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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3629/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3629 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Luceri e Nicola Roni come da procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Perrucci come da procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
CA Di IO e SS CE come da procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la
[...]
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 53.101,65, oltre interessi e spese, sulla base di due contratti di coworking del 10 luglio 2020, aventi ad oggetto le prestazioni di servizi rese dall'opposta in favore dell'opponente, rispetto ai quali quest'ultima era rimasta inadempiente.
A sostegno, la evidenziava che i suddetti contratti erano stati sottoscritti da Parte_1
in qualità sia di Amministratore Unico della concedente Controparte_2 Controparte_1 che di Amministratore Unico dell'utilizzatrice e, dunque, in evidente conflitto di Parte_1 interessi ai sensi degli artt. 1394 e 2475-ter cc, avendo questi posto in essere comportamenti ad esclusivo vantaggio della società opposta, così cagionando un notevole pregiudizio alla stessa
Parte_1
Sulla base di tanto, l'istante concludeva come segue:
“in via preliminare: per tutti i motivi esposti, 1) respingere qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
2) per le ragioni esposte in narrativa, autorizzare la chiamata in causa del dott. , (C.F.: ), residente in 65126 Pescara Controparte_2 C.F._2
(PE), viale G. Marconi 122, con eventuale differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini di comparizione previste per legge, per rendere opportuno ogni accertamento svolto nella presente sede opponibile al medesimo, in quanto svolto in suo contraddittorio, ed essere lo stesso dott.
destinatario dei provvedimenti richiesti da nel giudizio che ci Controparte_2 Parte_1 occupa;
nel merito: in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa, previo ogni accertamento ed ogni declaratoria del caso, 1) accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di
[...]
è infondata in fatto ed in diritto, nonché indimostrata, e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 ogni domanda avversaria e dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) respingere e rigettare qualsivoglia domanda di pagamento formulata e formulanda
2 da nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto e comunque indimostrata;
3) in via riconvenzionale (i) accertare e dichiarare, ex artt. 1394
e 2475-ter C.C., che il dott. in relazione ai contratti di ha agito in conflitto CP_2 CP_3 di interessi e, per l'effetto, (ii) annullare i contratti di e, di conseguenza, (iii) accertare e CP_3 dichiarare che nulla è dovuto da in favore di (iv) Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare, in conseguenza dell'annullamento e a titolo di ripetizione di quanto prestato da la sussistenza del credito di pari a Euro Parte_1 Parte_1
31.720,00 per i canoni relativi ai contratti di indebitamente versati da parte dell'attrice CP_3 opponente in favore di e (v) condannare e Controparte_1 Controparte_1 il dott. in solido o, in subordine, separatamente a versare tale somma in favore di CP_2
4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 Parte_1 in relazione alle fatture n. 76/2021, 86/2021 e 87/2021; per quanto Controparte_1 esposto in narrativa, inoltre, in via riconvenzionale 5) accertare e dichiarare il credito di
[...] nei confronti di per la somma di Euro 41.996,49, o diversa Parte_1 Controparte_1 somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia od equità, e condannare
[...] al pagamento di tale importo, maggiorato di interessi di mora dal dovuto al saldo;
Controparte_1 in via riconvenzionale 6) accertato l'indebito versamento da parte di di Euro Parte_1
12.434,23 per le spese di ristrutturazione e allestimento degli uffici di Milano nonché di Euro
4.039,00 per le spese di pulizia indebitamente addebitate a condannare Parte_1
e il dott. in solido o, in subordine, separatamente a versare Controparte_1 CP_2
l'importo complessivo di Euro 16.437,23, o diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia o equità, in favore di 7) rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie;
Parte_1 in subordine, anche in via riconvenzionale: 1) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse essere accertato un credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in relazione alle fatture n. 72/2021, 84/2021, 88/2021 e 96/2021, ridurre tale credito
[...] ricalcolandolo (a) con applicazione delle tariffe previste nei contratti di coworking senza integrazioni o con la diversa tariffa risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia o equità e (b) con riferimento alle postazioni effettivamente usate da su base mensile;
2) nella
Parte_1 denegata e non creduta ipotesi nella quale non dovesse essere accolta la pronuncia di annullamento e/o non dovesse essere accertato il credito di nei confronti di
Parte_1 pari a Euro 31.720,00 per i canoni relativi ai contratti di coworking
Parte_1 indebitamente versati da parte dell'attrice opponente in favore di Controparte_1 condannare e il dott. in solido o, in subordine, Controparte_1 CP_2 separatamente a versare in favore di l'importo di Euro 17.031,20 (IVA inclusa) di cui
Parte_1
3 alla fattura n. 52/2022 in ragione dei maggiori canoni versati da per postazioni Parte_1 non effettivamente utilizzate da quest'ultima, nonché alla restituzione di tutti i maggiori importi che risultassero essere stati indebitamente versati da in favore di Parte_1 [...]
3) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse essere accertato il Controparte_1 credito di in relazione alle fatture di n. 76/2021, Controparte_1 CP_1 Controparte_1
86/2021 e 87/2021, (i) accertare che nulla è dovuto in relazione alla fattura n. 86/2021 a titolo di fee di agenzia per le ragioni esposte in narrativa e (ii) ridurre tale credito ricalcolandolo in relazione ai servizi che dimostrerà di avere effettivamente svolto e sulla Controparte_1 base del tempo impiegato dai propri dipendenti per l'esecuzione degli stessi;
in ulteriore subordine, anche in via riconvenzionale: 1) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse essere accertato il credito di nei confronti di in relazione Controparte_1 Parte_1 alle fatture di n. 72/2021, 84/2021, 88/2021 e 96/2021 e dovesse essere Controparte_1 ritenuta congrua la tariffazione applicata anche con riferimento alle maggiorazioni decorrenti da gennaio 2021, ridurre tale credito rispetto alle postazioni effettivamente usate da Parte_1
per un importo pari a Euro 6.390,00 o per il minor importo che sarà accertato all'esito
[...] dell'istruttoria o stabilito secondo canoni di giustizia ed equità; 2) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale non dovesse essere accolta la pronuncia di annullamento e/o non dovesse essere accolte le domande in via principale e in via subordinata, condannare Controparte_1
e il dott. in solido o, in subordine, separatamente a versare in favore di CP_2 Parte_1 gli importi, per i titoli e le ragioni esposte in narrativa, da quantificarsi all'esito
[...] dell'istruttoria o calcolati secondo giustizia o equità che risulteranno essere stati indebitamente versati da in favore di in ogni caso, relativamente a Parte_1 Controparte_1 tutte le domande sopra formulate: 1) nel caso in cui dovessero essere accertata l'esistenza di crediti/debiti reciprocamente in essere tra e Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la compensazione (legale o giudiziale) tra i rispettivi crediti/debiti di Pt_1
e di e, conseguentemente, dichiarare, estinto il debito di
[...] Controparte_1 [...] nei confronti di nella misura e nei termini che risulterà Parte_1 Controparte_1 all'esito dell'istruttoria o che sarà determinato secondo i criteri di equità e giustizia;
2) a fronte della compensazione, accertare l'eventuale maggiore credito di nella misura Parte_1 risultante dall'istruttoria o determinata secondo giustizia od equità e, conseguentemente, condannare e il dott. , in solido tra loro o, in subordine, Controparte_1 CP_2 separatamente, al versamento di tale somma in favore di in ogni caso: 1) per Parte_1 tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare nullo / invalido / inefficace il decreto ingiuntivo opposto
4 e, comunque, disporne la revoca;
2) spese e compensi di causa, anche eventualmente di natura tecnica, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, integralmente rifusi”.
Si costituiva in giudizio la contestando puntualmente l'assunto Controparte_4 avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con decreto del 13 gennaio 2023 veniva autorizzata la chiamata in causa di il Controparte_2 quale, ritualmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164, n.
4, cpc;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Tribunale delle Imprese, oltre che per territorio, avendo l'opponente sede in Milano, ove avevano avuto esecuzione i contratti.
Eccepiva, ancora, la “carenza di giurisdizione del Giudice adito ex artt. 1 ed 806 c.p.c.”, stante la presenza della clausola compromissoria nello statuto della nonché l'improcedibilità Parte_1 dell'opposizione nei propri confronti per litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Il contestava anche relativamente al merito l'assunto avversario, ritenendo in particolare CP_2
l'infondatezza della domanda di accertamento di presunte condotte integranti il conflitto di interessi.
La causa giunge all'attenzione del Tribunale per l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dal come disposto dal precedente istruttore all'udienza del 9 giugno 2023. CP_2
Ed allora, ritiene il giudicante che l'eccezione di incompetenza per materia sia fondata, rientrando la presente controversia tra quelle devolute alla sezione specializzata in materia di impresa.
Ed invero, costituisce orientamento giurisprudenziale maggioritario quello per cui “ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, ...., la controversia deve "essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali”, nel senso che la pretesa e, soprattutto, la fonte di essa debbano trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status soci e dalle concrete modalità di estrinsecazione di esso (cfr. Cass. n.6882/18 e n.8738/27).
Come ulteriormente argomentato “Nella formulazione complessiva della norma", D.Lgs. n. 168 del
2003, art. 3, (e successive modifiche) "risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, e in tal senso milita nella lett. a), il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett. b),
l'attinenza alle partecipazioni sociali e ai diritti inerenti. La norma ha inteso valorizzare, ai fini della
5 individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 30622/19).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, la società opponente ha prospettato che la conclusione dei due contratti di coworking stipulati tra la medesima e la società opposta sia Parte_1 avvenuta in situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2475 ter c.c., per aver agito il in rappresentanza di entrambe le società, con conseguente domanda di annullamento dei CP_2 contratti medesimi.
Si tratta, atteso che il suo presupposto risiede nella violazione da parte dell'organo gestorio dei suoi doveri verso la società, di una fattispecie tipicamente societaria e che comporta, ove accertata, una responsabilità risarcitoria dell'amministratore che ha agito in situazione di conflitto di interessi (cfr.
Tribunale Monza, 18.5.2018; Tribunale Torino, n. 1293/21; Tribunale Venezia, 29.6.2022 e
Tribunale Tempio Pausania, 22.3.2023).
Il infatti, è stato “destinatario, in solido con o, comunque, CP_2 Controparte_1 separatamente dalla medesima, delle condanne al risarcimento delle somme indebitamente versate da . Parte_1
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Tribunale delle imprese.
Occorre, a questo punto, ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 168/2003, la competenza funzionale per materia, che individua quale competente il giudice del capoluogo distrettuale, va coordinata con le norme che disciplinano la competenza per territorio, da individuarsi secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale.
Ebbene, poiché l'odierna opposta ha la sede principale in Milano, essendo quella di Pescara solo una sede secondaria (si veda, in proposito, quanto affermato dalla stessa nella Controparte_1 comparsa conclusionale, alla p.14), e considerato altresì che le parti, nei contratti di coworking, avevano espressamente previsto, quale foro competente, quello del concedente, deve ritenersi la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano.
Di qui la conseguenziale pronuncia - con revoca del decreto ingiuntivo opposto –, statuizione che assorbe ogni ulteriore domanda o eccezione, non potendosi, in particolare, ricomprendere i rapporti
6 commerciali tra ed nelle materie oggetto della invocata clausola Parte_1 Controparte_1 compromissoria.
Le oscillazioni della giurisprudenza di merito in ordine alla questione posta a fondamento della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, nei confronti della in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, con la chiamata in causa di , ogni ulteriore istanza, difesa ed Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano;
b) revoca del decreto ingiuntivo opposto;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
7
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3629 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Luceri e Nicola Roni come da procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Perrucci come da procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
CA Di IO e SS CE come da procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la
[...]
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 53.101,65, oltre interessi e spese, sulla base di due contratti di coworking del 10 luglio 2020, aventi ad oggetto le prestazioni di servizi rese dall'opposta in favore dell'opponente, rispetto ai quali quest'ultima era rimasta inadempiente.
A sostegno, la evidenziava che i suddetti contratti erano stati sottoscritti da Parte_1
in qualità sia di Amministratore Unico della concedente Controparte_2 Controparte_1 che di Amministratore Unico dell'utilizzatrice e, dunque, in evidente conflitto di Parte_1 interessi ai sensi degli artt. 1394 e 2475-ter cc, avendo questi posto in essere comportamenti ad esclusivo vantaggio della società opposta, così cagionando un notevole pregiudizio alla stessa
Parte_1
Sulla base di tanto, l'istante concludeva come segue:
“in via preliminare: per tutti i motivi esposti, 1) respingere qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
2) per le ragioni esposte in narrativa, autorizzare la chiamata in causa del dott. , (C.F.: ), residente in 65126 Pescara Controparte_2 C.F._2
(PE), viale G. Marconi 122, con eventuale differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini di comparizione previste per legge, per rendere opportuno ogni accertamento svolto nella presente sede opponibile al medesimo, in quanto svolto in suo contraddittorio, ed essere lo stesso dott.
destinatario dei provvedimenti richiesti da nel giudizio che ci Controparte_2 Parte_1 occupa;
nel merito: in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa, previo ogni accertamento ed ogni declaratoria del caso, 1) accertare e dichiarare che la pretesa creditoria di
[...]
è infondata in fatto ed in diritto, nonché indimostrata, e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 ogni domanda avversaria e dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) respingere e rigettare qualsivoglia domanda di pagamento formulata e formulanda
2 da nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto e comunque indimostrata;
3) in via riconvenzionale (i) accertare e dichiarare, ex artt. 1394
e 2475-ter C.C., che il dott. in relazione ai contratti di ha agito in conflitto CP_2 CP_3 di interessi e, per l'effetto, (ii) annullare i contratti di e, di conseguenza, (iii) accertare e CP_3 dichiarare che nulla è dovuto da in favore di (iv) Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare, in conseguenza dell'annullamento e a titolo di ripetizione di quanto prestato da la sussistenza del credito di pari a Euro Parte_1 Parte_1
31.720,00 per i canoni relativi ai contratti di indebitamente versati da parte dell'attrice CP_3 opponente in favore di e (v) condannare e Controparte_1 Controparte_1 il dott. in solido o, in subordine, separatamente a versare tale somma in favore di CP_2
4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 Parte_1 in relazione alle fatture n. 76/2021, 86/2021 e 87/2021; per quanto Controparte_1 esposto in narrativa, inoltre, in via riconvenzionale 5) accertare e dichiarare il credito di
[...] nei confronti di per la somma di Euro 41.996,49, o diversa Parte_1 Controparte_1 somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia od equità, e condannare
[...] al pagamento di tale importo, maggiorato di interessi di mora dal dovuto al saldo;
Controparte_1 in via riconvenzionale 6) accertato l'indebito versamento da parte di di Euro Parte_1
12.434,23 per le spese di ristrutturazione e allestimento degli uffici di Milano nonché di Euro
4.039,00 per le spese di pulizia indebitamente addebitate a condannare Parte_1
e il dott. in solido o, in subordine, separatamente a versare Controparte_1 CP_2
l'importo complessivo di Euro 16.437,23, o diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia o equità, in favore di 7) rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie;
Parte_1 in subordine, anche in via riconvenzionale: 1) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse essere accertato un credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in relazione alle fatture n. 72/2021, 84/2021, 88/2021 e 96/2021, ridurre tale credito
[...] ricalcolandolo (a) con applicazione delle tariffe previste nei contratti di coworking senza integrazioni o con la diversa tariffa risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia o equità e (b) con riferimento alle postazioni effettivamente usate da su base mensile;
2) nella
Parte_1 denegata e non creduta ipotesi nella quale non dovesse essere accolta la pronuncia di annullamento e/o non dovesse essere accertato il credito di nei confronti di
Parte_1 pari a Euro 31.720,00 per i canoni relativi ai contratti di coworking
Parte_1 indebitamente versati da parte dell'attrice opponente in favore di Controparte_1 condannare e il dott. in solido o, in subordine, Controparte_1 CP_2 separatamente a versare in favore di l'importo di Euro 17.031,20 (IVA inclusa) di cui
Parte_1
3 alla fattura n. 52/2022 in ragione dei maggiori canoni versati da per postazioni Parte_1 non effettivamente utilizzate da quest'ultima, nonché alla restituzione di tutti i maggiori importi che risultassero essere stati indebitamente versati da in favore di Parte_1 [...]
3) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse essere accertato il Controparte_1 credito di in relazione alle fatture di n. 76/2021, Controparte_1 CP_1 Controparte_1
86/2021 e 87/2021, (i) accertare che nulla è dovuto in relazione alla fattura n. 86/2021 a titolo di fee di agenzia per le ragioni esposte in narrativa e (ii) ridurre tale credito ricalcolandolo in relazione ai servizi che dimostrerà di avere effettivamente svolto e sulla Controparte_1 base del tempo impiegato dai propri dipendenti per l'esecuzione degli stessi;
in ulteriore subordine, anche in via riconvenzionale: 1) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse essere accertato il credito di nei confronti di in relazione Controparte_1 Parte_1 alle fatture di n. 72/2021, 84/2021, 88/2021 e 96/2021 e dovesse essere Controparte_1 ritenuta congrua la tariffazione applicata anche con riferimento alle maggiorazioni decorrenti da gennaio 2021, ridurre tale credito rispetto alle postazioni effettivamente usate da Parte_1
per un importo pari a Euro 6.390,00 o per il minor importo che sarà accertato all'esito
[...] dell'istruttoria o stabilito secondo canoni di giustizia ed equità; 2) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale non dovesse essere accolta la pronuncia di annullamento e/o non dovesse essere accolte le domande in via principale e in via subordinata, condannare Controparte_1
e il dott. in solido o, in subordine, separatamente a versare in favore di CP_2 Parte_1 gli importi, per i titoli e le ragioni esposte in narrativa, da quantificarsi all'esito
[...] dell'istruttoria o calcolati secondo giustizia o equità che risulteranno essere stati indebitamente versati da in favore di in ogni caso, relativamente a Parte_1 Controparte_1 tutte le domande sopra formulate: 1) nel caso in cui dovessero essere accertata l'esistenza di crediti/debiti reciprocamente in essere tra e Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la compensazione (legale o giudiziale) tra i rispettivi crediti/debiti di Pt_1
e di e, conseguentemente, dichiarare, estinto il debito di
[...] Controparte_1 [...] nei confronti di nella misura e nei termini che risulterà Parte_1 Controparte_1 all'esito dell'istruttoria o che sarà determinato secondo i criteri di equità e giustizia;
2) a fronte della compensazione, accertare l'eventuale maggiore credito di nella misura Parte_1 risultante dall'istruttoria o determinata secondo giustizia od equità e, conseguentemente, condannare e il dott. , in solido tra loro o, in subordine, Controparte_1 CP_2 separatamente, al versamento di tale somma in favore di in ogni caso: 1) per Parte_1 tutte le ragioni esposte in atti, dichiarare nullo / invalido / inefficace il decreto ingiuntivo opposto
4 e, comunque, disporne la revoca;
2) spese e compensi di causa, anche eventualmente di natura tecnica, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, integralmente rifusi”.
Si costituiva in giudizio la contestando puntualmente l'assunto Controparte_4 avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con decreto del 13 gennaio 2023 veniva autorizzata la chiamata in causa di il Controparte_2 quale, ritualmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164, n.
4, cpc;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Tribunale delle Imprese, oltre che per territorio, avendo l'opponente sede in Milano, ove avevano avuto esecuzione i contratti.
Eccepiva, ancora, la “carenza di giurisdizione del Giudice adito ex artt. 1 ed 806 c.p.c.”, stante la presenza della clausola compromissoria nello statuto della nonché l'improcedibilità Parte_1 dell'opposizione nei propri confronti per litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Il contestava anche relativamente al merito l'assunto avversario, ritenendo in particolare CP_2
l'infondatezza della domanda di accertamento di presunte condotte integranti il conflitto di interessi.
La causa giunge all'attenzione del Tribunale per l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dal come disposto dal precedente istruttore all'udienza del 9 giugno 2023. CP_2
Ed allora, ritiene il giudicante che l'eccezione di incompetenza per materia sia fondata, rientrando la presente controversia tra quelle devolute alla sezione specializzata in materia di impresa.
Ed invero, costituisce orientamento giurisprudenziale maggioritario quello per cui “ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, ...., la controversia deve "essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali”, nel senso che la pretesa e, soprattutto, la fonte di essa debbano trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status soci e dalle concrete modalità di estrinsecazione di esso (cfr. Cass. n.6882/18 e n.8738/27).
Come ulteriormente argomentato “Nella formulazione complessiva della norma", D.Lgs. n. 168 del
2003, art. 3, (e successive modifiche) "risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, e in tal senso milita nella lett. a), il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett. b),
l'attinenza alle partecipazioni sociali e ai diritti inerenti. La norma ha inteso valorizzare, ai fini della
5 individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 30622/19).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, la società opponente ha prospettato che la conclusione dei due contratti di coworking stipulati tra la medesima e la società opposta sia Parte_1 avvenuta in situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2475 ter c.c., per aver agito il in rappresentanza di entrambe le società, con conseguente domanda di annullamento dei CP_2 contratti medesimi.
Si tratta, atteso che il suo presupposto risiede nella violazione da parte dell'organo gestorio dei suoi doveri verso la società, di una fattispecie tipicamente societaria e che comporta, ove accertata, una responsabilità risarcitoria dell'amministratore che ha agito in situazione di conflitto di interessi (cfr.
Tribunale Monza, 18.5.2018; Tribunale Torino, n. 1293/21; Tribunale Venezia, 29.6.2022 e
Tribunale Tempio Pausania, 22.3.2023).
Il infatti, è stato “destinatario, in solido con o, comunque, CP_2 Controparte_1 separatamente dalla medesima, delle condanne al risarcimento delle somme indebitamente versate da . Parte_1
Va, dunque, dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Tribunale delle imprese.
Occorre, a questo punto, ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 168/2003, la competenza funzionale per materia, che individua quale competente il giudice del capoluogo distrettuale, va coordinata con le norme che disciplinano la competenza per territorio, da individuarsi secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale.
Ebbene, poiché l'odierna opposta ha la sede principale in Milano, essendo quella di Pescara solo una sede secondaria (si veda, in proposito, quanto affermato dalla stessa nella Controparte_1 comparsa conclusionale, alla p.14), e considerato altresì che le parti, nei contratti di coworking, avevano espressamente previsto, quale foro competente, quello del concedente, deve ritenersi la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano.
Di qui la conseguenziale pronuncia - con revoca del decreto ingiuntivo opposto –, statuizione che assorbe ogni ulteriore domanda o eccezione, non potendosi, in particolare, ricomprendere i rapporti
6 commerciali tra ed nelle materie oggetto della invocata clausola Parte_1 Controparte_1 compromissoria.
Le oscillazioni della giurisprudenza di merito in ordine alla questione posta a fondamento della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, nei confronti della in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, con la chiamata in causa di , ogni ulteriore istanza, difesa ed Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano;
b) revoca del decreto ingiuntivo opposto;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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