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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1214/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1214/2025 promosso da:
(C.F. ), rappresentato dall'Amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno Avv. ANDREA CIMIERI
Con l'Avv. BOSA MATTEO
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. CACCO SILVANO
- resistente -
Avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2025 nel presente procedimento, letti gli atti e i documenti di causa e sentiti i difensori comparsi;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato
- che il ricorrente è titolare della piena proprietà di ½, oltre che del diritto di nuda proprietà sulla restante quota di ½, dell'immobile sito a Mogliano Veneto, Via Cortellazzo 29 (doc. 18 ricorrente);
- che al momento – risiedendo il ricorrente in via definitiva da marzo 2023 in RSA (doc. 2 ricorrente)
– l'immobile è occupato esclusivamente dalla resistente, titolare del diritto di usufrutto per la quota di ½;
- che il G.T. con provvedimento del 7.5.2024, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 2657-
8/2015 dell'intestato Tribunale, ha autorizzato la vendita dell'immobile del sig. (doc. 3 Pt_1 ricorrente);
- che in data 5.11.2024 risulta essere stato concluso contratto preliminare di vendita (doc. 4 ricorso) tra – quale promissario venditore – e e – quali Parte_1 CP_2 Controparte_3 promissari acquirenti, avente ad oggetto l'immobile del beneficiario, con versamento di caparra di €
1 18.000,00 da parte degli acquirenti e con data di stipula del definitivo fissata al 5.5.2025, salve proroghe se di comune accordo tra le parti;
- che, in particolare, con tale preliminare il beneficiario si è impegnato (art. 6) a procurare alla parte promissaria acquirente entro la data di stipula del contratto definitivo di compravendita tutta la documentazione urbanistica relativa all'immobile oggetto del presente preliminare e a cedere l'immobile con dati catastali e planimetrie conformi allo stato di fatto e urbanisticamente regolari;
- che in base alla perizia allegata sub 5 al ricorso risulta che “è stato eretto in assenza di autorizzazione, successivamente all'agibilità, un ampio vano rettangolare collegante i due corpi edificati e descritti in precedenza, con una piccola porzione a est adibita a magazzino. Una parte di tettoia abusiva si sviluppa poi a sud ampliando così i locali a ridosso della taverna, wc e sbratta […] Detta costruzione, edificata in assenza di autorizzazione, non risulta sanabile considerato che la volumetria dei fabbricati legittimi esistenti supera gli indici edificatori del lotto. Sarà pertanto da demolire, e con essa anche una piccola tettoia in plexiglas e ferro esistente e di una piccola serra posta a nord, ancorata al suolo, non autorizzata. […] Rimarrà, inoltre, da effettuare una sanatoria edilizia con conseguente variazione catastale per alcune modifiche interne ed esterne rilevate sull'immobile ad uso annesso”;
- che parte ricorrente ha documentato di aver trasmesso copia del preliminare all'usufruttuaria e di aver tentato – fin dal novembre 2024 - di definire con la stessa una data per l'accesso all'abitazione per svolgere i necessari sopralluoghi e lavori ai fini dell'adempimento del preliminare sottoscritto;
- che l'usufruttuaria, nulla opponeva all'accesso, pur condizionando l'inizio dei lavori alla messa a disposizione di “un dettagliato piano sulle modalità di esecuzione delle opere, tempi di intervento e costi di chi sono
a carico” (docc. 8 e 9 ricorrente) oltre che alla messa a disposizione della perizia asseverata relativa all'immobile (doc. 10 ricorrente), richiesta quest'ultima che veniva rigettata dal G.T. (doc. 11 ricorrente);
- che in data 4.2.2025 l'usufruttuaria veniva formalmente diffidata a consentire l'accesso all'immobile entro e non oltre 15 giorni per eseguire quanto necessario a regolarizzare l'immobile (doc. 16 ricorrente); considerate le difese della resistente e ritenuto
- che parte promissaria acquirente non rivesta la qualifica di litisconsorte necessario nel presente giudizio cautelare non vertendosi in ipotesi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi e nemmeno in ipotesi di azione che tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibilmente comune a più soggetti;
più nello specifico, si versa in caso di litisconsorzio necessario solamente quando l'azione proposta sia costitutiva e non anche quando si tratti di azioni di accertamento o di condanna, poiché, in tali ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio, non chiedendosi alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso (ex multis, Cass. civ. n. 26422/2008);
2 - che siano inammissibili e inconferenti nella presente sede le ulteriori questioni sollevate da parte resistente – con conseguente inammissibilità dei relativi capitoli di prova in quanto irrilevanti - e relative sostanzialmente alle modalità di gestione dell'Amministrato e alla legittimità della stipula del preliminare, peraltro autorizzata dal Giudice Tutelare;
ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra e della documentazione prodotta, che sussista il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile a carico del ricorrente, esposto al rischio di restituzione del doppio della caparra per inadempimento del preliminare stipulato;
ritenuto, inoltre, che sussista il fumus boni iuris essendo stati provati da parte ricorrente sia la titolarità dell'immobile, che la stipula del preliminare, che la necessità delle opere indicate, con conseguente sorgere a suo carico dell'obbligo di effettuazione dei lavori necessari alla sanatoria dell'immobile; ritenuti, quindi, sussistere i presupposti per l'accoglimento del ricorso;
precisato che la regolamentazione delle spese di lite (liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod.) segue la soccombenza di parte resistente;
P.Q.M.
− accoglie il ricorso e per l'effetto autorizza l'Avv. Andrea Cimieri, in qualità di Amministratore di sostegno del sig. , ad accedere all'immobile sito in Mogliano Veneto, Via Cortellazzo Parte_1
n. 29, al fine di consentire ai tecnici e alle maestranze incaricate di eseguire i lavori descritti in ricorso;
− in conseguenza, ordina ex art. 700 c.p.c. alla sig.ra di consentire il detto accesso e i Controparte_1 detti lavori, autorizzando fin da ora, in caso di opposizione, l'intervento della forza pubblica;
− dispone che parte ricorrente informi parte resistente della data e dell'ora del sopralluogo, almeno due giorni prima dell'accesso.
− Condanna a rimborsare a le spese del presente procedimento che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 259,00 per anticipazioni e in € 1.450,00 per compensi oltre spese generali 15 %, IVA e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi con urgenza.
Treviso, 28/03/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1214/2025 promosso da:
(C.F. ), rappresentato dall'Amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno Avv. ANDREA CIMIERI
Con l'Avv. BOSA MATTEO
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. CACCO SILVANO
- resistente -
Avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2025 nel presente procedimento, letti gli atti e i documenti di causa e sentiti i difensori comparsi;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato
- che il ricorrente è titolare della piena proprietà di ½, oltre che del diritto di nuda proprietà sulla restante quota di ½, dell'immobile sito a Mogliano Veneto, Via Cortellazzo 29 (doc. 18 ricorrente);
- che al momento – risiedendo il ricorrente in via definitiva da marzo 2023 in RSA (doc. 2 ricorrente)
– l'immobile è occupato esclusivamente dalla resistente, titolare del diritto di usufrutto per la quota di ½;
- che il G.T. con provvedimento del 7.5.2024, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 2657-
8/2015 dell'intestato Tribunale, ha autorizzato la vendita dell'immobile del sig. (doc. 3 Pt_1 ricorrente);
- che in data 5.11.2024 risulta essere stato concluso contratto preliminare di vendita (doc. 4 ricorso) tra – quale promissario venditore – e e – quali Parte_1 CP_2 Controparte_3 promissari acquirenti, avente ad oggetto l'immobile del beneficiario, con versamento di caparra di €
1 18.000,00 da parte degli acquirenti e con data di stipula del definitivo fissata al 5.5.2025, salve proroghe se di comune accordo tra le parti;
- che, in particolare, con tale preliminare il beneficiario si è impegnato (art. 6) a procurare alla parte promissaria acquirente entro la data di stipula del contratto definitivo di compravendita tutta la documentazione urbanistica relativa all'immobile oggetto del presente preliminare e a cedere l'immobile con dati catastali e planimetrie conformi allo stato di fatto e urbanisticamente regolari;
- che in base alla perizia allegata sub 5 al ricorso risulta che “è stato eretto in assenza di autorizzazione, successivamente all'agibilità, un ampio vano rettangolare collegante i due corpi edificati e descritti in precedenza, con una piccola porzione a est adibita a magazzino. Una parte di tettoia abusiva si sviluppa poi a sud ampliando così i locali a ridosso della taverna, wc e sbratta […] Detta costruzione, edificata in assenza di autorizzazione, non risulta sanabile considerato che la volumetria dei fabbricati legittimi esistenti supera gli indici edificatori del lotto. Sarà pertanto da demolire, e con essa anche una piccola tettoia in plexiglas e ferro esistente e di una piccola serra posta a nord, ancorata al suolo, non autorizzata. […] Rimarrà, inoltre, da effettuare una sanatoria edilizia con conseguente variazione catastale per alcune modifiche interne ed esterne rilevate sull'immobile ad uso annesso”;
- che parte ricorrente ha documentato di aver trasmesso copia del preliminare all'usufruttuaria e di aver tentato – fin dal novembre 2024 - di definire con la stessa una data per l'accesso all'abitazione per svolgere i necessari sopralluoghi e lavori ai fini dell'adempimento del preliminare sottoscritto;
- che l'usufruttuaria, nulla opponeva all'accesso, pur condizionando l'inizio dei lavori alla messa a disposizione di “un dettagliato piano sulle modalità di esecuzione delle opere, tempi di intervento e costi di chi sono
a carico” (docc. 8 e 9 ricorrente) oltre che alla messa a disposizione della perizia asseverata relativa all'immobile (doc. 10 ricorrente), richiesta quest'ultima che veniva rigettata dal G.T. (doc. 11 ricorrente);
- che in data 4.2.2025 l'usufruttuaria veniva formalmente diffidata a consentire l'accesso all'immobile entro e non oltre 15 giorni per eseguire quanto necessario a regolarizzare l'immobile (doc. 16 ricorrente); considerate le difese della resistente e ritenuto
- che parte promissaria acquirente non rivesta la qualifica di litisconsorte necessario nel presente giudizio cautelare non vertendosi in ipotesi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi e nemmeno in ipotesi di azione che tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibilmente comune a più soggetti;
più nello specifico, si versa in caso di litisconsorzio necessario solamente quando l'azione proposta sia costitutiva e non anche quando si tratti di azioni di accertamento o di condanna, poiché, in tali ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio, non chiedendosi alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso (ex multis, Cass. civ. n. 26422/2008);
2 - che siano inammissibili e inconferenti nella presente sede le ulteriori questioni sollevate da parte resistente – con conseguente inammissibilità dei relativi capitoli di prova in quanto irrilevanti - e relative sostanzialmente alle modalità di gestione dell'Amministrato e alla legittimità della stipula del preliminare, peraltro autorizzata dal Giudice Tutelare;
ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra e della documentazione prodotta, che sussista il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile a carico del ricorrente, esposto al rischio di restituzione del doppio della caparra per inadempimento del preliminare stipulato;
ritenuto, inoltre, che sussista il fumus boni iuris essendo stati provati da parte ricorrente sia la titolarità dell'immobile, che la stipula del preliminare, che la necessità delle opere indicate, con conseguente sorgere a suo carico dell'obbligo di effettuazione dei lavori necessari alla sanatoria dell'immobile; ritenuti, quindi, sussistere i presupposti per l'accoglimento del ricorso;
precisato che la regolamentazione delle spese di lite (liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod.) segue la soccombenza di parte resistente;
P.Q.M.
− accoglie il ricorso e per l'effetto autorizza l'Avv. Andrea Cimieri, in qualità di Amministratore di sostegno del sig. , ad accedere all'immobile sito in Mogliano Veneto, Via Cortellazzo Parte_1
n. 29, al fine di consentire ai tecnici e alle maestranze incaricate di eseguire i lavori descritti in ricorso;
− in conseguenza, ordina ex art. 700 c.p.c. alla sig.ra di consentire il detto accesso e i Controparte_1 detti lavori, autorizzando fin da ora, in caso di opposizione, l'intervento della forza pubblica;
− dispone che parte ricorrente informi parte resistente della data e dell'ora del sopralluogo, almeno due giorni prima dell'accesso.
− Condanna a rimborsare a le spese del presente procedimento che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 259,00 per anticipazioni e in € 1.450,00 per compensi oltre spese generali 15 %, IVA e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi con urgenza.
Treviso, 28/03/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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