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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1467/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cn)
e
, (C.F. , nata in [...], Shkoder (Albania) il 27.05.1995, Parte_2 C.F._2 residente in [...](Francia) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANDRI ALESSANDRA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in MEDE il 04/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MEDE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato, il 22.02.2020, in Voghera (PV), il figlio . Persona_1
1 Con ricorso depositato il 07/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2018, parte I, n. 1.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
L'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra i genitori, con facoltà per ciascuno di essi di assumere anche disgiuntamente dall'altro le decisioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e con fissazione della residenza anagrafica e prevalente collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre, a Nizza (Francia). Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte in cui vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e con i propri impegni lavorativi, recandosi a prenderlo recandosi a prenderlo presso l'abitazione materna a Nizza (Francia) oppure a Mede (PV), quando ivi si trova il bambino con la madre. In ogni caso, quale contenuto minimo del diritto di visita, lo terrà con sé per almeno un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere a Nizza (Francia) o a Mede – PV - se ivi il bambino si trova con la madre, sino alla domenica sera quando lo riporterà a Nizza (Francia) presso l'abitazione materna o a Mede – PV - se ivi si troverà in quel momento la madre.
Il padre terrà, inoltre, il figlio con sè :
2 - nel corso delle vacanze scolastiche estive (che in Francia si protraggono dall'inizio di luglio alla fine di agosto): per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- nel corso delle vacanze scolastiche natalizie (che in Francia hanno durata di circa due settimane): per almeno sette giorni, anche non consecutivi, comprensivi per un anno del giorno di Natale e per quello successivo del giorno di Capodanno, da concordarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno;
- nel corso delle vacanze scolastiche pasquali (che in Francia hanno durata di circa una settimana): per almeno tre giorni, anche non consecutivi, comprensivi per un anno del giorno di Pasqua e per quello successivo del Lunedì dell'Angelo, da concordarsi tra i genitori almeno trenta giorni prima dell'inizio delle vacanze pasquali;
- nel periodo delle vacanze scolastiche francesi compreso tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre (normalmente tra il 20 di ottobre ed il 5 di novembre): per almeno 4 giorni, da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio di tale periodo;
- nel periodo delle vacanze scolastiche francesi compreso nel mese di febbraio (di consueto tra l'8 ed il 24 febbraio): per almeno 4 giorni da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio di tale periodo;
- nel periodo delle vacanze scolastiche francesi compreso nel mese di aprile (di consueto tra il 5 ed il
22 di aprile): per almeno 4 giorni (da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio di tale periodo) qualora tale periodo non coincida con quello delle vacanze scolastiche pasquali.
I suddetti periodi di tempo in cui il figlio starà il padre potranno essere variati in forza di accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di salute del figlio e di quelle lavorative dei genitori. In tutti i periodi di tempo che il bambino trascorrerà con il padre, quest'ultimo lo potrà portare e tenere con sé in Italia, occupandosi di riportarlo a Nizza (Francia) presso l'abitazione materna o a Mede – PV- se ivi si troverà in quel momento la madre.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
Ciascuno dei genitori, quando ha con sé il figlio, si impegna a far sì che l'altro genitore possa contattarlo telefonicamente almeno una volta al giorno. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé il figlio, si impegna, inoltre, ad avvisare tempestivamente l'altro genitore qualora lo stesso non si senta bene e, in ogni caso, ad informarlo sul suo stato di salute. Ciascuno dei genitori potrà conferire anche disgiuntamente dall'altro con gli insegnanti del minore.
Il padre verserà un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno quindici di ogni mese sino al raggiungimento della stabile autosufficienza economica da parte del figlio.
Ciascuno dei genitori rimborserà a quello che ha effettuato l'esborso il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio ed individuate sulla base delle Linee Guida del CNF del 29.11.2017 “per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” purchè documentate e previamente concordate tra i genitori se previsto nelle suddette Linee Guida.
Si precisa che, in ogni caso, ciascuno dei genitori rimborserà a quello che ha effettuato l'esborso il
50% delle spese sostenute per baby sitter o centri che si occupino della custodia dei bambini nel giorno settimanale del mercoledì (in cui non si reca a scuola perchè in Francia è giorno di Per_1 vacanza) e nei periodi coincidenti con le vacanze scolastiche durante i quali la madre lavora o, comunque, deve dedicarsi alla ricerca del lavoro. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione, …), dovrà manifestare un motivato dissenso,
3 sempre per iscritto (a mezzo sms, whatsapp, raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione,
…), entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp, raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione, …) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta. Tutte le spese delle quali viene richiesto il rimborso dovranno necessariamente essere intestate al figlio.
PRENDE ATTO
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della madre.
I ricorrenti dichiarano di aver già definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile o contributo economico a qualsivoglia titolo per se stessi.
I sig.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio Pt_1 Pt_2 per sé e per il figlio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1467/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cn)
e
, (C.F. , nata in [...], Shkoder (Albania) il 27.05.1995, Parte_2 C.F._2 residente in [...](Francia) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANDRI ALESSANDRA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in MEDE il 04/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MEDE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato, il 22.02.2020, in Voghera (PV), il figlio . Persona_1
1 Con ricorso depositato il 07/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2018, parte I, n. 1.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
L'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra i genitori, con facoltà per ciascuno di essi di assumere anche disgiuntamente dall'altro le decisioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e con fissazione della residenza anagrafica e prevalente collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre, a Nizza (Francia). Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte in cui vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e con i propri impegni lavorativi, recandosi a prenderlo recandosi a prenderlo presso l'abitazione materna a Nizza (Francia) oppure a Mede (PV), quando ivi si trova il bambino con la madre. In ogni caso, quale contenuto minimo del diritto di visita, lo terrà con sé per almeno un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere a Nizza (Francia) o a Mede – PV - se ivi il bambino si trova con la madre, sino alla domenica sera quando lo riporterà a Nizza (Francia) presso l'abitazione materna o a Mede – PV - se ivi si troverà in quel momento la madre.
Il padre terrà, inoltre, il figlio con sè :
2 - nel corso delle vacanze scolastiche estive (che in Francia si protraggono dall'inizio di luglio alla fine di agosto): per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- nel corso delle vacanze scolastiche natalizie (che in Francia hanno durata di circa due settimane): per almeno sette giorni, anche non consecutivi, comprensivi per un anno del giorno di Natale e per quello successivo del giorno di Capodanno, da concordarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno;
- nel corso delle vacanze scolastiche pasquali (che in Francia hanno durata di circa una settimana): per almeno tre giorni, anche non consecutivi, comprensivi per un anno del giorno di Pasqua e per quello successivo del Lunedì dell'Angelo, da concordarsi tra i genitori almeno trenta giorni prima dell'inizio delle vacanze pasquali;
- nel periodo delle vacanze scolastiche francesi compreso tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre (normalmente tra il 20 di ottobre ed il 5 di novembre): per almeno 4 giorni, da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio di tale periodo;
- nel periodo delle vacanze scolastiche francesi compreso nel mese di febbraio (di consueto tra l'8 ed il 24 febbraio): per almeno 4 giorni da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio di tale periodo;
- nel periodo delle vacanze scolastiche francesi compreso nel mese di aprile (di consueto tra il 5 ed il
22 di aprile): per almeno 4 giorni (da concordarsi tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio di tale periodo) qualora tale periodo non coincida con quello delle vacanze scolastiche pasquali.
I suddetti periodi di tempo in cui il figlio starà il padre potranno essere variati in forza di accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di salute del figlio e di quelle lavorative dei genitori. In tutti i periodi di tempo che il bambino trascorrerà con il padre, quest'ultimo lo potrà portare e tenere con sé in Italia, occupandosi di riportarlo a Nizza (Francia) presso l'abitazione materna o a Mede – PV- se ivi si troverà in quel momento la madre.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
Ciascuno dei genitori, quando ha con sé il figlio, si impegna a far sì che l'altro genitore possa contattarlo telefonicamente almeno una volta al giorno. Ciascuno dei genitori, quando ha con sé il figlio, si impegna, inoltre, ad avvisare tempestivamente l'altro genitore qualora lo stesso non si senta bene e, in ogni caso, ad informarlo sul suo stato di salute. Ciascuno dei genitori potrà conferire anche disgiuntamente dall'altro con gli insegnanti del minore.
Il padre verserà un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno quindici di ogni mese sino al raggiungimento della stabile autosufficienza economica da parte del figlio.
Ciascuno dei genitori rimborserà a quello che ha effettuato l'esborso il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio ed individuate sulla base delle Linee Guida del CNF del 29.11.2017 “per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” purchè documentate e previamente concordate tra i genitori se previsto nelle suddette Linee Guida.
Si precisa che, in ogni caso, ciascuno dei genitori rimborserà a quello che ha effettuato l'esborso il
50% delle spese sostenute per baby sitter o centri che si occupino della custodia dei bambini nel giorno settimanale del mercoledì (in cui non si reca a scuola perchè in Francia è giorno di Per_1 vacanza) e nei periodi coincidenti con le vacanze scolastiche durante i quali la madre lavora o, comunque, deve dedicarsi alla ricerca del lavoro. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione, …), dovrà manifestare un motivato dissenso,
3 sempre per iscritto (a mezzo sms, whatsapp, raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione,
…), entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp, raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione, …) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta. Tutte le spese delle quali viene richiesto il rimborso dovranno necessariamente essere intestate al figlio.
PRENDE ATTO
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della madre.
I ricorrenti dichiarano di aver già definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile o contributo economico a qualsivoglia titolo per se stessi.
I sig.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio Pt_1 Pt_2 per sé e per il figlio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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