ministeriale 1° agosto 1996, che concerne, infatti, la determinazione della tariffa relativa alla prima annualità della nuova gestione del servizio idrico, e che dispone: “la tariffa reale media calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del “limite di prezzo” stabilito dall'articolo successivo.
Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal “limite di prezzo””.
Il successivo comma VI, precisa, inoltre, che “nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere dei Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta”.
Nel caso in esame, essendosi verificata proprio la situazione indicata nel suddetto comma IV, la tariffa media ponderata è stata indicata “convenzionalmente” nella somma di 1 euro al metro cubo.
Dalla tabella riportata a p. 14 della revisione del piano d'ambito, così come aggiornata con provvedimento n. 23 del 2011, emerge come proprio il dettato di cui all'art. 4 sopra citato sia stato disatteso dall poiché, pur essendo stata indicato, quale Parte_3 valore base per la tariffa media ponderata, l'importo di 1 euro al metro cubo, la tariffa reale media per l'anno 2005 (primo anno di gestione del servizio da parte della società
è stata poi erroneamente determinata nella misura di 1,14 euro al metro CP_2 cubo, in tal modo superando il limite di prezzo k indicato nell'art. 5 del decreto pagina 38 ministeriale19, che prevedeva per il primo anno di gestione un aumento massimo, rispetto alla tariffa media ponderata, del 7,5% e che, quindi, avrebbe dovuto condurre, se correttamente applicato, alla determinazione di una tariffa media pari a 1,075 euro al metro cubo (con arrotondamento a 1,07 euro al metro cubo), valore massimo consentito secondo il metodo normalizzato.
Tale discrepanza risulta di particolare importanza, poiché, si ripete, la tariffa indicata dall'originario piano d'ambito per la prima annualità, pari a 1,07 euro/m3, era già quella massima applicabile secondo le regole del metodo normalizzato, come peraltro precisato nello stesso piano d'ambito20.
La suddetta iniziale violazione del limite “k” si è poi riverberata anche sugli aumenti tariffari individuati per le annualità successive dal 2006 al 2010, rendendo di fatto anche la procedura di calcolo dell'importo iniziale delle partite pregresse, pari agli 88 milioni di euro più volte richiamati, irrispettosa delle regole del metodo normalizzato. 19 L'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1996, infatti, dispone che:
“la tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente dell'indice percentuale del limite di prezzo “K” che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti:
- per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione de servizio idrico integrato, il limite “K”, da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato:
o per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995 e comprensiva dei servizi del ciclo: K=25%
o per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K= 7,5%
o per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.
- per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo “K”, da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale:
o per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc K= 10%
o per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc K= 5%
o Per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati”.
pagina 39 Ed infatti, come risulta dalla tabella che segue, dall'errore metodologico iniziale è scaturita non solo l'erronea determinazione degli aumenti tariffari dal 2005 al 2010, ma anche la complessiva e in definitiva errata determinazione della somma di euro 88 milioni posta, poi, a fondamento della delibera n. 18 del 26 giugno 2014.
TABELLA A PAG. 14 DELIBERA N. 23 DEL 2011 (AGGIORNAMENTO REVISIONE PIANO D'AMBITO)
Benché quanto detto in precedenza in ordine alla illegittimità della delibera dell'Ente
n. 18 del 26 giugno 2014 sia sufficiente a dimostrare la fondatezza dell'azione di Pt_3 classe, la questione in ultimo esaminata è comunque importante poiché conferma l'inattendibilità, già sospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione, dei dati iniziali che avevano condotto alla quantificazione del primo montante di 88 milioni di euro, utilizzato poi quale base di partenza nella suddetta delibera dell'Ente d' . Pt_3
Per tutte ragioni indicate, l'azione di classe deve trovare accoglimento, previa disapplicazione della delibera n. 18 del 26 giugno 2014 del Commissario della gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della DE, in quanto illegittima per violazione degli artt. 170 d.leg. e 1 e seguenti del decreto 1° agosto 1996.
5. Forma della decisione - Sentenza non definitiva
pagina 40 L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore dei consumatori che l'hanno proposta e di quelli che vi hanno tempestivamente aderito.
L'art. 140-bis, comma 12, del codice del consumo, prevede che qualora il Tribunale accolga la domanda, “pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.
In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno”.
Nel caso in esame, il Collegio – considerato l'elevatissimo numero di adesioni (circa 12 mila), e le conseguenti attività ancora necessarie in relazione a ciascuna di esse – ritiene opportuno in questa fase del procedimento, affermata la fondatezza della azione di classe, limitarsi all'indicazione del criterio omogeneo cui le parti dovranno attenersi per addivenire ad un accordo che ponga fine alla controversia.
Per l'ipotesi in cui le parti non raggiungessero un accordo, sarà indispensabile vagliare, una per una, le posizioni degli aderenti, valutando sia la tempestività delle adesioni sia le prove documentali allegate a sostegno di ciascuna di esse.
Il criterio omogeno al quale le parti e gli aderenti all'azione di classe dovranno attenersi è il seguente:
− non sono dovute le somme richieste per partite pregresse “conguaglio anni 2005-
2011” di cui alle fatture allegate al presente giudizio sia dagli attori che dagli utenti del servizio idrico in tutto il territorio della DE che abbiano tempestivamente aderito della proposta azione di classe;
− la società è obbligata alla restituzione delle somme già eventualmente CP_2 ricevute a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” dagli attori e dagli utenti che, aderendo tempestivamente all'azione di classe, abbiano dimostrato di averle già corrisposte.
Pur avendo il Tribunale, con ordinanza del 5 novembre 2018, stabilito che il procedimento seguisse il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., il pagina 41 provvedimento col quale si chiude la presente fase processuale deve assumere la forma della sentenza, poiché il richiamato rito sommario di cognizione può trovare applicazione compatibilmente con quanto previsto dall'art. 140-bis d.lgs. 206/2005, che al comma 12 dispone: “Se accoglie la domanda il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme”.
Avendo il collegio optato per la seconda ipotesi prevista dalla norma in esame, la sentenza è necessariamente non definitiva e le spese processuali dovranno necessariamente essere regolate con il provvedimento che concluderà l'ultima fase del procedimento che sarà necessario pronunciare nel caso in cui le parti non avranno raggiunto un accordo conciliativo.
PER QUESTI MOTIVI
Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e conclusione, pronuncia la seguente sentenza:
1. dichiara la propria giurisdizione sulle domande oggetto di causa;
2. disapplica la delibera n. 18 del 26 giugno 2014 del Commissario della gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della DE;
3. accoglie l'azione di classe e formula il seguente criterio omogeneo:
a. non sono dovute le somme richieste per partite pregresse “conguaglio anni 2005-
2011” di cui alle fatture allegate al presente giudizio sia dagli attori che dagli utenti del servizio idrico che abbiano tempestivamente aderito della proposta azione di classe;
b. la società è obbligata alla restituzione delle somme già CP_2 eventualmente ricevute a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011 dagli attori e dagli utenti che, aderendo tempestivamente all'azione di classe, abbiano dimostrato di averle già corrisposte;
4. Assegna alle parti il termine di novanta giorni per addivenire ad un accordo sulla base del criterio omogeno sopra indicato;
5. Rinvia, per l'accertamento sull'eventuale raggiungimento dell'accordo e, in mancanza,
pagina 42 per l'ulteriore corso del giudizio, all'udienza collegiale del 28 maggio 2026 ore 12,00;
6. Riserva all'ultima fase del procedimento la liquidazione delle spese processuali;
7. Dispone che la presente sentenza sia comunicata alle parti.
8. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente, relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
pagina 43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La disposizione di cui all'art. 68 cpc testualmente dispone: “Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può far assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo”. Né vi è dubbio che a tale nomina debba provvedere il cancelliere e non il giudice, trattandosi di attività in relazione alla quale al giudice non è riconosciuta alcuna competenza. In base alle disposizioni di cui al 3 La disposizione all'epoca vigente, e quindi applicabile al presente procedimento, prevedeva che l'azione di classe “si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità”. IL Collegio aveva ritenuto che la predetta disposizione non escludesse che in relazione a taluni procedimenti, come quello in esame, potesse sussistere un ulteriore e specifico interesse tale da giustificare, in applicazione della regola generale di cui all'art 70 c.p.c., l'intervento del pubblico ministero anche oltre la fase del giudizio di ammissibilità della class action. 4 L'art. 374, secondo comma, c.p.c., in riferimento al giudizio di cassazione, prevede che “il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza”; l'art. 363 c.p.c., a sua volta, attribuisce compiti di stimolo di una pronuncia nomofilattica al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, potendo egli autonomamente “chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”. 5 La remunerazione del capitale investito è una componente che è stata eliminata con il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati proclamati con DPR 18.07.2011, n. 116. 7 La tariffa media ponderata indica la media effettiva delle tariffe concretamente applicate alle varie tipologie di utenti attraverso l'articolazione della tariffa di riferimento, ponderata per i volumi realmente consumati da ciascuna categoria e fascia, sintetizzata dalla seguente formula matematica: 10 Per quanto concerne le disposizioni di rango primario, devono menzionarsi in particolare i seguenti interventi normativi:
- con l'art. l0, comma 11, del DL 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.2011, n. 106 è stata istituita l nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
CP_5 12 Giova ricordare che nella formula matematica di cui all'art. 1 del decreto 1° agosto 1996 era ricompresa anche la c.d. remunerazione del capitale investito, poi venuta meno, dal 11° luglio 2011, in seguito al referendum del 12 e 13 giugno dello stesso anno. 13 In quel passaggio, infatti, il Consiglio di Stato aveva affermato che, sul piano dell'attuazione della normativa primaria, la metodologia introdotta con il d.m. 1 agosto 1996, “pur imperniata sul principio del price cap, si pone nell'ambito della prospettiva delineata [dall']art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006, richiedendo che siano comunque coperti integralmente i costi e gli investimenti del gestore (artt. 1 e 3), sebbene l'incremento tariffario conseguente debba avvenire nel rispetto del limite stabilito nell'art. 5 del decreto ministeriale”. 14 La struttura tariffaria (o articolazione tariffaria), come già accennato prima, non è altro che l'applicazione concreta, in relazione alle varie tipologie di utenti e ai vari scaglioni di consumo, della tariffa reale media indicata in convenzione. 15 Si ricorda, ancora una volta, che con l'acronimo VRG si fa riferimento, come illustrato dal CTU a pag. 22 e 23 della relazione, al cd. “vincolo ai ricavi del gestore”, e che tale voce, la quale costituisce una componente della formula matematica di calcolo della tariffa secondo la nuova metodologia tariffaria, contiene a sua volta la componente RcTOTa, espressiva dei costi relativi ai conguagli nell'anno “a-2”. 16 Sul punto si rimanda alle delucidazioni tecniche illustrate dal consulente d'ufficio nelle pp. 22 e 23 della relazione in atti. 17 Si richiamano, in particolare: il testuale contenuto della delibera n. 18 del 26 giugno 2014; le dichiarazioni rese all'udienza del 19 settembre 2017 dal funzionario delegato dalla società convenuta per rispondere ai chiarimenti indicati nell'ordinanza collegiale dell'8 maggio 2017; gli accertamenti tecnici espletati dal consulente tecnico d'ufficio, congruamente motivati e privi di vizi logici. 18 Le Sezioni Unite osservano infatti: “Nella fattispecie oggetto di giudizio, d'altro canto, è pacifico che la Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della DE, e cioè il competente , aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un Parte_3 importo complessivo di euro 88.780.000,00: è del tutto evidente, al riguardo, che tale quantificazione — corretta od errata che fosse — fu adottata in base al precedente metodo tariffario, posto che, come si è detto in precedenza, il trasferimento ad AEEGSI delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici si è attuato col d.l. n. 201 del 2011 e il «metodo tariffario normalizzato» è stato sostituito in epoca ancora successiva. La circostanza assume speciale rilievo, ai presenti fini, in quanto evidenzia come proprio in applicazione del metodo normalizzato l ritenne si fosse generata, nella vicenda in esame, una Parte_3 partita di credito, a titolo di conguaglio, in favore del gestore del servizio idrico”. 20 A pag. 15 del piano d'ambito del 2002 era stato, infatti, precisato che “l'ammontare dei costi operativi riconosciuti si tradurrebbe in una tariffa “teorica” da Metodo incompatibile con il vincolo del k, che per il primo anno prevede un incremento massimo del 7,5% rispetto alla TR delle gestioni preesistenti (un euro a metro cubo) e per il secondo anno consente un k massimo del 5% sulla tariffa dell'anno 1. In conseguenza di ciò, la tariffa di ambito applicabile per i primi due anni risulta inferiore a quella necessaria per coprire i costi operativi, determinando una perdita gestionale non evitabile”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione collegiale,nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente, relatore dott. Paolo Piana Giudice dott. Paolo Corso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6669/2016 promosso da
(C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Benedetto Parte_1 C.F._1
LE (C.F. ), NI CC ), C.F._2 C.F._3
AN LE ( ) e TA LE C.F._4
( ); elettivamente domiciliato presso i difensori;
C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_2 C.F._5
Benedetto LE (C.F. ), NI CC C.F._2
( ), AN LE ( ) e TA C.F._3 C.F._4
LE ( ); elettivamente domiciliata presso i difensori;
C.F._2
COMITATO UNIDOS -
CONTRO
I (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio degli avvocati Benedetto LE (C.F. P.IVA_1
), NI CC ), AN LE C.F._2 C.F._3
( ) e TA LE ( ); elettivamente C.F._4 C.F._2 domiciliato presso i difensori;
ATTORI nei confronti di
pagina 1 (C.F. ) con il patrocinio degli avvocati Ernesto STAJANO CP_2 P.IVA_2
(C.F. ( ), NI LL ( ) e RI C.F._6 C.F._7
AN ( ), del foro di Roma;
elettivamente domiciliata in C.F._8 viale regina Margherita, 56, Cagliari, presso l'avvocato Roberto URAS
( ); C.F._9
CONVENUTA con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 28 novembre 2025):
“Per tutte queste ragioni, nell'interesse degli attori, e di tutti gli aderenti, anche in ragione del tempo già trascorso, si insite affinché Codesto Ill.mo Tribunale, voglia accogliere le domande attrici e rigettate le eccezioni sollevate da
Voglia ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: CP_1
previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:
- accertare e dichiarate non dovute, per tutte le ragioni su esposte, le somme richieste per partite pregresse
"conguaglio anni 2005-2011” per tutti gli aderenti a questo procedimento;
- accertare e dichiarare che il gestore è tenuta a restituire quanto già versato a tale titolo dagli CP_2
utenti aderenti e/o preponenti per la pretesa fattura illegittima;
- accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni 2005/2011;
- condannare alla rifusione delle spese legali ai sensi della tariffa (ed alla maggiorazione per l'azione di CP_1
classe) con distrazione delle spese a favore degli avvocati antistatari, e di ogni spesa occorsa per la presente azione in particolare i costi di pubblicazione dell'ordinanza e per le somme ancora da versare che devono essere tutte poste in capo ad ed in particolare i costi della consulenza, ed il costi degli ausiliari ad oggi non pagati”. CP_1
pagina 2 Nell'interesse della parte convenuta (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 28 novembre 2025):
“voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. 06/09/2005, n. 206, la domanda formulata dagli attori in quanto manifestamente infondata;
- nel merito, in via principale accertare e dichiarare infondata e/o non provata la domanda attorea e per
l'effetto rigettarla integralmente;
- in subordine, rinnovare integralmente la CTU con nomina di un nuovo Consulente.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le domande e le deduzioni delle parti
1.1 L'associazione e, individualmente, i Controparte_3 signori e hanno citato in giudizio, ai sensi dell'articolo 140 Parte_1 Parte_2 bis del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del consumo), la società CP_2 proponendo le seguenti domande:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda di classe ai sensi dell'art. 140 bis D.lgs 206/2005 e disporre che la pubblicazione dell'ordinanza venga fatta o per il solo dispositivo o per estratto, onde non essere eccessivamente onerosa per i proponenti.
Nel merito
Premessa ogni opportuna declaratoria, voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:
- accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni 2005/2011;
- accertare e dichiarate non dovute, per tutte le ragioni su esposte, le somme richieste per partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” di cui alle fatture allegate al presente giudizio;
pagina 3 - accertare e dichiarare che il gestore è tenuta a restituire quanto già CP_2 versato a tale titolo dagli utenti aderenti e/o preponenti per la pretesa fattura illegittima”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto quanto segue:
- la società nell'anno 2016 aveva inviato agli utenti del sevizio idrico la fattura CP_2 per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di “partite pregresse o conguagli”, da un lato specificando che dette somme “sono relative alla componente tariffaria di competenza 2014, sulla base della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'ente d'ambito della
DE (quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite pregresse) e della Determina dell'amministratore unico n. 281 del 31/12/2014, CP_1 nel rispetto delle modalità di cui all'art. 31 all A alla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643/2013/R/IDR”; e, dall'altro, classificando tali partite pregresse quale “conguaglio anni 2005 – 2011”;
- la pretesa avanzata dal gestore, con minaccia di sospensione del servizio, doveva ritenersi illegittima per le seguenti ragioni:
a) prescrizione: poiché i consumi in relazione ai quali era stato applicato il conguaglio per le partite pregresse riguardava il periodo 2005 – 2011 (come espressamente indicato in bolletta), il credito vantato da doveva ritenersi estinto per prescrizione ai sensi dell'art. CP_1
2948 c.c. Anche le partite pregresse, infatti, costituendo una delle componenti della tariffa dovuta quale corrispettivo per il servizio, erano assoggettate alle regole generali, compresa quella sulla prescrizione, decorrente dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, e cioè dalla data in cui il consumo si era verificato;
b) violazione contrattuale e violazione di legge: nessuna clausola contrattuale, né alcuna disposizione normativa poteva essere invocata per legittimare il sistema del conguaglio regolatore così come concretamente applicato e l'addebito di componenti tariffarie in via retroattiva.
c) violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede e illegittima determinazione dei conguagli:
pagina 4 per determinare le somme richieste a titolo di conguagli regolatori o partite pregresse aveva utilizzato un metodo di calcolo arbitrario, avendo sommato tutti i costi CP_1 non recuperati nel lungo periodo 2005 – 2011, in violazione delle regole tecniche di cui al Decreto del 1° agosto 1996 disciplinante il c.d. Metodo tariffario Normalizzato, vigenti nel periodo preso in considerazione (anni 2005 – 2011), e poi effettuato la ripartizione del montate così ottenuto, pari a ben 106 milioni di euro, tra le sole utenze attive nell'anno 2012, in funzione dei consumi registrati su tali utenze, così imponendo
“un conteggio forfettario e indiscriminato, tanto è vero che tale modus ha riguardato talvolta anche utenti che nel periodo di riferimento (2005 – 2011) non erano neppure titolari dei contratti di somministrazione, quindi per consumi per essi impossibili o quantomeno a loro non attribuibili”; nessuna ragione, inoltre, era stata esplicitata per rendere edotto il consumatore del perché in violazione dell'art. 154 D.Lgs. n. CP_1
154/2006, che testualmente dispone che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato (…)”, nel calcolare un conguaglio riferibile ai costi del servizio relativi al lungo periodo dal 2005 al 2011, avesse fatto gravare la ripartizione dell'intero montante calcolato nel 2014 unicamente sulle utenze attive nel 2012, operando il riparto in relazione ai consumi registrati da tali utenze nell'anno 2012, piuttosto che quelli relativi ad un altro anno, o, ancora, i consumi registrati in ciascun anno, partendo dal
2005 in poi:
Secondo gli attori, la società avrebbe dovuto eventualmente calcolare le partite CP_1 pregresse sulla base dei costi operativi che in base alla normativa vigente nel periodo in questione (anni 2005 – 2011) avesse provato di poter recuperare in relazione ai singoli anni di riferimento, da dividersi poi tra gli utenti in base agli effettivi consumi di ciascuno nell'anno di riferimento, e non invece, come accaduto, in maniera forfettaria sulla base di costi complessivamente considerati nell'ampio periodo indicato in fattura (2005 – 2011), e ripartiti sulla base dei consumi registrati unicamente dalle utenze attive nel 2012;
L'operazione posta in essere da rappresentava, pertanto, una “elaborazione CP_1 postuma di richieste di pagamento costruita dopo l'anno 2014, da applicarsi in termini illegittimamente retroattivi ed unilaterali al periodo antecedente all'anno 2011”,
pagina 5 elaborazione posta in essere in violazione delle disposizioni esistenti in materia tariffaria, tra cui il decreto del 1° agosto 1996 disciplinante il c.d. Metodo Tariffario Normalizzato, abrogato solo nel 2011 e non più applicabile per le determinazioni tariffarie a decorrere dall'anno 2012.
Tanto premesso, gli attori hanno sollecitato l'accoglimento della domanda, previa eventuale disapplicazione delle norme di rango secondario e dei provvedimenti in contrasto con la disciplina normativa vigente nel periodo di riferimento. In particolare, dovevano essere (eventualmente) ritenuti illegittimi per violazione di legge e, in quanto tali, suscettibili di disapplicazione nel presente giudizio, qualora ritenuto necessario al fine di garantire la piena affermazione del diritto soggettivo fatto valere, la delibera del n. 18 del 26/06/2014, che aveva approvato i Parte_3 conguagli regolatori quali componenti tariffarie per il 2014, ed altresì, eventualmente, gli artt.
31 e 32 della delibera n. 643/2013 dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
DR (AEEGSI), che aveva autorizzato la determinazione ora per allora delle partite pregresse.
1.2 Nel costituirsi in giudizio, la società ha così concluso: “Voglia l'On CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della giurisdizione amministrativa;
− in via preliminare:
a) differire la prima udienza di comparizione delle parti nonché provvedere, giusto decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima, al fine di consentire ad di citare in giudizio, ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c. e nel CP_2 rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c. p. c., l Controparte_4
, con sede in 09123 Cagliari, Via Cesare Battisti 14, in persona del
[...] legale rappresentante in carica;
b) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 140 bis, d.lgs. 06/09/2005, n. 206, la domanda formulata dagli attori in quanto manifestamente infondata;
− nel merito, in via principale accertare e dichiarare infondata e/o non provata la domanda
pagina 6 attorea e per l'effetto rigettarla integralmente;
− Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La nel contestare la fondatezza delle deduzioni di parte attrice circa CP_2
l'illegittimità dei conguagli richiesti, ha dedotto come nessuna illegittimità o scorrettezza potesse esserle contestata poiché, nel richiedere i conguagli per partite pregresse ante 2012 agli utenti in essere nel 2012, si era limitata a dare esecuzione a quanto legittimamente stabilito dalle competenti autorità amministrative.
In particolare, nel richiamato provvedimento n. 18 del 26 giugno 2014, l'Ente d'ambito per la DE aveva dato corretta applicazione alle disposizioni di natura comunitaria, primaria e regolamentare allorquando - nell'indicare le ragioni poste a fondamento della quantificazione in complessivi 106,71 M di euro dell'ammontare complessivo da recuperare a titolo di partite pregresse – aveva chiarito che, avendo la revisione straordinaria del
Piano d'Ambito, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 223 del
16 dicembre 2010, già quantificato in 88,78 M€ le partite di conguaglio fino al 2010, “la differenza tra l'importo che il gestore avrebbe dovuto fatturare per ottenere la copertura del costo totale, e quello effettivamente fatturabile per effetto dei vincoli all'incremento massimo delle tariffe imposti dal Metodo Normalizzato, ha comportato l'aumento del conguaglio già deliberato all'importo complessivo di 104,56 M€ (anno 2011) da attualizzare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGSI”. Importo poi asceso, in base ai calcoli effettuati ed evidenziati nella tabella riportata a pagina 4 della delibera, a complessivi 106,71 milioni di euro.
Per dimostrare la correttezza del superamento del c.d. limite di prezzo “K” di cui all'art 5 del decreto del 1 agosto 1996, utilizzato nel passaggio dalla somma iniziale complessiva di
88,78 milioni di euro a quella finale di complessivi 106,71 milioni di euro richiesta agli utenti, la società ha sostenuto come tale superamento dovesse ritenersi del tutto CP_1 legittimo in quanto indispensabile per assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione del servizio idrico, come disposto dalle direttive comunitarie fondanti il principio del full cost recovery, recepito nel nostro ordinamento con il Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs
152/2006 e pienamente applicato, appunto, nel passaggio dal vecchio al nuovo metodo pagina 7 tariffario, con la delibera numero 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI, che aveva, infatti, specificamente ritenuto legittimo, ed anzi doveroso, il recupero di eventuali partite pregresse relative a conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell' in materia di acqua Controparte_5 all'AEEGSI.
1.3 Il Pubblico Ministero, al quale la domanda è stata ritualmente notifica, non ha spiegato, nella prima fase del procedimento, atto di intervento, provvedendo in tal senso solo in seguito alla sollecitazione di cui alla ordinanza del 13 luglio 2021, alla quale è seguita poi la rinunzia all'intervento in giudizio operata con atto del 9 dicembre 2021.
2. L'ordinanza di ammissibilità
Con ordinanza del 1° dicembre 2017, il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione di classe, affermandone la non manifesta infondatezza.
In particolare, il Collegio ha rilevato come, pur nell'ipotesi in cui fosse stato plausibile ritenere la legittimità dell'autorizzazione concessa dall'AEEGSI agli Enti d'ambito (e, quindi, ai gestori del servizio idrico) di recuperare ora per allora le “partite di costo sorte nel passato”, non apparisse manifestamente infondata la deduzione secondo cui l'Ente
d'ambito per avesse, nell'applicare in concreto quanto stabilito dall'art. 31 Parte_4 della deliberazione dell'AEEGSI, illegittimamente conteggiato in un'unica soluzione i costi complessivi del servizio riferibili agli anno 2005 – 2011, facendoli poi integralmente gravare sulle utenze attive dell'anno 2012.
Il Tribunale ha altresì disposto che potessero aderire all'azione di classe tutti i titolari di utenze idriche nel territorio della DE che avessero ricevuto la richiesta per CP_1 il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di “partite pregresse o conguagli”, in relazione al periodo dal 2005 al 2011, e indicate in bolletta quali somme “relative alla componente tariffaria di competenza 2014, sulla base della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'ente d'ambito della DE (quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite pregresse)”; ed ha altresì riservato la decisione sulla disciplina del procedimento all'esito della verifica sulla regolarità degli adempimenti pubblicitari disposti.
pagina 8 La predetta ordinanza, fatta oggetto di impugnazione, è stata confermata dalla Corte
d'Appello di Cagliari con provvedimento del 1° marzo 2018.
3. L'ulteriore svolgimento del procedimento
3.1. Le adesioni
Con ordinanza del 5 novembre 2018, il Tribunale, al fine di individuare le modalità per la verifica circa la tempestività degli atti di adesione all'azione di classe, ha fissato apposita udienza per il 20 giugno 2019, osservando:
− “che dalle certificazioni di cancelleria risulta: - che la maggior parte delle adesioni sono state depositate, tramite gli attori, attraverso la consegna al cancelliere di più scatoloni, all'interno dei quali si troverebbero un certo numero di atti di adesione;
− che, in particolare, il giorno 28 maggio 2018, alle ore 10, gli avv.ti AN e TA
Ballero, difensori costituiti nell'interesse degli attori, hanno depositato: 1) n. 29 scatole in relazione alle quali i predetti avvocati “hanno dichiarato contenere n. 5.486 adesioni numerate progressivamente”; 2) un elenco cartaceo complessivo delle adesioni contenute nelle 29 scatole;
3) due cd-r bianchi Verbatim denominati rispettivamente “elenco generale” e “29 scatole dal 000 al 5.486”;
− che gli avvocati predetti hanno altresì dichiarato: 1) che “ogni singola scatola di adesione contiene le domande di adesione individuate dall'intervallo di numeri progressivi indicati all'esterno di ciascuna scatola”; 2) “che ogni singola domanda di adesione contiene l'elenco della documentazione probatoria richiesta dall'art 140 bis del codice del consumo, e che la stessa è allegata all'adesione medesima”; 3) “che ogni singola scatola contiene al suo interno, oltre alle singole domande di adesione, un elenco, sia in forma cartacea che su supporto informatico (CD), delle domande in essa contenute”;
− che nella stessa mattinata i predetti avvocati hanno altresì depositato, con riferimento
a sedi Regionale, di Cagliari e di Carbonia: 1) ulteriori 59 Controparte_6 fascicolatori per un totale di ulteriori
5.287 adesioni; 2) tre elenchi in formato cartaceo delle adesioni contenute nei fascicolatori;
3) una penna usb;
- che nella stessa mattinata i predetti avvocati hanno altresì depositato, nell'interesse degli attori, una
pagina 9 scatola contenente n. 177 adesioni numerate progressivamente e un fascicolatore con
43 adesioni;
− che gli avvocati predetti hanno svolto anche in relazione a detti ulteriori depositi dichiarazioni analoghe a quelle di cui sopra;
− che il Cancelliere, nella persona della dott.ssa Daniela Mei, ha preso atto delle dichiarazioni rese dagli avvocati AN e TA Ballero e, verificato che sia gli scatoloni che i fascicolatori si presentavano tutti sigillati: 1) ha apposto su ciascuno
“timbro tondo del Tribunale e timbro attestante la data di deposito”; 2) ha dichiarato che tutto il predetto materiale “viene collocato in un locale idoneo, debitamente chiuso
a chiave ed accessibile solo da personale dell'Ufficio”;
− che oltre alle adesioni di cui sopra sono pervenute in Cancelleria ulteriori atti di adesione anche per via fax, posta raccomandata e pec.”.
Tanto premesso, il Collegio ha ulteriormente osservato come fosse necessario, per una puntuale verifica circa la legittima partecipazione degli aderenti all'azione di classe, che la
Cancelleria eseguisse, in relazione a ciascun atto di adesione, le operazioni di sua competenza in ordine alla tempestività dell'atto di adesione e all'attestazione relativa ai documenti allegati1, adempimenti che non era stato possibile porre in essere al momento del deposito delle adesioni (effettuato secondo le modalità sopra descritte) a causa dell'elevatissimo numero dei relativi atti (più di 10.000).
Il Collegio ha pertanto disposto che la Cancelleria vi provvedesse ai suddetti adempimenti, eventualmente avvalendosi, qualora ritenuto indispensabile, del supporto di uno o più ausiliari, nominati ai sensi dell'art 68 c.p.c.2. In particolare il Collegio ha stabilito: “che la 1 Dispone il comma 3 dell'art. 140 bis codice del consumo che gli aderenti all'azione di classe debbono depositare in cancelleria, entro il termine di cui al comma 9 lettera b), il relativo atto contenente, oltre alla elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria.
pagina 10 Cancelleria provveda, nel termine di 180 giorni dal deposito della presente ordinanza e salvo proroga giustificata, all'espletamento delle seguenti attività, assolutamente indispensabili ai fini del giudizio: - attestazione in relazione ad ogni singolo atto di adesione della data di deposito e dei documenti allegati;
predisposizione di distinti elenchi in formato digitale nel quale siano contenuti tutti gli atti di adesione e le relative attestazioni circa la data del deposito e i documenti allegati, distinguendo tra le adesioni depositate tramite gli attori e quelle pervenute in cancelleria con altra modalità (fax, pec, lettera raccomandata, deposito personale in cancelleria)”.
Con la predetta ordinanza, inoltre, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dalla convenuta;
rigettato l'istanza degli attori per la riapertura dei termini per le adesioni;
disposto, per l'ulteriore corso della procedura, che il procedimento si dipanasse secondo lo schema del processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., nei limiti della compatibilità con le disposizioni speciali previste per l'azione di classe.
Con atto del 20 giugno 2020, il dirigente della Cancelleria civile del Tribunale ha osservato che “per ottemperare a quanto disposto dal Tribunale ed assolvere alle funzioni di cancelleria previste dall'art. 74 comma 4 disp. att. cpc, nonché per caricare i dati relativi alle adesioni su fogli Excel e per gli altri adempimenti materiali correlati a queste attività, occorre che il Cancelliere si avvalga con urgenza di ausiliari, come previsto dall'art. 68, comma 1 cpc, necessità ravvisabile non soltanto perché il numero rilevantissimo di adesioni, in questo caso verosimilmente circa 15.000, non gli consente di provvedervi da solo in tempi ragionevoli, ma anche perché quando – come nel caso in esame – la costituzione degli aderenti avviene personalmente senza difensore, occorre verificare
l'identità degli aderenti, quantomeno raffrontando le generalità esposte nell'atto di adesione con quelle ricavabili dal documento di identità che ciascuno di essi dovrebbe avere allegato alla propria istanza di adesione”.
codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del codice di rito (in particolare gli artt. 72, 74 e 87) spetta, infatti, al cancelliere l'attività di formazione del fascicolo processuale e di specifica attestazione circa gli atti e i documenti prodotti in giudizio.
pagina 11 Accogliendo le richieste del Collegio, il dirigente della Cancelleria ha quindi nominato gli ausiliari, ai sensi dell'art. 68, comma 1 c.p.c., per lo svolgimento delle incombenze sopra descritte.
Con successiva ordinanza, il Tribunale, preso atto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle suddette attività, ha rinviato ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio.
3.2 La richiesta di rinvio della decisione e il coinvolgimento del Pubblico Ministero
All'udienza dell'11 giugno 2021 la società pur confermando nel merito le CP_2 conclusioni già rassegnate sia sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario che sull'inammissibilità e infondatezza dell'azione di classe proposta, in via preliminare ha rilevato:
− che la questione della legittimità dei conguagli regolatori era già stata sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione con una pluralità di impugnazioni attualmente pendenti (r.g. n. 11627/2020, n. 12816/2020, n. 28815/2020, 5094/2021, 5098/2021,
8249/2021, 8240/2021, n. 8236/2021, n. 8201/2021, n. 7048/2021, n. 7044/2021, nonché ulteriori otto impugnazioni ancora prive del numero di ruolo generale), impugnazioni che sarebbero state verosimilmente trattate congiuntamente dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte;
− che la medesima questione sarebbe stata decisa a breve dalla Corte di Cassazione nel procedimento instaurato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.
13388/2018 (Gestore interessato Acqualatina);
− che, pertanto, in via preliminare vi era la necessità che fosse garantita su tutto il territorio nazionale l'uniformità delle decisioni su una questione di così rilevante impatto nazionale.
Conseguentemente, ha chiesto al Collegio “di verificare se sussistano i CP_1 presupposti per una sospensione del presente giudizio ovvero per un rinvio compatibile con la decisione della Suprema Corte”, evidenziando l'estrema rilevanza, anche economica, della questione oggetto del presente giudizio, atteso che i conguagli regolatori ammontavano a ben 106 milioni di euro, con la conseguenza che la decisione della pagina 12 controversia avrebbe potuto avere effetti devastanti sulla stabilità della gestione del servizio idrico integrato in DE.
Il Tribunale, con ordinanza del 13 luglio 2021, rilevata l'effettiva sussistenza di un interesse pubblico tale da giustificare il diretto coinvolgimento del Pubblico Ministero anche nella fase successiva alla decisione sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art 70 c.p.c.; ritenuto che tale possibilità di intervento non potesse ritenersi esclusa o limitata dalla disposizione di cui all'art. 140 bis, 5 comma Codice del consumo3; richiamata la funzione specificamente attribuita al Pubblico Ministero in materia processuale civile di fronte a incertezze interpretative aventi potenziali riflessi di carattere generale, anche a tutela dell'interesse dell'ordinamento all'esatta interpretazione delle norme di legge;
considerate, infine, le disposizioni processuali di cui agli artt. 374 e 363 del codice di procedura4, ha rimesso la causa in lettura per consentire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari di valutare l'opportunità di intervenire nel presente giudizio anche al fine di investire l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per la proposizione di apposita istanza al Primo Presidente della Corte in funzione di un intervento delle Sezioni Unite sui numerosi ricorsi già pendenti.
Il Collegio, infatti, aveva ritenuto come nel caso in esame la decisione in ordine alla legittimità o meno dei cc.dd. conguagli regolatori o partite pregresse, decisa in senso non univoco dai giudici di merito e pendente in Cassazione in dipendenza di plurimi ricorsi,
pagina 13 costituisse “questione di massima di particolare importanza, non solo per l'estrema valenza economica, ma altresì per la rilevanza su tutto il territorio nazionale degli interessi sottesi, trattandosi di questione di diritto che vede già coinvolti svariati gestori del servizio idrico a livello nazionale e che potenzialmente potrebbe coinvolgere tutti i gestori sull'intero territorio nazionale.
E' stata, pertanto, fissata apposita udienza per l'ulteriore corso, in attesa delle determinazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, al quale l'ordinanza è stata comunicata.
Il Pubblico Ministero, peraltro, con atto del 9 dicembre 2021, ha ritenuto fosse venuto meno l'interesse pubblico all'intervento nel presente procedimento, in quanto, nelle more, la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17959/2021, aveva statuito sulla questione riguardante la legittimità o meno dei conguagli regolatori richiesti proprio dal gestore idrico sardo.
3.3 La consulenza tecnica d'ufficio
Preso atto della decisone assunta dal Pubblico Ministero, il Collegio, nel valutare il merito della causa, ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, disporre accertamenti tecnici per chiarire quali voci fossero state in concreto prese in considerazione dall'Autorità
d'ambito nella determinazione della somma complessiva di euro 106 milioni asseritamente dovuta a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse, e, quindi, quale metodologia tariffaria fosse stata in concreto adottata. A tal fine ha disposto, con ordinanza del 13 luglio
2022, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nominato quale consulente il dott. Persona_1
Con successiva ordinanza del 31 ottobre 2022 il Tribunale, decidendo sulle contestazioni della stessa parte attrice, che aveva dedotto la superfluità dei disposti accertamenti tecnici, ha confermato la necessità di uno specifico approfondimento tecnico in ordine agli elementi utilizzati per la determinazione delle somme asseritamente dovute, e quindi, alla metodologia dottata dall'Autorità d'ambito sarda, proprio in considerazione, da un lato, delle specifiche deduzioni e domande formulate dagli attori e, dall'altro, dei lumi ritraibili dalle argomentazioni poste a fondamento della Corte di Cassazione nella decisione delle pagina 14 Sezioni Unite n. 29593 dell'11 ottobre 2022, prodotta in giudizio dalla società CP_2
a sostegno delle proprie tesi.
La società convenuta, nel produrre in giudizio l'ordinanza delle Sezioni Unite sopra richiamata aveva, infatti, dedotto come con la predetta ordinanza la Suprema Corte avesse
“integralmente accolto l'impugnazione di dichiarando la legittimità dei CP_2 conguagli regolatori e l'insussistenza di alcuna prescrizione in relazione alle modalità di calcolo e recupero delle partite pregresse, concludendo nel senso che il canone del full cost recovery impone di recuperare i disallineamenti prodotti dal cambiamento del metodo tariffario e che “il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935”.
Dal canto suo il Collegio ha osservato come la richiamata decisione delle Sezioni Unite dell'11 ottobre 2022, n. 29593 avrebbe potuto anche avvalorare un'interpretazione dissonante con l'impostazione fatta propria dalla Cassazione nella precedente sentenza n.
17959/2021, potendo, infatti, in teoria, ritenersi plausibile – come specificamente dedotto dalla società nelle sue note del 12 ottobre 2022 - che le Sezioni Unite, nel CP_2 rigettare l'eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere proprio dal gestore idrico sardo, avessero, pur nella piena consapevolezza dei principi di diritto espressi dalle Sezioni
Semplici con la precedente sentenza n. 17959/2021, effettivamente affermato, seppur implicitamente, la sussistenza del diritto al recupero delle partite pregresse così come fatto valere, in concreto, da CP_2
Pertanto, il Tribunale ha confermato la decisione di procedere con la consulenza tecnica, chiarendo che, nell'assenza di un univoco e consolidato orientamento della Cassazione, anche nel caso in cui il Tribunale avesse potuto convincersi della legittimità dell'operato della società in ordine alla ripartizione del montante con riferimento alle CP_2
(sole) utenze del 2012, sarebbe rimasta comunque aperta la questione sulla correttezza o meno delle modalità operative adottate dall'Ente d'ambito per determinare la somma pagina 15 complessiva poi suddivisa tra i titolari delle predette utenze, specificamente contestata dagli attori, in relazione alla quale apparivano indispensabili gli accertamenti tecnici disposti.
Il Collegio ha quindi così riformulato i quisiti al consulente:
1. descriva il consulente i metodi tariffari che si sono succeduti nel tempo prima e dopo il
2011;
2. descriva tecnicamente quali fossero i costi che i gestori del servizio idrico integrato potevano recuperare prima del 2011 e attraverso quali concrete modalità tecniche;
3. indichi e descriva tecnicamente quali costi sia possibile recuperare oggi, in applicazione delle disposizioni tecniche del nuovo metodo tariffario, e attraverso quali concrete modalità tecniche;
4. dica il consulente se nel passaggio dal vecchio metodo tariffario (metodo tariffario normalizzato) a quello nuovo (metodo tariffario idrico) risultino modificate le regole tecniche sulla base delle quali operare ogni anno la determinazione delle somme complessive da recuperare da parte del gestore idrico e poi da ripartire tra gli utenti, indicando altresì le regole tecniche di ripartizione;
5. precisi se vi siano state variazioni sia in relazione alle categorie di costi da recuperare ai fini della sostenibilità finanziaria del servizio idrico prevista per legge (“art. 154 codice dell'ambiente”) che in relazione alle regole tecniche di riparto tra le singole utenze;
6. accerti il consulente, sulla base della documentazione in atti, se nel caso concreto siano state rispettate le regole tecniche delineate per governare il passaggio dal vecchio al nuovo metodo tariffario;
7. accerti il consulente, in particolare, quali specifici costi siano stati presi in considerazione dal gestore idrico sardo per la determinazione del valore complessivo delle partite pregresse da recuperare;
8. indichi e spieghi il consulente quali regole tecniche siano state previste dalla normativa primaria e secondaria per la gestione del passaggio tra i due metodi tariffari e se nel caso concreto tali regole tecniche siano state rispettate dal gestore idrico sardo”.
E'stato altresì precisato dal Collegio che il CTU avrebbe potuto prendere in considerazione, per gli accertamenti peritali, i documenti ritualmente depositati dalle parti in giudizio e che pagina 16 eventuale ulteriore documentazione avrebbe potuto essere presa in considerazione solamente sull'accordo delle parti, formalmente documentato.
All'udienza del 23 febbraio 2023, sull'accordo tra le parti, sono stati, infine, acquisiti tutti i documenti ritenuti indispensabili dal CTU per la risposta ai quesiti posti. Il consulente tecnico d'ufficio, rispettati i termini per le eventuali osservazioni delle parti sulla bozza iniziale, ha depositato la relazione definitiva. Anche le parti hanno depositato le relazioni dei propri consulenti.
La causa ha poi subìto ulteriori rinvii in attesa della decisione delle Sezioni Unite, investite con ordinanza n.18009 del 2024 in considerazione dei diversi orientamenti persistenti in seno alle Sezioni semplici della Corte.
Le Sezioni Unite della Corte si sono pronunciate con la sentenza n. 23858 del 26 agosto
2025 e le parti, invitate a precisare le rispettive conclusioni, con note del 28 novembre 2025, hanno confermato le proposte domande.
4. La decisione dell'azione di classe ai sensi dell'art 140-bis del Codice del Consumo
4.1. Le questioni sulla giurisdizione e sulla prescrizione
Nelle note conclusive la società nel confermare tutte le domande proposte con CP_2 la comparsa di costituzione, non ha insistito sulla specifica questione di giurisdizione, già decisa in via preliminare con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe, alla quale si rinvia, e che, in ogni caso, costituisce questione ormai pacificamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità. In merito si richiamano espressamente tutte le argomentazioni poste a fondamento del riconoscimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario sia nella sentenza della Cassazione a Sez. Un. dell'11 ottobre 2022, n. 29593, che nella recente sentenza della Cassazione a Sez. Un. n. 23858 del 26 agosto 2025.
Anche in ordine all'eccezione di prescrizione il Collegio aderisce e fa proprie le argomentazioni indicate nelle due decisioni del Supremo Collegio sopra indicate, che debbono intendersi integralmente richiamate e, pertanto, rigetta l'eccezione sollevata dagli attori.
4.2. Il merito della controversia.
4.2.1. Brevi cenni sul susseguirsi nel tempo dei diversi metodi tariffari
pagina 17 Come è noto, la disciplina organica del servizio idrico integrato risale alla legge n. 36 del
1994 (c.d. legge Galli), la quale, all'art. 13, ha previsto che la tariffa, ossia il corrispettivo del servizio idrico, dovesse essere determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla base di disposizioni tecniche di dettaglio idonee ad assicurare nel tempo una tendenziale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito5 e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.
In ottemperanza alla disposizione di rango primario appena citata, che rimandava, per l'elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento», ad un provvedimento ministeriale, venne emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale si caratterizzava per la ricerca di una sintesi tra un tendenziale full cost recovery (da realizzare soprattutto attraverso una efficiente gestione del servizio) e la necessità di un controllo tariffario da parte dell'Autorità d'ambito, assicurato dalla previsione di un “price cap”.
Nel decreto in questione, con il quale venne delineato il c.d. metodo tariffario normalizzato
(M.T.N.), il “price cap” era rappresentato da una articolazione nel tempo del c.d. “limite di prezzo K”, previsto già al momento della stipulazione della Convenzione di affidamento del servizio al gestore del servizio idrico, che l'Autorità d'ambito avrebbe potuto modulare, pur nei limiti di un determinato range, previsto anch'esso ex ante dallo stesso decreto ministeriale (v. art. 5), per i raggiungere importi tariffari idonei ad assicurare quella tendenziale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio indicata nelle finalità di cui alle disposizioni di rango primario (v. combinato disposto artt. 1, 4, 5 e 8 decreto 1° agosto 1996).
Nonostante a livello di normazione primaria la legge Galli sia stata rimpiazzata dal d.lgs. n.
152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), la disciplina di dettaglio di cui al decreto del 1°
pagina 18 agosto 1996, con il quale era stato introdotto il metodo tariffario normalizzato, è rimasta invariata anche dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente, avendo l'art. 170, comma
3, lett. l) del suddetto decreto legislativo 152/2006 stabilito espressamente, con apposita disposizione transitoria, che fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 152, comma
2, dovesse trovare applicazione, appunto il metodo tariffario normalizzato. Tale metodologia tariffaria è stata, infatti, sostituita unicamente a partire dall'anno 2012, con l'introduzione del c.d. Metodo tariffario Transitorio (M.T.T.), disciplinato dalla delibera dell'Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizio DR (AEEGSI) n. 585/2012, destinato a gestire la fase delicata del passaggio dal vecchio al nuovo metodo tariffario, il c.d. Metodo tariffario idrico (M.T.I.), introdotto, a sua volta, con la delibera dell'AEEGSI n.
643/2013/R/IDR del 2013 e fondato, oltre che su una diversa e più dettagliata previsione delle voci di costo da recuperare, sulla totale eliminazione del limite di prezzo K (il metodo tariffario transitorio ha trovato applicazione in relazione alle determinazioni tariffarie del
2012 e del 2013; il nuovo e definitivo metodo tariffario idrico, invece, per la determinazione delle tariffe dal 2014 in poi).
Per ricapitolare, prima delle riforme in materia di risorse idriche, introdotte per la determinazione delle tariffe dal 2012 in poi, la disciplina tariffaria di dettaglio era contenuta nel decreto del 1° agosto 1996, che aveva introdotto il metodo tariffario normalizzato, che prevedeva, tra l'altro, come gli eventuali maggiori costi di gestione sostenuti nell'anno di competenza, evidenziati dagli scostamenti tra la tariffa reale media6 e la tariffa media ponderata7, avrebbero potuto essere recuperati negli anni successivi, non attraverso 6 Nel metodo tariffario normalizzato la tariffa di riferimento del servizio idrico, indicata nell'art. 1 del D.M. 1° agosto 1996, è sintetizzata dalla seguente formula matematica:
Tn = (C + A + R)n-I × (1+P+K).
Essa è indicata ex ante nel Piano d'ambito e nella convenzione di affidamento del servizio al gestore, e costituisce il punto di riferimento per stabilire, poi, in concreto, l'articolazione tariffaria effettivamente applicata agli utenti in un dato periodo. A partire dalle concrete articolazioni tariffarie applicate nel tempo, di anno in anno, può ricavarsi poi la c.d. tariffa media ponderata.
pagina 19 conguagli a consuntivo da considerare quali specifiche voci di costo, come accade sulla base del nuovo metodo tariffario8, ma mediante una rimodulazione della tariffa, seppur entro il range di incremento massimo consentito dal limite di prezzo “k” (art. 5 decreto ministeriale), attraverso una sorta di riporto in avanti dell'eccedenza non recuperata. Tale meccanismo si proponeva di incentivare il gestore del servizio a efficientare i costi “a vantaggio degli investimenti” e in modo tale da favorire “il raggiungimento degli obiettivi”, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. citato9.Nel corso del 2011 e del 2012, come già accennato, il quadro normativo subisce importanti modifiche10, apportate con il dichiarato scopo di provvedere alla predisposizione di un metodo tariffario fondato su criteri maggiormente
TMP = Σ(Tariffa applicata × Volumi fatturati)
Volume totale La tariffa media ponderata serve a verificare che l'articolazione tariffaria, concretamente applicata agli utenti, generi ricavi coerenti con quelli previsti in forza della tariffa reale media. 8 Nel Metodo tariffario Transitorio (tariffe 2012 e 2013) e poi nel successivo Metodo Tariffario DR (tariffe dal 2014 in poi), vengono per la prima volta specificamente considerati, quale specifica voce di costo operativo, i conguagli, conteggiati con riferimento agli scostamenti riscontrati nell'anno (a-2) [v. art. 29 dell'Allegato A alla delibera della AEEGSI n. 643 del 2013 (Componenti a conguaglio inserite nel VRG) con riferimento specifico al metodo tariffario idrico]. Tale specifica considerazione dei conguagli quale costo operativo da recuperare attraverso la tariffa da applicare all'anno (a) è sintetizzata nella seguente formula matematica:
VRGa = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa + RcTOTa
nella quale RcTOTa è, appunto, la componente dei costi operativi relativa ai conguagli nell'anno (a-2). Tale passaggio tecnico è indicato nell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI n. 643 del 2013. Si vedano, sul punto le delucidazioni tecniche contenute nella relazione tecnica d'ufficio nelle pp. 31 e 32. 9 Come ben illustrato dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 52 della relazione peritale, il metodo tariffario normalizzato si basava su un tendenziale equilibrio tra la crescita della tariffa, che veniva moderata dal limite imposto dal coefficiente “k”, e la progressiva riduzione dei costi di gestione. Infatti, “il moltiplicatore (1+ Π + K), funge da moderatore, nel senso che i costi e profitti standard dell'anno precedente vengono adeguati con l'inflazione ed il tasso K, che esprime una sorta di componente vettoriale di moderata e calmierata crescita della tariffa. Tale vettore di crescita è controbilanciato da un vettore che va nel senso opposto, consistendo in uno sconto dei costi operativi espresso dalle disposizioni tariffarie di cui all'art. 6 del DM 1.8.1996. In detto articolo, infatti, si regola l'auspicato efficientemente dei costi operativi per effetto dei recuperi di efficienza che si concretizza applicando ai costi percentuali di sconto”.
pagina 20 idonei a garantire che “siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»” (in tal senso si esprime l'art. 10, comma 14, lett d) del DL 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.2011, n. 106).
Con il DPCM del 20 luglio 2012 vennero, tra l'altro, specificate le competenze trasferite all'AEEG11, tra cui quella per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa idrica e quella per la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario (v. artt. 2 e 3 del DPCM citato). Sia il metodo tariffario transitorio che il metodo tariffario idrico sono stati dunque introdotti con delibere AEEGSI, emesse nell'esercizio delle attribuzioni indicate nel già citato DPCM, che a sua volta specificava tali attribuzioni in forza di quanto disposto dal decreto legge del 2011.
Con specifici provvedimenti dell'AEEGSI, a decorrere dalla predisposizione delle tariffe dal 2012 in poi, il metodo tariffario normalizzato venne dunque sostituito da nuove metodologie tariffarie, ritenute più efficaci per assicurare l'economicità della gestione del servizio e caratterizzate non solo da una più dettagliata e precisa indicazione delle voci di costo da recuperare, ma anche dalla definitiva eliminazione del limite di prezzo K.
Il metodo tariffario normalizzato (M.T.N.), infatti, era stato nel tempo criticato da numerosi gestori del servizio idrico proprio in ragione dell'impossibilità di giungere, in concreto, ad un effettivo equilibrio di gestione a causa della rigidità rappresentata soprattutto dal divieto di superamento del limite di prezzo K.
Abrogato il metodo tariffario normalizzato, si è passati, dunque, ad un sistema regolatorio basato sul riconoscimento in tariffa dei costi a consuntivo, e, abolito il limite di prezzo
- con l'art. 10, comma 14, lett d) del suddetto decreto venne inoltre stabilito che tale dovesse provvedere, tra CP_5 l'altro, alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariff rvizio idrico integrato sulla base di criteri idonei a garantire che “siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”. 11 Con l'art. 21, comma 19 del D.L.
6.12.2011 nr. 201, convertito con la Legge 22.12.2011 nr. 214, venne, infatti, previsto, nel tentativo di semplificare il sistema, il trasferimento delle attribuzioni dell per la Controparte_5 regolamentazione e vigilanza in materia di acqua (che peraltro era stata costituita pochi mesi prima), alla già esistente
, divenuta prima AEEGSI e poi , rinviando ad un successivo decreto regolamentare le attribuzioni da CP_7 CP_8 trasferire.
pagina 21 “K”, il recupero dei costi di gestione sostenuti nei periodi pregressi è stato assicurato mediante partite di conguaglio da determinarsi secondo precise modalità.
Nella delibera dell'AEEGSI n. 585/2012 (introduttiva del c.d. Metodo tariffario Transitorio
M.T.T.), era stata, infatti, indicata la necessità di fornire segnali positivi per favorire gli investimenti nel settore ed era stato chiarito come il ruolo fondamentale dell'Autorità nella regolamentazione tariffaria dei servizi idrici dovesse identificarsi principalmente nell'individuazione dei costi ammissibili secondo criteri ispirati al principio del full cost recovery, ma combinati con una adeguata vigilanza sulla corretta trasposizione di tali costi nelle tariffe. Era stato poi opportunamente messo in evidenza come tali costi non potessero fondarsi su inammissibili “riconoscimenti a piè di lista – che possono favorire comportamenti inefficienti o opportunistici da parte dei gestori, cui verrebbe assicurato il ristoro di qualunque ammontare di costo, anche se non ragionevole o proporzionato- […] bensì su riferimenti standard, in linea con i princìpi della regolazione volti all'individuazione di riferimenti efficienti ai quali gestori devono adeguarsi” (p. 14 delibera AEEGSI n. 585/2012).
Con la successiva delibera AEEGSI n. 643 del 2013, che ha stabilmente introdotto il nuovo metodo tariffario (Metodo tariffario idrico MTI), è stato infine stabilito che per la determinazione delle tariffe riferite agli anni 2014 e 2015 dovessero essere presi in considerazione i costi (relativi alle categorie dettagliatamente indicate nel provvedimento regolatorio) risultanti dai bilanci rispettivamente degli anni 2012 e 2013 (indicato, quindi,
l'anno di riferimento tariffario con “a”, i costi - ricompresi nelle categorie dettagliatamente indicate nel provvedimento regolatorio - da tenere in considerazione, ai fini degli eventuali aumenti tariffari, dovevano essere identificati in relazione alle risultanze di bilancio dell'anno “a- 2”).
Al fine di evidenziare al meglio la differente impostazione caratterizzante i due modelli tariffari, vale la pena di ricordare, quanto al metodo normalizzato, che all'art. 1, commi II e
III, il decreto 1° agosto 1996 stabilisce, tra l'altro, che “la tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei “limiti di prezzo”, in applicazione della deliberazione
CIP n. 34 dei 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito
pagina 22 deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione. La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni”. Il succitato decreto ministeriale specifica poi, al comma IV, che “la tariffa di riferimento è così costituita: Tn = (C + A +
R)n-I × (1+P+K)”; precisa, inoltre, al comma V, che “per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6”.
Dall'analisi sulle voci di costo dettagliatamente indicate nell'art. 3 del decreto 1° agosto
1996 non è dato rinvenire alcun riferimento ai conguagli intesi quali costi, frutto di un riscontro a consuntivo, da utilizzare per la determinazione degli aumenti tariffari, contrariamente a quanto disposto invece dalle nuove metodiche tariffarie introdotte dal
2012 in poi.
L'art. 2, comma I, della delibera AEEGSI 643/2013/R/ID (così come l'art. 3 del relativo
Allegato A), istitutiva del metodo tariffario idrico, dispone, infatti, che “ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio: a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali
e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento; b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
e) componente relativa ai conguagli”.
La nuova metodologia di calcolo della tariffa viene poi ulteriormente precisata dal successivo art. 3, comma I, il quale precisa che “il moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun
pagina 23 anno (a), determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate ad inizio 2012, dei volumi relativi all'anno (a-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche”.
Si osserva che tale “moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun anno (a)” contiene la componente
VRG, la quale considera, appunto, tra le altre, anche la voce RcTOTa, espressiva, appunto, dei costi relativi ai conguagli nell'anno “a-2” (v. art. 11 Allegato A delibera n. 643 del
2013)
4.2.2. La decisione nel merito.
Come è noto, l'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore dei consumatori che abbiano proposto l'azione o che vi abbiano tempestivamente aderito.
Qualora il Tribunale accolga la domanda, “pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno” (art. 140-bis comma 12 codice del consumo).
Il Collegio, considerato l'elevatissimo numero di adesioni (circa 12 mila) e le conseguenti attività istruttorie ancora necessarie in relazione a ciascuna di esse, ritiene opportuno, in questa fase del procedimento, affermata la fondatezza della proposta azione di classe, limitarsi all'indicazione del criterio omogeneo, anche per consentire alle parti di avvalersi dell'opportunità di addivenire ad un accordo che ponga fine in via conciliativa alla controversia, alla luce dei criteri chiarificatori delineati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella recente decisione n. 23858 del 2025.
Qualora le parti non raggiungano un accordo, sarà indispensabile, nell'ultima fase del procedimento, vagliare una per una le adesioni di tutti gli aderenti alla classe per accertarne in concreto sia la tempestività che la fondatezza nel merito.
pagina 24 Con specifico riferimento alle partite pregresse oggetto dei conguagli regolatori richiesti per il periodo 2005 – 2011, l'AEEGSI, nell'Allegato A della Deliberazione n. 643 del 2013, nel ribadire la netta distinzione tra vecchio e nuovo metodo tariffario, si è limitata, da un lato, a stabilire il limite temporale del 30 giugno 2014 entro il quale le partite pregresse avrebbero dovuto essere quantificate e approvate dagli Enti d'Ambito e, dall'altro, a dettare le regole da seguire nell'addebito in bolletta, ai fini del rispetto del principio di trasparenza, statuendo che “I conguagli determinati da Enti e altri soggetti competenti relativi Pt_3
a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'Articolo 31 e successivi”.
E' stato poi stabilito che al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli avrebbe dovuto attenersi alle seguenti regole: “i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a – 2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli” (art. 31, comma II allegato A della delibera AEEGSI n. 643 del 2013).
Appare evidente come nelle disposizioni appena richiamate nulla sia stato esplicitamente indicato in ordine a quale metodo tariffario dovesse essere seguito per il conteggio, delle partite pregresse, nonostante, come si dirà meglio in seguito, qualche implicita indicazione si potesse, comunque, cogliere nel riferimento alla determinazione dei conguagli regolatori “non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013”, di cui all'art. 29, comma II Allegato
A della delibera AEEGSI n. 643 del 2013).
Tale mancato esplicito riferimento, aveva suscitato numerose incertezze interpretative, sfociate in svariati contenziosi giudiziari, nonostante l'AEEGSI avesse, comunque, già con il comunicato del 6 ottobre 2014, fornito qualche chiarimento affermando che “la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente
pagina 25 sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore, e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.
Non univoca era stata anche l'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, che si era caratterizzata per la “giustapposizione di due indirizzi, il primo dei quali reputa legittimo l'addebito di conguagli per partite pregresse, pur ritenendo che siano recuperabili i soli costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione, escludendo, così, che possano essere riversati sull'utenza errori di gestione
o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, mentre il secondo nega in assoluto che un tale sistema di conguagli possa incidere su periodi contrattuali del rapporto di somministrazione che si siano esauriti. […] In tale scenario si inserisce, in posizione più defilata, la cit. Cass. Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29593, investita, sì, della questione circa il recupero dei costi relativi a partite pregresse, ma con riguardo al tema della prescrizione. […]: significativo, in proposito, è il passaggio della motivazione ove si rileva che «ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne
l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero»” (Cass. 1° luglio
2024 n. 11009).
In siffatto contesto è intervenuta la decisione chiarificatrice delle Sezioni Unite, che, proprio in relazione ad un procedimento coinvolgente la società gestore del servizio CP_2 idrico integrato in DE, con la recente sentenza n. 23858 del 26 agosto 2025 ha indicato il seguente principio di diritto: “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della
pagina 26 disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il “metodo tariffario normalizzato””.
Ripercorrendo i passaggi motivazionali più salienti della sentenza, si osserva che le Sezioni
Unite, chiarito che l'addebito dei conguagli per partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione, giungono ad affermare come sia possibile attribuire all'art. 31 della delibera 643/2013/R/idr “un distinto ambito dispositivo: un ambito che non interferisca con i canoni appena menzionati”.
Tale distinto ambito dispositivo viene enucleato dal Supremo Collegio attraverso il richiamo alla necessità che nella determinazione delle partite pregresse da recuperare trovi corretta applicazione il metodo normalizzato, vigente nel periodo interessato al recupero in questione: anni 2005 – 2011.
Come già detto, tale metodologia di calcolo tariffario combinava, in un delicato equilibrio,
l'intento di assicurare un tetto tariffario calmierato (attraverso l'indicazione di un “limite di prezzo K”), con meccanismi (esplicitati nella formula matematica delineata nell'art. 1 del decreto 1° agosto 1996) deputati a consentire il recupero dei costi operativi
(esplicitamente indicati nel decreto stesso), in modo da assicurare nel tempo un tendenziale equilibrio di gestione, attraverso la graduale variazione del corrispettivo del servizio. La disciplina di cui all' art 5 del decreto ministeriale 1 agosto 1996, dedicata appunto al limite di prezzo “K”, disponeva, infatti, che la tariffa reale media (come definita nel precedente art. 4 dello stesso decreto) potesse essere incrementata annualmente dell'indice percentuale del limite di prezzo K che l'Ambito delibera entro i limiti massimi ricompresi nel range indicato nel medesimo art. 5, variabile tra un minimo ed un massimo a seconda che si tratti del primo esercizio oppure degli esercizi successivi.
Secondo le Sezioni Unite, proprio attraverso la corretta applicazione della predetta metodologia, imperniata, in via ordinaria su meccanismi annuali di adeguamento della tariffa (seppur entro il limite di prezzo K, da modulare, in concreto, entro il range indicato nell'art. 5 del decreto ministeriale) e su revisioni a cadenza triennale, e, in via straordinaria, sulla possibilità per l'Autorità d'ambito di intervenire con revisioni del piano pagina 27 d'ambito, possibili “in ogni tempo” in caso di scostamenti significativi tra le previsioni ed i consuntivi, sarebbe stato possibile ottenere un seppur tendenziale equilibrio di gestione
(v. secondo comma art 8 d.m. 1° agosto 1996)12.
È di ausilio, per comprendere appieno il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, osservare come nella sentenza in commento, a pagina 22, il Supremo Collegio faccia un testuale richiamo all'unico passaggio motivazionale contenuto nella decisione del
Consiglio di Stato del 2 maggio 2016, n. 1882 (indicata anche nel presente giudizio dalla società a sostegno delle proprie tesi) nel quale il giudice amministrativo, CP_2 seppur nell'ambito di una complessa motivazione, fa riferimento al necessario rispetto del limite di prezzo K di cui all'art. 5 del decreto ministeriale13.
Il riferimento testuale alla decisione del Consiglio di Stato nell'unico passaggio motivazionale sopra richiamato rende evidente l'intento delle Sezioni unite di disattendere l'approdo cui giunge poi lo stesso Consiglio di Stato quando afferma che, nell'avvicendarsi di due diverse metodologie di determinazione tariffaria, fondate su diversi criteri di computo, le eventuali partite pregresse debbono essere conteggiate, ora per allora, quali “partite di debito-credito a conguaglio senza alcun limite di prezzo”, e, quindi, sulla base delle nuove metodiche introdotte per le determinazioni tariffarie dal
2012, caratterizzate proprio dalla soppressione del limite di prezzo K e dall'indicazione di più dettagliate voci di costo.
Le Sezioni Unite, passata in rassegna la disciplina di cui al decreto 1 agosto 1996, giungono, infatti, a conclusioni diametralmente opposte, ricordando, in particolare, come il metodo tariffario normalizzato contemplasse elementi correttivi che, se adeguatamente pagina 28 utilizzati nel tempo, pur nei limiti di prezzo K, avrebbero reso possibile il tendenziale perseguimento dell'equilibrio della gestione, sia attraverso un graduale aumento delle tariffe (da effettuarsi di anno in anno oppure in sede di revisione triennale), sia in via straordinaria “in ogni tempo” in sede di revisione dell'originario piano d'ambito, in caso di significati scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale.
Con specifico riferimento a quest'ultima possibilità, va osservato che l'articolo 8 del
Decreto Ministeriale in questione, dopo aver stabilito, al primo comma, che “nella convenzione per l'affidamento della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve, tra
l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: a) la tariffa media, b) l'articolazione tariffaria all'interno dell'esercizio; c) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo, sia del limite “k” di incremento”, nel secondo comma prevede esplicitamente la possibilità per l'Ente d'Ambito di intervenire “in ogni tempo”, con una revisione straordinaria dell'originario piano d'ambito, qualora si verifichino determinate situazioni, tra cui quella, contemplata dalla lettera b), che fa riferimento al caso in cui
“l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione” presenti “significativi scostamenti” rispetto all'“incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria” (o articolazione tariffaria). In tale caso è attribuita all'Ente d'ambito la possibilità di apportare gli opportuni provvedimenti correttivi all'originario piano d'ambito, pur nel rispetto dei limiti derivanti dalla lettura combinata degli artt. 1, 3, 4, 5 e
8 del decreto ministeriale, sia in relazione al range stabilito nello stesso decreto con riferimento al limite di prezzo K, che in relazione ai costi operativi considerabili.
Osserva questo Tribunale come il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate rendesse, dunque, del tutto legittimo procedere, in sede di revisione straordinaria, ad una modifica della modulazione degli aumenti tariffari indicata nell'originario piano d'ambito nel caso in cui il tetto massimo del limite k di cui al range indicato nell'art. 5 del decreto non fosse stato ancora raggiunto;
ed altresì operare un intervento correttivo in relazione alla struttura o articolazione tariffaria applicata alle varie tipologie di utenti, attraverso una differente modulazione, rispetto a quanto previsto nell'originario piano d'ambito, della tariffa media nella sua concreta applicazione, in maniera tale che potesse realizzarsi,
pagina 29 appunto, una maggiore coincidenza “tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria14 e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione” (art. 8 del DM 1 agosto 2006).
La disposizione in questione si pone dunque quale norma di chiusura che consente all'Ente
d'ambito, qualora non sia intervenuto per apportare in via ordinaria i necessari, seppur graduali, aumenti della tariffa, di porre rimedio a tale omissione con un mirato intervento di natura straordinaria (“in ogni momento”), ma pur sempre nei limiti caratterizzanti il metodo normalizzato, sia con riferimento al limite K che in relazione alle specifiche voci di costo considerabili.
Ed infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'art. 31, comma 1, dell'allegato A alla delibera 643/2013/R/idr, allorquando autorizza la determinazione, entro il termine del 30 giugno 2014, di eventuali conguagli regolatori “non impone affatto di ritenere che
l'Autorità regolatoria abbia inteso riferirsi, nella circostanza, al nuovo sistema di conguagli contemplato dal «metodo tariffario idrico» (che in effetti annoverava la componente dei conguagli tra le componenti di costo del servizio: art. 3 della delibera
643 del 2013)” (pag. 22 e 23 Cass. S.U. 23858/2025).
L'affermazione del Supremo Collegio trova conferma nello specifico riferimento, contenuto proprio nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della delibera n. 643 del 2013 (e nelle disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato A alla predetta delibera), alla componente VRG15, caratterizzante le nuove metodologie di determinazione tariffaria applicabili unicamente alle tariffe dal 2012 in poi.
L'art. 2, comma I, della delibera 643 del 2013 e l'art. 3 dell'allegato A alla delibera, dispongono infatti, testualmente che “ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio: a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la
pagina 30 somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento; b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
e) componente relativa ai conguagli”.
La specifica componente di costo relativa ai conguagli, a cui fa riferimento la lettera e) sopra indicata, caratterizzante, come già detto, le nuove metodiche tariffarie applicabili per la determinazione delle tariffe dall'anno 2012 in poi, trova esplicitazione proprio attraverso la c.d. componente VRG nella nuova formula matematica dedicata alla determinazione degli aumenti tariffari dal 2012 in poi: VRGa = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa + RcTOTa, laddove il c.d. RcTOTa riguarda, appunto, la componente dei costi relativa ai conguagli nell'anno “a-2” (v. art. 11 dell'Allegato A alla delibera n. 643 del 2013)16.
Si conferma, dunque, ancora una volta, la netta differenza di quest'ultima metodologia di calcolo tariffario rispetto al precedente metodo normalizzato, non più applicabile per la determinazione delle tariffe dal 2012 in poi. E tale plateale differenza evidenzia ulteriormente come la disposizione legittimante il recupero delle partite pregresse ante 2012 “ora per allora”, entro il 30 giugno 2014, non possa che essere interpretata, come chiarito dalle
Sezioni Unite, nel senso della insuperabilità dei limiti caratterizzanti il metodo normalizzato, sia in relazione alle specifiche voci di costo da considerare, che non contemplavano, come più volte ripetuto, la c.d. componente VRG, contenente, a sua volta, al suo interno la componente dei costi relativa ai conguagli nell'anno “a-2”, sia per quanto riguarda il limite di prezzo K (combinato disposto di cui agli artt. 1, 3, 4, 5 e 8 decreto ministeriale 1° agosto
1996).
In altre parole, la corretta interpretazione delle disposizioni disciplinanti il metodo normalizzato, lette alla luce dei chiari principi espressi dalle Sezioni Unite, induce a ritenere pagina 31 che tutto ciò che non era stato già conteggiato e richiesto agli utenti con le tariffe del 2012 e del 2013, determinate con la nuova metodologia tariffaria in base alla quale ben poteva essere valorizzata la specifica voce di costo relativa ai conguagli attraverso la componente VRG, avrebbe potuto essere addebitato “ora per allora” sulle utenze attive nel 2012, ma con conteggi effettuati sulla base del vecchio metodo normalizzato, fondato, come più volte ripetuto, su diverse formule matematiche che al loro interno non contenevano affatto, quali specifiche voci di costo, i conguagli, e che, inoltre, imponevano il rispetto del limite di prezzo
K.
Non vi è dubbio, pertanto, che solo l'applicazione del metodo tariffario normalizzato, così come sopra delineato ed interpretato, non si ponga in contrasto con i principi di irretroattività dei provvedimenti amministrativi e di affidamento contrattuale, rendendo, conseguentemente, legittimo il recupero, ora per allora (entro la data del 30 giugno 2014), unicamente delle partite pregresse determinate sulla base dei criteri di cui al metodo tariffario normalizzato, vigente nel periodo dell'autorizzato recupero.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che la società convenuta non abbia correttamente inteso il principio di diritto espresso dalla Cassazione laddove nelle memorie conclusive ha affermato che dalla decisione delle Sezioni Unite consegue l'infondatezza della proposta azione di classe.
Va infatti osservato che le Sezioni Unite, non solo affermano che i conguagli recuperabili a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643 del 2013 “ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m.
1° agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il metodo tariffario normalizzato”, ma chiariscono che “spetterà al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella Pt_3 vigenza del metodo tariffario normalizzato”; precisando poi ulteriormente che “una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata”.
pagina 32 Contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, le risultanze probatorie17, valutate alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite e dei chiari passaggi motivazionali posti a fondamento dello stesso, rendono evidente l'errore in cui è incorsa l'Autorità d'ambito sarda nella determinazione, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, delle somme asseritamente dovute a titolo di partite pregresse, poi addebitate alle utenze attive nel 2012, e, conseguentemente rendono evidente l'insussistenza del credito vantato dalla società che a quel provvedimento illegittimo ha dato concreta attuazione. CP_1
Dallo stesso contenuto del documento appena richiamato risulta evidente la violazione ad opera dell'Autorità d'ambito sarda della disciplina tariffaria di cui al decreto ministeriale del
1° agosto 1996, risultando in particolare proprio il superamento, specificamente menzionato e riconosciuto nella stessa delibera n. 18 del 26 giugno 2014, del limite di prezzo k, che costituiva uno dei pilastri portanti del metodo normalizzato.
In tale delibera la somma complessiva asseritamente dovuta a titolo di partite pregresse, indicata in complessivi 106,71 milioni di euro, è il risultato, infatti, di una errata interpretazione dell'art 31 prima richiamato, che non consentiva, come chiarito dalle Sezioni
Unite, di superare nella determinazione delle partite pregresse ante 2012 la metodologia tariffaria di cui al metodo normalizzato, come invece di fatto accaduto.
Tale superamento risulta in maniera inconfutabile, come già accennato, dallo stesso tenore testuale della delibera n. 18 del 26 giugno 2014, laddove l'Ente d'ambito sardo dichiara espressamente come il passaggio dalla iniziale somma di 88 milioni di euro - determinata in sede di revisione straordinaria dell'originario piano d'ambito ed assunta quale base per la quantificazione delle somme finali asseritamente dovute - a quella di 104 milioni di euro, poi ulteriormente ascesa a 106,71 milioni di euro, fosse indispensabile proprio per ottenere la copertura totale del costo della gestione per gli anni 2005 – 2011 attraverso il superamento dei vincoli imposti agli incrementi tariffari dal limite di prezzo k.
pagina 33 Nella delibera in questione, il Commissario, infatti, richiamata la revisione straordinaria del
Piano d'Ambito approvata con deliberazione dell'Ente d'ambito n. 223 del 16 dicembre 2010
(aggiornata con successiva delibera n. 23 del 2011), che aveva appunto già quantificato in
88,78 M € le partite di conguaglio fino al 2010, dichiara testualmente che “la differenza tra
l'importo che il gestore avrebbe dovuto fatturare per ottenere la copertura del costo totale, e quello effettivamente fatturabile per effetto dei vincoli all'incremento massimo delle tariffe imposti dal Metodo Normalizzato, ha comportato l'aumento del conguaglio già deliberato all'importo complessivo di 104,56 M€ (anno 2011) da attualizzare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGS”.
Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite rende palese l'illegittimità dell'impostazione suddetta che erroneamente, al fine di assicurare al gestore del servizio l'integrale copertura dei costi relativi al lungo periodo dal 2005 al 2011, afferma la possibilità di disattendere il metodo tariffario normalizzato, fondato sulla utilizzabilità di specifiche voci di costo, tra cui non sono ricompresi i conguagli a consuntivo (contrariamente a quanto accade nella nuova metodologia tariffaria applicabile a decorrere dalle tariffe dal 2012 in poi) e sulla insuperabilità del range stabilito nell'art 5 del decreto 1° agosto 1996 per il limite di prezzo K.
Un'ulteriore conferma circa l'illegittimità della delibera dell n. 18 del 26 giugno Parte_3
2014 emerge dal riscontro dei dati riportati nella tabella a p. 20 della delibera n. 23 del 2011 contenente l'aggiornamento della revisione straordinaria del piano d'ambito operata nel 2010, dai quali emerge evidente come l'ente d'ambito abbia effettivamente applicato le nuove metodologie tariffarie per la determinazione delle partite pregresse nel passaggio dalla somma iniziale di 88 milioni (già determinata in sede di variazione straordinaria dell'originario piano d'ambito) a quella finale di 106 milioni.
pagina 34 TABELLA A PAG. 20 DELIBERA N. 23 DEL 2011 (AGGIORNAMENTO REVISIONE PIANO D'AMBITO)
Anche dalla lettura della suddetta tabella emerge la violazione del metodo normalizzato nel passaggio dalla iniziale somma di 88 milioni di euro a quella finale di 106,71 milioni di euro di cui alla delibera dell'Ente d'Ambito n. 18 del 26 giugno 2014, risultando, infatti, come nel conteggio finale delle partite pregresse il conguaglio necessario a ripianare completamente i costi di gestione sia stato erroneamente considerato quale specifico costo operativo, nonostante, come già più volte detto, non fosse previsto tra le componenti considerabili in base al decreto del 1 agosto 1996.
Circostanza questa che tradisce ancora una volta la convinzione dell'Ente d'ambito sardo di poter utilizzare, contrariamente a quanto oggi chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, quale metodo di calcolo delle partite pregresse la metodologia delineata dal nuovo metodo tariffario (M.T.I.), che infatti nella formula matematica deputata a disciplinare gli aumenti tariffari inserisce la specifica componente VRG, ricomprendente i conguagli a consuntivo, come già analiticamente chiarito prima.
A tale proposito osserva il Tribunale come il CTU abbia correttamente illustrato che
“l'importo del totale dei conguagli per gli anni dal 2005 al 2010 pari, come abbiamo visto, ad Euro 88,778 MLN, viene a tutti gli effetti considerato alla stregua di un costo operativo.
Detto importo diviene quindi un elemento concorrente al calcolo della (tariffa reale media)
TR (si veda l'anno 2011 in cui i costi operativi lievitano fino all'importo di Euro 283,592
MLN per effetto della sommatoria ai costi operativi dell'importo dei conguagli).
pagina 35 Chiarisce ulteriormente il consulente d'ufficio come i 15,778 milioni di euro, pari alla differenza fra gli 88,778 milioni di euro, previsti nella variazione straordinaria del piano d'ambito, e i 104,556 milioni di euro finali (poi ulteriormente ascesi a 106,71 milioni di euro), siano in realtà “un importo in più per la copertura di quelli che sono stati, e non si comprende in base a quali regole, i nuovi costi di esercizio da coprire, frutto della somma fra i costi operativi previsti e i conguagli tariffari” (pag. 64 ctu).
Va affermata, pertanto, l'illegittimità della delibera del del Controparte_9 servizio idrico per la DE n. 18 del 26 giugno 2014, fondata sull'erronea applicazione per la determinazione delle partite pregresse ante 2012 della nuova metodologia tariffaria fondata, lo si ripete ancora una volta, non solo sulla soppressione del limite di prezzo K, ma anche su diversi criteri di calcolo che considerano (contrariamente a prima) quale specifica voce di costo operativo per la determinazione della tariffa per l'anno (a) il conguaglio dovuto a consuntivo nell'anno (a-2).
E' risultato, dunque, provato che l'Autorità d'ambito sarda, nella determinazione della somma pari a complessivi 106,71 milioni di euro asseritamente dovuta a titolo di partite pregresse per il periodo 2005-2011, non ha correttamente applicato la metodologia tariffaria delineata dal c.d. metodo tariffario normalizzato. Ne consegue che nel presente giudizio quella delibera deve essere oggetto di disapplicazione in quanto illegittima.
La proposta azione di classe deve pertanto trovare accoglimento, essendo risultata la sua fondatezza, non avendo la società - che tale provvedimento illegittimo ha posto a CP_2 fondamento del credito fatto valere nei confronti degli attori e degli aderenti alla classe - dimostrato di aver correttamente applicato la metodologia di cui al decreto del 1° agosto 1996 per la quantificazione della somma addebitata a titolo di conguagli regolatori per le partite pregresse relative al periodo 2005 – 2011.
Il credito vantato deve pertanto ritenersi insussistente.
Né vi è dubbio che competesse alla società convenuta l'onere della prova, l'onere cioè di dimostrare l'effettiva sussistenza e l'esatto ammontare del credito fatto valere nei confronti delle utenze attive nell'anno 2012, tra cui sono certamente da ricomprendere quelle degli pagina 36 attori e, verosimilmente, all'esito delle ulteriori attività di verifica da espletarsi nell'ultima fase del presente giudizio, quelle degli aderenti alla classe.
Nonostante il mancato assolvimento dell'onere della prova sia già sufficiente per dare fondamento all'accoglimento della domanda, si ribadisce ancora una volta come sia persino risultata accertata, in positivo, l'erronea applicazione del metodo tariffario normalizzato, avendo il espressamente riconosciuto, nella delibera n. 18 del 26 Controparte_9 giugno 2014, di aver superato il limite di prezzo k nella determinazione delle somme poi addebitate dalla società sulle utenze attive nell'anno 2012. CP_2
Seppur ad abundantiam e per mera completezza espositiva, appare opportuno sviluppare un'ulteriore considerazione, con riferimento ai dubbi fugacemente espressi dalle Sezioni
Unite a p. 25 della sentenza n. 23858 del 202518, circa la correttezza o meno della determinazione, effettuata in sede di revisione straordinaria del piano d'ambito (v. delibera
223 del 16 dicembre 2010, poi aggiornata con la delibera n. 23 del 14 aprile 2011), della somma di 88 milioni di euro indicata originariamente quale partita da recuperare, e poi utilizzata quale punto di partenza per l'ulteriore aumento, sino alla complessiva somma di euro 106,71 milioni di euro, nella più volte citata delibera del Commissario straordinario n. 18 del 26 giugno 2014.
Va osservato, infatti, che anche in relazione a tale specifica questione il consulente tecnico d'ufficio, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, risultando le stesse congruamente motivate e prive di vizi logici, ha segnalato tutta una serie di criticità nei conteggi posti a fondamento della determinazione della suddetta somma di 88 milioni di pagina 37 euro, esprimendo fondati dubbi circa la correttezza della metodologia di calcolo utilizzata, non in linea con le caratteristiche del metodo normalizzato.
Per comprendere l'affermazione occorre partire dal disposto di cui l'art. 4, comma III, del decreto ministeriale 1° agosto 1996, che concerne, infatti, la determinazione della tariffa relativa alla prima annualità della nuova gestione del servizio idrico, e che dispone: “la tariffa reale media calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del “limite di prezzo” stabilito dall'articolo successivo.
Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal “limite di prezzo””.
Il successivo comma VI, precisa, inoltre, che “nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere dei Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta”.
Nel caso in esame, essendosi verificata proprio la situazione indicata nel suddetto comma IV, la tariffa media ponderata è stata indicata “convenzionalmente” nella somma di 1 euro al metro cubo.
Dalla tabella riportata a p. 14 della revisione del piano d'ambito, così come aggiornata con provvedimento n. 23 del 2011, emerge come proprio il dettato di cui all'art. 4 sopra citato sia stato disatteso dall poiché, pur essendo stata indicato, quale Parte_3 valore base per la tariffa media ponderata, l'importo di 1 euro al metro cubo, la tariffa reale media per l'anno 2005 (primo anno di gestione del servizio da parte della società
è stata poi erroneamente determinata nella misura di 1,14 euro al metro CP_2 cubo, in tal modo superando il limite di prezzo k indicato nell'art. 5 del decreto pagina 38 ministeriale19, che prevedeva per il primo anno di gestione un aumento massimo, rispetto alla tariffa media ponderata, del 7,5% e che, quindi, avrebbe dovuto condurre, se correttamente applicato, alla determinazione di una tariffa media pari a 1,075 euro al metro cubo (con arrotondamento a 1,07 euro al metro cubo), valore massimo consentito secondo il metodo normalizzato.
Tale discrepanza risulta di particolare importanza, poiché, si ripete, la tariffa indicata dall'originario piano d'ambito per la prima annualità, pari a 1,07 euro/m3, era già quella massima applicabile secondo le regole del metodo normalizzato, come peraltro precisato nello stesso piano d'ambito20.
La suddetta iniziale violazione del limite “k” si è poi riverberata anche sugli aumenti tariffari individuati per le annualità successive dal 2006 al 2010, rendendo di fatto anche la procedura di calcolo dell'importo iniziale delle partite pregresse, pari agli 88 milioni di euro più volte richiamati, irrispettosa delle regole del metodo normalizzato. 19 L'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1996, infatti, dispone che:
“la tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente dell'indice percentuale del limite di prezzo “K” che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti:
- per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione de servizio idrico integrato, il limite “K”, da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato:
o per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995 e comprensiva dei servizi del ciclo: K=25%
o per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K= 7,5%
o per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.
- per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo “K”, da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale:
o per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc K= 10%
o per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc K= 5%
o Per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati”.
pagina 39 Ed infatti, come risulta dalla tabella che segue, dall'errore metodologico iniziale è scaturita non solo l'erronea determinazione degli aumenti tariffari dal 2005 al 2010, ma anche la complessiva e in definitiva errata determinazione della somma di euro 88 milioni posta, poi, a fondamento della delibera n. 18 del 26 giugno 2014.
TABELLA A PAG. 14 DELIBERA N. 23 DEL 2011 (AGGIORNAMENTO REVISIONE PIANO D'AMBITO)
Benché quanto detto in precedenza in ordine alla illegittimità della delibera dell'Ente
n. 18 del 26 giugno 2014 sia sufficiente a dimostrare la fondatezza dell'azione di Pt_3 classe, la questione in ultimo esaminata è comunque importante poiché conferma l'inattendibilità, già sospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione, dei dati iniziali che avevano condotto alla quantificazione del primo montante di 88 milioni di euro, utilizzato poi quale base di partenza nella suddetta delibera dell'Ente d' . Pt_3
Per tutte ragioni indicate, l'azione di classe deve trovare accoglimento, previa disapplicazione della delibera n. 18 del 26 giugno 2014 del Commissario della gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della DE, in quanto illegittima per violazione degli artt. 170 d.leg. e 1 e seguenti del decreto 1° agosto 1996.
5. Forma della decisione - Sentenza non definitiva
pagina 40 L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore dei consumatori che l'hanno proposta e di quelli che vi hanno tempestivamente aderito.
L'art. 140-bis, comma 12, del codice del consumo, prevede che qualora il Tribunale accolga la domanda, “pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.
In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno”.
Nel caso in esame, il Collegio – considerato l'elevatissimo numero di adesioni (circa 12 mila), e le conseguenti attività ancora necessarie in relazione a ciascuna di esse – ritiene opportuno in questa fase del procedimento, affermata la fondatezza della azione di classe, limitarsi all'indicazione del criterio omogeneo cui le parti dovranno attenersi per addivenire ad un accordo che ponga fine alla controversia.
Per l'ipotesi in cui le parti non raggiungessero un accordo, sarà indispensabile vagliare, una per una, le posizioni degli aderenti, valutando sia la tempestività delle adesioni sia le prove documentali allegate a sostegno di ciascuna di esse.
Il criterio omogeno al quale le parti e gli aderenti all'azione di classe dovranno attenersi è il seguente:
− non sono dovute le somme richieste per partite pregresse “conguaglio anni 2005-
2011” di cui alle fatture allegate al presente giudizio sia dagli attori che dagli utenti del servizio idrico in tutto il territorio della DE che abbiano tempestivamente aderito della proposta azione di classe;
− la società è obbligata alla restituzione delle somme già eventualmente CP_2 ricevute a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011” dagli attori e dagli utenti che, aderendo tempestivamente all'azione di classe, abbiano dimostrato di averle già corrisposte.
Pur avendo il Tribunale, con ordinanza del 5 novembre 2018, stabilito che il procedimento seguisse il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., il pagina 41 provvedimento col quale si chiude la presente fase processuale deve assumere la forma della sentenza, poiché il richiamato rito sommario di cognizione può trovare applicazione compatibilmente con quanto previsto dall'art. 140-bis d.lgs. 206/2005, che al comma 12 dispone: “Se accoglie la domanda il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme”.
Avendo il collegio optato per la seconda ipotesi prevista dalla norma in esame, la sentenza è necessariamente non definitiva e le spese processuali dovranno necessariamente essere regolate con il provvedimento che concluderà l'ultima fase del procedimento che sarà necessario pronunciare nel caso in cui le parti non avranno raggiunto un accordo conciliativo.
PER QUESTI MOTIVI
Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e conclusione, pronuncia la seguente sentenza:
1. dichiara la propria giurisdizione sulle domande oggetto di causa;
2. disapplica la delibera n. 18 del 26 giugno 2014 del Commissario della gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della DE;
3. accoglie l'azione di classe e formula il seguente criterio omogeneo:
a. non sono dovute le somme richieste per partite pregresse “conguaglio anni 2005-
2011” di cui alle fatture allegate al presente giudizio sia dagli attori che dagli utenti del servizio idrico che abbiano tempestivamente aderito della proposta azione di classe;
b. la società è obbligata alla restituzione delle somme già CP_2 eventualmente ricevute a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011 dagli attori e dagli utenti che, aderendo tempestivamente all'azione di classe, abbiano dimostrato di averle già corrisposte;
4. Assegna alle parti il termine di novanta giorni per addivenire ad un accordo sulla base del criterio omogeno sopra indicato;
5. Rinvia, per l'accertamento sull'eventuale raggiungimento dell'accordo e, in mancanza,
pagina 42 per l'ulteriore corso del giudizio, all'udienza collegiale del 28 maggio 2026 ore 12,00;
6. Riserva all'ultima fase del procedimento la liquidazione delle spese processuali;
7. Dispone che la presente sentenza sia comunicata alle parti.
8. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente, relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
pagina 43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La disposizione di cui all'art. 68 cpc testualmente dispone: “Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può far assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo”. Né vi è dubbio che a tale nomina debba provvedere il cancelliere e non il giudice, trattandosi di attività in relazione alla quale al giudice non è riconosciuta alcuna competenza. In base alle disposizioni di cui al 3 La disposizione all'epoca vigente, e quindi applicabile al presente procedimento, prevedeva che l'azione di classe “si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità”. IL Collegio aveva ritenuto che la predetta disposizione non escludesse che in relazione a taluni procedimenti, come quello in esame, potesse sussistere un ulteriore e specifico interesse tale da giustificare, in applicazione della regola generale di cui all'art 70 c.p.c., l'intervento del pubblico ministero anche oltre la fase del giudizio di ammissibilità della class action. 4 L'art. 374, secondo comma, c.p.c., in riferimento al giudizio di cassazione, prevede che “il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza”; l'art. 363 c.p.c., a sua volta, attribuisce compiti di stimolo di una pronuncia nomofilattica al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, potendo egli autonomamente “chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”. 5 La remunerazione del capitale investito è una componente che è stata eliminata con il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati proclamati con DPR 18.07.2011, n. 116. 7 La tariffa media ponderata indica la media effettiva delle tariffe concretamente applicate alle varie tipologie di utenti attraverso l'articolazione della tariffa di riferimento, ponderata per i volumi realmente consumati da ciascuna categoria e fascia, sintetizzata dalla seguente formula matematica: 10 Per quanto concerne le disposizioni di rango primario, devono menzionarsi in particolare i seguenti interventi normativi:
- con l'art. l0, comma 11, del DL 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.2011, n. 106 è stata istituita l nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
CP_5 12 Giova ricordare che nella formula matematica di cui all'art. 1 del decreto 1° agosto 1996 era ricompresa anche la c.d. remunerazione del capitale investito, poi venuta meno, dal 11° luglio 2011, in seguito al referendum del 12 e 13 giugno dello stesso anno. 13 In quel passaggio, infatti, il Consiglio di Stato aveva affermato che, sul piano dell'attuazione della normativa primaria, la metodologia introdotta con il d.m. 1 agosto 1996, “pur imperniata sul principio del price cap, si pone nell'ambito della prospettiva delineata [dall']art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006, richiedendo che siano comunque coperti integralmente i costi e gli investimenti del gestore (artt. 1 e 3), sebbene l'incremento tariffario conseguente debba avvenire nel rispetto del limite stabilito nell'art. 5 del decreto ministeriale”. 14 La struttura tariffaria (o articolazione tariffaria), come già accennato prima, non è altro che l'applicazione concreta, in relazione alle varie tipologie di utenti e ai vari scaglioni di consumo, della tariffa reale media indicata in convenzione. 15 Si ricorda, ancora una volta, che con l'acronimo VRG si fa riferimento, come illustrato dal CTU a pag. 22 e 23 della relazione, al cd. “vincolo ai ricavi del gestore”, e che tale voce, la quale costituisce una componente della formula matematica di calcolo della tariffa secondo la nuova metodologia tariffaria, contiene a sua volta la componente RcTOTa, espressiva dei costi relativi ai conguagli nell'anno “a-2”. 16 Sul punto si rimanda alle delucidazioni tecniche illustrate dal consulente d'ufficio nelle pp. 22 e 23 della relazione in atti. 17 Si richiamano, in particolare: il testuale contenuto della delibera n. 18 del 26 giugno 2014; le dichiarazioni rese all'udienza del 19 settembre 2017 dal funzionario delegato dalla società convenuta per rispondere ai chiarimenti indicati nell'ordinanza collegiale dell'8 maggio 2017; gli accertamenti tecnici espletati dal consulente tecnico d'ufficio, congruamente motivati e privi di vizi logici. 18 Le Sezioni Unite osservano infatti: “Nella fattispecie oggetto di giudizio, d'altro canto, è pacifico che la Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della DE, e cioè il competente , aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un Parte_3 importo complessivo di euro 88.780.000,00: è del tutto evidente, al riguardo, che tale quantificazione — corretta od errata che fosse — fu adottata in base al precedente metodo tariffario, posto che, come si è detto in precedenza, il trasferimento ad AEEGSI delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici si è attuato col d.l. n. 201 del 2011 e il «metodo tariffario normalizzato» è stato sostituito in epoca ancora successiva. La circostanza assume speciale rilievo, ai presenti fini, in quanto evidenzia come proprio in applicazione del metodo normalizzato l ritenne si fosse generata, nella vicenda in esame, una Parte_3 partita di credito, a titolo di conguaglio, in favore del gestore del servizio idrico”. 20 A pag. 15 del piano d'ambito del 2002 era stato, infatti, precisato che “l'ammontare dei costi operativi riconosciuti si tradurrebbe in una tariffa “teorica” da Metodo incompatibile con il vincolo del k, che per il primo anno prevede un incremento massimo del 7,5% rispetto alla TR delle gestioni preesistenti (un euro a metro cubo) e per il secondo anno consente un k massimo del 5% sulla tariffa dell'anno 1. In conseguenza di ciò, la tariffa di ambito applicabile per i primi due anni risulta inferiore a quella necessaria per coprire i costi operativi, determinando una perdita gestionale non evitabile”.