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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2009 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. RANALLI ANDREA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'esito dell'udienza del 04/02/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto di aver presentato domanda di pensione di anzianità nella gestione CD/CM, in data 14.12.2023.
L' non ha provveduto, nonostante la proposizione del ricorso CP_1 amministrativo.
La ricorrente ha quindi chiesto al Giudice la condanna dell'istituto alla liquidazione della prestazione richiesta.
1 Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione scritta del 04.02.2025, parte ricorrente ha dedotto di aver ottenuto la liquidazione della prestazione, allegando il relativo provvedimento del 21.11.2024. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la richiesta in tal senso di parte ricorrente, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
2 Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Frosinone, 04/02/2025 Il Giudice del lavoro
Laura Laureti
3
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. RANALLI ANDREA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'esito dell'udienza del 04/02/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto di aver presentato domanda di pensione di anzianità nella gestione CD/CM, in data 14.12.2023.
L' non ha provveduto, nonostante la proposizione del ricorso CP_1 amministrativo.
La ricorrente ha quindi chiesto al Giudice la condanna dell'istituto alla liquidazione della prestazione richiesta.
1 Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione scritta del 04.02.2025, parte ricorrente ha dedotto di aver ottenuto la liquidazione della prestazione, allegando il relativo provvedimento del 21.11.2024. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la richiesta in tal senso di parte ricorrente, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
2 Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Frosinone, 04/02/2025 Il Giudice del lavoro
Laura Laureti
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