Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/05/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2196/2023 r.g. promossa da
(C.F.: ) residente in [...]di Parte_1 C.F._1
ED di AV (TV), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Guerretta
per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(p. iva TR
) con sede a San Biagio di CA (TV), in persona dei suoi P.IVA_1
soci accomandatari , (C.F. ) ed TR C.F._2 [...]
(C.F. nonché questi ultimi anche in CP_1 C.F._3
proprio quali soci illimitatamente responsabili, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Benvegnù per mandato e domiciliati come in atti –
appellati e appellanti in via incidentale condizionata -
e contro
1
CA (TV) rappresentato e difeso dall'avv. Marta Scattolin per mandato e domiciliato come in atti – appellato –
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, qui richiamate e riproposte, in riforma totale o parziale della sentenza impugnata: nel merito:
- per i motivi esposti nell'appello, in totale riforma della sentenza impugnata,
rigettare l'opposizione proposta in primo grado dagli odierni appellati e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1613/2021 del 25/06/2021 datato
23/06/2021 emesso dal Tribunale di Treviso;
- in ogni caso, in totale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'
[...]
(P.IVA , con sede a San TR P.IVA_1
Biagio di CA (TV) in Via Giovanni Pascoli n. 3, nonché i soci illimitatamente responsabili signori (C.F. TR
), nato a [...] il [...] e C.F._2 CP_1
(C.F. nato a [...] l'[...] al pagamento della C.F._3
somma di euro 12.500,00 oggetto dell'ingiunzione oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l e per i soci TR
2 NEL MERITO IN PRINCIPALITA': Respingersi il proposto appello in quanto inammissibile per violazione del disposto dell'art. 348 bis cpc e comunque infondato, e, per l'effetto, confermarsi in toto ed in ogni sua parte la sentenza impugnata che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
1613/2021 del 25.06.2021 emesso dal Tribunale di Treviso per insussistenza del credito ingiunto. In ogni caso, respingersi le domande tutte della parte opposta dichiarando che nulla è dovuto alla stessa dagli odierni opponenti appellati. Condannarsi l'appellante alla rifusione delle Parte_2
spese e degli onorari di lite del grado d'appello. Qualora l'ingiunzione opposta dovesse venir confermata in tutto o in parte, condannarsi il signor al pagamento diretto verso la ricorrente di quanto sarà ON
ritenuto di giustizia ovvero alla restituzione dell'importo di € 12.500,00
corrispondente al valore dei beni ricevuti dall' il 14 e TR
16 marzo 2018 e, comunque, a tenere sollevati ed indenni gli odierni opponenti di ogni somma (capitale, interessi e spese) che questi ultimi fossero condannati a corrispondere alla ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio nei confronti di tutte le parti del giudizio.
Conclusioni per ON
Rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiarando fin d'ora di non accettare il contradditorio su prove, documenti e domande nuove, e richiamando tutte le eccezioni e domande già formulate in primo grado che devono intendersi integralmente riproposte nel presente giudizio, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, In via preliminare: - accertata l'inammissibilità e/o nullità e/o l'indeterminatezza dell'atto di citazione in appello datato
29.11.2023, notificato in data 29.11.2023, promosso da Parte_1
3 per tutti i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta,
e per l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di doglianza imposto dall'art. 342 c.p.c., rigettare il proposto appello, e per l'effetto,
confermare la sentenza n° 923/2023 del Tribunale Civile di Treviso, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
Nel merito: In via principale: -
Rigettare l'appello datato 29.11.2023, notificato in data 29.11.2023,
promosso da e per l'effetto, confermare la sentenza n° Parte_1
923/2023 del Tribunale Civile di Treviso perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e successiva memoria difensiva a seguito di appello incidentale, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado rigettare l'appello incidentale condizionato promosso da TR
i cui alla comparsa di costituzione in appello del 12.02.2024, depositata
[...]
in pari data, formulato nei confronti del sig. perché ON
inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa nella memoria difensiva del 28.03.2024, depositata in pari data e,
per tale effetto, si chiede la rifusione delle spese processuali per manifesta infondatezza della domanda. In ogni caso Respingersi le domande tutte sollevate dalle parti in causa, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. CP_2
a favore degli appellanti e
[...] Parte_1 [...]
per tutti i motivi esposti in narrativa della TR
comparsa di costituzione e risposta e successiva memoria difensiva a seguito di appello incidentale. Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali
(12,50%) ed oneri fiscali e previdenziali di legge integralmente rifusi, da
4 porre a carico degli appellanti e Parte_1 [...]
per ogni grado di giudizio” TR
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 29 novembre 2023 Parte_1
evocava l ed i TR CP_1
soci accomandatari ed nonché TR CP_1 CP_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
923/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 30 maggio 2023, non notificata) che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1613/2021
dell'importo di €. 12.500 oltre ad accessori e spese chiesto ed ottenuto per corrispettivo di vendita del proprio autoveicolo Fiat 500 targato FL 675 A,
con la chiamata di aveva accolto l'opposizione ON
condannandola alle spese anche a favore del terzo chiamato e rigettando la domanda di condanna ex art. 96 Cod. proc. Civ.. Con il primo motivo lamentava l'errata ricostruzione dei fatti con l'errata valutazione delle prove censurando il giudizio di improbabilità riferito alla mancata richiesta di pagamento del corrispettivo, per un dato tempo contestando il rilievo dato alle dichiarazioni del testimone e richiamando ulteriori Testimone_1
risultanze istruttorie. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1522, 1260, 782 e 20234 Cod. Civ. rilevando che erratamente era stata ritenuta la prova della cessione del credito;
che erratamente era stata ritenuta la stipula della permuta e che non avrebbe potuto ammettersi la cessione del credito stante la donazione nulla a base mentre errato era il riferimento alla obbligazione naturale.
5 Si costituivano l' , Parte_3 CP_1
nonché i soci accomandatari ed contestando l'appello, CP_1 CP_1
anche per inammissibilità e proponendo gravame incidentale condizionato per la condanna di in caso di ritenuta fondatezza ON
dell'appello principale, al pagamento a loro favore della somma pretesa alla anche con manleva. Pt_1
Si costituiva contestando l'appello tanto per inammissibilità ON
(posta l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo), quanto per genericità,
quanto per ragioni di merito.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 28 aprile
2025, con modalità telematiche non in presenza, con la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale, circostanziato e chiaro quanto ai profili di critica ed alle statuizioni richieste, è infondato nel merito e va rigettato;
l'inammissibilità
deve ritenersi assorbita mentre l'eccezione preliminare di ON
deve esser rigettata evidente essendo che la richiesta di conferma del monitorio (ormai revocato) è da intendersi quale domanda di condanna per il relativo importo. Il tutto esime della valutazione dell'appello incidentale condizionato degli appellati.
E' poi da escludersi (per la natura delle censure specifiche) la manifesta infondatezza del gravame. Le spese processuali seguono la soccombenza del tutto prevalente e, liquidate secondo i criteri del DM 55/2014, vanno poste a carico dell'appellante a favore di entrambe le parti appellate.
6 3.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo che revocò, per insussistenza del credito, regolando le spese, in quanto:
-) a fronte della pretesa monitoria, fondata sulla vendita dell'autoveicolo Fiat
500 l ed il terzo chiamato avevano rappresentato la TR
sussistenza di un diverso accordo, che era stato dimostrato;
-) infatti e all'epoca conviventi, si Parte_1 ON
erano recati assieme presso l' ed avevano deciso di TR
comune accordo di acquistare un veicolo più confacente alle loro esigenze familiari con il quale sostituire l'auto in quel momento in loro uso;
i due avevano individuato un autoveicolo di gradimento accordandosi con l'Autofficina in modo tale che avrebbe ceduto CP_1 Parte_1
la vettura Fiat 500 targata FL 675 AV a lei intestata, valutata €. 12.500,00 in permuta con il veicolo Opel Astra targata EN 146 PJ avente un valore di €
8.500,00, che avrebbe dovuto essere intestato a e che ON
avrebbe dovuto essere versata la differenza fra i valori delle due autovetture,
pari ad € 4.000, alle coordinate bancarie indicate;
-) il tutto era giustificato dal comportamento della che, sapendo di Pt_1
non aver ricevuto alcunché dalla vendita del proprio veicolo non aveva svolto solleciti dal marzo del 2018 e che solo con pec del 10 ottobre 2019 abbia chiesto all' non il pagamento ma la “documentazione TR
comprovante l'eventuale vostro pagamento”;
-) il tutto era stato dimostrato;
-) era risultata provata, anche perché non contestata, la convivenza tra e era stato provato documentalmente Parte_1 ON
il pagamento in data 14 marzo 2018 della somma di € 4.000,00, pari alla
7 differenza di valore dei due veicoli, mediante versamento su conto corrente intestato a era stata documentalmente provata la ON
circostanza, riferita da che la somma era servita alle ON
esigenze della coppia in quanto utilizzata per pagare i canoni di locazione della comune abitazione rimasti insoluti;
era stato provato (così le dichiarazioni di collaboratore dell' ) il relativo Testimone_1 CP_1
patto: ho “visto e presso l'ufficio ON Parte_1
dell' ; ho sentito che discutevano in merito alla TR
sostituzione di una vettura (…) Ricordo che è stata scelta una Opel Astra. (…)
ADR Ho visto i signori e guardare le auto usate nel Pt_1 CP_2
piazzale; mi è rimasta impressa la circostanza che abbiano individuato una
CP_ macchina con un valore inferiore rispetto alla 500. Di solito avviene il contrario”; era stato dimostrato che era ben consapevole Parte_1
di tutta l'operazione e che vi era stato un accordo tra i due fidanzati e l'Autofficina per la vendita del veicolo della e il successivo Pt_1
acquisto di altro veicolo, con versamento della differenza del prezzo;
-) era stata così convenuta una cessione del credito tra l'opposta ed il chiamato, perfettamente efficace tra le parti anche in mancanza della forma scritta, in virtù dei rapporti di convivenza in essere tra le parti e per tale motivo avrebbe dovuto essere considerata la sussistenza di una obbligazione naturale non ripetibile ex art. 2034 c.c.;
-) con la somma ottenuta dalla vendita del veicolo della erano state Pt_1
soddisfatte delle esigenze di entrambi i fidanzati conviventi: il pagamento dei canoni di locazione della casa condotta insieme, rimasti arretrati e l'acquisto di un veicolo che, seppur intestato formalmente al terzo chiamato, era rimasto
8 anch'esso in uso alla coppia quindi era stato acquistato per soddisfare un'esigenza di entrambi;
-) l aveva adempiuto al proprio obbligo di pagare il prezzo del CP_1
veicolo acquistato dalla ed aveva dato attuazione all'accordo Pt_1
intercorso con le controparti;
-) era inesistente il credito ingiunto ed il decreto andava revocato;
-) era da rigettare la domanda di responsabilità processuale aggravata mentre le spese erano da addebitare, per la soccombenza, alla Pt_1
3.2- La motivazione, con le precisazioni di cui sotto, regge alle censure.
4.1.- La ratio decidendi si articola nei seguenti passaggi.
e all'epoca conviventi, si sono recati Parte_1 ON
assieme presso l' ed hanno deciso in accordo di TR
acquistare un autoveicolo più confacente alle loro esigenze con il quale sostituire l'auto in quel momento in loro uso;
hanno individuato un autoveicolo di gradimento ed hanno convenuto con l' TR
un accordo giusto il quale hanno ceduto l'autovettura Fiat 500 targata FL 675
AV della valutata € 12.500,00 in cambio del veicolo Opel Astra Pt_1
targata EN 146 PJ avente un valore di € 8.500,00 da intestare a CP_2
con il versamento dall'Autofficina della differenza di € 4.000, sulle
[...]
coordinate bancarie indicate per il pagamento di debiti comuni della coppia.
Risulta pattuita una cessione di credito tra la e l' Pt_1 CP_2
perfettamente efficace anche in mancanza della forma scritta, in virtù dei rapporti di convivenza in essere, quale obbligazione naturale non ripetibile ex art. 2034 c.c. posto che la somma è stata destinata a soddisfare le esigenze di entrambi i fidanzati conviventi: il pagamento dei canoni arretrati per la
9 locazione della casa condotta dai due conviventi anche se con l'acquisto di un veicolo che, seppur intestato formalmente al terzo chiamato, era rimasto in uso alla coppia ed era stato così acquistato per soddisfare una esigenza di entrambi.
4.2.- E' principio acquisito che (Cass. ordinanza n. 32932 del 17 dicembre
2024) il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. Il giudice d'appello (Cass. ordinanza n. 36272 del 28
dicembre 2023) ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano,
comunque, in relazione di continenza, con quelli allegati nell'atto introduttivo. Infatti, il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la “causa petendi” rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.
10 4.3.- Previa, dunque, diversa, parziale, qualificazione giuridica degli stessi fatti, immutata la causa petendi, l'appello va disatteso.
4.4.- Questo perché (Cass. n. 9088 del i 6/04/2007 e Cass. sentenza n. 5605
del 11 marzo 2014) un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata, come nel caso, la ravvisabilità di una duplicità di negozi posta la pattuizione in un unico contesto del complesso medesimo negozio con unico motivo tra le stesse parti) può realizzare la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di danaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario costruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in danaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.
4.5.- Nel caso che ci occupa il rapporto negoziale deve essere diversamente qualificato, parzialmente, sulla base delle prove e previo rigetto, come di seguito, dei motivi di censura, quale compravendita nella quale Parte_1
11 ed il convivente da un lato, e l' Pt_1 ON [...]
dall'altro, al fine precipuo di pagare i debiti arretrati dei TR
venditori (derivanti dall'inadempimento di un contratto di locazione da parte dei conduttori medesimi e avevano convenuto con Pt_1 CP_2
l' la cessione del veicolo Fiat della (stimato in €. CP_1 Pt_1
12.500) ed il pagamento dello corrispettivo, in parte mediante datio in
solutum con la cessione da parte dell' dell'autoveicolo Opel Astra CP_1
(stimato €. 8.500) ed in parte con la regolazione della differenza in danaro (€.
4.000) sempre da parte dell' e sul conto utilizzato dalla coppia. Il CP_1
pagamento, indiscusso e non contestato nemmeno con l'appello, dei debiti derivanti dalla locazione comune dei venditori, era infatti l'obiettivo primario dei venditori atteso che, oltretutto, già le parti erano in possesso di idoneo autoveicolo (di maggior valore). In tal senso, dunque, lo stesso contratto di vendita – permuta sottoscritto il 16 marzo 2018 da e dal ON
titolare dell'Autofficina e che, sebbene non rechi la sola sottoscrizione della importando disposizione di cessione di un veicolo della stessa (la Pt_1
Fiat della Momesso ceduta) non può che esser stato voluto anche dalla medesima non solo in quanto all'epoca convivente dell' ma anche in CP_2
quanto proprietaria del mezzo e parte della negoziazione (dichiarazioni testimoniali) anche per le ragioni di cui sotto quindi per il pagamento di un debito comune verso terzi.
4.6.- E poiché il tutto risulta adeguatamente provato (in dissenso dalle censure della e poiché, ancora, a fronte di tale ricostruzione fattuale il Pt_1
credito monitorio non risulta provato, non resta che rigettare l'appello con assorbimento del gravame incidentale.
12 4.7.- Queste le ragioni.
5.1.- Il primo motivo è infondato.
Infatti, la ratio decidenti, attiene il patto, sopra dimostrato ed incompatibile con la pretesa monitoria, giusto il quale i venditori avevano inteso ottenere una provvista per il pagamento dei debiti familiari. La stessa (ratio) non poggia affatto sul comportamento omissivo della ma sulla natura Pt_1
del negozio e, nondimeno, ulteriori circostanze quali: l'attesa della Momesso
che per un anno e mezzo circa (dal marzo del 2018 al mese di ottobre 2019)
non ha fatto valere il proprio preteso credito;
la inusuale prima richiesta della
Momesso alla Autofficina (pec del 10 ottobre 2019) non di richiesta di pagamento ma per ottenere “documentazione comprovante l'eventuale vostro pagamento”; in una con il modesto reddito della stessa ingiungente (€. 1.191
mensili), costituiscono argomenti di prova a dimostrare ulteriormente il contratto di compravendita rilevandosi che appaiono affermazioni unilaterali e significativamente non comprovate dallo scritto, quelle riportate in atti e nel monitorio in merito a solleciti di pagamento.
5.2.- Anche il profilo di censura del primo motivo, in ordine alle prove, è
infondato.
Premesso che non costituiscono fatti contestati “la convivenza dei sig.ri e;
“il pagamento avvenuto in data 14.3.2018 della somma Pt_1 CP_2
di € 4.000,00, pari alla differenza di valore dei due veicoli mediante versamento su conto intestato al sig. ed il fatto che “detta somma CP_2
servì alle esigenze della coppia perché andò a coprire i canoni di locazione della casa abitata da entrambi e rimasti insoluti”, si osserva.
13 Tali dati, in una con gli argomenti di prove ut supra (5.1.), avvalorano la ricostruzione operata in primo grado e che il motivo di censura, non supera.
Alla luce delle superiori osservazioni dunque;
alla luce, poi, dello stesso contratto di vendita del 16 marzo 2018 (e di quello del 14 marzo) da valutarsi non isolatamente tra loro, quindi nel rapporto con le altre prove, vanno esaminate le dichiarazioni testimoniali di , collaboratore Testimone_1
dell' che ha così riferito sul capitolo 1 (“Vero che, in data CP_1
antecedente e prossima al 14 marzo 2018, i signori e ON
– all'epoca coinvolti in relazione sentimentale – si Parte_1
recavano presso l'Autofficina Granzotto sas di Fagaré di San Biagio di
CA e proponevano al titolare dell' , signor TR
, di sostituire l'autovettura Fiat 500 L intestata a TR [...]
con altra vettura usata di prezzo inferiore, in modo da conseguire Parte_1
una somma di denaro a titolo di conguaglio”;) “ricordo la circostanza, ho visto e presso l'ufficio dell'Autofficina ON Parte_1
; ho sentito che discutevano in merito alla sostituzione di una CP_1
vettura, non sono al corrente del prezzo”; sul capitolo n. 2 (“Vero che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura da acquistare presso l'Autofficina in sostituzione della Fiat 500 L venne individuata dai CP_1
signori e in una Opel Astra”) “ricordo ON Parte_1
che è stata scelta una Opel Astra;
A.D.R. Sono a conoscenza di ciò perché
all'epoca collaboravo con l'autofficina e tante volte ero presente CP_1
nell'officina. A.D.R. Ho visto i Sigg.ri e guardare le auto Pt_1 CP_2
usate nel piazzale;
mi è rimasta impressa la circostanza che abbiano individuato una macchina con un valore inferiore rispetto alla Fiat 500. Di
14 solito avviene il contrario” e sul capitolo n. 4 (“Vero che, il pomeriggio del
14 marzo 2018, i signori e ritornavano ON Parte_1
presso l' con la vettura Fiat 500 L e confermavano al TR
signor la loro volontà di procedere alla permuta nelle TR
modalità descritte ai capp. 1-2-3, fornendo a quest'ultimo le coordinate bancarie presso le quali effettuare il versamento della somma di € 4.000,00”)
“posso dire di averli visti nel pomeriggio, ma nulla so in merito ai pagamenti”.
Le puntuali dichiarazioni consentono in una con il documento negoziale sottoscritto da e dal rappresentante della Autofficina, di ON
ritenere la complessiva pattuizione della vendita con datio in solutum
indicante il versamento del residuo importo che, in ogni caso, emerge dal documento dimesso. Che poi il testimone non abbia saputo rispondere ad alcune circostanze, il rilievo appare inconferente in quanto dalle sopraindicate dichiarazioni, da valutarsi nel complesso degli atti, si ricava la dimostrazione del contratto di vendita. Parimenti, il fatto che il , in sede di CP_1
interrogatorio formale, non abbia risposto ad alcune della domande nei termini indicati dall'appellante, non rileva alla luce delle chiare risultanze istruttorie ut supra (sulle coordinate bancarie) anche in quanto la documentazione (bonifico del 14 marzo 2018) comprova l'accredito sul conto corrente dell' del corrispettivo dovuto a saldo (€. 4.000) proprio dalla CP_2
e proprio in occasione temporale dei patti (del 14 TR
marzo 2018) e proprio, ancora, in conformità di importo (così il contratto).
Né si spiegherebbe perché e per quali ragioni avrebbe CP_1 CP_1
dovuto eseguire un tale bonifico all' che a quel tempo era convivente CP_2
della e che aveva pattuito un accordo (documentato per iscritto) di Pt_1
15 trasferimento di un veicolo della seconda alla . Che la datrice di CP_1
lavoro e la collega della abbiano riferito che il 16 marzo del 2018 Pt_1
era al lavoro non pare di rilievo non solo in quanto l'accordo era Pt_1
antecedente (14 marzo 2018 come si evince dal bonifico, dalle dichiarazioni del e dalla stessa trascrizione della vendita, in data 14 marzo 2018, Tes_1
CP_ dalla alla evidentemente non essendo Pt_1 Parte_4
trascrivibile al pra, con lo stesso medesimo atto, la contraria cessione della non solo per la difficoltà dopo anni di indicare la data esatta, ma anche CP_4
perché se fosse vero quanto riferito, il tutto non toglierebbe affatto rilievo al contratto (recante la data del 16 marzo 2018) sottoscritto infatti solo dall' con la che aveva importato disposizione CP_2 TR
del veicolo della alla e senza riserve e contestazioni da Pt_1 CP_1
parte della prima anche in un momento successivo per circa 1 anno e mezzo.
6.1.- L'appellante criticato la ritenuta stipula del contratto di permuta trilaterale, del quale non era stata offerta la prova. Anche tale connessa doglianza è infondata perché isola determinati segmenti di prova senza porre a critica, la complessiva valutazione degli stessi. E' vero che sussiste una
“dichiarazione esclusivamente a firma della signora con la quale si Pt_1
attesta che quest'ultima in data 14/03/2018 ha venduto la propria auto per il prezzo di 12.500,00 euro all' (cfr. doc. 8 comparsa di TR
costituzione e risposta – primo grado)” è vero che risulta Parte_1
un “un documento successivo, datato 16/03/2018 denominato “contratto di vendita” su carta intestata della a firma esclusivamente del CP_1
signor (doc. n. 1 atto citazione parte opponente - primo ON
grado), quale acquirente, e della quale venditrice, TR
16 avente ad oggetto la vendita di una OPEL ASTRA per il prezzo di 8.500,00
euro nel quale viene descritto un veicolo in permuta per il valore di 12.500,00
euro che corrisponde all'auto che era della signora é vero che si Pt_1
richiama “una dichiarazione di vendita da cui risulta che in pari data
16/03/2018 il signor ha acquistato una OPEL ASTRA dalla ON
(doc. n. 4 atto citazione parte opponente - primo TR
grado)”; nondimeno i tre documenti non sono in contraddizione tra loro e possono essere valutati alla luce dell'intero compendio probatorio dimostrando la stipula, appunto, del contratto di vendita tre le parti: CP_2
e da un lato ed , dall'altro. Pt_1 TR
6.2.- Alle luce delle prove (dichiarazioni del , degli argomenti di Tes_1
prova (ut supra) e del bonifico in atti, risulta evidente la compravendita di bene mobile, che non richiede la forma scritta ab substantiam. Per altra parte i tre atti di cui sopra, temporalmente diversi, vanno letti congiuntamente a comprovare che da un lato i venditori, conviventi all'epoca, al fine di poter ricavare una provvista per il pagamento dei debiti comuni locatizi, avevano convenuto, recandosi congiuntamente presso l' (così il TR
di vendere il veicolo della (come dimostrato dalla Tes_1 Pt_1
trascrizione al p.r.a.) valutato €. 12.500, ricevendo (bonifico di €.
4.000 sul conto dell' il corrispettivo parte in danaro e parte con datio in CP_2
solutum mediante la cessione della Opel Astra. In termini diversi non si spiegherebbe la ragione della disposizione di un veicolo della da Pt_1
parte del convivente, non si spiegherebbe l'attesa della stessa e la non opposizione per molto tempo, non si spiegherebbe la privazione del veicolo della medesima se non con l'acquisto di altro veicolo in uso alla coppia (ed
17 altrimenti, la non ha spiegato la perdita del veicolo) con il Pt_1
contestuale (e non contestato) pagamento dei debiti locatizi di entrambi i conviventi;
prove ed argomenti di prova dimostrano il negozio complessivo.
7.- Il secondo motivo di appello, volto a censurare la violazione degli articoli
1260 - 2034 e 782 Cod. Civ. appare infondato.
Premettendosi che la fattispecie risulta qualificata giuridicamente in termini diversi, tanto che la cessione del credito, distonica rispetto la pattuizione,
stante la prova della stipulazione della vendita, non appare di rilievo, si osserva.
Appare inconferente il richiamo alla donazione sottostante la cessione – nulla per difetto di forma, si sostiene - in quanto non si tratta né di cessione né di sottostante donazione ma di accordo perfettamente lecito e non soggetto a particolari oneri di forma, per la compravendita di un bene mobile, un autoveicolo, con datio in solutum per la parte non oggetto di corrispettivo. Il
richiamo alla obbligazione naturale, contestato dall'appellante, laddove riferito alla dazione di 12.500,00 euro ed all'acquisto di un'auto, non rileva evidentemente nel rapporto tra i venditori e la né rileva tra i due CP_1
conviventi: non solo in quanto il rapporto deve essere qualificato nei termini della vendita ma soprattutto perché non risulta affatto una domanda di contro volta a censurare l'attribuzione Parte_1 ON
della somma (o dell'auto) perché trasmodante rispetto l'obbligazione naturale tra conviventi, non essendo in gioco, lo si ribadisce, la questione della ripetibilità.
p.q.m.
18 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro contro Parte_1 TR
i soci ed e contro così provvede: CP_1 CP_1 ON
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore della
[...]
ed i soci illimitatamente responsabili in € 4.000 per compensi TR
in totale ed a favore di in €.
4.000 per compensi oltre ad iva ON
se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- da atto, stante il rigetto della impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto.
Venezia lì 2 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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