Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Decreto collegiale 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore di Palermo Cat. -OMISSIS- del 24.1.2025, notificato il 30.1.2025, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno -OMISSIS-, avanzata dal sig. -OMISSIS- in data 18.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Questura di Palermo ha respinto l’istanza, dal medesimo ricorrente avanzata, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche – rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- in data 24 agosto 2022 e rinnovato in data 19 luglio 2023 – in permesso per lavoro subordinato.
Il diniego è stato motivato sulla base del seguente rilievo: “è possibile presentare domanda di conversione in lavoro soltanto nel caso in cui il permesso per cure mediche è stato rilasciato prima del 06 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. 50/2023 che ha modificato il permesso di soggiorno per cure mediche”.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.
Con decreto della competente commissione -OMISSIS- del 24 aprile 2025, il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza -OMISSIS- dell’8 maggio 2025, la domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato.
Il ricorso è fondato e va accolto alla luce delle seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha sostenuto in ricorso che i permessi per cure mediche rilasciati in forza di domanda presentata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 sarebbero del tutto equiparabili ai fini della conversione al permesso per protezione internazionale, con la conseguenza che troverebbe applicazione il regime previgente al d.l. n. 20/2023, compresa la disciplina sulla convertibilità del permesso di soggiorno di lavoro subordinato.
Orbene, il collegio osserva che è incontestato che il ricorrente ha goduto di un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato in data 24 agosto 2022 e rinnovato sino al 19 luglio 2024.
Il ricorrente, dunque, al momento di presentazione dell’istanza di conversione (18 luglio 2024), risultava titolare di permesso di soggiorno per cure mediche in corso di validità.
L’art. 7, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, stabilisce che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” .
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ordd. nn. 3747/2024 e 3313/2024), “La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto (…..)”, e che una simile interpretazione parrebbe, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio, essere stata “fatta propria (….) dall’amministrazione resistente (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, e l’allegato parere dell’Avvocatura dello Stato)” .
Deve ritenersi, in linea con la citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno – per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del d. l. 20/2023 - il medesimo regime di conversione (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3747/2024).
Segnatamente, quanto al regime di conversione, l’art. 7 d.l. 20/23 è stato così interpretato: “La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto.
Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza (essendo evidentemente irrilevante il momento del rilascio del permesso per protezione internazionale): e in tal caso la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente (dunque, la possibilità di conversione); mentre nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente sia il rinnovo che la conversione.
La prima norma (comma 2) considera unicamente l’avvenuta presentazione dell’istanza di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; la seconda (comma 3) considera unicamente l’avvenuto rilascio di tale permesso per protezione” (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3313/2024).
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso merita dunque accoglimento, con annullamento del provvedimento gravato.
Ritenuta la novità delle questioni trattate, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaella Sara Russo, Presidente, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaella Sara Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.