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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NZ
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6368/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Colico (Lc), Via alla Fontana Vecchia n. 4/4, rappresentato ed assistito dall'Avv. MARCO RASCHETTI (C.F.: ), con Studio in 20133 Milano, Via Gaspare Aselli n. 18 ( C.F._2
p.e.c.: , Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Cinisello Balsamo (MI), via Pietro Mascagni n. 72, elettivamente domiciliata in Cinisello Balsamo
(MI), via Gorki n. 3, presso lo studio dell'Avv. Clara Russo del foro di Monza (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla C.F._4 memoria di costituzione (all. 1). Ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni si rendono noti i seguenti recapiti: p.e.c. – p.e.o. Email_2 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A FIGLI NATURALI AI SENSI DELL'ART. 473bis. 47 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre. Pertanto, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte di comune pagina 1 di 3 accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi.
2)Il padre ha diritto di tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Tutti i weekend dal venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 21 della domenica sera, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre. Al termine dell'anno scolastico, dal mese di giugno e sino all'inizio dell'anno scolastico successivo nel mese di settembre, il padre terrà con sé i figli – anziché sino alla domenica – sino al lunedì, quando li riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 21.
3)Quanto ai periodi di vacanza:
Le vacanze natalizie vengono suddivise in due periodi (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 31/12 sera e dal 31/12 sera alla ripresa della scuola) ed i minori le trascorreranno in via alternata anno per anno con l'uno o l'altro genitore;
le parti sin d'ora stabiliscono che quest'anno passeranno la prima settimana con la mamma.
Le vacanze pasquali vengono suddivise in due periodi (dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua alla ripresa della scuola) e trascorse in via alternata anno per anno con i genitori. Per la sola annualità corrente, considerata la contiguità con il “ponte” del 25 aprile, la SI terrà i bambini dal 14/04 al 20/04 ed il NO li terrà dal 20/04 sera al 27/04 CP_1 Pt_1 sera.
Le ulteriori festività di calendario (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre) ed eventuali “ponti” annessi verranno trascorsi interamente con il padre, a condizione che i giorni di vacanza cadano in contiguità con il fine settimana.
Per quanto concerne il mese di agosto, i figli trascorreranno la prima e la quarta settimana con la madre, mentre staranno con il padre la seconda e la terza settimana.
Inoltre, ciascuno dei genitori potrà effettuare una vacanza di una settimana / dieci giorni con i figli, da previamente concordare con l'altro genitore almeno 45 giorni prima, riequilibrando eventualmente i diritti di visita dell'altro compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno.
Il NO potrà trascorrere una vacanza senza figli indicativamente due volte all'anno nei mesi Pt_1 di aprile e di novembre da preventivamente comunicare all'altro genitore almeno 45 giorni prima, per un periodo totale massimo di due settimane all'anno. La SI trascorrerà le proprie vacanze CP_1 senza figli durante le due settimane centrali di agosto. In questi periodi i figli staranno con l'altro genitore che, in caso di impegni lavorativi, avrà cura di organizzarsi con proprie risorse (parenti, baby sitter, ecc) nell'accudimento dei figli. Sin d'ora le parti danno atto che il NO si assenterà per la concordata vacanza personale del 7 Pt_1 al 13 aprile 2025.
4)Il NO si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di Pt_1
€.800,00 mensili (€.400,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi;
nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Monza che si allega divenendo parte integrante del presente accordo. 5)L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI , mentre delle eventuali CP_1 detrazioni fiscali usufruiranno entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
6)Spese di giudizio compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Le condizioni pattuite dalle parti per la regolamentazione dei figli minori, Persona_1
e nati in data 31.03.2018 dalla relazione more uxorio, sono meritevoli Persona_2 di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. II. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Recepisce le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
II. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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