TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1879/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ciccarello, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: infortunio sul lavoro e danno biologico
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.06.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi che, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 2.07.2021, lo stesso presenta un grado di inabilità pari al 65% o comunque superiore al minimo indennizzabile e, per l'effetto, condannarsi l' convenuto alla CP_1 corresponsione, in suo favore, del relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale CP_1 chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
27.02.2022, n. 2942), “l'evento verificatosi “in occasione di lavoro” travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della “causa di lavoro”, afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto;
il sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 DPR n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata;
pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo) (in questo senso cfr. Cass. n. 12652 del 1998;
Cass. n. 9801 del 1998, Cass. n. 3747 del 1998, Cass. n. 4535 del 1998, Cass. n. 3885 del 1999,
Cass. n. 13296 del 1999, Cass. n. 14464 del 2000, Cass. n. 14682 del 2000). Secondo questo orientamento, dunque, ai fini della sussistenza della “occasione di lavoro”, assume rilevanza ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, sicché il lavoro assume il ruolo di “fattore occasionale” del rischio tutelato ed il “rischio elettivo” quello di limite della copertura assicurativa;
in questo contesto l'indennizzabilità dell'infortunio è ricollegata alla presenza non di un rischio generico (di un rischio, cioè, che indipendentemente dalle condizioni in cui versa l'impresa, grava nella stessa misura sul dipendente come su ogni altro soggetto), ma di un rischio specifico, di un rischio cioè, che per derivare dalle condizioni particolari in cui la prestazione lavorativa viene espletata, finisce per gravare, in misura esclusiva o in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra persona, sull'assicurato. Tra i fattori di rischio specifico la giurisprudenza annovera anche le particolari condizioni socio – ambientali in cui la prestazione lavorativa viene espletata. In applicazione di tale principio è stata ravvisata l'occasione di lavoro nelle seguenti fattispecie: nel caso di un custode di condominio morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli da ignoti durante lo svolgimento della sua attività lavorativa (Cass. n. 1014 del
1989); nelle lesioni subite dal lavoratore in caso di aggressione sul posto di lavoro da parte di estranei sulla base della sola coincidenza temporale e spaziale tra l'episodio e l'attività lavorativa, in mancanza di prove che riconducano l'episodio a fattori strettamente personali (Cass. n. 3747 del
1998); nelle lesioni subite da un lavoratore italiano all'estero durante un attentato terroristico: nella specie è stato ritenuto che le condizioni di pericolosità ambientale esistenti in alcuni paesi stranieri in determinate contingenze storico – politiche assumono per i lavoratori italiani all'estero la natura di rischio specifico improprio e posso determinare l'indennizzabilità dei conseguenti eventi dannosi (Cass. n. 9801 del 1998); è stata parimenti riconosciuta la rendita ai superstiti nel caso di un autista di un furgone scortato da una guardia giurata armata, deceduto a seguito della ferita d'arma da fuoco procuratagli accidentalmente dalla guardia di scorta (Cass. n. 13296 del
1999). La Corte ritiene di dover condividere questo secondo orientamento giurisprudenziale, in quanto più aderente alla lettera ed allo spirito della legge. Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l'espressione “occasione” di lavoro, anziché “causa” di lavoro. Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa – effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell'evento lesivo. Deve in definitiva ritenersi che l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, a nulla rilevando l'eventuale carattere occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto;
di conseguenza per
“occasione di lavoro” devono intendersi tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio
– economiche, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, ovvero da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in tale ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (cfr. in questi termini Cass. n. 4557 del 1997, Cass. n. 7918 del 1997, Cass.
12652 del 1998)”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato come dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco il ricorrente di vista perché abbiamo lavorato nella stessa zona;
io Tes_1 lavoravo alle dipendenze dell'Impresa Moviterra Sud, che è di proprietà della mia compagna;
in alcuni periodi ho lavorato per l'Azienda AG, dove abbiamo eseguito alcuni lavori di sbancamento nel periodo estivo, ma non ricordo con esattezza il mese;
non ricordo con esattezza la data, ma nell'estate del 2021 ho incontrato il sig. presso l'Azienda AG;
lui era venuto Pt_1 per controllare lo svolgimento dei lavori e io in quell'unica occasione gli ho consegnato il buono con l'indicazione delle ore di lavoro espletate;
preciso che è capitato una sola volta che consegnassi documenti al ricorrente;
confermo che il ricorrente era su un fuoristrada, non so chi fosse il proprietario dello stesso ma preciso che in genere veniva utilizzato all'interno dell'azienda dal signor AG;
dopo la consegna del buono, ci siamo salutati e siamo andati via percorrendo due strade diverse;
preciso che lui è andato via a bordo del fuoristrada, mentre io sono andato via dopo qualche minuto”) e AG (“conosco il ricorrente da molto tempo, direi da più di 15 anni, perché lavorava nell'azienda agricola della mia famiglia;
si occupava di diverse attività, tra cui la raccolta di ortaggi;
non ricordo con esattezza per quanti anni abbia lavorato per la nostra azienda;
in mia assenza, essendo diventato un operaio di fiducia, mi aiutava nel coordinare i dipendenti;
ricordo che il 2.07.2021 stavamo facendo in azienda alcuni lavori di sbancamento e che, avendo degli impegni già fissati, avevo concordato con il che andasse lui a coordinare i lavori di
Pt_1 sbancamento;
sinceramente non ricordo se inizialmente andai anche io con lui;
preciso che quel giorno il aveva utilizzato il fuoristrada aziendale per recarsi a lavoro;
se non ricordo male,
Pt_1 in quell'occasione il palista doveva consegnare al sig. documentazione attestante il numero
Pt_1 di ore di lavoro svolte;
incaricai il signor di recarsi in campagna per controllare i lavori di
Pt_1 sbancamento, perché io avevo un altro impegno”) sia emerso in modo inconfutabile che, al momento del grave infortunio occorsogli in data 2.07.2021, il ricorrente stesse svolgendo la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di AG Salvatore.
Nello specifico, con riguardo alla percentuale di danno biologico dallo stesso subito, vanno condivise le conclusioni del CTU – le quali sono frutto di un corretto iter valutativo del quale è stata fornita esaustiva esplicitazione – secondo cui “nonostante il trattamento medico-chirurgico cui il ricorrente è stato sottoposto, permangono esiti cicatriziali al volto, all'addome e alla coscia sn nonché gli esiti di avulsione dentaria, amputazione del 2° e 3° dito mano sn e un deficit dell'apertura buccale e che, a seguito dell'evento traumatico, si è verificato uno sconvolgimento dello stato psichico del ricorrente con conseguente sviluppo di un disturbo post traumatico da stress, si ritiene che permangono esiti non più suscettibili di guarigione valutabili in misura del
60% e riconducibili all'agguato subito. Per la valutazione di tali esiti si è fatto riferimento alle tabelle valutative allegate al D.L 38/2000 e precisamente: - le cicatrici deturpanti il volto e quelle periferiche sono da valutare globalmente in misura pari a 28% in relazione a quanto riportato ai
Codd. 36 e 38; - gli esiti di amputazione 2° e 3° dito mano sn sono valutabili in misura pari a 12% in relazione a quanto riportato ai Codd. 245 e 246; - l'avulsione dei denti è valutabile in misura pari a 10% in relazione a quanto riportato al Cod. 44; - il deficit dell'apertura buccale è valutabile in misura pari a 8% in relazione a quanto riportato al Cod. 47; - il disturbo post traumatico da stress è da ritenere invalidante in misura pari a 10% in relazione a quanto riportato al Cod. 181”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente presenta, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 2.07.2021, un grado di inabilità pari al 60% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione, in suo favore, del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi 2.400,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1879/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ciccarello, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: infortunio sul lavoro e danno biologico
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.06.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi che, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 2.07.2021, lo stesso presenta un grado di inabilità pari al 65% o comunque superiore al minimo indennizzabile e, per l'effetto, condannarsi l' convenuto alla CP_1 corresponsione, in suo favore, del relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale CP_1 chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
27.02.2022, n. 2942), “l'evento verificatosi “in occasione di lavoro” travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della “causa di lavoro”, afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto;
il sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 DPR n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata;
pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo) (in questo senso cfr. Cass. n. 12652 del 1998;
Cass. n. 9801 del 1998, Cass. n. 3747 del 1998, Cass. n. 4535 del 1998, Cass. n. 3885 del 1999,
Cass. n. 13296 del 1999, Cass. n. 14464 del 2000, Cass. n. 14682 del 2000). Secondo questo orientamento, dunque, ai fini della sussistenza della “occasione di lavoro”, assume rilevanza ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, sicché il lavoro assume il ruolo di “fattore occasionale” del rischio tutelato ed il “rischio elettivo” quello di limite della copertura assicurativa;
in questo contesto l'indennizzabilità dell'infortunio è ricollegata alla presenza non di un rischio generico (di un rischio, cioè, che indipendentemente dalle condizioni in cui versa l'impresa, grava nella stessa misura sul dipendente come su ogni altro soggetto), ma di un rischio specifico, di un rischio cioè, che per derivare dalle condizioni particolari in cui la prestazione lavorativa viene espletata, finisce per gravare, in misura esclusiva o in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra persona, sull'assicurato. Tra i fattori di rischio specifico la giurisprudenza annovera anche le particolari condizioni socio – ambientali in cui la prestazione lavorativa viene espletata. In applicazione di tale principio è stata ravvisata l'occasione di lavoro nelle seguenti fattispecie: nel caso di un custode di condominio morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli da ignoti durante lo svolgimento della sua attività lavorativa (Cass. n. 1014 del
1989); nelle lesioni subite dal lavoratore in caso di aggressione sul posto di lavoro da parte di estranei sulla base della sola coincidenza temporale e spaziale tra l'episodio e l'attività lavorativa, in mancanza di prove che riconducano l'episodio a fattori strettamente personali (Cass. n. 3747 del
1998); nelle lesioni subite da un lavoratore italiano all'estero durante un attentato terroristico: nella specie è stato ritenuto che le condizioni di pericolosità ambientale esistenti in alcuni paesi stranieri in determinate contingenze storico – politiche assumono per i lavoratori italiani all'estero la natura di rischio specifico improprio e posso determinare l'indennizzabilità dei conseguenti eventi dannosi (Cass. n. 9801 del 1998); è stata parimenti riconosciuta la rendita ai superstiti nel caso di un autista di un furgone scortato da una guardia giurata armata, deceduto a seguito della ferita d'arma da fuoco procuratagli accidentalmente dalla guardia di scorta (Cass. n. 13296 del
1999). La Corte ritiene di dover condividere questo secondo orientamento giurisprudenziale, in quanto più aderente alla lettera ed allo spirito della legge. Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l'espressione “occasione” di lavoro, anziché “causa” di lavoro. Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa – effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell'evento lesivo. Deve in definitiva ritenersi che l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, a nulla rilevando l'eventuale carattere occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto;
di conseguenza per
“occasione di lavoro” devono intendersi tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio
– economiche, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, ovvero da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in tale ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (cfr. in questi termini Cass. n. 4557 del 1997, Cass. n. 7918 del 1997, Cass.
12652 del 1998)”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, va osservato come dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco il ricorrente di vista perché abbiamo lavorato nella stessa zona;
io Tes_1 lavoravo alle dipendenze dell'Impresa Moviterra Sud, che è di proprietà della mia compagna;
in alcuni periodi ho lavorato per l'Azienda AG, dove abbiamo eseguito alcuni lavori di sbancamento nel periodo estivo, ma non ricordo con esattezza il mese;
non ricordo con esattezza la data, ma nell'estate del 2021 ho incontrato il sig. presso l'Azienda AG;
lui era venuto Pt_1 per controllare lo svolgimento dei lavori e io in quell'unica occasione gli ho consegnato il buono con l'indicazione delle ore di lavoro espletate;
preciso che è capitato una sola volta che consegnassi documenti al ricorrente;
confermo che il ricorrente era su un fuoristrada, non so chi fosse il proprietario dello stesso ma preciso che in genere veniva utilizzato all'interno dell'azienda dal signor AG;
dopo la consegna del buono, ci siamo salutati e siamo andati via percorrendo due strade diverse;
preciso che lui è andato via a bordo del fuoristrada, mentre io sono andato via dopo qualche minuto”) e AG (“conosco il ricorrente da molto tempo, direi da più di 15 anni, perché lavorava nell'azienda agricola della mia famiglia;
si occupava di diverse attività, tra cui la raccolta di ortaggi;
non ricordo con esattezza per quanti anni abbia lavorato per la nostra azienda;
in mia assenza, essendo diventato un operaio di fiducia, mi aiutava nel coordinare i dipendenti;
ricordo che il 2.07.2021 stavamo facendo in azienda alcuni lavori di sbancamento e che, avendo degli impegni già fissati, avevo concordato con il che andasse lui a coordinare i lavori di
Pt_1 sbancamento;
sinceramente non ricordo se inizialmente andai anche io con lui;
preciso che quel giorno il aveva utilizzato il fuoristrada aziendale per recarsi a lavoro;
se non ricordo male,
Pt_1 in quell'occasione il palista doveva consegnare al sig. documentazione attestante il numero
Pt_1 di ore di lavoro svolte;
incaricai il signor di recarsi in campagna per controllare i lavori di
Pt_1 sbancamento, perché io avevo un altro impegno”) sia emerso in modo inconfutabile che, al momento del grave infortunio occorsogli in data 2.07.2021, il ricorrente stesse svolgendo la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di AG Salvatore.
Nello specifico, con riguardo alla percentuale di danno biologico dallo stesso subito, vanno condivise le conclusioni del CTU – le quali sono frutto di un corretto iter valutativo del quale è stata fornita esaustiva esplicitazione – secondo cui “nonostante il trattamento medico-chirurgico cui il ricorrente è stato sottoposto, permangono esiti cicatriziali al volto, all'addome e alla coscia sn nonché gli esiti di avulsione dentaria, amputazione del 2° e 3° dito mano sn e un deficit dell'apertura buccale e che, a seguito dell'evento traumatico, si è verificato uno sconvolgimento dello stato psichico del ricorrente con conseguente sviluppo di un disturbo post traumatico da stress, si ritiene che permangono esiti non più suscettibili di guarigione valutabili in misura del
60% e riconducibili all'agguato subito. Per la valutazione di tali esiti si è fatto riferimento alle tabelle valutative allegate al D.L 38/2000 e precisamente: - le cicatrici deturpanti il volto e quelle periferiche sono da valutare globalmente in misura pari a 28% in relazione a quanto riportato ai
Codd. 36 e 38; - gli esiti di amputazione 2° e 3° dito mano sn sono valutabili in misura pari a 12% in relazione a quanto riportato ai Codd. 245 e 246; - l'avulsione dei denti è valutabile in misura pari a 10% in relazione a quanto riportato al Cod. 44; - il deficit dell'apertura buccale è valutabile in misura pari a 8% in relazione a quanto riportato al Cod. 47; - il disturbo post traumatico da stress è da ritenere invalidante in misura pari a 10% in relazione a quanto riportato al Cod. 181”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente presenta, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 2.07.2021, un grado di inabilità pari al 60% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione, in suo favore, del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi 2.400,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo