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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1150/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNI CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 05/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 09/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 13/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, era già stata venduta prima della separazione ed il ricavato diviso tra gli stessi.
2. La figlia minore , pur Persona_1 continuando a vivere con la madre nel domicilio di Roccagorga, via Nardacci, resterà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori ai sensi della Legge 08.02.2006 n. 54, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà e per il tempo che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, con l'unico limite di preavviso alla madre di almeno 24 ore. Ciò i coniugi hanno consensualmente stabilito nell'ottica di mantenere entrambi con la prole un completo rapporto affettivo tale da consentire alla minore di crescere nel contesto più sereno possibile con la presenza del padre e della madre nei diversi momenti della giornata e della settimana. Nella denegata ipotesi in cui i coniugi fossero in disaccordo, la frequentazione tra il padre e la figlia verrà scandita secondo le seguenti modalità. DURANTE LA SETTIMANA: il padre potrà avere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle 19, salvo accordi diversi tra i coniugi. In caso di imprevisti che imporranno la scelta di giorni alternativi, compatibilmente con gli impegni della minore, il padre avrà diritto al recupero del giorno, previo accordo con la madre. Sempre previo accordo con la madre, nell'eventualità che la minore dormisse con il padre anche nei giorni infrasettimanali, il padre provvederà ad accompagnare la minore a scuola l'indomani; NEL FINE
SETTIMANA: il padre potrà avere con se la figlia per un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 17 del venerdì pomeriggio alle ore 19 della domenica;
PER LE VACANZE ESTIVE: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni consecutivi, ovvero 7 giorni nel mese di luglio e 8 giorni nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ciascun anno: PER LE FESTIVITA' NATALIZIE: durante le festività natalizie i genitori avranno con se la figlia ad anni alternati, l'uno dal 25 dicembre al 31 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 5 gennaio;
PER LE FESTIVITA' PASQUALI: per le festività pasquali la figlia trascorrerà tre giorni con ciascuno dei genitori, avendo cura di alternare negli anni la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; PER LE FESTIVITA'
INFRASETTIMANALI: i genitori avranno con se la figlia a festività alternate. Tali festività sono il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 2 novembre, l'8 dicembre;
IL GIORNO DEL
COMPLEANNO DELLA MINORE: i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia. In caso di disaccordo la figlia trascorerà ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; COMPLEANNO DEL PADRE E DELLA
MADRE: ognuno dei genitori avrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno. Le spese di trasferta e di alloggio relative ai periodi di vacanza trascorsi dalla figlia con ciascuno dei genitori si intendono a carico del genitore con cui la vacanza è trascorsa.
3. Il padre corrisponderà alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT anno per anno come per legge a decorrere dall'anno e dal mese successivo al primo versamento.
4. Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed andranno concordate e preventivate nell'an e nel quantum tra i genitori stessi, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina che si considera parte integrante del presente atto, di cui i coniugi sono pienamente a conoscenza e che dichiarano di approvare in ogni sua parte, allegato al presente ricorso. In ossequio a tale
Protocollo, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (non oltre 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La corresponsione delle spese straordinarie avverrà tramite bonifico bancario a favore del genitore che ha sostenuto la spesa e solo a fronte della prova documentale (ricevute, fatture e/o eventuali documenti giustificativi) del pagamento sostenuto dall'altro genitore: I coniugi concordano di inviarsi vicendevolmente le ricevute di tali spese per via telematica e a trasmettersi via whatsapp le foto dei giustificativi delle spese, agli indirizzi e ai numeri telefonici personali già attualmente in uso” Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 14/07/2001 nel Comune di PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
09/06/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 52, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, dell'anno 2001); compensa le spese di causa.
Latina, 13/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNI CESARE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 05/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 09/06/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 13/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, era già stata venduta prima della separazione ed il ricavato diviso tra gli stessi.
2. La figlia minore , pur Persona_1 continuando a vivere con la madre nel domicilio di Roccagorga, via Nardacci, resterà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori ai sensi della Legge 08.02.2006 n. 54, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà e per il tempo che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, con l'unico limite di preavviso alla madre di almeno 24 ore. Ciò i coniugi hanno consensualmente stabilito nell'ottica di mantenere entrambi con la prole un completo rapporto affettivo tale da consentire alla minore di crescere nel contesto più sereno possibile con la presenza del padre e della madre nei diversi momenti della giornata e della settimana. Nella denegata ipotesi in cui i coniugi fossero in disaccordo, la frequentazione tra il padre e la figlia verrà scandita secondo le seguenti modalità. DURANTE LA SETTIMANA: il padre potrà avere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle 19, salvo accordi diversi tra i coniugi. In caso di imprevisti che imporranno la scelta di giorni alternativi, compatibilmente con gli impegni della minore, il padre avrà diritto al recupero del giorno, previo accordo con la madre. Sempre previo accordo con la madre, nell'eventualità che la minore dormisse con il padre anche nei giorni infrasettimanali, il padre provvederà ad accompagnare la minore a scuola l'indomani; NEL FINE
SETTIMANA: il padre potrà avere con se la figlia per un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 17 del venerdì pomeriggio alle ore 19 della domenica;
PER LE VACANZE ESTIVE: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni consecutivi, ovvero 7 giorni nel mese di luglio e 8 giorni nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ciascun anno: PER LE FESTIVITA' NATALIZIE: durante le festività natalizie i genitori avranno con se la figlia ad anni alternati, l'uno dal 25 dicembre al 31 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 5 gennaio;
PER LE FESTIVITA' PASQUALI: per le festività pasquali la figlia trascorrerà tre giorni con ciascuno dei genitori, avendo cura di alternare negli anni la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; PER LE FESTIVITA'
INFRASETTIMANALI: i genitori avranno con se la figlia a festività alternate. Tali festività sono il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 2 novembre, l'8 dicembre;
IL GIORNO DEL
COMPLEANNO DELLA MINORE: i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia. In caso di disaccordo la figlia trascorerà ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; COMPLEANNO DEL PADRE E DELLA
MADRE: ognuno dei genitori avrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno. Le spese di trasferta e di alloggio relative ai periodi di vacanza trascorsi dalla figlia con ciascuno dei genitori si intendono a carico del genitore con cui la vacanza è trascorsa.
3. Il padre corrisponderà alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT anno per anno come per legge a decorrere dall'anno e dal mese successivo al primo versamento.
4. Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed andranno concordate e preventivate nell'an e nel quantum tra i genitori stessi, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina che si considera parte integrante del presente atto, di cui i coniugi sono pienamente a conoscenza e che dichiarano di approvare in ogni sua parte, allegato al presente ricorso. In ossequio a tale
Protocollo, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (non oltre 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La corresponsione delle spese straordinarie avverrà tramite bonifico bancario a favore del genitore che ha sostenuto la spesa e solo a fronte della prova documentale (ricevute, fatture e/o eventuali documenti giustificativi) del pagamento sostenuto dall'altro genitore: I coniugi concordano di inviarsi vicendevolmente le ricevute di tali spese per via telematica e a trasmettersi via whatsapp le foto dei giustificativi delle spese, agli indirizzi e ai numeri telefonici personali già attualmente in uso” Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 14/07/2001 nel Comune di PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
09/06/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 52, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, dell'anno 2001); compensa le spese di causa.
Latina, 13/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino